AGRITURISMO REGIONE EMILIA ROMAGNA LEGGE
AGRITURISMO EMILIA ROMAGNA
LEGGE REGIONALE AGRITURISMO EMILIA ROMAGNA
|
REGIONE EMILIA ROMAGNA
Legge Regionale N. 26 DEL 28-06-1994
Norme per l' esercizio dell'
agriturismo
e del turismo rurale in Emilia
Romagna ed
interventi
per la loro promozione - abrogazione
della
LR 11 marzo 1987, n. 8
Articolo 1 - Finalità
1. La Regione Emilia - Romagna,
al fine di
valorizzare il patrimonio economico,
socio
- culturale e ambientale di vaste
aree del
proprio territorio, promuove
lo sviluppo
dell'agriturismo e del turismo
rurale, integrandoli
con l'offerta turistica regionale.
Per queste
finalità definisce:
a) le norme per l' esercizio
e la promozione
dell'attività agrituristica,
sulla base della
Legge 5 dicembre 1985,n. 730,
concernente
la disciplina dell'agriturismo;
b) le norme per l'esercizio e
la promozione
di una nuova forma di turismo,
denominata
“turismo rurale”.
2, In particolare, la presente
legge è finalizzata
a favorire:
a) la permanenza dei produttori
agricoli
attraverso l' integrazione del
reddito ed
il miglioramento delle condizioni
di vita,
nelle zone svantaggiate o in
prossimità delle
aree protette e di territori
caratterizzati
da rilevanti elementi naturalistici,
paesaggistici
e storico -culturali;
b) la creazione ed il consolidamento
di nuove
forme di ricettività e di servizi
turistici;
c) la salvaguardia dell' ambiente,
favorendo
le tecniche di produzione agricole
a basso
impatto ambientale;
d) la valorizzazione dei prodotti
tipici
dell' agricoltura e della gastronomia
tradizionale
emiliano - romagnola;
e) la conservazione per la tutela
del paesaggio
agricolo e la valorizzazione
delle risorse
naturali e dei beni storico -culturali,
sviluppando
a tale fine iniziative di formazione
e di
promozione;
f) il recupero del patrimonio
edilizio agricolo
e la valorizzazione delle tradizioni
culturali
nel mondo rurale;
g) la diffusione del turismo
sociale e giovanile
e la fruizione programmata dei
beni ambientali
naturali.
3. La Regione Emilia - Romagna
intende inoltre
favorire lo sviluppo e la qualificazione
delle attività turistico – ricettive
rurali,
di cui alle lettere a) e b) del
comma 1 mediante:
a) l' istituzione di marchi di
qualità per
l' agriturismo e il turismo rurale;
b) la definizione di politiche
di sostegno
economico a favore degli operatori
dell'
agriturismo e del turismo rurale;
c) la definizione di programmi
di promozione
integrata dell'agriturismo e
del turismo
rurale.
TITOLO I - Norme per l' esercizio
dell' agriturismo
Articolo 2 - Definizione delle
attività agrituristiche
1. Per attività agrituristiche
si intendono
esclusivamente le attività di
ricezione e
di ospitalità esercitate dai
soggetti di
cui all' art. 5.
2. Costituisce, in particolare,
attività
agrituristica:
a) dare alloggio in appositi
locali dell'
azienda agricola;
b) ospitare in spazi aperti,
perché attrezzati
di servizi essenziali nel rispetto
delle
norme igienico - sanitarie;
c) somministrare pasti e bevande,
ivi comprese
quelle a contenuto alcolico e
superalcolico,
comunque tipici del territorio
così come
specificato all' art. 6;
d) vendere agli ospiti e al pubblico
generi
tipici alimentari ed artigianali
prodotti
dall' azienda, o ricavati, anche
attraverso
lavorazioni esterne, da materie
prime prodotte
nell' azienda;
e) allevare cavalli, a scopi
di agriturismo
equestre, od allevare altre specie
zootecniche
ai fini di richiamo turistico;
f) organizzare attività ricreative,
culturali,
musicali e sportive finalizzate
al trattenimento
degli ospiti che usufruiscono
dei servizi
di ricezione e/o ristorazione
dell'azienda.
