AGRITURISMO REGIONE BASILICATA AGRITURISMO
LEGGE BASILICATA
LEGGE REGIONALE AGRITURISMO BASILICATA
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LEGGE AGRITURISMO REGIONE BASILICATA
Legge Regionale 25 febbraio 2005,
n. 17
Agriturismo e turismo rurale
in Basilicata
TITOLO I - AGRITURISMO
CAPO I - Disposizioni Generali
Articolo 1 - Finalità
1. La Regione Basilicata, in
armonia con
gli indirizzi di politica agricola
della
Unione europea, sostiene l’agricoltura,
lo
sviluppo rurale, la pesca e l’acquacoltura
anche mediante la promozione
di forme idonee
di turismo nelle campagne. La
presente disciplina
è finalizzata a favorire lo sviluppo
ed il
riequilibrio del territorio agricolo,
agevolare
la permanenza degli imprenditori
agricoli
ed ittici nelle zone rurali attraverso
l’integrazione
dei redditi aziendali ed il miglioramento
delle condizioni di vita, meglio
utilizzare
il patrimonio rurale naturale
ed edilizio,
favorire la conservazione e la
tutela dell’ambiente,
valorizzare i prodotti tipici,
favorire i
rapporti tra la città e la campagna.
2. Le azioni in favore di idonee
forme di
turismo nelle campagne, come
definite e regolate
dalla presente legge, si integrano
nelle
azioni di marketing territoriale
per l’ottimizzazione
dell’offerta turistica regionale.
Articolo 2 - Forme idonee di
turismo nelle
campagne
1. Sono forme idonee di turismo
nelle campagne
le attività agrituristiche, di
ospitalità
rurale familiare, di pescaturismo
e di ittiturismo,
come definite nella presente
legge.
Articolo 3 - Definizione di attività
agrituristiche
1. Per attività agrituristiche
si intendono
esclusivamente le attività di
ricezione ed
ospitalità esercitate dagli imprenditori
agricoli di cui all’articolo
2135 del codice
civile, singoli od associati,
e da loro familiari
di cui all’articolo 230-bis del
codice civile,
attraverso l’utilizzazione della
propria
azienda, in rapporto di connessione
rispetto
alle attività di coltivazione
del fondo,
silvicoltura, allevamento del
bestiame.
2. Lo svolgimento di attività
agrituristiche,
nel rispetto delle norme di cui
alla presente
legge, non costituisce distrazione
della
destinazione agricola dei fondi
e degli edifici
interessati.
3. Rientrano fra tali attività:
a) dare ospitalità, nell’abitazione
dell’imprenditore
agricolo, ovvero in locali a
ciò destinati
siti all’interno dell’azienda
agricola, o
in spazi aperti destinati alla
sosta di campeggiatori
all’interno dell’azienda stessa;
b) somministrare per la consumazione
sul
posto pasti e bevande, costituiti
prevalentemente
da prodotti propri, ivi compresi
quelli a
carattere alcolico e superalcolico;
c) svolgere attività ricreative,
culturali
e didattiche, nell’ambito della
diffusione
di prodotti agricoli biologici
o di qualità,
ivi inclusa l’organizzazione
di fattorie
didattiche;
d) svolgere, anche all’esterno
dei beni fondiari
nella disponibilità dell’impresa,
attività
ricreative, culturali e didattiche,
di pratica
sportiva, escursionistiche e
di ippo-turismo
finalizzate alla corretta fruizione
e conoscenza
del territorio, nonché attività
rivolte alla
degustazione dei prodotti aziendali,
ivi
inclusa la mescita del vino;
e) vendere direttamente prodotti
aziendali,
anche previa degustazione degli
stessi.
4. Sono considerati di propria
produzione
le bevande e i cibi prodotti
e lavorati nell’azienda
agricola o nelle aziende ad essa
collegate,
anche in zone di province contermini,
tramite
forme societarie, associative
o consortili,
nonché quelli ricavati da materie
prime dell’azienda
agricola anche attraverso lavorazioni
esterne.
Articolo 4 - Definizione di pescaturismo
e ittiturismo
1. Si intendono per pescaturismo
e ittiturismo
le seguenti attività esercitate
da pescatori
professionisti singoli o associati,
e connessi
a quelli di pesca, purchè non
siano prevalenti
rispetto a queste ultime e siano
effettuate
mediante l’utilizzazione prevalente
di prodotti
derivanti dall’attività di pesca
ovvero di
attrezzature o risorse dell’azienda
normalmente
impiegate nell’attività ittica
esercitata:
a) imbarco di persone non facenti
parte dell’equipaggio
su imbarcazione da pesca a scopo
turistico-ricreativo,
sinteticamente denominato pescaturismo;
b) attività di ospitalità, di
ristorazione,
di servizi, ricreative, culturali,
finalizzate
alla corretta fruizione degli
ecosistemi
acquatici e delle risorse della
pesca, ed
alla valorizzazione degli aspetti
socio-culturali
del mondo dei pescatori, attraverso
l’utilizzo
della propria abitazione o struttura
di pesca
nella disponibilità dell’imprenditore
ittico,
sinteticamente denominate ittiturismo.
Articolo 5 - Soggetti
1. Fra i soggetti di cui agli
articoli 3
e 6 rientrano le persone fisiche
e giuridiche,
che rivestono la qualità di imprenditore
agricolo o di imprenditore ittico
ai sensi
dell’art. 2135 codice civile
e delle leggi
speciali.
2. Sono imprese agricole e possono
svolgere
attività agrituristiche le imprese
agri-turistico-venatorie.
3. Possono svolgere attività
agrituristica,
di pescaturismo e di ittiturismo
le cooperative
di imprenditori agricoli e le
cooperative
di imprenditori ittici, i loro
consorzi e
le altre strutture associative
fra imprenditori
agricoli e fra imprenditori ittici,
che utilizzano
prevalentemente risorse, attrezzature
e prodotti
dei propri associati.
