AGRITURISMO PROVINCIA BOLZANO LEGGE AGRITURISMO
BOLZANO
LEGGE PROVINCIALE AGRITURISMO
BOLZANO
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PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
LEGGE PROVINCIALE 14 dicembre
1998, n. 57
La disciplina e lo sviluppo dell’agriturismo
in Alto Adige
TITOLO I
Disposizioni generali
Art. 1
Obiettivi
La Provincia autonoma di Bolzano
promuove
ed incentiva con la presente
legge in armonia
con gli indirizzi della CEE e
con la normativa
dello Stato le attività agrituristiche
volte
a favorire lo sviluppo ed il
riequilibrio
del territorio agricolo, ad agevolare
la
permanenza dei produttori agricoli
nelle
zone rurali attraverso un’integrazione
dei
redditi aziendali ed il miglioramento
delle
condizioni di vita, a meglio
utilizzare il
patrimonio rurale esistente sia
edilizio
sia naturale anche ai fini turistici,
a valorizzare
i prodotti tipici e le tradizioni
locali,
a creare un armonico rapporto
tra città e
campagna ed a favorire ed orientare
i flussi
turistici.
Art.2
Definizione di attività agrituristiche
(1) Ai fini della presente legge,
per attività
agrituristiche si intendono le
attività di
ricreazione ed ospitalità svolte
da imprenditori
agricoli di cui all’articolo
2135 del codice
civile, singoli od associati,
e da loro
familiari di cui all’articolo
230/bis del
codice civile, attraverso l’utilizzazione
di strutture aziendali od interaziendali
agricole (coltivazione del fondo,
silvicoltura,
allevamento bestiame), la cui
attività deve
comunque restare prioritaria
rispetto a quella
agrituristica.
(2) Lo svolgimento di attività
agrituristiche,
nel rispetto delle disposizioni
contenute
nella presente legge, non costituisce
distrazioni
dalla destinazione agricola dei
fondi e degli
edifici interessati.
(3) Rientrano fra le attività
di cui al comma
1:
a) dare stagionalmente ospitalità
negli edifici
siti nel fondo dell’imprenditore
agricolo
e somministrare pasti alle persone
alloggiate;
b) vendere i beni agricoli ed
artigianali
prodotti nell’azienda;
c) gestire ristori di campagna
ai sensi della
legge provinciale 12 agosto 1978,
n. 39;
d) somministrare per la consumazione
sul
posto e su malghe in esercizio
pasti, alimenti
e bevande costituiti prevalentemente
da spuntini
e da piatti tipici locali ivi
comprese le
bevande a carattere alcolico
e superalcolico;
la capacità massima di posti
a sedere non
può superare 30 unità per azienda;
e) organizzare attività ricreative
o culturali
nell’ambito dell’azienda o delle
aziende
associate.
(4) Nell’esercizio delle attività
di cui
alle lettere a), ultima parte,
e d) del precedente
comma 3 almeno il 50% del valore
annuo della
materia prima utilizzata per
la somministrazione
di pasti e bevande deve essere
di produzione
aziendale ed almeno un ulteriore
40% deve
provenire da produttori agricoli,
singoli
od associati, o da cooperative
agricole
di trasformazione e vendita di
prodotti agricoli
della provincia. A tal fine sono
considerati
di produzione aziendale, oltre
agli alimenti
ed alle bevande prodotti e lavorati
nell’azienda
agricola, altresì quelli ricavati,
anche
attraverso lavorazioni esterne,
da materie
prime prodotte nell’azienda medesima.
(5) Chi esercita un’attività
ai sensi dell’articolo
2, comma 3, della presente legge
non può
adibire a questa attività persone
non appartenenti
al proprio nucleo familiare o
normalmente
conviventi in quest’ultima.
(6) La durata massima di gestione
annua dei
ristori di campagna è elevata
a 180 giorni.
