AGRITURISMO REGIONE CAMPANIA LEGGE AGRITURISMO
CAMPANIA
LEGGE REGIONALE AGRITURISMO CAMPANIA
|
REGIONE CAMPANIA
Legge Regionale 28 agosto 1984,
n. 41
Interventi per favorire l'agriturismo
in
Campania
Articolo 1 - Finalità ed obiettivi
La Regione Campania, in armonia
con il proprio
Statuto, con gli indirizzi di
politica agricola
nazionale, regionale e della
CEE, promuove
e sostiene iniziative tendenti
a valorizzare
ed incentivare nelle zone interne
e comunque
nelle zone non immediatamente
adiacenti a
centri caratterizzati da intenso
sviluppo
turistico, anche attraverso forme
di associazione
e cooperazione:
1) l'edilizia rurale tipica e
caratteristica,
con sua utilizzazione a fini
turistici;
2) le aree e gli spazi rurali
prossimi ai
siti di interesse archeologico,
al fine di
consentirne un maggiore e più
agevole godimento
da parte della comunità ;
3) la produzione ed il commercio
dei prodotti
tipici dell' agricoltura e dell'
artigianato
locale;
4) le tradizioni culturali e
folcloristiche
più legate il mondo contadino
e la loro diffusione
anche a mezzo di manifestazioni
locali, interregionali
e nazionali;
5) il movimento turistico e le
attività con
esso connesse, nelle zone con
potenzialità
agro -turistiche della Regione;
6) lo studio dei rapporti e la
loro evoluzione,
tra la cultura urbana e quella
rurale e montana;
7) l'aggiornamento professionale
degli operatori
agrituristici, le diffusione
e la promozione
dell'agriturismo tra le popolazioni
urbane.
Articolo 2 - Priorità
La Regione, nella programmazione
degli interventi,dovrà
tener conto con priorità di:
1) progetti di imprese agricole
singole o
associate che, ubicate in zone
che presentino
motivi di particolare interesse
agricolo,
climatico,archeologico e folcloristico,
siano
idonee a sviluppare un turismo
connesso con
le attività agricole;
2) progetti che si riferiscono
ad aziende
singole o associate le quali
abbiano predisposto
piani di sviluppo o di ristrutturazione
agricola
compatibili con un' utilizzazione
agrituristica;
3) progetti che si inseriscono
in un programma
organico di sviluppo agrituristico,
su dimensione
comprensoriale, in collegamento
con il riassetto
socio - economico del territorio.
Articolo 3 - Natura degli interventi
Le agevolazioni finanziarie di
cui alla presente
legge riguardano l' attuazione
di iniziative
dirette a realizzare:
1) Interventi nelle aziende agricole
riguardanti:
a) il recupero, riattamento,
riqualificazione
funzionale ed ampliamento, per
un massimo
di 12 posti letto, di edifici
ed alloggi
da destinare ad utilizzazione
agrituristica
e miglioramento delle opere igienico
- sanitarie,
termiche ed idriche,e sistemazione
ed arredamento
degli alloggi e servizi;
b) la sistemazione di locali
con relative
attrezzature da destinarsi alla
vendita ed
al consumo diretto di prodotti
propri dell'
Azienda, in collegamento funzionale
con le
strutture ricettive agrituristiche;
c) l' allestimento di "agricampeggi
" attraverso la delimitazione
di aree
per la sosta di tende e di roulottes,
per
un massimo di tre tende e di
tre roulottes;
2) Attività di promozione svolte
da Enti
ed organizzazioni di cui al punto
2 del successivo
art. 4, quali manifestazioni,
attività di
propaganda,organizzazione di
soggiorni di
vacanze e di lavoro ed ogni altra
iniziativa
volta allo sviluppo dell' attività
agrituristica;
3) Interventi nei territori classificati
montani riguardanti:
a) realizzazione di aree attrezzate
per il
turismo leggero;
b) realizzazione di itinerari
turistici guidati.