Articolo 6 - Connessione
1. Le attività di cui ai precedenti
articoli
3 e 4 si reputano connesse a
quelle principali,
agricola o di pesca, quando non
sottraggono
risorse all’esercizio dell’attività
agricola
o dell’attività di pesca, ed
assicurano la
piena utilizzazione delle risorse
aziendali,
finalizzata anche ad una più
efficace commercializzazione
dei prodotti.
2. Le attività agricole o di
pesca devono
essere svolte con continuità
per l’intero
arco dell’anno ai fini della
produzione per
il mercato.
3. La connessione è dimostrata
mediante la
presentazione del piano aziendale
redatto
secondo le prescrizioni regionali,
fissate
nell’ambito del Regolamento attuativo
della
presente legge, di cui al successivo
art.
8,
emanato dal Presidente della
Giunta Regionale,
su proposta del Dipartimento
Agricoltura
e Sviluppo Rurale. Lo stesso
Regolamento
potrà altresì prevedere l’adozione
di parametri
per il confronto tra la consistenza
dell’attività
agricola e la consistenza dell’attività
agrituristica.
4. I soggetti che svolgono le
attività di
cui ai precedenti articoli 3
e 4 sono tenuti
a rispettare le previsioni dei
piani aziendali.
5. Per attività di “piccolo agriturismo”
o di “piccolo ittiturismo”, si
intendono
le attività di ridotte dimensioni,
fino ad
un massimo di sei stanze o sei
piazzole per
campeggiatori, nelle quali la
connessione
con l’attività agricola o di
pesca si presume
anche in assenza di piano aziendale,
di cui
al precedente comma 2, in presenza
di una
superficie aziendale pari ad
almeno 2 ettari
e caratterizzata da ordinamento
colturale
funzionale all’attività di somministrazione
di pasti e bevande e di una sufficiente
dotazione
di attrezzature da pesca per
l’ittiturismo.
Nelle attività di “piccolo agriturismo”
e
di “piccolo ittiturismo” è consentita
la
somministrazione di pasti alle
sole persone
alloggiate nell’azienda.
6. Le attività agrituristiche,
di pescaturismo
e di ittiturismo possono essere
svolte anche
esclusivamente su prenotazione.
CAPO II - Immobili, criteri e
obblighi
Articolo 7 - Utilizzazione immobili
1. Possono essere utilizzati
per attività
agrituristiche i locali siti
nell’abitazione
dell’imprenditore agricolo ubicata
nel fondo,
nonché gli edifici o parte di
essi esistenti
nel fondo e non più necessari
alla conduzioni
dello stesso. La edificazione
di nuovi volumi
potrà essere consentita solo
se si configura
in termini di adeguamento delle
strutture
esistenti e di più funzionale
fruizione delle
stesse.
2. Con il Regolamento di cui
al successivo
articolo 8 la Regione individua
i Comuni
rurali, nei cui centri abitati
possono essere
utilizzati per attività agrituristiche
gli
edifici destinati a propria abitazione
dall’imprenditore
agricolo che svolga la propria
attività in
un fondo privo di fabbricati
sito nel medesimo
comune o in comune limitrofo.
3. Il recupero ed il restauro
devono essere
eseguiti nel rispetto delle caratteristiche
tipologiche ed architettoniche
degli edifici
esistenti e nel rispetto delle
caratteristiche
ambientali delle zone interessate.
4. In ogni caso dovranno essere
utilizzati
materiali tradizionali e rispettate
le tipologie
edilizie tradizionali e tipiche
della zona.
5. Alle opere ed ai fabbricati
destinati
ad attività agrituristiche, di
ospitalità
rurale familiare, e di pescaturismo
e ittiturismo
si applicano le disposizioni
di cui agli
artt. 6 e 17 del DPR n.380/2001,
nonché la
disposizione di cui all’articolo
24 comma
2, della legge 5 febbraio 1992,
n.104 in
materia di utilizzo di opere
provvisionali
per l’accessibilità e il superamento
delle
barriere architettoniche, in
caso di utilizzo
o riuso di immobili esistenti.
Articolo 8 - Determinazione di
criteri e
limiti di svolgimento delle attività
1. Con Regolamento emanato dal
Presidente
della Giunta Regionale, su proposta
del Dipartimento
Agricoltura e Sviluppo Rurale,
sentita la
competente Commissione Regionale,
fatta eccezione
nella sua prima
applicazione, vengono fissati
criteri, limiti
ed obblighi amministrativi, compreso
il regime
sanzionatorio connesso alle violazioni:
a) per lo svolgimento dell’attività
agrituristica
in funzione dell’azienda e del
fondo interessati;
b) per lo svolgimento delle attività
di pescaturismo
e di ittiturismo.
2. Con il medesimo Regolamento
vengono altresì
adottate le disposizioni igienico-sanitarie
ai sensi dell’articolo 9.
Articolo 9 - Norme igienico-sanitarie
1. I requisiti degli immobili
e delle attrezzature
da utilizzare per le attività
disciplinate
dalla presente legge sono stabiliti
con il
Regolamento di cui all’articolo
8.
2. La produzione, la preparazione,
il confezionamento
e la somministrazione di alimenti
e bevande
sono soggetti alle disposizioni
di cui alla
legge 30 aprile 1962, n.283,
e successive
modifiche e integrazioni.
3. Nell’applicazione delle disposizioni
di
cui al decreto legislativo 26
maggio 1997,
n.155, alle lavorazioni alimentari
svolte
per la vendita diretta e per
la somministrazione
sul posto, l’autorità sanitaria
competente
per territorio tiene conto delle
effettive
necessità connesse alla specifica
attività.
