AGRITURISMO REGIONE ABRUZZO LEGGE AGRITURISMO
ABRUZZO
LEGGE REGIONALE AGRITURISMO ABRUZZO
|
REGIONE ABRUZZO
LEGGE REGIONALE 31 MAGGIO 1994,
N. 32
Nuove norme in materia di agriturismo
in
Abruzzo
Art. 1 - Finalità
La Regione, nell’ambito degli
indirizzi della
politica comunitaria ed in armonia
con la
Legge n. 730 del 5.12.85, promuove,
sostiene
e disciplina nel proprio territorio
l’attività
agrituristica allo scopo di:
- agevolare la permanenza dei
produttori
agricoli nelle zone rurali;
- salvaguardare e tutelare l’ambiente
ed
il patrimonio rurale, naturale
ed edilizio;
- valorizzare le produzioni tipiche;
- sviluppare il turismo sociale
e giovanile;
- contribuire al riequilibrio
tra le diverse
realtà delle zone agricole;
- contribuire alla salvaguardia
del patrimonio
culturale e tradizionale del
mondo rurale.
Art. 2 - Definizione attività
agrituristiche
Per attività agrituristiche si
intendono
esclusivamente quelle di ricezione
ed ospitalità
esercitate dagli imprenditori
agricoli, singoli
o associati, e dai loro familiari
di cui
rispettivamente agli articoli
2135 e 230
Bis del Codice Civile.
Rientrano in tali attività:
a) dare ospitalità per soggiorno,
in appositi
locali aziendali a ciò adibiti;
b) dare accoglimento in spazi
aperti destinati
alla sosta di campeggiatori e
caravans;
c) somministrare pasti e bevande
ricavati
prevalentemente da prodotti aziendali,
ottenuti
attraverso lavorazioni interne
o esterne
all’azienda, compresi gli alcoolici
ed i
superalcoolici, tipici della
regione, ed
in particolare dell’ambiente
rurale;
d) organizzare attività ricreative
anche
di tipo sportivo e culturale,
ed in particolare
strutture museali dedicate al
mondo rurale;
e) vendere i prodotti della propria
azienda;
f) organizzare strutture di turismo
equestre
finalizzate allo svolgimento
dell’attività
agrituristica, nell’ambito dell’attività
aziendale;
g) svolgere il ruolo di operatore
ambientale.
Le attività di cui ai commi precedenti
devono
svolgersi in rapporto di connessione
e complementarietà
rispetto alle normali attività
di coltivazione
del fondo, selvicoltura e allevamento
del
bestiame e sono considerate,
a tutti gli
effetti, integratrici del reddito
aziendale.
Il principio della connessione
tra l’attività
agrituristica e quella agricola
è stabilito
con il criterio del tempo lavoro.
Art. 3 - Esercizio dell’agriturismo
Per lo svolgimento delle attività
agrituristiche
può essere impiegato personale
appartenente
al nucleo familiare, come previsto
dall’art.
230 Bis del Codice Civile, nonché
personale
normalmente impiegato nell’attività
di conduzione
del fondo.
Art. 4 - Immobili destinati all’agriturismo
Possono essere utilizzati per
attività agrituristiche
gli edifici o parti di essi esistenti
sul
fondo nonché locali o edifici
rurali siti
in aggregati urbani ed utilizzati
direttamente
dall’imprenditore agricolo in
rapporto di
connessione con l’attività agricola.
L’utilizzazione agrituristica
non comporta
il cambio di destinazione d’uso
degli edi¬ici
e dei fondi interessati.
La sistemazione degli immobili
può avvenire
attraverso interventi di manutenzione
straordinaria,
di ristrutturazione e di restauro.
Gli interventi
non possono modificare le caratteristiche
di ruralità degli edifici, secondo
il criterio
tipologico, architettonico e
nel rispetto
delle norrnative urbanistiche
e paesaggistiche.
Art. 5 - Norme igienico sanitarie
I locali e gli alloggi destinati
all’utilizzazione
agrituristica devono possedere
i requisiti
igienico sanitari previsti dai
regolamenti
edi¬lizi comunali per le civili
abitazioni.