Articolo 4 - Destinatari degli
interventi
I destinatari degli interventi
previsti dalla
presente legge sono:
1) gli operatori agrituristici
singoli o
associati iscritti all' elenco
di cui all'
art. 5;
2) associazioni regionali di
operatori agrituristici
che siano emanazioni di Associazioni
a carattere
nazionale.
La Giunta regionale, su proposta
congiunta
del Servizio Turismo o del Servizio
Agricoltura,attua
progetti organici per la promozione
dell'
agriturismo in Campania.
Articolo 5 - Elenco regionale
degli operatori
Agrituristici
E' istituito presso la Regione
l'Elenco regionale
degli operatori Agrituristici.
Ad esso possono
essere iscritti gli imprenditori
agricoli
che risultino già iscritti nell'
Albo previsto
al Capo III della legge regionale
n. 42 del
2 agosto 1982, che pratichino
o intendano
praticare l' Agriturismo singolarmente
o
in forma associativa, secondo
le finalità
della presente legge.
Nelle more dell' Istituzione
dell' Albo degli
imprenditori agricoli, potranno
essere iscritti
nell'elenco regionale degli operatori
Agrituristici
coloro che sono in possesso dei
requisiti
previsti dall' art. 63 della
legge Regionale
n. 42/ 82.
Articolo 6 - Iscrizione all'Elenco
L'istanza intesa ad ottenere
l' iscrizione
all' elenco deve essere inoltrata
alla Giunta
tramite il Comune, entro 90 giorni
dall'
entrata in vigore della presente
legge e,
successivamente, per le nuove
iscrizioni,
entro il 31 gennaio di ogni anno,corredata
da copia del libretto sanitario
rilasciato
alla o alle persone che esercitano
l' attività
e parere favorevole dell' Ufficiale
Sanitario
relativo ai locali, da adibire
all' attività
. L'istanza deve contenere la
descrizione
dettagliata delle attività proposte,
con
l' indicazione delle caratteristiche
dell'
Azienda, degli edifici e delle
aree da adibire
ad uso agrituristico, della capacità
ricettiva,dei
periodi di esercizio.
Il Comune, accertate le condizioni
soggettive
ed oggettive per l' esercizio
dell' attività
agrituristiche,esprime il proprio
parere
entro 60 giorni dalla presentazione
della
domanda e la inoltra alla Commissione
istituita
ai sensi del successivo articolo
II, per
i successivi adempimenti.
L'iscrizione nell' elenco comporta
il rilascio
di un certificato di iscrizione.
Avverso la negata iscrizione
e la revoca
dell' iscrizione,è dato ricorso
alla Giunta
regionale nei trenta giorni dalla
notifica
del provvedimento in caso di
omessa iscrizione
è dato ricorso alla Giunta regionale
nei
trenta giorni dalla scadenza
del termine
del 90 giorni dalla presentazione
della domanda
a norma del IV comma.
La Giunta provvede nei successivi
trenta
giorni.
Articolo 7 - Diritti ed obblighi
degli operatori
Agrituristici
Coloro che sono iscritti nell'
elenco degli
Operatori Agrituristici potranno:
a) beneficiare dei contributi
di cui all'
artº13 della presente legge;
b) godere delle attività promozionali
e di
propaganda svolte da Enti o da
associazioni
e comitati.
L'iscrizione nell' elenco comporta
l' obbligo:
a) di esporre al pubblico il
certificato
di operatore agrituristico di
cui all' articolo
precedente;
b) di praticare l'agriturismo
nei limiti
e con le modalità indicate nel
certificato
medesimo.
Articolo 8 - Certificato comunale
Per l' esercizio dell' attività
agrituristica,
gli operatori iscritti all' elenco
dovranno
munirsi del certificato di cui
al V comma
dell' art. 6 rilasciato dal Comune
previo
accertamento delle condizioni
igienico sanitarie
necessarie, dal quale dovranno
risultare:
- tipo di attività svolte;- modalità
e limiti
di esercizio;
- disponibilità recettiva;- obbligo
della
tenuta del registro degli ospiti
e delle
relative comunicazioni alle autorità
di PS;
- tariffe praticate che dovranno
essere approvate
dal Comune sentito l'ETP competente
per territorio;
- l' elenco di massima dei prodotti
tipici
disponibili presso l' azienda.