Articolo 3 - Connessione e complementarietà
dell' attività agrituristica
1. Le attività di cui all' art.
2 sono svolte
in rapporto di connessione e
complementarietà
rispetto alla conduzione dell'azienda
agricola.
2. Il volume dell' attività agrituristica
deve essere inferiore al limite
massimo delle
giornate di lavoro occorrenti
per l' attività
agricola. La determinazione delle
giornate
di lavoro deve tenere conto delle
condizioni
di particolare disagio operativo
in relazione
al territorio e delle tecniche
colturali
adottate.
Articolo 4 - Norme per la rivitalizzazione
delle zone montane
1. Nelle zone montane, così come
individuate
dalla Direttiva CEE 268/ 75 e
dalla LR 5
gennaio 1993, n. 1 concernente
il riordino
delle Comunità Montane, l' attività
agricola
di cui all' art. 3 è determinata
sulla base
del tempo di lavoro annuo necessario
sia
per le attività agroforestali
che per quelle
finalizzate alla conservazione
degli spazi
agricoli ed alla tutela dell'
ambiente.
2. Il tempo di lavoro annuo impiegato
per
l' allevamento del bestiame,
per la silvicoltura
e per la salvaguardia dell'ambiente
è calcolato
in analogia ai metodi adottati
nelle aziende
agricole di pianura, moltiplicando
il numero
di giornate lavorative per un
coefficiente
compensantivo fino a un massimo
di 3, in
rapporto al disagio operativo
e socio -economico
degli addetti.
Articolo 5 - Operatori agrituristici
1. Possono svolgere attività
agrituristica
gli imprenditori agricoli, di
cui all' art.
2135 del codice civile, singoli
od associati,
che svolgono l' attività agricola
da almeno
un biennio, mediante l'utilizzazione
della
propria azienda.Gli imprenditori
possono
avvalersi di familiari collaboratori
di cui
all' art. 230 bis del codice
civile e di
propri dipendenti.
2. I soggetti interessati all'
esercizio
dell' agriturismo devono essere
in possesso,
alla data di presentazione della
richiesta
di iscrizione nell' elenco degli
operatori
agrituristici di cui all' art.
12, della
qualifica di imprenditore agricolo
e dell'
attestato di frequenza al corso
per operatore
agrituristico attivato nel territorio
della
provincia.
Articolo 6 - Esercizio dell'
agriturismo
1. Nell' esercizio dell' agriturismo
il valore
annuo della materia prima utilizzata
per
la somministrazione di pasti
e bevande deve
essere costituito, per la maggior
parte,
da produzioni proprie dell' azienda
e da
produzioni considerate tipiche
della zona
particolare in cui è ubicata
l' azienda agrituristica.
2. Ai fini di cui al comma 1
sono considerati
di produzione aziendale, oltre
ai cibi e
alle bevande prodotti e lavorati,
nell'azienda
agricola, anche quelli ricavati,
sia pure
attraverso lavorazioni esterne,
da materie
prime prodotte nell'azienda medesima.
Articolo 7 - Zone di prevalente
interesse
agrituristico
1. Sono considerate di prevalente
interesse
agrituristico le seguenti zone:
a) aree svantaggiate, così come
individuate
dalla Direttiva CEE 268/ 75;
b) aree montane di cui alla LR
5 gennaio
1993, n. 1;
c) aree interne ai parchi e alle
riserve
istituiti con leggi nazionali
e regionali
ed aree contigue, individuate,
ai sensi dell'
art. 32 della Legge 6 dicembre
1991, n. 394e
dalla LR 2 aprile 1988, n. 11,
così come
modificata dalla LR 12 novembre
1992, n.
40;
d) zone di cui agli articoli
17, 19, 21 e
23 del Piano territoriale paesistico
regionale.