4. La Regione, con il Regolamento
di cui
all’articolo 8, definisce gli
indirizzi per
l’applicazione delle disposizioni
di cui
al presente articolo da parte
delle Autorità
Sanitarie Locali.
Articolo 10 - Elenco regionale
1. La Regione istituisce l’elenco
dei soggetti
abilitati all’esercizio delle
attività di
cui agli artt. 3 e 4 della presente
legge,
distinto per Sezioni.
2. I soggetti che intendono intraprendere
un’attività agrituristica, di
pescaturismo
o ittiturismo vengono iscritti
nell’elenco
regionale, nelle rispettive sezioni,
subordinatamente
alla dimostrazione della disponibilità
di
un’azienda agricola, di pesca
o di acquacoltura
e della sussistenza degli elementi
di connessione
tra l’attività agricola o di
pesca e l’attività
agrituristica o di ittiturismo
a norma del
precedente art. 8, nonché del
possesso dei requisiti soggettivi
previsti
dal Regolamento di cui al precedente
art.8.
3. La Regione accerta la sussistenza
e il
mantenimento dei requisiti di
cui alla presente
legge, effettuando gli opportuni
controlli.
4. Ove vengano meno i requisiti
di cui alla
presente legge, la Regione provvede
alla
cancellazione dell’operatore
dall’elenco
regionale e contestualmente la
comunica al
comune territorialmente competente
per la
revoca dell’autorizzazione di
cui al successivo
art.11.
5. L’iscrizione nell’elenco è
negata, ed
ove concessa è revocata, a meno
che abbiano
ottenuto la riabilitazione, a
coloro:
a) che abbiano riportato, nel
triennio, con
sentenza passata in giudicato,
condanna,
per uno dei delitti previsti
dagli articoli
442, 444, 513, 515 e 517 del
codice penale,
o per uno dei delitti in materia
di igiene
e sanità o di frode nella preparazione
degli
alimenti previsti in leggi speciali;
b) che siano sottoposti a misure
di prevenzione
ai sensi della legge 27 dicembre
1956, n.1423,
e successive modificazioni, o
siano stati
dichiarati delinquenti abituali.
6. La Regione provvede su domanda
dell’interessato
alla iscrizione nell’apposita
sezione dell’elenco
rilasciando apposito certificato.
7. La Regione comunica ai diversi
uffici
pubblici competenti, anche per
via telematica,
le generalità dei soggetti iscritti
nell’elenco
di cui al presente articolo,
e le variazioni
intervenute nel corso del tempo.
8. Entro un periodo di 12 mesi
dalla pubblicazione
della presente legge l’elenco
regionale verrà
suddiviso in sezioni provinciali
con l’affidamento
alle amministrazioni provinciali
di Potenza
e Matera delle competenze in
ordine alla verifica della sussistenza
e
del mantenimento dei requisiti
di cui alla
presente legge ivi compreso l’espletamento
degli opportuni controlli.
9. A tal fine la Giunta Regionale
provvederà
a definire con apposito atto
procedure e
modalità operative per il passaggio
delle
funzioni e per la disciplina
delle relazioni
con la struttura regionale competente
e le
autorità
locali interessate alla materia.
Articolo 11 - Autorizzazione
all’esercizio
delle attività agrituristiche,
ittituristiche
e di pescaturismo
1. Il Regolamento di cui all’art.
8 della
presente legge fisserà criteri
e procedure
per l’inoltro ai comuni delle
domande di
autorizzazione all’esercizio
delle attività
agrituristiche, ittituristiche
o di pescaturismo.
I
Comuni interessati sono quelli
dove ha sede
l’immobile aziendale destinato
alle attività
medesime o dove insiste la parte
del fondo
destinata ad ospitare turisti
campeggiatori
dotati di tende o di altri mezzi
di soggiorno
autonomo, o dove ha sede legale
l’impresa
di pesca.
2. Il Regolamento potrà anche
prevedere forme
di immediato avvio delle attività
previa
comunicazione all’amministrazione
comunale
da parte delle ditte interessate
a norma
dell’art. 19 della legge 7 agosto
1990, n.241
e
successive modificazioni. In
ogni caso la
domanda di autorizzazione o la
comunicazione
di inizio attività dovrà comprendere:
a) la certificazione che il richiedente
è
un soggetto di cui agli articoli
3, 4 e 5
della presente legge;
b) l’indicazione degli edifici
e delle aree
da interessare all’attività agrituristica
o ittituristica, e dei mezzi
da destinare
alle attività di pescaturismo;
la descrizione
del tipo di attività da svolgere
e della
capacità ricettiva;
c) l’idonea documentazione dalla
quale emergano
le tipologie produttive, la dimensione
e
gli indirizzi dell’azienda;
d) la determinazione delle tariffe
da praticare,
rapportate ai periodi di attività
nell’anno
solare;
e) la richiesta documentata di
concessione
edilizia per la trasformazione
e ristrutturazione
degli edifici aziendali e degli
annessi agricoli
e l’impegno a realizzare ed a
mantenere le
opere nel corretto rispetto del
loro inserimento
nel paesaggio circostante ed
a garantire
un’efficace sistema di dotazione
idrica e
di smaltimento dei rifiuti;
f) certificato di iscrizione
nell’apposita
sezione dell’elenco regionale.
3. Il rilascio delle autorizzazioni
di cui
al presente articolo o l’eventuale
diniego
sarà comunicato al Prefetto,
all’autorità
locale di Polizia e al Dipartimento
Agricoltura
e Sviluppo Rurale della Regione.
Articolo 12 - Certificazione
1. Nell’ambito degli accertamenti
di cui
agli articoli 10 e 11, la Regione
ed i comuni
possono avvalersi anche delle
attestazioni
rilasciate da organismi privati
accreditati
di certificazione.