Articolo 9 - Revoca dell' iscrizione
e cancellazione
dall' elenco
L'iscrizione nell' elenco può
essere revocata
su proposta del Comune a seguito
di accertamenti
che l' operatore:
1) sia venuto meno agli obblighi
specificati
negli artt. 7 e 8;
2) abbia perso i requisiti necessari
per
l' esercizio dell'attività agrituristica;
3) non svolga da due anni attività
di agriturismo.
La revoca dell' iscrizione e
la conseguente
cancellazione dall'elenco, comporta
l' esclusione
da ogni beneficio e la revoca
delle agevolazioni.
La cancellazione dall' elenco
per contravvenzione
agli obblighi di cui all' art.
7 comporta,
per gli operatori agrituristici
che abbiano
beneficiato dei contributi di
cui all' art.
13, l' obbligo di restituire
i contributi
stessi.
Articolo 10 - Procedura e termini
per la
presentazione delle domande di
approvazione
Le domande per la concessione
dei contributi
di cui al comma 1 dell' art.
13 devono essere
presentate entro il mese di dicembre
di ogni
anno in duplice copia, alle Comunità
Montane
per i territori classificati
montani e alle
Province per gli altri territori,
corredate:
- del progetto o programma di
attività ;
- della descrizione dell' opera
e delle attrezzature
ed eventuale relazione tecnica
per gli interventi
di cui al punto 1) dell' art.
3;
- del piano finanziario con indicazione
delle
spese previste e dei mezzi finanziari
disponibili.
Le province e le Comunità Montane
provvederanno
alla istruttoria delle richieste
e faranno
pervenire alla Regione entro
60 giorni dalla
presentazione delle domande i
propri pareri.
La Giunta regionale provvederà
alla concessione
degli incentivi su proposta congiunta
dei
Servizi Agricoltura e Turismo.
Le domande per la concessione
dei contributi
di cui al comma II e III dell'
art. 13 devono
essere presentate alla Regione
Campania –
Assessorato Turismo - entro il
mese di gennaio
di ogni anno, corredate:- del
programma di
attività ;
- del piano finanziario con indicazione
delle
spese previste e dei mezzi finanziari
disponibili.
Entro il mese di marzo la Giunta
regionale
definisce il programma annuale
e delibera
la concessione dei contributi,
determinando
la spesa da ammettere, l' ammontare
del contributo
e, per il caso di esecuzione
di opere, i
termini entro cui deve essere
portata a compimento
l'iniziativa ed eventuali proposte
di modifica
circa le modalità di realizzazione
dell'
opera o dell'iniziativa.
I provvedimenti di concessione
vanno notificati
anche ai Comuni in cui ricadono
le aziende
beneficiarie.
Articolo 11 - Commissione consultiva
regionale
Ai fini dell' applicazione della
presente
legge e per gli scopi di cui
all' art. 12,
è istituita una Commissione consultiva
regionale
nominata con decreto del Presidente
della
Giunta regionale e composta:
- dal Presidente della Giunta
Regionale,
che la presiede;
- dall' Assessore al Turismo;-
dall' Assessore
all' Agricoltura;
- da un rappresentante di ciascuna
delle
cinque Amministrazioni provinciali
della
Regione,esperto in agricoltura;
- da cinque rappresentanti delle
Comunità
Montane, uno per ogni Provincia
designati
dall'UNCEM;
- da un funzionario dell' Assessorato
regionale
dell'Agricoltura;
- da un funzionario dell' Assessorato
regionale
al Turismo;
- da un funzionario dell' Assessorato
regionale
Cultura e Beni Culturali;- da
un funzionario
dell' Assessorato regionale dell'Artigianato;
- da un funzionario dell' Assessorato
regionale
del Commercio;
- da un funzionario dell' Assessorato
regionale
della Programmazione;
- da un funzionario dell' Assessorato
regionale
dell'Urbanistica;
- da un funzionario di ciascuno
dei cinque
Enti Provinciali del Turismo
della Regione;
- da tre imprenditori agricoli
designati
dalle Organizzazioni Professionali
Agricole;
- da tre esperti rappresentanti
delle Associazioni
agrituristiche riconosciute a
livello nazionale.