Art. 3
Utilizzazione dei locali per
attività agrituristiche
(1) Possono essere utilizzati
per attività
agrituristiche i locali siti
negli edifici
dell’imprenditore agricolo e/o
esistenti
nel fondo e non necessari alla
conduzione
dello stesso.
(2) I locali e gli alloggi destinati
alle
finalità di cui al comma 1 devono
possedere
idonei requisiti di stabilità,
sicurezza
e decoro e devono essere dotati
di servizi
igienici-sanitari adeguati al
tipo di attività
agrituristica svolta ed alla
capacità ricettiva
denunziata.
(3) Gli interventi per il recupero
del patrimonio
edilizio rurale ai fini dell’esercizio
di
attività agrituristiche devono
essere conformi
alle disposizioni contenute nelle
leggi urbanistiche
e nei piani urbanistici, negli
strumenti
urbanistici ed alle leggi vigenti
nel settore.
TITOLO II
Disciplina amministrativa
Art. 4
Elenco provinciale degli operatori
agrituristici
(1) Salvo quanto previsto nel
successivo
articolo 5, i conduttori di aziende
agricole
possono svolgere l’attività agrituristica
di cui al precedente titolo,
soltanto se
sono iscritti nell’elenco provinciale
degli
operatori agrituristici istituito
presso
l’ispettorato provinciale per
l’agricoltura.
(2) A tal fine l’interessato
deve proporre
apposita domanda contenente:
a) la documentazione attestante
il possesso
della qualifica di imprenditore
agricolo
ai sensi dell’articolo 2;
b) l’impegno formale ad esercitare
l’attività
agrituristica per un periodo
di tempo non
inferiore a cinque anni, attenendosi
alle
limitazioni di cui all’articolo
2 ed alle
prescrizioni richiamate nell’articolo
5.
c) la descrizione dettagliata
delle attività
agrituristiche che si intende
svolgere;
d) l’indicazione degli edifici
e delle aree
che si intende adibire ad uso
agrituristico;
e) la specificazione della capacità
ricettiva;
f) l’indicazione dei periodi
di esercizio;
g) una idonea documentazione
dalla quale
emerga l’ubicazione e le dimensioni
dell’azienda
e la tipologia produttiva;
h) una idonea documentazione
dalla quale
risulti il possesso dei requisiti
di cui
agli articoli 11 e 92 del Testo
Unico delle
leggi di pubblica sicurezza,
approvato con
R.D. 18 giugno 1931, n. 773,
ed all’articolo
5 della legge 9 febbraio 1973,
n. 59.
(3) Sulle domande decide la commissione
provinciale
per l’agriturismo di cui al successivo
articolo
6, attenendosi ai criteri eventualmente
stabiliti
dalla Giunta provinciale e dopo
aver verificato
la sussistenza dei requisiti
occorrenti per
l’iscrizione. In tale ambito
la commissione
accerta l’idoneità morale del
richiedente
sulla base della documentazione
di cui al
comma 2, lettera h), e valuta
il rapporto
di connessione e complementarietà
tra l’attività
agricola e quella agrituristica,
la compatibilità
con le strutture turistiche già
esistenti
nella zona, la disponibilità
di spazi ed
edifici ed il loro arredamento,
il numero
degli addetti ed il grado del
loro impegno
agricolo.
(4) Per la verifica dei dati
risultanti dalla
documentazione allegata alle
domande ai sensi
del comma 2, lettere a), b),
e) e g), la
commissione può avvalersi della
collaborazione
da parte dei funzionari dell’ispettorato
provinciale per l’agricoltura.
(5) Valutata positivamente la
domanda da
parte della commissione, il segretario
della
stessa iscrive il conduttore
dell’azienda
agricola nell’elenco provinciale
degli operatori
agrituristici e rilascia un certificato
attestante
le attività consentite, fatte
salve le prescrizioni
e disposizioni contenute nelle
leggi vigenti
in materia ed, in specie, quelle
di cui alla
normativa richiamata nel seguente
articolo
5.