Articolo 13 - Riserva di denominazioni
1. L’uso delle denominazioni
“agriturismo”,
“pescaturismo” e “ittiturismo”,
e dei termini
attributivi derivati, è riservato
esclusivamente
ai soggetti iscritti nell’elenco
regionale
di cui all’articolo 10 e con
riferimento
alla sola sezione di iscrizione
di ciascun
soggetto.
2. A tutti i soggetti autorizzati
verrà rilasciato
apposito contrassegno dalla Regione,
con
l’indicazione della specifica
categoria di
appartenenza ed il relativo simbolo.
Articolo 14 - Obblighi degli
operatori
1. Gli operatori autorizzati
allo svolgimento
delle attività di cui agli artt.
3 e 6 della
presente legge sono obbligati
a:
a) esporre al pubblico copia
dell’autorizzazione
comunale nonché le tariffe praticate;
b) rispettare i limiti e le modalità
indicate
nell’autorizzazione stessa;
c) comunicare al Comune entro
il 30 novembre
di ogni anno, i prezzi massimi
per ciascuna
prestazione che si impegnano
a praticare
per l’anno successivo, rapportate
ai periodi
di attività nell’anno solare,
nonché l’aggiornamento,
in caso di variazione, delle
caratteristiche
funzionali dei servizi principali
e di quelli
complementari; in difetto di
comunicazione
si intendono confermati i prezzi
massimi
e le caratteristiche funzionali
dell’anno precedente;
d) osservare il disposto di cui
all’art.
109 del Testo Unico delle Leggi
di Pubblica
Sicurezza, approvato con RD 18
giugno 1931
n.773;
e) rispettare i prezzi massimi
comunicati
al Comune:
f) apporre all’esterno dell’edificio,
in
modo stabile e ben visibile,
la targa contrassegno
secondo il modello predisposto
dalla Regione;
g) comunicare al Sindaco, che
ne dà notizia
all’Ufficio regionale per l’agriturismo
l’eventuale
cessazione dell’attività entro
30 giorni
dall’evento;
h) registrare i prodotti e le
relative quantità
provenienti dalle aziende collegate;
i) consentire l’accesso agli
addetti alla
vigilanza per effettuare i controlli
previsti;
j) tenere un registro con le
generalità delle
persone alloggiate e con la indicazione
della
data di arrivo e di partenza,
adempiendo
alle formalità previste per la
registrazione
degli ospiti e la relativa comunicazione
alle autorità di polizia, che
è tenuto a
fornire le indicazioni e la modulistica
necessaria;
m) fornire al Comune e alla Regione,
se richieste,
tutte le informazioni relative
al bilancio
economico – finanziario delle
attività.
2. Entro un anno dell’autorizzazione
comunale,
gli operatori, fatti salvi gli
impedimenti
indipendenti dalle loro volontà,
debbono
iniziare l’attività, pena la
decadenza dell’autorizzazione.
CAPO III - Controlli e violazioni
Articolo 15 - Controlli comunali
1. Il Comune mediante verifiche
periodiche,
di iniziativa o su sollecitazione
dell’Ufficio
regionale per l’agriturismo accerta
la sussistenza
e il mantenimento dei requisiti
di cui all’autorizzazione
ed il rispetto delle
prescrizioni ivi contenute.
2. L’autorizzazione è sospesa
dal Sindaco,
con provvedimento motivato, per
un periodo
massimo di quindici giorni, in
caso di violazioni
di alcuno degli obblighi di cui
al precedente
articolo 14 comma 1.
3. L’autorizzazione è revocata
dal Sindaco,
con provvedimento motivato, qualora
si accerti
che l’interessato:
a) non abbia intrapreso l’attività
entro
un anno dalla data di autorizzazione
ovvero
l’abbia sospesa da almeno un
anno, senza
previa autorizzazione alla sospensione;
b) abbia perduto i requisiti
di legge e/o
sia stato cancellato dall’Elenco
regionale;
c) abbia subito nel corso dell’anno
solare
n.3 (tre) provvedimenti di sospensione;
d) non abbia rispettato il vincolo
di destinazione
degli immobili e delle attrezzature;
4. La contestazione dei motivi
di revoca
deve essere comunicata all’interessato,
che
può controdedurre entro trenta
giorni dalla
contestazione.
5. Il Comune decide entro i successivi
trenta
giorni.
6. I provvedimenti di sospensione
e revoca
sono comunicati al Prefetto,
all’autorità
locale di polizia ed al Dipartimento
Agricoltura
e Sviluppo Rurale per i provvedimenti
di
competenza.
Articolo 16 - Rapporto sulle
violazioni
1. Il rapporto relativo alle
violazioni previste
dagli articoli 17-bis e 221-bis
del testo
unico delle leggi di pubblica
sicurezza,
approvato con regio decreto 18
giugno 1931,
n.773, consistenti nello svolgimento
delle
attività, di cui agli artt. 3
e 4 della presente
legge, in difetto di autorizzazione
o con
inosservanza delle prescrizioni
imposte dalla
legge o impartite dall’autorità,
è trasmesso
al Dipartimento Agricoltura e
Sviluppo Rurale,
che applica le sanzioni amministrative
nel
rispetto della normativa regionale.
2. Si applicano le disposizioni
di cui agli
articoli 17-ter e 17-quater del
testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato
con R.D. 18 giugno 1931, n.773.
CAPO IV - Coordinamento e competenze
Articolo 17 - Attività di coordinamento
e
raccordo finanziario
1. La Giunta Regionale, nell’ambito
della
programmazione regionale per
l’agricoltura,
e avuto riguardo agli strumenti
di programmazione
relativi ai settori disciplinati
della presente
legge, emana annualmente indirizzi
per un
efficace coordinamento delle
attività tra
i soggetti istituzionali a vario
titolo interessati
alla materia e per lo snellimento
delle procedure
di utilizzo delle risorse finanziarie.