I locali adibiti a punto ristoro
agrituristico
sono soggetti alle disposizioni
di cui alla
Legge 283/62 e successive modifiche
ed integrazioni,
nonché ai criteri di attuazione
della presente
legge.
Art. 6 - Elenco regionale degli
operatori
agrituristici
E’ istituito presso la Giunta
Regionale,
Settore Agricoltura e Foreste,
l’Albo regionale
dei soggetti abilitati all’esercizio
dell’agriturismo.
L’iscrizione al predetto albo
è disposta
con decreto del Presidente della
Giunta Regionale.
Le domande tendenti ad ottenere
l’iscrizione
all’Albo sono presentate all’Ispettorato
Provinciale dell’Agricoltura
competente per
territorio, che entro 30 giorni
dalla data
di ricezione delle stesse provvede
all’istruttoria
da trasmettere, per i successivi
adempimenti,
al competente Servizio del Settore
Agricoltura.
Avverso il diniego di iscrizione
nell’Albo
regionale è ammesso, entro 30
giorni dalla
comunicazione, ricorso alla Giunta
regionale,
che si esprime entro 60 giorni
dalla data
di acquisizione dello stesso.
Art. 7 - Commissione regiona1e
per l’agriturismo
E istituita presso il Settore
Agricoltura
della Giunta la Commissione Regionale
per
l’Agriturismo.
La Commissione, nominata con
decreto del
Presidente della Giunta regionale,
su conforme
delibera della stessa, è così
composta:
- dal Componente la Giunta preposto
al Settore
Agricoltura e Foreste, o da un
suo delegato,
che la presiede;
- da un funzionario regionale
del Settore
Agricoltura;
- da un funzionario regionale
del Settore
Turi¬smo;
- da un funzionario regionale
del Settore
Beni Ambientali
- da un rappresentante per ciascuna
delle
Organizzazioni Professionali
Agricole facenti
parte del CNEL, che abbiano Associazioni
Nazionali Agrituristiche operanti
nella Regione;
- da un rappresentante per ciascuno
degli
Ispettorati Provinciali dell’Agricoltura;
- da un funzionario di livello
non inferiore
al 60 profilo professionale amministrativo,
con compiti di segretario e senza
diritto
al voto;
La Commissione esercita le seguenti
funzioni:
a) vigila sulla corretta applicazione
delle
normative amministrative previste
dall’art.
8 della presente legge;
b) formula pareri previsti sui
programmi
di investimento pubblico nel
campo dell’agriturismo;
c) rassegna parere consultivo
sulla formulazione
del programma regionale di sviluppo
del Settore;
d) esprime parere sui ricorsi
dei soggetti
non abilitati a svolgere attività
agrituristica;
e) promuove quanto necessario
per coordinare
le attività degli Enti interessati
all’agriturismo;
f) esprime parere obbligatorio
sulle proposte
di cancellazione, ai sensi del
successivo
art. 13, dall’Elenco regionale
degli operatori
che hanno perso i requisiti per
aver titolo
di iscrizione.
Ai componenti la Commissione,
esterni all’Amministrazione
regionale, compete il trattamento
economico
previsto dalla L.R. 2.2.88, n.
15.
Art. 8 - Disciplina amministrativa
Al rilascio dell’autorizzazione
per l’esercizio
dell’attività agrituristica provvede
il Sindaco
del Comune ove ha sede l’azienda
interessata
all’esercizio dell’attività stessa,
ai sensi
e per gli effetti dell’art. 8
della Legge
n. 730/85.
I soggetti interessati devono
presentare
apposita domanda corredata della
seguente
documentazione:
a) certificato di iscrizione
nell’Albo regionale
degli imprenditori agrituristici;
b) domanda da cui risultano le
caratteristiche
delle attività agrituristiche
esercitate
di cui al¬l’art. 2 della presente
legge;
e) libretto sanitario per gli
addetti alla
somministrazione di pasti e bevande;
d) certificato di idoneità igienico
sanitaria
dei locali adibiti a punto ristoro;
f) abitabilità delle strutture
agrituristiche.