Alla Commissione è demandato
il compito di
formulare alla Giunta regionale
proposte
per la definizione del programma
pluriennale
di interventi e per i programmi
annuali di
attuazione e dispone l' iscrizione
all' apposito
Albo degli operatori agrituristici
che ne
fanno richiesta in attuazione
dell'art. 6
della presente legge.
Articolo - 12 Programma regionale
La Giunta regionale, sentita
la Commissione
consultiva regionale di cui al
precedente
art. 11, definisce entro il mese
di dicembre,
in conformità agli indirizzi
ed alle finalità
della presente legge, il programma
pluriennale
di interventi per l' agriturismo
ed i programmi
annuali di attuazione.
Il programma pluriennale prevede;
- le analisi di base e le valutazioni
generali;
- le linee di indirizzo programmatico
ed
il collegamento con i piani degli
altri settori,
in particolare di quello agricolo
e turistico;
- i criteri di intervento, gli
obiettivi,
le priorità e le fasi ed i tempi
di attuazione.
Il programma annuale prevede:
- l' aggiornamento e precisazione
delle analisi
e delle indicazioni del programma
pluriennale;-
la ripartizione degli stanziamenti
di bilancio
per l' anno in corso in funzione
delle destinazioni
degli interventi con il vincolo
che almeno
il70% delle risorse finanziarie
disponibili
debbono essere destinate alle
aree classificate
montane che siano comunque ubicate
oltre
cinque chilometri dal mare;-
la elencazione
delle iniziative e progetti ammessi
a contributo.
Articolo 13 - Contributi
Per la realizzazione delle iniziative
di
cui al punto 1) lett. a), b)
e c) del precedente
art. 3 la Giunta regionale delibera
la concessione
a favore degli operatori agrituristici
iscritti
nell' elenco,di contributi in
conto capitale
sulla spesa riconosciuta ammissibile
fino
al 50% elevabile al 60% nelle
zone montane,
ad eccezione degli allacciamenti
idrici,
elettrici, telefonici e fognari
per i quali
la misura del contributo può
raggiungere
il 70% della spesa ammessa, elevabile
all'
80% nelle zone montane.
Per le attività di promozione
specificate
al punto 2 dell' art. 3, la Giunta
regionale
deliberala concessione a favore
dei soggetti
di cui al punto 2 dell' art.
4 di contributi
in conto capitale nella misura
del 30% della
spesa ritenuta ammissibile.
Per la realizzazione delle iniziative
di
cui al punto 3) lett. a) e b)
del precedente
art. 3 la Giunta regionale delibera
la concessione
di finanziamenti con spesa a
totale carico
del bilancio regionale e le relative
funzioni
amministrative sono delegate
alle Comunità
Montane secondo i principi contenuti
nella
legge regionale 4maggio 1979
n. 27.
Articolo 14 - Erogazione dei
contributi
La liquidazione dei contributi
ha luogo in
un'unica soluzione successivamente
alla realizzazione
dell'iniziativa e previo accertamento
della
rispondenza dell' iniziativa
stessa a quanto
descritto nella domanda di contributo
e nel
provvedimento di concessione.
A tal fine i soggetti destinatari
dei benefici
dovranno far pervenire alla Regione
una relazione
di consuntivo delle spese, munita
di idonei
documenti giustificativi.
Per le iniziative di maggior
impegno o quando
sussistano comprovate necessità
, la Regione
può disporre, su richiesta degli
interessati,
la anticipata erogazione di un
acconto nella
misura massima del 50% del contributo
deliberato.
Articolo 15 - Incompatibilità
e vincolo di
destinazione
I benefici previsti dalla presente
legge
non sono cumulabili per le medesime
opere
ed iniziative con benefici previsti
da altre
analoghe provvidenze legislative
regionali
e nazionali.
I beneficiari dovranno impegnarsi
a non mutare
la destinazione delle opere e
degli acquisti
ammessi a contributo per anni
10 consecutivi
a partire dalla data di erogazione
del contributo
stesso.