Articolo 18 - Competenze del
Dipartimento
Agricoltura e Sviluppo Rurale
1. Il Dipartimento Agricoltura
e Sviluppo
Rurale ha il compito di:
a) tenere l’elenco degli operatori,
di cui
agli artt. 3 e 4, autorizzati
ai sensi della
presente legge;
b) accertare il possesso dei
requisiti previsti
dalla presente legge per le iscrizioni
nell’elenco
e valutare la idoneità dei richiedenti;
c) provvedere all’aggiornamento
dell’elenco;
d) decidere della cancellazione
dall’elenco
in caso di accertate violazioni
degli obblighi
degli operatori;
e) esaminare i ricorsi relativi
alla tenuta
dell’Elenco e deciderli.
2. La classificazione delle strutture
viene
operata dall’Ufficio Regionale
competente
in esecuzione di apposita disciplina,
approvata
dalla Giunta Regionale, sentita
la competente
Commissione Consiliare, con la
quale
saranno definiti i criteri di
classificazione
delle strutture in ragione della
qualità
dei servizi offerti e della capacità
ricettiva
delle aziende.
3. L’Ufficio annota, altresì,
su apposito
registro, la data di inizio dell’attività,
eventuali sanzioni comminate,
le risultanze
della vigilanza, nonché ogni
altra notizia
utile.
4. Nello svolgimento dell’attività
di competenza,
l’Ufficio coopera con l’APT.
Articolo 19 - Commissione Regionale
per l’Agriturismo
1. E’ istituita la Commissione
regionale
per l’Agriturismo.
2. La Commissione esprime pareri
sui programmi
regionali di interesse per l’ospitalità
nelle
zone rurali.
3. La Commissione è nominata
con delibera
della Giunta Regionale ed è composta
oltre
che dal Dirigente dell’Ufficio
Regionale
per l’Agriturismo, o da un suo
delegato,
che la presiede, dai seguenti
membri:
a) un funzionario del Dipartimento
Attività
Produttive (Ufficio Turismo);
b) un funzionario del Dipartimento
Assetto
del Territorio;
c) un rappresentante designato
da ciascuna
associazione agrituristica riconosciuta
a
livello nazionale, presente sul
territorio
regionale;
4. La Giunta Regionale nomina
la Commissione
anche in mancanza di alcuna delle
designazioni
richieste, purchè siano individuati
la metà
più uno dei componenti. Sono
fatte salve
le eventuali successive integrazioni.
5. La Commissione si avvale di
un funzionario
dell’Ufficio di cui al comma
2, designato
dal dirigente, con compiti di
segretario.
6. La Commissione si riunisce
presso il Dipartimento
Agricoltura e Foreste, su convocazione
del
suo presidente e dura in carica
per l’intera
legislatura. Per la validità
delle determinazioni
occorre che alle sedute intervenga,
in prima
convocazione, la maggioranza
assoluta dei
suoi componenti. In seconda convocazione
la commissione risulta validamente
costituita
qualunque sia il numero dei partecipanti.
I pareri vengono adottati a maggioranza
assoluta
dei partecipanti.
Articolo 20 - Consorzi Agrituristici
1. I consorzi agrituristici possono:
a) organizzare, per conto delle
aziende associate,
il piano di utilizzazione ottimale
dei servizi
e delle strutture dei singoli
soci, al fine
di conseguire una più intensa
fruibilità
delle strutture ed una maggiore
socializzazione
fra gli ospiti;
b) promuovere l’immagine e la
commercializzazione
del prodotto agrituristico attraverso
iniziative
di animazione e di informazione
e con campagne
pubblicitarie, preferibilmente
nel contesto
delle iniziative di
marketing territoriale;
c) svolgere attività di informatizzazione
ed assistenza telematica, al
fine di incrementare
la domanda e garantire la qualità
dei servizi
degli associati;
d) istituire centri aziendali
di promozione
e servizi;
e) promuovere la registrazione
di marchi
collettivi di qualità.
2. Possono partecipare ai consorzi
anche
gli imprenditori turistici, le
società di
servizi, le aziende di Viaggi
e Turismo e
le associazioni agrituristiche
operanti nella
regione.
3. E’ istituito l’elenco dei
consorzi agrituristici,
tenuto dall’Ufficio regionale
competente.
L’iscrizione all’elenco è condizione
indispensabile
per l’ottenimento dei contributi
previsti
dalla presente legge.
4. Possono iscriversi all’elenco
i consorzi
agrituristici con sede in Basilicata
che
associano non meno di dieci operatori
agrituristici,
con disponibilità complessiva
di un numero
di posti letto non inferiore
a 100.
5. Ai fini dell’iscrizione i
consorzi agrituristici
presentano all’Ufficio regionale
competente
apposita domanda corredata della
seguente
documentazione:
a) copia autentica dell’atto
costitutivo
e dello statuto da cui si rilevi
che il consorzio:
1) ha come fine istituzionale
il perseguimento
di attività promozionali e di
incentivazione
dell’agriturismo sull’intero
territorio regionale;
2) impronta la sua azione al
soddisfacimento
delle esigenze di tutte le categorie
comunque
interessate allo sviluppo dell’agriturismo
lucano;
3) certificato di vigenza, con
elenco nominativo
dei soci e dei componenti gli
organi sociali
ed ogni altra idonea documentazione.
6. Le variazioni dello statuto,
delle cariche
sociali e dell’elenco dei soci
sono comunicate
all’Ufficio Regionale entro 15
giorni dal
loro verificarsi.
7. Qualora venga a mancare uno
o più requisiti,
l’Ufficio regionale dispone la
cancellazione
del Consorzio dall’elenco ed
il recupero
degli eventuali finanziamenti
erogati.