Entro il 31 gennaio di ogni anno
il Comune
trasmette alla Giunta Regionale
e agli Organismi
regionali preposti alla promozione
turistica
competenti per territorio, l’elenco
nominativo
delle attività autorizzate nell’anno
precedente.
Per le aziende agrituristiche
non è richiesta
la classificazione prevista dalla
L.R. 26.1.1993,
n. 11.
Il soggetto autorizzato allo
svolgimento
delle attività agrituristiche
deve:
- esporre al pubblico l’autorizzazione,
nonché
il marchio agrituristico regionale,
rilasciato
dal competente Servizio del Settore
Agricoltura
- rispettare i limiti e le modalità
indicate
nell’autorizzazione;
- tenere un registro contenente
le generalità
degli alloggiati, con le date
di arrivo e
partenza, in ottemperanza alle
norme di pubblica
sicurezza.
Entro il 1° Marzo ed il 10 Ottobre
di ogni
anno gli interessati devono comunicare
alla
Giunta regionale - Settore Turismo
- i prezzi
che intendono applicare, rispettivamente
dal l° Giugno e dal 10 Gennaio
dell’anno
successivo.
Art. 9 - Programma regionale
agrituristico
La Giunta Regionale, sentita
la Commis¬sione
Regionale di cui all’art. 7,
predispone il
programma regionale per l’agriturismo
e per
la rivitalizzazione delle aree
rurali.
Il programma regionale stabilisce
gli obiettivi
di sviluppo dell’agriturismo
nel terri¬torio
regionale ed in particolare:
a) individua le zone di prevalente
interesse
agrituristico;
b) favorisce l’incremento, in
connessione.
con l’attività agricola, delle
attività artigianali
di tipo rurale;
c) stabilisce gli obiettivi di
sviluppo del
setto¬re; d) delibera e coordina
i piani
di sviluppo di cui al successivo
articolo
12;
e) fissa i criteri e le proprietà
per il
riparto territoriale delle risorse;
f) costituisce una Banca dati
delle risorse
e delle caratteristiche rurali
della Regione.
Il programma agrituristico ha
durata triennale
con aggiornamenti annuali ed
è approvato
dal Consiglio Regionale.
Il programma regionale agrituristico
deve
essere in armonia con gli indirizzi
della
programmazione nazionale e regionale,
con
la pianificazione territoriale,
con la Legge
ti. 394/91 e con i regolamenti
CEE.
Art. 10 - Provvidenze agli imprenditori
agricoli
Agli iscritti nell’Albo di cui
all’art. 6
della presente legge, possono
essere concessi
contributi in conto capitale
o in conto interesse
per l’esecuzione di interventi
sui fabbricati
e sulle aree esterne da destinare
ad attività
agrituristiche.
Sono ammesse a contributo anche
quelle opere
necessarie all’espletamento di
attività culturali,
ricreative e sportive di cui
all’art. 2 della
presente legge.
Sono, altresì, ammesse al contributo
le spese
relative all’arredamento, secondo
i criteri
di attuazione della presente
legge.
Il volume massimo di investimenti
ammissibili
a contributo è stabilito nella
misura di
L. 120.000.000, sulla base di
appositi computi
metrici e con l’applicazione
del prezziario
ANCE. Nella previsione di spesa
è ammessa
una aliquota non superiore al
10% per spese
generali.
La misura massima del contributo
in conto
capitale è fissata nel 40% della
spesa ammessa,
elevabile al 50% nelle aree svantaggiate,
di cui alla direttiva CEE 268/75.
Nel corso
dei lavori sono consentite anticipazioni
sino all’80% del contributo accordato.
In alternativa al contributo
in conto capitale,
la Regione può concedere il concorso
sul
pagamento degli interessi relativi
a mutui
di durata decennale, fino ad
un massimo del
100% della spesa ritenuta ammissibile,
da
contrarsi per la realizzazione
delle opere
con Istituti autorizzati che
abbiano stipulato
apposita convenzione con la Regione.