(6) Qualora la commissione accerti
l’inidoneità
ricettiva dei locali destinati
all’utilizzazione
agrituristica per mancanza o
carenza dei
requisiti di cui all’articolo
3, comma 2,
o altre insufficienze, il ségretario
della
commissione può rilasciare un
certificato
provvisorio di idoneità, nel
quale sono descritti
tali elementi ed i lavori di
adeguamento,
alla cui realizzazione è subordinata
l’iscrizione
nell’elenco provinciale degli
operatori agrituristici.
Art. 5
Autorizzazioni
(1) Lo svolgimento delle singole
attività,
che ai sensi dell’articolo 2,
comma 3, rientrano
nell’agriturismo è subordinato
all’iscrizione
nell’elenco di cui all’articolo
4, nonché
alle rispettive disposizioni
contenute nella
seguente normativa vigente:
a) le attività di cui alla lettera
a) del
predetto comma alla normativa
di cui alla
legge provinciale 15 gennaio
1982, n. 3,
e successive modifiche ed integrazioni;
b) l’attività di cui alla lettera
b) del
predetto comma alla normativa
di cui alla
legge provinciale 24 ottobre
1978, n. 68,
e successive modifiche ed integrazioni;
e) le attività di cui alla lettera
c) del
predetto comma alla normativa
di cui alla
legge provinciale 12 agosto 1978,
n. 39,
e successive modifiche ed integrazioni;
d) le attività di cui alla lettera
d) ed
e) del predetto comma alle autorizzazioni
previste rispettivamente dall’articolo
8
della legge 5 dicembre 1985,
n. 730, e dal
D.P.R. 1 novembre 1973, n. 686.
(2) La produzione, la preparazione,
il confezionamento
e la somministrazione di alimenti
e bevande
sono soggetti alle disposizioni
igienico-sanitarie
vigenti in materia.
Art. 6
Commissione provinciale per l’agriturismo
(1) La commissione provinciale
per l’agriturismo
di cui al precedente articolo
4 viene nominata
con deliberazione della Giunta
provinciale,
ha sede presso l’Ispettorato
provinciale
per l’agricoltura e resta in
carica per la
durata della legislatura, nel
corso della
quale è avvenuta la nomina.
(2) La commissione di cui al
precedente comma
è composta:
a) dall’assessore pro tempore
per l’agricoltura
e le foreste, che la presiede;
b) da due funzionari della ripartizione
VI
- agricoltura e foreste designati
dall’assessore
competente;
c) da due rappresentanti la ripartizione
VII - artigianato, turismo e
sport designati
dall’assessore competente, di
cui uno su
proposta dell’organizzazione
turistica più
rappresentativa a livello provinciale;
d) da due rappresentanti designati
dall’organizzazione
agricola maggiormente rappresentativa
a livello
provinciale.
(3) Funge da segretario un funzionario
dell‘Ispettorato
provinciale per l’agricoltura.
(4) Per ogni membro effettivo
viene nominato
uno supplente.
(5) La composizione della commissione
deve
adeguarsi alla consistenza dei
gruppi linguistici
quali risultano dai dati dell’ultimo
censimento
generale della popolazione.
(6) Le deliberazioni della commissione
sono
adottate a maggioranza dei suoi
componenti.
(7) Contro i provvedimenti assunti
dalla
commissione è ammesso ricorso
alla Giunta
provinciale da presentarsi entro
trenta giorni
dalla data della comunicazione
del provvedimento.
(8) Ai componenti della commissione
sono
attribuiti, in quanto spettino,
i gettoni
di
presenza ed rimborsi spese previsti
dalle
vigenti norme provinciali.
Art. 7
Obblighi agli operatori agrituristici
e cancellazione
dall’albo
(1) L’operatore iscritto nell’elenco
provinciale
ha l’obbligo di esporre al pubblico
il certificato
di cui all’articolo 4 e di esercitare
le
attività consentite nei limiti
e con le modalità
indicate nel certificato stesso,
nonché dalle
disposizioni delle leggi vigenti
in materia.
