AGRITURISMO REGIONE CALABRIA LEGGE AGRITURISMO
CALABRIA
LEGGE REGIONALE AGRITURISMO CALABRIA
|
REGIONE CALABRIA
Legge Regionale 7 settembre 1988,
n. 22
Promozione e sviluppo dell’agriturismo
in
Calabria
Art. l
Finalità
1. La Regione Calabria, nel quadro
e per
te finalità della legge 5 dicembre
1985,
n. 730 e in armonia coi propri
strumenti
di programmazione, disciplina
e promuove
l’agriturismo allo scopo di favorire
la permanenza
degli agricoltori nelle zone
rurali, il
riequilibrio territoriale e il
miglioramento
delle condizioni di vita attraverso
l’integrazione
dei redditi agricoli, la valorizzazione
delle
risorse produttive tipiche, del
patrimonio
ambientale, paesaggistico. urbanistico
rurale
e culturale propri della Regione.
Art. 2
Definizione di attività agrituristiche
1. Per attività agrituristiche
si intendono
esclusivamente quelle di recezione
ed ospitalità
esercitate dagli imprenditori
agricoli di
cui all’articolo 2135 dei Codice
Civile,
singoli od associati e dai loro
familiari.
di cui all’articolo 230 bis del
Codice Civile,
utilizzando la propria azienda,
in rapporto
di connessione e complementarietà
rispetto
alle attività di coltivazione
del fondo,
silvicoltura, allevamento del
bestiame,
che devono comunque rimanere
principali.
2. Lo svolgimento di attività
agrituristiche,
nell’osservanza delle norme
di cui alla
presente legge non costituisce
variazione
della destinazione agricola dei
fondi e degli
edifici interessati.
3. Rientrano tra le attività
agrituristiche:
- dare stagionalmente ospitalità,
anche in
spazi aperti destinati alla sosta
di campeggiatori;
- somministrare, per la consumazione
sul
posto, pasti e bevande costituiti
prevalentemente
da prodotti propri e/o tipici
della zona
in cui l’azienda ricade, ivi
compresi quelli
di carattere alcoolico e superalcoolico;
- organizzare attività ricreative,
divulgative
e culturali nell’ambito dell’azienda.
4. Sono considerati di propria
produzione
le bevande e i cibi prodotti
e lavorati nell’azienda
agricola, nonché quelli ricavati
da materie
prime dell’azienda agricola anche
attraverso
lavorazioni esterne.
Art. 3
Utilizzazione di locali
per attività agrituristiche
1. Possono essere utilizzati
per attività
agrituristiche i locali siti
nell’abitazione
dell’imprenditore agricolo o
della famiglia
coltivatrice ubicati nei fondo
nonché gli
edifici o parte di essi esistenti
nel fondo
e non più necessari alla conduzione
dello
stesso.
Art. 4
Requisiti tecnici e igienico-sanitari
delle strutture destinate ad
attività agrituristiche
1. Gli alloggi destinati alle
attività agrituristiche
devono possedere le caratteristiche
strutturali
e igienico-sanitarie previste
dal regolamento
edilizio comunale per i locali
di abitazione.
2. Gli spazi aperti destinati
a sosta di
campeggiatori dovranno disporre
di servizi
igienici accessibili anche di
notte in misura
di almeno uno ogni 10 ospiti.
3. La produzione. la preparazione,
il confezionamento
e la somministrazione di alimenti
e bevande
sono soggetti alle disposizioni
di cui alla
legge 30 aprile 1962 o. 233 e.
successive
modificazioni e integrazioni.
Art. 5
Elenco regionale commissione
regionale
1. E’ istituito l’elenco regionale
dei soggetti
abilitati all’esercizio delle
attività agrituristiche.
Tale elenco è suddiviso in sezioni
provinciali,
è tenuto dall’Assessorato regionale
all’Agricoltura
cd in copia autentica dalle Provincie
e dalle
Comunità Montane.