In particolare la concessione
del contributo
per gli investimenti di cui all'
art. 3 punto
1) lettere a), b) e c) comporta
il vincolo
di destinazione agli usi di agriturismo
degli
immobili cui si riferisce per
un periodo
di 10 anni.
Il vincolo è indicato nel provvedimento
di
concessione,e reso pubblico mediante
trascrizione
presso il competente Ufficio
dei Registri
Immobiliari a spese dei beneficiari
ed ha
effetto per i successori a qualunque
titolo
nella disponibilità degli immobili.
La Giunta regionale può autorizzare
la cancellazione
anticipata del vincolo esclusivamente
quando
sia accertata la sopravvenuta
impossibilità
della destinazione.
La cancellazione del vincolo
comporta la
revoca del contributo e la restituzione
integrale
delle somme erogate aumentate
degli interessi
al tasso legale.
Articolo 16 - Revoca della concessione
dei
contributi
La Regione deve controllare l'
effettiva
realizzazione delle attività
programmate
da parte dei soggetti beneficiari
dei contributi
e, eventualmente,revocare la
concessione
del contributo con decreto del
Presidente
della Regione, su conforme deliberazione
della Giunta:
- qualora l' iniziativa non venga
realizzata
in conformità di quanto descritto
nella domanda
di contributo e nel provvedimento
di concessione;
- nei casi di cancellazione dall'
elenco
regionale degli operatori agrituristici
di
cui all' art. 5;
- quando vengano accertate irregolarità
nella
contabilizzazione della spesa
o nella documentazione
esibita.
La revoca del contributo comporta:
- la restituzione delle somme
erogate aumentate
degli interessi al tasso legale;-
la conseguente
responsabilità a carico degli
amministratori
per il recupero delle provvidenze
eventualmente
erogate.
Articolo 17
La legge regionale 5 giugno 1975,
n. 53 è
abrogata.
Articolo 18 - Norme transitorie
Nella prima attuazione della
presente legge
per l' anno 1984, la Regione
interviene con
la concessione di contributi
in conto capitale
sulla base delle domande e dei
progetti comunque
presentati dai soggetti di cui
all' art.
4 punto 2) a sostegno delle iniziative
coerenti
con i fini ed obiettivi della
presente legge.
La Giunta regionale approva il
programma
di ripartizione dei fondi per
l' anno in
corso e deliberala concessione
dei contributi
senza l' osservanza dei termini
e delle procedure
di cui agli articoli precedenti.
Articolo - 19
All' onere derivante dall' attuazione
della
presente legge stabilito in lire
700 milioni
per il1984, di cui l' 80% per
la realizzazione
delle iniziative di cui al punto
1), lettere
a), b) e c) dell'art. 3, il 10%
per le attività
di cui al punto 2)ed il 10% per
le attività
di cui al punto 3) dell' art.3
della presente
legge, si fa fronte con lo stanziamento,in
termini di competenza e di cassa,
di cui
al capitolo 1205, di nuova istituzione,
dello
stato di previsione della spesa
per l' anno
finanziario1984, con la denominazione:
"Interventi
per favorire l'agriturismo in
Campania",
mediante prelievo della occorrente
somma
dallo stanziamento di cui al
cap. 301 dello
stato di previsione medesimo,che
si riduce
di pari importo.
All' onere per gli anni successivi
si farà
fronte con gli appositi stanziamenti
di bilancio,
la cui entità sarà determinata
con le leggi
di bilancio,utilizzando quota
parte delle
risorse assegnate alla Regione
ai sensi degli
artt. 8 e 9 della legge16 maggio
1970, n.
281.
Articolo 20
La presente legge è dichiarata
urgente ai
sensi dell' art. 127, secondo
comma, della
Costituzione ed entra in vigore
il giorno
successivo a quello della sua
pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
La presente legge regionale sarà
pubblicata
nel Bollettino Ufficiale della
Regione Campania.
E’ fatto obbligo, a chiunque
spetti, di osservarla
e di farla osservare come legge
della Regione
Campania.
|
|