(2) L’iscrizione nell’elenco
provinciale
degli operatori agrituristici
è revocata
dalla commissione di cui al precedente
articolo
6, con provvedimento motivato,
allorché venga
accertato che l’operatore agrituristico:
a) non abbia intrapreso l’attività
agrituristica
entro un anno dall’iscrizione
nell’elenco;
b) abbia, successivamente all’iscrizione,
perduto uno dei requisiti previsti
per l’iscrizione
stessa nell’elenco provinciale
degli operatori
agrituristici;
c) abbia violato uno degli obblighi
di cui
al precedente comma 1.
(3) La revoca dell’iscrizione
produce la
cancellazione dell’operatore
agrituristìco
dall’elenco provinciale. Inoltre,
la commissione
può proporre alla Giunta provinciale
di disporre
il recupero totale o parziale
degli eventuali
contributi concessi, oltre ai
relativi interessi
calcolati al tasso di sconto.
(4) Contro il provvedimento di
cancellazione
è ammesso ricorso alla Giunta
provinciale
entro trenta giorni dalla data
di notifica
della revoca stessa.
Art. 8
Vigilanza
(1) Fatto salvo quanto disposto
dall’articolo
13, comma 4, della legge 24 novembre
1981,
n. 689, nonché dalle disposizioni
contenute
nella normativa di cui al precedente
articolo
5, sono incaricati del controllo
sull’osservanza
della presente legge i dipendenti
dell’Ispettorato
provinciale per l’agricoltura
appositamente
autorizzati con deliberazione
della Giunta
provinciale. Ai fini dell’esercizio
delle
loro attribuzioni essi, muniti
di apposito
tesserino di riconoscimento,
hanno facoltà
di ispezionare le attività agrituristiche.
Art. 9
Sanzioni amministrative
(1) Ferma restando l’applicazione
delle sanzioni
penali e di quelle amministrative
vigenti
in materia, per la violazione
delle norme
contenute negli articoli 4 e
7 della presente
legge si applica, nel rispetto
delle procedure
contenute nel Testo unificato
delle leggi
provinciali sulle norme di procedura
per
l’applicazione delle sanzioni
amministrative
approvato con D.P.G.P. 25 giugno
1984, n.
16, la sanzione amministrativa
variabile
da lire 100.000 a lire 600.000.
(2) Le somme dovute a titolo
di sanzione
sono versate alla Tesoreria della
Provincia
per essere introitate nel bilancio
provinciale.
(3) La competenza per l’emanazione
di cui
all’articolo 7 del succitato
Testo unificato
spetta al direttore dell’Ispettorato
provinciale
dell’agricoltura.
TITOLO III
Contributi agli operatori agrituristici
Art. 10
Iniziative ammesse a beneficio
(1) Per l’attuazione delle finalità
della
presente legge, la Giunta provinciale
è autorizzata
a concedere contributi in conto
capitale
agli imprenditori agricoli, che
siano iscritti
o abbiano richiesto di essere
iscritti nell’elenco
di cui all’articolo 4 della presente
legge
ed ottenuto il certificato provvisorio
di
idoneità.
(2) I contributi di cui al comma
i non possono
eccedere il 60% della spesa dichiarata
ammissibile
e possono essere concessi per
le seguenti
iniziative:
a) costruzioni, ampliamento,
ristrutturazione
e sistemazione di stanze e cucine
da destinare
all’utilizzazione turistica in
fabbricati
aziendali, nonché il restauro
degli stessi;
b) installazione nei fabbricati
aziendali
o sociali, di strutture per la
conservazione,
per la vendita al dettaglio e
per il consumo
dei prodotti agricoli prevalentemente
lavorati
in proprio;
c) installazione, ripristino
o miglioramento
di impianti igienico-sanitari,
idrici, elettrici
a servizio dei locali di cui
alla precedente
lettera a);
d) realizzazione di impianti
ed attrezzature
per il tempo libero, al servizio
anche delle
famiglie rurali;
e) realizzazione di aree attrezzate
a verde.