Il certificato di iscrizione
all’elenco è
rilasciato dagli enti delegati
di cui al
successivo articolo 15.
2. L’iscrizione nell’elenco è
condizione
necessaria per il rilascio dell’autorizzazione
comunale all’esercizio delle
attività agrituristiche.
3. L’iscrizione nell’elenco è
negata, tranne
che abbiano ottenuto la riabilitazione,
a
coloro:
a) che abbiano riportato nel
triennio. con
sentenza passata in giudicato.
condanna
per uno dei delitti previsti
dagli articoli
442, 444, 513, 515 e 517 del
Codice Penale
o per uno dei delitti in materia
di igiene
e sanità o di frode nella preparazione
degli
alimenti previsti in leggi speciali:
b) che siano sottoposti a misure
di prevenzione
ai sensi della legge 27 dicembre
1956 a.
1423 e successive modificazioni,
o siano
stati dichiarati delinquenti
abituali.
4. Per l’accertamento delle condizioni
di
cui al comma precedente si applicano
l’articolo
606 del Codice di procedura
penale e l’articolo
10 della legge 4 gennaio 1968
a. IS.
5. Il diniego motivato dall’iscrizione
deve
essere comunque comunicato al
richiedente.
6. L’elenco di cui al presente
articolo è
tenuto dalla Commissione regionale
nominata
con Decreto del Presidente della
Giunta
regionale e istituita presso
la sede dell’Assessorato
regionale all’Agricoltura.
7. La Commissione è così composta:
-dagli assessori regionali all’agricoltura
e al turismo o dai loro delegati;
-da tre rappresentanti delle
organizzazioni
professionali agricole;
-da tre rappresentanti delle
associazioni
agrituristiche operanti nella
regione;
-da un dirigente dell’Assessorato
regionale
all’Urbanistica;
-da un dirigente dell’Assessorato
regionale
all’Ambiente, laddove la materia
non entri
a far parte di altro Assessorato
già rappresentato;
-da un rappresentante di ciascuna
delle tre
organizzazioni agrituristiche
regionali,
emanazione delle Organizzazioni
Professionali
Agricole maggiormente rappresentative
livello
nazionale.
8. Presiede la Commissione l’assessore.
all’agricoltura
e un suo delegato.
9. Le funzioni di Segreteria
sono svolte
dal dirigente regionale per l’agriturismo.
10. Le attività tecnico-burocratiche
conseguenti
ai lavori della Commissione sono
svolte dagli
uffici competenti della Giunta
regionale.
11. Ai componenti della Commissione
estranei
all’amministrazione regionale
si applica
il trattamento economico previsto
dalla legge
regionale n. 12 del 19 novembre
1982.
Art. 6
Disciplina amministrativa
e autorizzazione comunale
1. I soggetti di cui all’articolo
2, primo
comma, che intendono esercitare
attività
agrituristiche, devono presentare
al Comune,
nel cui territorio ha sede l’immobile
interessato,
apposita domanda contenente la
descrizione
dettagliata delle attività proposte,
con
l’indicazione delle caratteristiche
dell’azienda,
degli edifici e delle aree da
utilizzare
per uso agrituristico, delle
capacità ricettive,
dei periodi di esercizio dell’attività
e
delle tariffe che si intende
praticare nell’anno
in corso.
2. Le informazioni di cui al
precedente comma
possono essere contenute anche
in separata
relazione illustrativa allegata
alla domanda.
3. La domanda deve essere corredata
dai seguenti
documenti:
-idonea certificazione dalla
quale risulti
il possesso dei requisiti di
cui agli articoli
11 e 92 del Testo Unico approvato
con R.D.