Articolo 21 - Attività di studio
e di ricerca
e formazione professionale
1. La Regione, anche in collaborazione
con
le associazioni e le organizzazioni
agrituristiche
e con gli enti locali, promuove
attività
di studio e di ricerca sull’agriturismo
e
cura, mediante opportune iniziative,
la formazione
professionale.
Articolo 22 - Promozione dell’offerta
1. Il Dipartimento Agricoltura
e Sviluppo
Rurale provvede a idonee forme
di pubblicità
e diffusione delle iniziative
in atto nella
Regione.
2. L’APT comunica annualmente,
entro il 30
settembre di ciascun anno, all’Ufficio
regionale
per l’Agriturismo le iniziative
di marketing
territoriale che intende programmare
per
l’anno successivo, al fine di
favorire il
coordinamento delle iniziative.
TITOLO II - IL TURISMO RURALE
CAPO I - Disposizioni Generali
Articolo 23 - Finalità
1. Le norme di cui al presente
titolo hanno
la finalità di promuovere il
turismo nelle
aree della Regione Basilicata
classificate
rurali, di seguito chiamato Turismo
Rurale,
dove il settore agricolo-zootecnico-forestale,
della pesca e dell’acquacoltura
rappresentano
le realtà economiche più significative.
Articolo 24 - Turismo Rurale
1. Per Turismo Rurale si intende
l’offerta
turistica da promuovere nelle
aree e nei
centri rurali al fine di valorizzare
gli
aspetti naturali, ambientali,
sociali, culturali,
storico-monumentali ed archeologici,
preservando
nel contempo le peculiarità del
territorio
nel rispetto della sostenibilità
ambientale.
2. Le azioni del turismo rurale
comprendono
l’ospitalità, la ristorazione,
le attività
di tempo libero e di servizio,
le attività
sportive, le attività artigianali
tipiche
locali legate e collegabili ad
altre forme
di turismo, da esercitarsi in
immobili esistenti
ubicati nelle aree rurali e nei
centri urbani
con caratteristiche di ruralità.
3. L’esercizio del Turismo Rurale
relativamente
all’ospitalità, alla ristorazione
e alle
attività artigianali deve avvenire
in immobili
con caratteristiche costruttive
tipiche del
luogo.
4. Ai fabbricati utilizzati per
le attività
di turismo rurale si applicano
gli articoli
n.19 del D.P.R. n.380/2001 e
n.24 comma 2
della Legge n.104/1992 in materia
di accessibilità
e superamento delle barriere
architettoniche.
5. La ristorazione, inoltre,
deve essere
basata prevalentemente sui prodotti
tipici
locali e regionali, prioritariamente
con
prodotti DOC. DOCG., DOP. e IPG
e prodotti
tradizionali di cui all’art.8
D.L.vo del
30 aprile 1998 n.173, e in ogni
caso con
prodotti locali e/o regionali,
di cui sia
garantita la tracciabilità.
6. Gli arredi devono essere confacenti
alla
tradizione e alla cultura rurale
della zona.
Articolo 25 - Aree rurali e centri
urbani
1. La Regione Basilicata entro
tre mesi dall’approvazione
della presente legge predispone
la mappa
della ruralità regionale, sulla
base delle
seguenti suddivisioni:
a) zone di montagna: territori
che presentano
condizioni climatiche difficili
dovute all’altitudine
(media comunale 700 mt. slm),
all’accidentalità
del suolo con basse produzioni
agricole,
alla scarsa densità di popolazione
e a fenomeni
di spopolamento;
b) zone svantaggiate: territori
in cui si
registrano simultaneamente fenomeni
di spopolamento
o di scarsa densità di popolazione,
suoli
poco produttivi e condizioni
ambientali che
limitano fortemente le produzioni
agricole;
c) zone con svantaggi specifici:
territori
dove, pur non ricorrendo simultaneamente
le condizioni delle zone svantaggiate,
l’attività
agricola è indispensabile alla
tenuta del
tessuto socio-economico delle
stesse e alla
conservazione ed al miglioramento
dell’ambiente
naturale;
d) altre zone: tutti quei territori
non ricompresi
nei precedenti punti, dove le
attività extragricole
sono prevalenti o fortemente
significative.
2. I centri urbani ricadenti
nelle aree classificate
rurali sono da ritenersi anch’essi
rurali,
fatta eccezione dei comuni capoluoghi
di
Provincia e di quelli la cui
popolazione
supera i 5000 abitanti.
CAPO II - Iniziative finanziabili
Articolo 26 - Iniziative per
il turismo rurale
1. La Regione Basilicata concede
contributi
in conto capitale per le seguenti
iniziative
atte a sviluppare il turismo
rurale:
a) il recupero di immobili da
destinarsi
all’ospitalità, alla ristorazione,
all’esercizio
di attività tipiche artigianali
o dei servizi
di supporto al turismo rurale;
b) il recupero di immobili da
destinarsi
alla vendita esclusiva di prodotti
tipici
locali;
c) l’arredo e le attrezzature
occorrenti
all’ospitalità, al ristoro, alla
vendita
dei prodotti tipici locali e
all’esercizio
delle attività artigianali;
d) la costituzione di servizi
di supporto
allo sviluppo del turismo rurale;
e) l’incentivazione di manifestazioni
culturali,
tradizionali, folkloristiche,
sportive, tipiche
dei luoghi con la costituzione
di gruppi
di animazione locale;
f) ricerche di mercato, azioni
promozionali
creazioni di sistemi di prenotazioni;
g) iniziative per il prolungamento
della
stagione turistica (soggiorni
di fine settimana,
valorizzazione di sagre e manifestazioni
locali, ecc.);
h) formazione operatori addetti
al turismo
rurale;
i) costituzione del consorzio
degli operatori
del turismo rurale.