(3) Le provvidenze di cui sopra
vanno prioritariamente
destinate a quelle aziende che,
per posizione
ed estensione dei terreni e/o
per composizione
del nucleo familiare, ricavano
dall’agricoltura
redditi non sufficienti, per
i quali si appalesa
la necessità di una integrazione
di reddito
con attività accessoria.
(4) Sono comunque ammissibili
a contributo
solamente gli acquisti e le opere
diretti
alle finalità di cui al comma
2, qualora
ad intervento ultimato la capienza
complessiva
non superi i dieci posti letto
per azienda
agricola.
Art. 11
Richiesta del concorso finanziario
provinciale
(1) Le domande per la concessione
di contributi
per le iniziative di cui al precedente
articolo
10 sono indirizzate all’Assessorato
per l’agricoltura
e le foreste e devono essere
corredate da:
a) illustrazione degli interventi
proposti,
con progettazione delle opere
e seguenti
elaborati: relazione tecnica,
corografia.
planimetria, profili e prospetti,
sezioni
d’opera, computo metrico estimativo;
b) concessione edilizia;
c) nullaosta necessario ove esistono
vincoli
sul territorio o sull’immobile;
d) spesa preventiva con piano
di finanziamento
ed indicazione dei tempi e dei
modi di realizzazione
dell’opera;
e) certificato d’iscrizione nell’elenco
rispettivamente
certificato provvisorio di idoneità;
-
f) titolo di godimento e/o autorizzazione
del proprietario nell’ipotesi
che l’operatore
agrituristico non sia anche proprietario
dei fabbricati.
Art. 12
Concessione ed erogazione dei
contributi
(1) La Giunta provinciale è autorizzata
a
concedere i contributi previsti
dalla presente
legge, previa istruttoria consistente
nella
verifica tecnico-economica delle
iniziative
proposte con relativa determinazione
della
spesa ammissibile e nell’acquisizione
del
parere della commissione provinciale
per
l’agriturismo di cui all’articolo
6 della
presente legge. Non si applica
quanto previsto
dalla legge provinciale 27 dicembre
1979.
n. 21, e successive modifiche
ed integrazioni.
(2) L’erogazione dei contributi
può essere
effettuata anticipatamente fino
al 50% dell’ammontare
lordo e per la quota residua
dopo che i competenti
funzionari dell’Ispettorato provinciale
per
l’agricoltura abbiano accertato
l’avvenuta
realizzazione delle iniziative
ammesse a
contributo.
(3) In caso di mancata o parziale
realizzazione
delle iniziative entro il termine
stabilito
dal provvedimento di concessione
la Giunta
provinciale dispone il recupero
totale o
parziale delle somme già erogate,
oltre agli
interessi su tali somme pari
all’ammontare
del tasso di sconto.
Art. 13
Vincolo di destinazione
(1) I locali, gli impianti e
le attrezzature
realizzati con il concorso finanziario
provinciale
ai sensi della presente legge
non possono
essere distolti dalla destinazione
agrituristica
per almeno cinque anni dalla
data del loro
collaudo.
(2) L’inosservanza delle norme
di cui al
precedente comma 1 comporta,
salvo casi di
forza maggiore, là restituzione
del contributo
percepito per le opere e le attrezzature
distolte maggiorato ai sensi
dell’ultimo
comma del precedente articolo.
Art. 14
Promozione dell’offerta e della
domanda turistica
(1) La Giunta provinciale è autorizzata
a
concedere ad enti ed associazioni
del settore
agricolo contributi sulle spese
relative
alla realizzazione di studi ed
indagini relativi
all’agriturismo, alla realizzazione
di manifestazioni,
convegni, materiale divulgativo
ed alle iniziative
atte a sensibilizzare l’ambiente
agricolo
alle problematiche agrituristiche.