18 giugno 1931 n. 773 e all’articolo
5 della
legge 9 febbraio 1963 n. 59;
-copia del libretto sanitario
rilasciato
alla o alle persone che eserciteranno
l’attività;
-certificato di iscrizione nell’elenco
di
cui al primo comma, articolo
5 della presente
legge;
-l’autorizzazione del proprietario
se la
richiesta viene avanzata dall’affittuario
del fondo e/o degli edifici.
4. Entro 90 giorni dalla data
di presentazione
il Sindaco esamina le domande
cd emette pronuncia
di accoglimento o meno.
5. Scaduti i 90 giorni senza
che a sia stata
alcuna pronuncia, la domandi
si deve intendere
accolta.
6. Entro 30 giorni dall’accoglimento
della
domanda o dalla scadenza del
termine senza
pronuncia, il Sindaco rilascia
l’autorizzazione
che abilita allo svolgimento
dell’attività
agrituristica stabilendone limiti
e modalità.
7. L’autorizzazione è sostitutiva
di ogni
altro provvedimento amministrativo.
8. Ai sensi del quarto e quinto
comma dell’articolo
19 del D.P.R. 24 luglio 1977,
n. 616, il
provvedimento di autorizzazione
all’esercizio
dell’attività agrituristica è
adottato previa
comunicazione al Prefetto e deve
essere sospeso,
annullato o revocato per motivata
richiesta
dello stesso. Il diniego del
provvedimento
è efficace solo se il Prefetto
esprime parere
conforme.
9. Non si applicano all’esercizio
dell’agriturismo
le norme di cui alla legge 16
giugno 1939,
n. 1111, per la disciplina degli
affittacamere.
10. Entro il 31 gennaio di ogni
anno il Comune
invia alla Regione e agli Enti
delegati un
elenco aggiornato degli operatori
agrituristici
autorizzati con la localizzazione
delle aziende
e con l’indicazione delle singole
iniziative.
Art. 7
Obblighi amministrativi
1. Entro il 31 dicembre di ogni
anno i soggetti
abilitati allo svolgimento di
attività agrituristiche
devono dichiarare al Comune,
le tariffe che
intendono praticare nell’anno
successivo
riferendole ai diversi servizi
di accoglienza
previsti (alloggio, mezza pensione,
pensione
completa, sosta campeggiatori,
ecc.).
2. Il soggetto autorizzato allo
svolgimento
di attività agrituristiche ha
i seguenti
obblighi:
-esporre ai pubblico l’autorizzazione
di
cui al precedente articolo 6;
-rispettare i limiti e le modalità
indicate
nell’autorizzazione stessa e
le tariffe
determinate ai sensi del primo
comma del
presente articolo;
-esporre la dichiarazione delle
tariffe,
convalidati dal Comune, in luogo
ben visibile
e comunque in ogni alloggio e
all’ingresso
dell’area riservata ai campeggiatori;
-tenere un registro contenente
le generalità
delle persone alloggiate;
-l’elenco di tali tariffe deve
essere comunicato
alle Province, alle Comunità
Montane cd alla
Regione.
Art. 8
Sospensione e revoca dell’autorizzazione
1. L’autorizzazione di cui all’articolo
6
della presente legge è sospesa
dal Sindaco
con provvedimento motivato per
un periodo
compreso tra 10 e 30 giorni per
violazione
agli obblighi di cui all’articolo
7 della
presente legge nonché per sopravvenuta
temporanea
mancanza dei requisiti igienico-sanitari
e di pubblica sicurezza nell’esercizio
degli
alloggi agrituristici, salvo
che la trasgressione
non costituisca più grave reato.
2. Il rilascio e la revoca dell’autorizzazione,
sono comunicati dal Sindaco
alla Commissione
regionale per l’agriturismo
presso l’Assessorato
regionale all’Agricoltura e alla
Prefettura
perché provvedano alla revisione
degli elenchi
in loro possesso.