Articolo 8 - Simbolo e denominazione
regionale
dell'agriturismo
1. Le associazioni regionali
agrituristiche,
entro tre mesi dall' entrata
in vigore della
presente legge, concordano e
presentano alla
Regione un unico simbolo che
individua,su
tutto il territorio, le aziende
agrituristiche.
Il simbolo e la denominazione
devono essere
affissi tramite targa all'ingresso
delle
aziende agrituristiche e riportati
su tutto
il materiale pubblicitario, illustrativo
e segnaletico. Ogni altro simbolo
è abolito.
2. L' utilizzo del simbolo e
della denominazione
nelle insegne,nel materiale illustrativo
e pubblicitario ed in ogni altra
forma di
comunicazione al pubblico è riservato
esclusivamente
a coloro ai quali sia stata rilasciata
l'autorizzazione
all' esercizio dell' attività
agrituristica
in base all'art. 14.
ARTICOLO 9 - Immobili destinati
all' agriturismo
1. Sono utilizzabili a scopo
agrituristico
i fabbricati rurali esistenti
sul fondo ovvero,
se il fondo ne è privo, gli edifici
adibiti
ad abitazione dell' imprenditore
agricolo
ubicati in frazioni dello stesso
comune del
fondo o di comuni limitrofi,
purché si tratti
di strutture strettamente connesse
all' attività
agricola.
2. I comuni definiscono gli interventi
di
recupero del patrimonio edilizio
sulla base
di un censimento, di cui all'art.
40 della
LR 7 dicembre 1978, n. 46, e
successive modifiche,
concernente la tutela e uso del
territorio.
3. L' esercizio delle attività
agrituristiche
non può essere utilizzato per
superare gli
indici fissati dalle norme agricole
dei PRG
(Piani regolatori generali).
4. Le attività ricreative, culturali
e sportive
sono ammesse nelle strutture
esistenti in
azienda o negli ambiti territoriali
delle
aziende associate.
5. Lo svolgimento di attività
agrituristiche
non costituisce comunque distrazioni
o variazioni
della destinazione agricola dei
fondi e degli
edifici interessati che restano
censiti nel
catasto rurale.
6. I locali destinati all' uso
agrituristico
devono possederei requisiti strutturali
ed
igienico - sanitari previsti
dal regolamento
edilizio comunale per i locali
di abitazione.
Nella valutazione di tali requisiti
e dei
relativi indici possono essere
ammesse deroghe
in funzione delle caratteristiche
strutturali
e della tipologia rurale dell'
edificio,
ai sensi dell' art.33.
Articolo 10 - Volume delle strutture
agrituristiche
1. L' attività agrituristica
è consentita,
nel rispetto dei criteri stabiliti
all' art.
9, secondo i volumi di seguito
indicati:
a) l' ospitalità in camere ammobiliate
è
ammessa nei fabbricati esistenti
sul fondo
fino ad un massimo di otto camere,
elevabili
a quindici nelle zone di prevalente
interesse
agrituristico, così come individuate
all'art.
7;
b) l' ospitalità in spazi aperti
è ammessa
fino ad un massimo di dieci piazzole,
elevabili
a quindici nelle zone di prevalente
interesse
agrituristico, così come individuate
all'art.
7.
2. La ricettività agrituristica
è stagionale
e non può essere superiore a
nove mesi su
base annua. Tale periodo può
essere suddiviso
in più periodi durante l' anno
solare. La
durata dell' ospitalità e l'
eventuale suddivisione
in periodi devono essere indicate
nella richiesta
al SIndaco per l'autorizzazione
allo svolgimento
delle attività agrituristiche.
3. L' accoglienza in spazi aperti
ed attrezzati
è ammessa per il periodo di ospitalità
di
cui al comma 2 e può essere suddivisa
nell'
anno solare in più periodi.4.
Entro il 31
gennaio di ogni anno il titolare
dell'autorizzazione
agrituristica trasmette al Sindaco
una comunicazione
sull'attività ricettiva agrituristica
svolta
nell'anno precedente, riportando
i periodi
di apertura e il numero di giornate
complessive.5.