Art. 15
Abrogazione di legge e norme
transitorie
(1) La legge provinciale 10 settembre
1973,
42, è abrogata.
(2) Gli imprenditori agricoli,
che dall’entrata
in vigore della legge provinciale
di cui
al precedente comma 1 hanno svolto
attività
agrituristica, così come prevista
dall’articolo
2 della presente legge, possono
ottenere
il certificato di cui all’articolo
4, che
attesti la loro qualifica con
decorrenza
dal giorno dell’inizio dell’attività;
l’emissione
dell’autorizzazione comporta
che l’attività
da loro svolta dopo la suddetta
data conserva
la qualifica di attività agrituristica
ai
sensi della presente legge.
(3) Gli interessati potranno
chiedere l’iscrizione
nell’elenco di cui all’articolo
6, presentando
apposita domanda corredata della
documentazione
richiesta entro e non oltre il
termine di
un anno dalla data di entrata
in vigore della
presente legge.
Art. 16
Allacciamento telefonico
(1) Per agevolare nelle zone
montane l’accesso
alla rete telefonica, la Giunta
provinciale
può concedere a titolari di aziende
agricole
contributi fino al 50% delle
spese sostenute
per la realizzazione degli impianti
a tal
fine necessari.
Art. 17
Istituzione del comitato provinciale
per
la distribuzione dei
prodotti petroliferi agevolati
per l’agricoltura
(1) E’ istituito il comitato
provinciale
per la distribuzione dei prodotti
petroliferi
agevolati per l’agricoltura,
in seguito chiamato
semplicemente comitato, che ha
il compito
di sovraintendere alla distribuzione
dei
prodotti petroliferi agevolati
di cui all’articolo
5, comma 3, della legge 31 dicembre
1962,
n. 1852.
(2) Il comitato di cui al comma
1 ha sede
presso l’ispettorato provinciale
per l’agricoltura,
viene nominato con deliberazione
della Giunta
provinciale e rimane in carica
per la durata
della legislatura nel corso della
quale è
intervenuta la nomina. Esso è
composto da:
a) il direttore dell’ispettorato
provinciale
per l’agricoltura, che lo presiede;
b) il direttore dell’ufficio
provinciale
meccanizzazione agricola;
c) tre esperti nel settore designati
dall’assessore
competente per l’agricoltura;
d) un funzionario designato dall’ufficio
tecnico delle imposte di fabbricazione
(U.T.I.F.);
d) tre rappresentanti proposti
dalle organizzazioni
professionali agricole maggiormente
rappresentative
a livello provinciale.
(3) Funge da segretario un funzionario
dell’ufficio
provinciale meccanizzazione agricola.
(4) La composizione del comitato
deve adeguarsi
alla consistenza dei gruppi linguistici
quali
risultano dai dati dell’ultimo
censimento
della popolazione.
(5) Il comitato è convocato dal
presidente
e le adunanze sono valide in
presenza della
maggioranza dei suoi componenti.
(6) Le deliberazioni del comitato
sono adottate
a maggioranza dei suoi componenti.
(7) In caso di assenza il presidente
viene
sostituito da un membro eletto
dal comitato
medesimo. I membri di cui alle
lettere b)
e d) del comma 2 possono farsi
rappresentare
con delega scritta da funzionari
addetti
ai medesimi servizi. Per ciascun
membro di
cui alle lettere e) ed e) la
Giunta provinciale
nomina un membro supplente proposto
rispettivamente
dall’assessore competente per
l’agricoltura
e dall’organizzazione rappresentata.
(8) Ai componenti ed al segretario
del comitato
sono corrisposti, in quanto spettino,
i compensi
ed il trattamento economico di
missione secondo
la vigente normativa provinciale.
Art. 18
Compensi
(1) All’articolo 37 del testo
unico delle
leggi provinciali sull’ordinamento
dei masi
chiusi, approvato con D.P.G.P.