Art. 9
Indagine territoriale
1. Al fine di conoscere le potenzialità
di
sviluppo agrituristico nel territorio
regionale
e di programmare in funzione
delle potenzialità
le risorse, la Regione attua
tramite gli
enti delegati un’indagine specifica
in collaborazione
con le Organizzazioni Professionali
agricole
maggiormente rappresentative
a livello nazionale
e operanti a livello regionale
ed avvalendosi
delta collaborazione degli enti
specializzati
nel settore agrituristico.
Art. 10
Programma agrituristico regionale
1. La Regione, per l’assolvimento
dei fini
di cui all’articolo 10 della
legge 5 dicembre
1985 n. 730, predispone un programma
regionale
agrituristico e di rivitalizzazione
di aree
rurali.
2. Il programma è redatto sulla
base delle
proposte degli enti delegati
sentite le autorità
di amministrazione e gestione
delle riserve
e dei parchi naturali, le associazioni
e
organizzazioni agrituristiche
operanti nella
regione e le organizzazioni
professionali
di categoria.
3. Il programma può altresì tener
conto delle
aziende che si caratterizzano
per la valorizzazione
dei prodotti tipici e applicano
tecniche
agronomiche tese alla salvaguardia
dell’ambiente.
4. Il programma stabilisce gli
obiettivi
da raggiungere. individua le
zone di prevalente
interesse agrituristico e gli
eventuali parametri
di recettività, indica gli itinerari
agrituristici
attivabili, fissa gli indirizzi
per il coordinamento
delle iniziative di cui all’articolo
13 della
presente legge e definisce i
parametri per
gli incentivi agli imprenditori
agricoli
di cui all’articolo 13 della
presente legge.
5. Il programma ha durata triennale
ed è
approvato dal Consiglio regionale.
Art. 11
Programma di intervento
1. Il programma annuale d’intervento
è approvato
dal Consiglio regionale unitamente
al bilancio
annuale di previsione sulla
base dei piani
annuali territoriali definiti
ed approvati
dagli enti. delegati.
2. Gli enti delegati provvedono
alla definizione
ed approvazione dei piani annuali
territoriali
di intervento e li trasmettono
entro il 30
settembre di ciascun anno all’Assessorato
regionale all’Agricoltura.
3. li programma annuale di intervento
contiene:
-la descrizione delle caratteristiche
naturali.
ambientali. agricole, produttive
delle zone
interessate con particolare.
riguardo al
patrimonio artistico e storico;
-la perimetrazione delle zone
di intervento;
-le iniziative agrituristiche
in atto;
-!‘indicazione del patrimonio
di edilizia
rurale esistente suscettibile
di utilizzazione
agrituristiche;
-le proposte di intervento da
realizzare;
-le iniziative di cui all’articolo
12 della
presente legge;
-il riparto dei fondi da attribuire
agli
enti delegati.
4. 1 programmi triennali ed annuali
vengono
comunicati al Ministero dell’Agricoltura
e delle Foreste e al Ministero
del Turismo
e dello Spettacolo.
Art. 12
Promozione dell’offerta agrituristica
1. La Regione e gli enti delegati
assumono
iniziative promozionali .per
la formazione
.dell’offerta agrituristica in
collaborazione
con le Organizzazioni Professionali
agricole
e le associazioni nazionali agrituristiche
operanti nel territorio.
2. Sono ammesse a finanziamento:
-manifestazioni. convegni ed
iniziative similari
mirasti a sensibilizzare
l’ambiente agricolo all’attività
agrituristica;
-iniziative di diffusione della
conoscenza
dell’agrituri-smo nelle scuole,
nel
mondo del lavoro;
-pubblicazioni divulgative dello
iniziative
agrituristiche in atto, delle
relative
caratteristiche e delle tariffe
praticate;
-attività di studio e di ricerca
sull’agriturismo
ed opportune iniziative di
formazione professionale;
-pubblicazioni, con illustrazioni
degli itinerari
agrituristici previsti nel
programma agrituristico regionale.