Il concorso regionale attualizzato
non potrà
superare l’importo dei contributi
in conto
capitale concedibili ai sensi
del comma 5.
Ai mutui si applica il tasso
di riferimento
fissato, per le operazioni di
credito agrario
di miglioramento, con Decreto
del Ministero
del Tesoro.
Sono altresì previsti rnutui
per il completamento
delle strutture agrituristiche
già esistenti.
Gli immobili e le relative pertinenze
oggetto
dei benefici, sono soggetti ad
un vincolo
di destinazione decennale a decorrere
dalla
data di accertamento della avvenuta
esecuzione
delle opere.
Nei piani di miglioramento di
cui all’art.
2 del Regolamento CEE n. 797/85
e successive
modifiche, possono essere previsti
ulteriori
e diversi investimenti a fini
agrituristici
da effettuare nell’azienda agricola.
Le aziende site nelle aree protette
di cui
alla Legge 394/91, hanno priorità
nella concessione
dei contributi.
Il programma regionale agrituristico
stabilisce
i criteri e le altre priorità
per la concessione
dei contributi in conto capitale
e in conto
interesse.
Sono ammesse a contributo le
attività di
cui all’articolo 2 della presente
legge,
nonché la strutturazione di laboratori
per
la trasformazione e confezionamento
di prodotti
agricoli e di punti vendita aziendali.
Art. 11. - Provvidenze agli enti
pubblici
Alle Province, ai Comuni ed alle
Comunità
Montane, possono essere assegnati
con¬tributi
in conto capitale nella misura
massima del
75%, per la realizzazione dei
seguenti interventi:
a) realizzazione e miglioramento
di servizi
e infrastrutture volte allo sviluppo
agrituristico;
b) studio, realizzazione e promozione
di
itinerari agrituristici.
Gli interventi di cui sopra dovranno
essere
in armonia con gli obiettivi
stabiliti dal
programma regionale.
Possono realizzare gli interventi
solo gli
Enti nei cui territori siano
ricomprese aziende
agrituristiche operanti. Tutti
gli interventi
devono indicare nella fase progettuale
i
soggetti che li gestiranno con
annessa valutazione
costi/benefici.
Gli Enti di cui al precedente
primo comma,
all’atto della richiesta devono
precisare,
con atto deliberativo del relativo
Consiglio,
i mezzi finanziari con cui faranno
fronte
alla quota del 25% da porre a
carico del
proprio Bilancio.
Alle Aziende delle Foreste Demaniali
Regionali
ed agli Enti Parco Nazionali
e Regionali,
per lo svolgimento delle attività
agrituristiche,
è riservato sino al 5% dello
stanzia¬mento
della presente legge.
I programmi dagli stessi proposti,
appro¬vati
ai sensi della normativa contenuta
nella
presente legge, sono finanziabili
per intero
nell’ambito delle disponibilità
di cui al
comma precedente.
Art. 12 - Piani di sviluppo
Il programma di sviluppo agrituristico
e
di rivitalizzazione delle aree
rurali, tenuti
presenti i principi generali,
stabilisce
gli obiettivi di sviluppo agrituristico
nel
territorio regionale.
Per l’attuazione di tali obiettivi
sono previsti
piani integrati che abbiano per
tema:
a) l’organizzazione e lo svolgimento
di corsi
di qualificazione professionale
per aziende
già operanti o comunque iscritte
nell’elenco
regionale;
b) la promozione delle iniziative
agrituristiche
e della immagine agrituristica
complessiva
della regione, anche di concerto
con il programma
promozionale dell’Assessorato
al Turismo;
c) attuazione e gestione di una
banca dati
regionale sull’agnturismo;
d) valorizzazione dell’ambiente
rurale;
e) valorizzazione e promozione
dei prodotti
tipici regionali;
f) organizzazione di manifestazioni
culturali
sull’ambiente e le tradizioni
rurali;
g) l’istituzione e la valorizzazione
di un
marchio regionale agrituristico;
h) applicazione di tecnologie
telematiche.