Non hanno carattere stagionale
le attività
agrituristiche di cui alle lettere
c), d),
e) e f) del comma 2 dell'art
2.
Articolo 11 - Deleghe alle Comunità
montane
e alle Province
1. Le funzioni amministrative
concernenti
la concessione e l'erogazione
degli incentivi
di cui all' art. 18 sono delegate
alle Comunità
Montane e, per il restante territorio,alle
province nel rispetto delle disposizioni
di cui alla LR27 agosto 1983,
n. 34.
2. Alle Comunità Montane sono
altresì delegate
le funzioni amministrative concernenti
l'
istruttoria delle domande di
iscrizione all'
elenco degli operatori agrituristici,
le
verifiche ed i controlli sulla
sussistenza
dei requisiti ai fini dell'iscrizione
all'
elenco di cui all' art. 12.
3. Alle Province sono delegate
le funzioni
amministrative concernenti la
tenuta dell'
elenco degli operatori agrituristici
e, per
i territori non ricompresi nell'
ambito delle
Comunità Montane, le verifiche
ed i controlli
sulla sussistenza dei requisiti
ai fini dell'
iscrizione all' elenco di cui
all' art. 12.
Articolo 12 - Elenco degli operatori
agrituristici
1. AI sensi dell' art. 6 della
Legge 5 dicembre
1985,n. 730, è istituito l' elenco
regionale
degli operatori agrituristici.
2. L' elenco, cui possono essere
iscritti
i soggetti previsti all'art.
5, è suddiviso
in sezioni provinciali ed è tenuto
dalle
competenti Province.
3. Le domande di iscrizione all'
elenco sono
presentate alle Comunità Montane,
che le
trasmettono alle Province entro
i successivi
trenta giorni, per le aziende
ubicate nei
comuni individuati dalla LR 5
gennaio 1993,
n. 1, e alle Province, per quelle
ubicate
nel restante territorio. Decorso
inutilmente
tale termine, le Comunità Montane
sono comunque
tenute a trasmettere la documentazione
alle
Province che decidono entro il
termine di
cui al comma 4.
4. La Provincia competente per
territorio,
entro sessanta giorni dalla presentazione
delle domande, decide sulla iscrizione.
Qualora
i sessanta giorni trascorrano
senza che sia
stato adottato alcun provvedimento,
la domanda
d'iscrizione si ritiene accolta.
Per gli
accertamenti di cui al presente
comma si
applicano l' art. 688 del codice
di procedura
penale e l' art. 10 della Legge
4 gennaio
1968, n. 15.
5. Il provvedimento che accoglie
o respinge
la domanda e comunicato entro
cinque giorni
dall' adozione agli interessati.Ove
la domanda
debba ritenersi accolta per decorrenza
dei
termini di cui al comma 4, gli
interessati
possono chiedere alla Provincia,
che la rilascia
entro dieci giorni dalla richiesta,
espressa
dichiarazione al riguardo;in
difetto tiene
luogo del provvedimento di iscrizione
la
copia della domanda contenente
l' indicazione
della data di ricevimento da
parte dell'
Amministrazione provinciale di
cui al comma
4.
6. Le province ogni sei mesi
trasmettono
alla Regione copia degli elenchi
provinciali
degli operatori agrituristici.
Articolo 13 - Verifiche e revoca
dell' iscrizione
1. La Provincia e le Comunità
Montane, nell'
ambito del territorio di propria
competenza,
effettuano almeno ogni due anni
verifiche
sul mantenimento dei requisiti
richiesti
per l' iscrizione all' elenco
regionale di
cui all' art. 12.
2. La perdita dei requisiti viene
contestata
per iscritto agli interessati,
che hanno
trenta giorni di tempo per rispondere
e contro
dedurre. Entro i trenta giorni
successivi
alla risposta, la Provincia delibera
in via
definitiva.
3. L' accertata perdita dei requisiti
di
legge comporta la cancellazione
dall' elenco.