28 dicembre
1978, n. 32, è aggiunto il seguente
comma:
“(4) Ai presidenti delle commissioni
di cui
al comma 1 può essere concesso
dal 1° gennaio
1989 un assegno mensile compensativo
del
lavoro preparatorio compiuto
al di fuori
delle riunioni. Tale assegno
deve essere
proporzionale ai compiti inerenti
alle funzioni
e non può superare l’importo
di lire 300.000.”
Art.19
Modifica della legge provinciale
21 maggio
1981, n. 11,
e successive modifiche e integrazioni
(1) La legge provinciale 21 maggio
1981,
n. 11, e successive modifiche
e integrazioni,
è modificata come segue:
a) dopo l’articolo 46 è inserito
il seguente
articolo:
“Art. 46/bis
Trattamento di quiescenza del
personale forestale
(1) Ai fini del trattamento di
quiescenza
del personale del corpo forestale
provinciale
e della carriera direttiva del
ruolo speciale
dei servizi forestali si applicano
le disposizioni
dell’articolo 3, comma 5, della
legge 27
maggio 1977, n. 284, con le decorrenze
ivi
contenute.
(2) L’eventuale eccedenza del
trattamento
di quiescenza spettante in attuazione
di
quanto previsto nel comma 1 rispetto
a quello
conferito dall’istituto di previdenza
C.P.D.E.L.
resta a carico della Provincia.”
b) nell’allegato A) alle competenze
dell’ufficio
90: Servizi generali della direzione
generale,
è aggiunta la seguente competenza:
“Affari
legali e contenzioso nei settori
dell’agricoltura,
delle foreste, della caccia e
della pesca”.
(2) Agli avvocati e procuratori
addetti all’ufficio
di cui al comma 1, lettera b),
incaricati
della rappresentanza e difesa
in giudizio
della Provincia, spetta il trattamento
giuridico
ed economico in vigore per il
personale munito
delle stesse qualifiche nell’amministrazione
provinciale. In caso di assenza
o impedimento
i loro compiti vengono esercitati
dall’ispettorato
legale, legislativo e contrattuale.
Art.20
Disposizioni finanziarie.
(1) Alla copertura degli oneri
derivanti
dagli articoli 6, 17 e 18 della
presente
legge, valutati in lire 2 milioni
per l’anno
1988 ed in lire 5 milioni all’anno
a partire
dal 1989, si fa fronte:
a) per l’anno 1988 con lo stanziamento
del
capitolo 12125 dello stato di
previsione
della spesa, che presenta sufficiente
disponibilità;
b) per il biennio 1989.1990 con
quote dello
stanziamento previsto nella Sezione
1, settore
1.2, lettera a.1), del bilancio
pluriennale
1988-1990;
c) per gli anni successivi con
corrispondenti
stanziamenti nei rispettivi bilanci
della
Provincia.
(2) Alla copertura degli oneri
derivanti
dall’articolo 19, valutati, tenuto
conto
anche della decorrenza retroattiva,
rispettivamente
in lire 60 milioni a carico dell’esercizio
finanziario 1989 ed in lire 10
milioni all’anno
a partire dall’esercizio finanziario
1990,
si provvede:
a) per il biennio 1989-1990 con
quote dello
stanziamento iscritto nella Sezione
1, Settore
1.2, lettera b.1), del bilancio
pluriennale
1988-1990;
b) per gli anni successivi con
le disponibilità
dei relativi bilanci provinciali.
(3) Le spese per contributi ai
sensi degli
articoli 10, 14 e 16 della presente
legge
saranno stabilite a decorrere
dal 1989 dalla
legge finanziaria annuale o da
altro
provvedimento legislativo di
analoga natura.
La presente legge sarà pubblicata
nel Bollettino
Ufficiale della Regione. E’ fatto
obbligo
a chiunque spetti di osservarla
e di farla
osservare come legge della Provincia
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