2. La Regione Basilicata al fine
di diversificare
l’offerta turistica nelle aree
rurali incentiva:
a) il restauro di edifici di
interesse storico,
monumentale, religioso, etc.;
b) il recupero e l’arredo dei
centri storici
e dei nuclei abitativi rurali;
c) il recupero e/o la realizzazione
di strutture
sportive;
d) il recupero di strutture pubbliche
da
destinarsi alle attività di turismo
rurale
individuate al precedente comma
1;
e) il recupero degli antichi
mestieri;
f) l’attrezzamento di spazi all’aperto
o
nei boschi di aree di ospitalità;
g) il recupero di ambienti naturali
degradati;
h) l’individuazione degli itinerari
enogastronomici,
religiosi, storico-monumentali
e culturali.
Articolo 27 - Soggetti beneficiari
1. Possono beneficiare dei contributi,
nelle
misure previste dalle vigenti
disposizioni
di legge, per le iniziative del
comma 1,
del precedente art.26:
a) gli imprenditori agricoli
così come definiti
dall’articolo 2135 del Codice
Civile e regolarmente
iscritti nel registro delle imprese
così
come previsto dall’articolo 2188
del Codice
Civile;
b) gli operatori turistici regolarmente
iscritti
alla Camera di Commercio;
c) gli artigiani regolarmente
iscritti alla
Camera di Commercio;
d) associazioni culturali e sportive;
e) centri di servizi promossi
e gestiti prioritariamente
da donne e giovani.
2. Per le iniziative indicate
al comma 2
del precedente art.26 i finanziamento
sono
concessi alle seguenti pubbliche
Amministrazioni:
Comuni, Sovrintendenze, Comunità
Montane,
Province.
3. Le richieste per l’ottenimento
dei finanziamenti
vanno prodotte al Dipartimento
Attività Produttive
della Regione Basilicata, secondo
le procedure
adottate con provvedimento della
Giunta Regionale
entro tre mesi dall’approvazione
della presente
legge.
CAPO III - Compiti
Articolo 28 - Compiti della Regione
1. Ai fini dell’attuazione della
presente
legge, alla Regione Basilicata
sono attribuiti
i seguenti compiti:
a) predisposizione del Programma
Regionale
di Turismo Rurale in sinergia
con le azioni
previste dall’Agriturismo, dalla
pescaturismo
ed ittiturismo, dalla L.R. n.38/2000
“Sviluppo
della ricettività extra-alberghiera
a carattere
familiare denominata Bed and
Breakfast” e
dalla L.R. n.24/2000 “Tutela
e sviluppo della
fauna ittica e regolamentazione
della pesca
nelle acque pubbliche interne
della Basilicata”;
b) predisposizione di apposito
regolamento,
da redigersi entro tre mesi dall’entrata
in vigore della presente legge,
in cui vengono
definite:1. le caratteristiche
dimensionali
e strutturali degli immobili
da destinarsi
alla ristorazione, alla vendita
dei prodotti,
all’esercizio delle attività
artigianali
tipiche locali;
2. le strutture sportive a carattere
comprensoriale
e locale;
3. la tenuta dell’elenco degli
operatori
autorizzati all’esercizio del
turismo rurale,
nonché gli obblighi, gli impegni
da sottoscrivere
da parte dei beneficiari, le
procedure di
verifiche, le sospensioni e le
revoche dell’iscrizione
all’albo;
4. gli elementi fisici, economici
e sociali
occorrenti alla redazione della
mappa della
ruralità regionale;
5. la predisposizione del simbolo
del turismo
rurale.
Articolo 29 - Compiti dei Comuni
1. I Comuni, nel rispetto delle
leggi vigenti,
rilasciano le autorizzazioni
in materia di
pubblici esercizi.
2. I Comuni, nel rispetto delle
leggi vigenti,
rilasciano apposite autorizzazioni
in periodi
particolari (festività, fiere
per la commercializzazione
e la valorizzazione dei prodotti
tipici agro-alimentari
ed artigianali locali e regionali).
3. I Comuni classificati rurali
possono riporre
sulla cartellonistica ufficiale,
sotto il
nome del Comune, la dicitura
indicante i
prodotti tipici “Luogo di produzione
……………”.
4. I Comuni possono autorizzare
mostre-mercato
dei prodotti agro-alimentari
e artigianali
tipici locali un giorno al mese
in appositi
spazi.
5. I Comuni possono autorizzare
l’apertura
degli esercizi commerciali nei
giorni festivi
in deroga alle vigenti disposizioni
di legge.
TITOLO III - INCENTIVI E ABROGAZIONI
Articolo 30 - Clausola valutativa
1. Entro il trenta giugno di
ogni anno, a
partire dall’anno successivo
a quello dell’entrata
in vigore della legge, la Giunta
Regionale
presenta al Consiglio Regionale,
anche sulla
base dei dati forniti dalle province,
una
relazione comprendente:
a) una valutazione sul conseguimento
delle
finalità di cui all’articolo
1;
b) dati relativi all’attività
di vigilanza
e controllo di cui all’articolo
15 svolta
dagli enti competenti;
c) dati relativi alla sospensione
e alle
revoche dell’autorizzazione disposte
ai sensi
dell’articolo 15, nonché l’entità
delle sanzioni
irrogate ai soggetti destinatari
della presente
legge;
d) dati dell’elenco regionale
delle aziende
agrituristiche di cui all’articolo
10, aggiornato
alle autorizzazioni rilasciate
nel corso
dell’anno precedente;
e) rendicontazione in merito
all’istituzione
della Commissione di cui all’articolo
19
ed alle relative modalità organizzative,
operative e funzionali;
f) il numero dei locali di proprietà
dell’imprenditore
agricolo utilizzati per attività
agrituristiche
e per attività di turismo rurale;
g) il numero di immobili destinati
ad attività
agrituristiche e di turismo rurale
per i
quali è stato necessario effettuare
interventi
di recupero e/o di restauro;
h) dati relativi ai contributi
concessi,
alla tipologia delle iniziative
finanziate
e ai soggetti beneficiari;
i) dati relativi all’utilizzo
di prodotti
tipici;
j) la qualità e quantità delle
attività promozionali,
di studio, di ricerca e di formazione
professionale
promosse.