Art. 13
Incentivi agli imprenditori agricoli
ed alle
iniziative collegate all agriturismo
1. Gli interventi per il recupero
del patrimonio
edilizio rurale esistente ad
uso dell’imprenditore
agricolo ai fai di attività agrituristiche
devono essere conformi alle disposizioni
contenute negli strumenti urbanistici.
2. Le opere di restauro devono
essere eseguite
nel rispetto delle caratteristiche
tipologiche
ed architettoniche degli edifici
esistenti
e nel rispetto delle zone interessate.
3. Gli incentivi di cui al comma
precedente
sono concessi per le seguenti
iniziative:
a) restauro. ristrutturazione,
ripristino,
adeguamento interno di edifici
natali da
destinare ad alloggi agrituristici
e relativi
servizi;
b) arredo degli alloggi di cui
al punto precedente;
c) adattamento di spazi aperti
da destinarsi
alla sosta di campeggiatori.
senza mutamento
della destinazione agricola dei
terreni;
d) installazione nei fabbricati
aziendali
o sociali di strutture per la
conservazione,
per la vendita ai dettaglio o
per il consumo
di prodotti agricoli;
e) allestimento di piccoli impianti
per attività
ricreative e culturali.
4. Possono altresì essere ammessi
al finanziamento:
ampliamenti dei fabbricati aziendali
limitati
ai servizi strettamente necessari
allo svolgimento
dell’attività agrituristica e
nel rispetto
degli indici stabiliti dalle
vigenti norme
urbanistiche.
5. L’erogazione del contributo
può avvenire
in una o due soluzioni dietro
presentazione
di relazione su quanto realizzato
e rendiconto
documentato delle spese sostenute.
6. Nella concessione dei contributi
costituiscono
motivi di priorità nell’ordine:
a) la collocazione dell’azienda
in una delle
zone di maggiore interesse agrituristico:
b) l’appartenenza dell’imprenditore
alla
categoria dei coltivatori diretti:
c) essere imprenditore agricolo
a titolo
principale.
Art. 14
Erogazione dei contributi
1. Per poter accedere ai contributi
di cui
all’articolo 13 della presente
legge i soggetti
interessati devono presentare
entro il 31
marzo di ciascun anno domanda
agli Enti delegati
di cui all’articolo 15 della
presente legge.
2. La domanda deve essere corredata
dalla
seguente documentazione:
a) certificato di iscrizione
nell’elenco
di Lui all’articolo 5 primo comma
della presente
legge;
b) una relazione tecnico-economica
che evidenzi.
tra l’altro l’interdipendenza
e la complementarietà
delle attività agrituristiche
con l’esercizio
dell’agricoltura:
c) relazione dettagliata delle
opere e delle
spese che si intendono realizzare
e delle
attrezzature ed arredi che si
intendono installare;
d) progetto edilizio e relativa
concessione
relativamente alle opere di cui
alla lettera
al. del presente articolo.
3. 1 contributi per le opere
di cui all’articolo
13, sono concessi nella misura
seguente:
a) per quanto attiene alle strutture
e ai
servizi aziendali:
- in conto capitale, fino ad
un massimo del
75 per cento della spesa ritenuta
ammissibile
nelle aree di collina e di montagna,
del
60 per cento della spesa per
le aree non
collinari e montane;
b) per quanto attiene agli arredi:
- in conto capitale del 50 per
cento delle
spese ammissibili.
4. Le opere e gli allestimenti
finanziati
ai sensi della presente legge
sono vincolati
alta loro specifica destinazione
a decorrere
dalla data di concessione del
contributo
per la durata di anni 10.
5. I soggetti beneficiari dei
contributi
di cui alla presente legge decadono
dai benefici
concessi o erogati qualora perdano
i requisiti
richiesti per l’esercizio delle
attività
agrituristiche.