Sono previsti contributi annuali
alle associazioni
agrituristiche operanti nella
Regione, concessi
in relazione ad un programma
dettagliato
delle attività di cui ai piani
di sviluppo,
da presentare entro il 30 ottobre
di ciascun
anno, alla Giunta Regionale -
Assessorato
all’Agricoltura.
Il contributo è relativo alle
iniziative
previste nel programma annuale
il quale deve
essere corredato da:
- atto costitutivo, Statuto dell’Associazione
ed elenco degli iscritti relativo
all’anno
di competenza;
- relazione sull’attività dell’associazione;
- preventivo dettagliato di spesa;
- verbale del Consiglio di Amministrazione
che autorizza il Presidente a
presentare
la domanda.
Art. 13 - Verifica e revoca dell’autorizzazione
Gli Ispettorati Provinciali dell’Agricoltura
effettuano verifiche periodiche
sul mantenimento
dei requisiti richiesti per l’iscrizione
all’Albo. La perdita di tali
requisiti comporta
la cancellazione dall’Albo regionale
degli
imprenditori agrituristici, la
revoca dell’autorizzazione
comunale e la restituzione delle
provvidenze
eventualmente ottenute, di cui
all’art. 10
della presente legge.
Il provvedimento di cancellazione
è adottato
dalla Giunta regionale, previa
acquisizione
del parere obbligatorio da parte
della Commissione
Regionale per l’Agriturismo.
Art. 14 - Sanzioni amministrative
Chiunque eserciti abusivamente
attività agrituristiche
o comunque violi gli obblighi
previsti dalla
presente legge è soggetto alla
san¬zione
amministrativa di cui alla Legge
n. 287 del
25.08.91.
Art. 15 - Abrogazione
La Legge Regionale n. 18 del
24.01.84 -«Norme
in materia di agriturismo» -
è abrogata.
Art. 16 - Norma transitoria
Gli imprenditori agricoli, in
possesso dell’attestato
provvisorio di idoneità a svolgere
attività
agrituristica alla data in vigore
della presente
legge, sono iscritti d’ufficio
nell’Albo
degli operatori agrituristìci.
Art. 17 - Norme per la disciplina
del turismo
rurale
La Regione, inoltre, incentiva
il recupero
del patrimonio edilizio, sito
nei piccoli
centri e nelle campagne, da destinare
ad
attività di turismo verde ed
ambientale per
le forti sinergie che tali attività
sviluppano
con l’agriturismo.
A tal fine la Regione finalizza
risorse proprie
e quelle derivanti da fonti comunitarie
e
nazionali a quanti, indipendentemente
dall’esercizio
dell’imprenditoria agricola,
intendano recuperare
il patrimonio edilizio sito in
ambienti rurali.
Art. 18 - Criteri di attuazione
Al fine di dare concreta esecuzione
alla
presente legge è approvato l’allegato
“A”
contenente i “criteri di attuazione”.
Art. 19 - Norma finanziaria
Agli oneri derivanti dall’applicazione
degli
articoli 9, 10, 11 e 12 della
presente legge
si fa fronte, per l’anno 1994,
con lo stanziamento
di L. 20.423.000.000 iscritto
al Capitolo
di spesa n. 102452 del Bilancio
regionale
per il medesimo esercizio.
Per gli anni successivi al 1994
le leggi
di approvazione o di variazione
dei pertinenti
Bilanci regionali determinano
gli oneri relativi
agli interventi previsti nella
presente legge.
Allo scopo, saranno utilizzati
i cespiti
derivanti da legislazione statale
finalizzata
agli interventi in agricoltura.
All’onere per la corresponsione
dei gettoni
di presenza dei membri della
Commissione
di cui all’art. 6 della presente
legge, si
fa fronte con lo stanziamento
annuale del
Capitolo 011425 dello stato di
previsione
della spesa del Bilancio regionale.
|
|