2. Con periodicità triennale
la Giunta Regionale
presenta al Consiglio Regionale
una relazione
che fornisce le seguenti informazioni:
a) l’emanazione di regolamenti
e programmi
e la predisposizione della mappa
delle ruralità;
b) lo stato delle procedure adottate
per
la semplificazione dei procedimenti
amministrativi
e dell’adempimento dei compiti
stabiliti
dalla legge.
3. La Giunta Regionale, sulla
base dei dati
forniti dall’Istituto nazionale
di statistica
(ISTAT), dall’Unioncamere della
Basilicata
e dagli enti competenti è tenuta,
altresì,
a presentare con cadenza triennale
al Consiglio
Regionale una relazione dalla
quale emergano
i seguenti dati di natura statistico-valutativa:
a) mobilità attiva e passiva
della popolazione
residente nei comuni rurali ed
analisi dell’impatto
di tale mobilità in seguito all’entrata
in
vigore della legge;
b) andamento periodico del reddito
pro-capite
della popolazione residente ed
analisi delle
opportunità di sviluppo economico
conseguente
all’entrata in vigore della legge;
c) analisi delle opportunità
occupazionali
attivate dalla legge, con riferimento
ai
dati relativi agli indicatori
di occupazione
della popolazione residente nei
comuni rurali.
Articolo 31 - Incentivi regionali
per l’agriturismo
ed il turismo rurale
1. La determinazione degli incentivi
regionali
per il sostegno delle attività
regolate dalla
presente legge è disciplinata
dalla legge
regionale n.36 del 6 settembre
2001, “Norme
in materia di aiuti supplementari
per l’agricoltura,
l’agroalimentare e lo sviluppo
rurale” relativamente
all’agriturismo, alla pescaturismo
e all’ittiturismo,
e dalla L.R. n.4 del 4 gennaio
del 2002 “Disciplina
dei regimi regionali d’aiuto”,
unitamente
alle risorse finanziarie regionali,
nazionali
e comunitarie destinate alle
iniziative relative
al turismo rurale così come contenuto
nel
presente testo normativo.
Articolo 32 - Abrogazioni e disposizioni
transitorie
1. A far tempo dall’entrata in
vigore della
presente legge è abrogata la
legge regionale
27 aprile 1996, n.24 (Nuova disciplina
dell’agriturismo)
e successive modifiche e integrazioni.
2. Gli operatori agrituristici
autorizzati
ai sensi della legge regionale
27 aprile
1996, n.24, sono iscritti d’ufficio
nell’elenco
regionale di cui al precedente
articolo 13
che invia il relativo certificato
di iscrizione
all’interessato entro 4 (quattro)
mesi dall’entrata
in vigore della presente legge,
previa verifica
che l’autorizzazione concessa
osservi le
prescrizioni per l’attività agrituristica
di cui alla presente legge.
3. Ove l’autorizzazione per l’attività
agrituristica
rilasciata ai sensi della legge
27 aprile
1996 n.24 non risulti compatibile
con le
prescrizioni della presente legge
per lo
svolgimento di attività agrituristiche,
l’Ufficio
comunica all’operatore agrituristico
interessato
entro il medesimo termine di
4 (quattro)
mesi dall’entrata in vigore della
presente
legge.
4. Entro 4 (quattro) mesi dalla
ricezione
della comunicazione di cui al
precedente
comma 3, l’operatore agrituristico
deve adeguare
la propria attività alle prescrizioni
della
presente legge per le attività
agrituristiche,
inviando al Comune ed all’Ufficio
regionale
apposita comunicazione con l’indicazione
dettagliata delle attività proposte,
redatta
sui moduli predisposti dall’Ufficio
regionale
per l’agriturismo ed il turismo
rurale. Il
Comune e l’Ufficio regionale,
verificata
la corrispondenza dell’attività
proposta
alle prescrizioni della presente
legge, nei
sessanta (60) giorni successivi
rilasciano
la nuova autorizzazione e procedono
all’iscrizione
nell’elenco
regionale, sezione operatori
agrituristici.
E’ fatta salva, nello stesso
termine dei
4 mesi, la possibilità di modificare
la qualificazione
della propria azienda, con l’eventuale
assunzione
della stessa nell’ambito del
turismo rurale,
ove ricorrano le condizioni di
cui già alla
presente legge e nel rispetto
della normativa
del settore commercio e turismo.
L’operatore
agrituristico che venga autorizzato
come
operatore di turismo rurale non
decade dai
contributi a lui precedentemente
concessi
per l’attività agrituristica.
5. Qualora l’operatore agrituristico
autorizzato
ai sensi della legge 27 aprile
1996 n.24,
ma non conforme ai requisiti
previsti dalla
presente legge, non comunichi
entro il termine
di cui al precedente coma 4,
nelle forme
e con le modalità previste, la
sua opzione
per una delle due attività di
cui al precedente
comma 4, alla scadenza del predetto
termine
di mesi 4 (quattro) l’attuale
autorizzazione
per lo svolgimento di attività
agrituristiche
dovrà intendersi inefficace con
conseguente
obbligo di cessazione dell’attività
in essere.
Articolo 33 - Pubblicazione
1. La presente legge regionale
sarà pubblicata
sul Bollettino Ufficiale della
Regione.
2. E’ fatto obbligo a chiunque
spetti di
osservarla e di farla osservare
come legge
della Regione Basilicata.
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