6. In caso di decadenza dai benefici.
la
Giunta regionale, previo parere
della Commissione
di cui all’articolo 5 revoca
i contributi
concessi e dispone il recupero
delle somme
eventualmente erogate, maggiorate
degli interessi
legali e delle eventuali spese
di recupero.
Art. 15
Deleghe di funzioni amministrative
1. Sono attribuite alle Comunità
Montane
e per il restante territorio
alle Province,
le funzioni e le competenze amministrative
non espressamente attribuite
dalla presente
legge alla Regione ed ai Comuni.
2. In particolare sono delegati
agli enti
di cui ai precedente comma i
seguenti compiti:
- l’approvazione delle iniziative
da ammettere
al contributo finanziario di
cui agli articoli
13 e 14 della presente legge;
- la predisposizione dei piani
annuali territoriali
di cui all’articolo Il. secondo
comnia della
presente legge;
- il controllo e la verifica
delle procedure
di attuazione dei progetti. delle
attività
e della destinazione delle strutture.
Art. 16
Norme dl rinvio
1. Per quanto non previsto dalla
presente
legge si applicano le vigenti
disposizioni
nazionali in materia.
Art. 17
Norme transitorie
1. In sede di prima applicazione
della presente
legge la Regione predispone il
programma
regionale agrituristico di cui
all’articolo
Il entro 12 mesi dalla stia pubblicazione
sul Bollettino Ufficiale della
Regione Calabria.
2. Nelle more dell’approvazione,
del programma
di cui ai precedente comma per
l’esercizio
1988 le Comunità Montane e le
Province predispongono
i relativi piani annuali territoriali
di
cui all’articolo 12 secondo comma
della presente
legge sulla base degli indirizzi
e dei criteri
che saranno emanati dalla Giunta
regionale,
Assessorato all’Agricoltura.
sentite le organizzazioni
professionali agricole e le associazioni
agrituristiche operanti sul territorio,
entro
60 giorni dalla pubblicazione
della presente
legge sul Bollettino Ufficiale
della Regione
Calabria.
Art. 18
Norma finanziaria
1. All’onere derivante dalla
presente legge,
valutato per l’anno 1988 in lire
1.400.000.000,
si provvede con la disponibilità
esistente
sul capitolo 7001202 “Fondo occorrente
per
far fronte agli oneri derivanti
da provvedimenti
legislativo che si perfezioneranno
dopo l’approvazione
del bilancio recante spese per
investimenti
attinenti agli ulteriori programmi
di sviluppo
(elenco n. 4)” dello stato di
previsione
della spesa del bilancio per
l’anno 1988.
che viene ridotto di pari importo.
La predetta disponibilità di
bilancio è utilizzata
nell’esercizio in corso. ponendo
la competenza
della spesa a carico del capitolo
5231203
che si istituisce nello stato
di previsione
della spesa per l’esercizio 1988
con la denominazione
“Spese per la promozione e lo
sviluppo dell’agriturismo
in Calabria” e lo stanziamento,
in termini
di competenza e di cassa di lire
1.400.000.000.
Per gli anni successivi ed a
partire dall’esercizio
finanziario 1989 la corrispondente
spesa
cui si fa fronte con i fondi
spettanti alla
Regione ai sensi dell’articolo
9 della legge
16 maggio 1970, n. 281, sarà
determinata
in ciascun esercizio finanziario
con la legge
di approvazione del bilancio
della Regione
e con l’apposita legge finanziaria
che l’accompagna.
All’onere derivante dall’articolo
5 della
presente legge si fa fronte con
Io stanziamento
previsto al capitolo 1013101
dello stato
di previsione della spesa del
bilancio relativo
all’esercizio finanziario 1988
e al corrispondente
capitolo per gli anni successivi.
La presente legge regionale sarà
pubblicata
nel Bollettino Ufficiale della
Regione. É
fatto obbligo, a chiunque spetti
di osservarla
e farla osservare come legge
della Regione
Calabria.
Catanzaro, li 7 settembre 1988
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