La cancellazione deve essere
comunicata alla
Regione ed al Comune per la revoca
dell'autorizzazione
agrituristica di cui all' art.
14.
4. La cancellazione dall' elenco
comporta
la revoca dei contributi assegnati
e la restituzione
di rate già riscosse,con la maggiorazione
degli interessi legali.
Articolo 14 - Autorizzazione
comunale
1. I soggetti di cui all' art.
5 che intendono
svolgere attività agrituristiche
devono presentare
al Comune, nel cui territorio
è ubicata l'
azienda, domanda di autorizzazione,
contenente:
a) la descrizione delle attività
elencate
nell' attestato di iscrizione
all' esercizio
dell' agriturismo;
b) l' indicazione delle caratteristiche
dell'
azienda degli edifici e delle
aree da adibire
ad uso agrituristico;
c) l' indicazione delle capacità
ricettive
e dei periodi previsti per le
attività stagionali;
d) la determinazione delle tariffe
massime
per l' ospitalità che si intendono
adottare
per l' anno in corso, eventualmente
rapportate
per diversi periodi di attività
;
e) la dichiarazione, ai sensi
dell' art.
2 della Legge 4 gennaio1968,
n. 15, comprovante
l' iscrizione nell'elenco di
cui all' art.
12.
2. La domanda deve essere corredata
da:
a) attestato di iscrizione all'
elenco di
cui all' art. 12;
b) copia del libretto sanitario
rilasciato
ai fini dell' esercizio di attività
agrituristiche
per le quali sia richiesto l'accertamento
sanitario;
c) parere dell' autorità sanitaria
relativo
ai locali da adibire all'attività
agrituristica;
d) copia della concessione edilizia,
nel
caso che gli interventi previsti
debbano
essere preliminari all' inizio
dell'attività
; in tal caso il parere di cui
alla lettera
c)non è richiesto ed è surrogato
dalla dichiarazione
di usabilità che verrà rilasciata
successivamente
e che dovrà essere trasmessa
al Comune prima
dell' effettivo inizio dell'
attività .
3. La domanda è presentata al
Comune che
accerta, applicando l'art. 688
del codice
di procedura penale e l' artº10
della Legge
n. 15 del 1968, il possesso da
parte dei
richiedente dei requisiti di
cui agli articoli
11 e 92 del TU delle leggi di
pubblica sicurezza,
approvato con RD 18 giugno 1931,
n. 773,
ed all' art. 5 della Legge 9
febbraio 1963,
n. 59.
4. Il Comune decide sulle domande
di autorizzazione
entro sessanta giorni dalla data
della loro
presentazione.Qualora i sessanta
giorni trascorrano
senza che il Comune abbia concesso
l' autorizzazione
o notificato richieste di chiarimento,
la
domanda si intende accolta e
l' autorizzazione
concessa.
5. Il provvedimento che accoglie
o respinge
la domanda è comunicato entro
cinque giorni
dall' adozione agli interessati.
Ove la domanda
debba intendersi accolta per
decorrenza dei
termini di cui al comma 4, gli
interessati
possono chiedere al Sindaco,
che la rilascia
entro dieci giorni dalla richiesta,
espressa
dichiarazione al riguardo;in
difetto, tiene
luogo del provvedimento di autorizzazione
la copia della domanda contenente
l'indicazione
della data di ricevimento da
parte dell'Amministrazione
comunale di cui al comma 3.
6. L' autorizzazione comunale
è sostitutiva
di ogni altro provvedimento amministrativo.
Al provvedimento di autorizzazione
si applicano
i commi quarto e quinto dell'
artº19 del
DPR 24 luglio 1977, n. 616. Non
si applicano
le disposizioni di cui alla Legge
16 giugno
1939, n. 1111.
Articolo 15 - Sospensione e revoca
dell'
autorizzazione
1. L' autorizzazione è sospesa
dal COmune,
con provvedimento motivato, per
un periodo
massimo di quindici giorni, in
caso di accertate
violazioni agli obblighi di cui
all' art.
16.
2. L' autorizzazione è revocata
dal Comune,
con provvedimento motivato, qualora
si accerti
che l' interessato:
a) non abbia intrapreso l' attività
entro
un anno dalla data di autorizzazione,
ovvero
abbia sospeso l' attività da
almeno un anno,
sempre che l' interessato non
abbia tempestivamente
comunicato al Comune il ritardo
e la sospensione
indicando motivi obiettivamente
verificabili;
b) sia stato cancellato, con
procedure previste
dall' artº13, dall' elenco di
cui all' art.
12;
c) abbia perduto i requisiti
previsti al
comma 3 dell' artº14;
d) abbia subito nel corso dell'
anno tre
provvedimento di sospensione.
3. La contestazione dei motivi
di revoca
deve essere comunicata all'interessato,
il
quale ha trenta giorni di tempo
per rispondere
e contro dedurre. Il Comune deve
deliberare
in via definitiva sulla revoca
entro i successivi
trenta giorni.
Articolo 16 - Obblighi amministrativi
1. Gli operatori autorizzati
allo svolgimento
di attività agrituristiche hanno
i seguenti
obblighi:
a) esporre al pubblico l' autorizzazione
comunale, o il documento equipollente,
di
cui all' art. 14;
b) rispettare i limiti e le modalità
indicate
nell' autorizzazione medesima;
c) trasmettere al Comune, entro
il 31 luglio
di ogni anno,per l' anno successivo,
una
dichiarazione contenente le tariffe
massime
che si impegnano a praticare,
eventualmente
articolare a seconda della suddivisione
in
periodi in cui viene svolta l'attività
agrituristica;
in caso di mancata trasmissione,
si intendono
confermatele tariffe previste
per l' anno
precedente; in ogni caso le tariffe
possono
essere variate nel corso dell'anno,
ma le
variazioni hanno corso solo dopo
due mesi
dalla loro comunicazione al Comune;
d) rispettare le tariffe massime
comunicate
al Comune;
e) osservare le disposizioni
di cui all'
art. 109 del TU delle leggi di
pubblica sicurezza,
approvato con RD18 giugno 1931,
n. 773;
f) affiggere il simbolo e la
denominazione
regionale dell'agriturismo di
cui all' art.
8.
Articolo 17 - Programma regionale
agrituristico
e di rivitalizzazione delle aree
rurali
1. La Regione, a fine di coordinare
gli interventi
in materia di agriturismo ed
uniformare i
criteri di valutazione dei requisiti
previsti
per l' esercizio dell' agriturismo,
entro
sei mesi dall' entrata in vigore
della presente
legge approva il Programma regionale
agrituristico
e di rivitalizzazione delle aree
rurali.
Articolo 18 - Contributi finanziari
1. A favore degli imprenditori
agricoli iscritti
nell' elenco dei soggetti abilitati
all'
esercizio dell' agriturismo è
prevista la
concessione di un contributo
finanziario
per i seguenti interventi:
a) restauro, adattamento e allestimento
di
fabbricati agricoli per attività
agrituristiche
e delle aree di pertinenza;
b) costruzione di piazzole e
relative strutture
idriche e sanitarie per il campeggio;
c) recupero ed allestimento di
locali per
la degustazione e la vendita
di prodotti
aziendali;
d) restauro e ricostituzione
di strutture
tipiche del paesaggio e dell'
agricoltura
tradizionale, quali siepi, boschi
domestici,
filari alberati, maceri ecc.;
e) allestimento di servizi ed
attrezzature
ricreative per il tempo libero;
f) manutenzione straordinaria
di infrastrutture
viarie esistenti.
2. Per gli interventi di cui
al comma 1 è
previsto un contributo in conto
capitale
nei seguenti limiti massimi:
a) contributo fino al quarantacinque
per
cento della spesa ammessa nelle
zone comprese
nell' ambito di applicazione
dell'art. 7;
b) costruito fino al venti per
cento della
spesa ammessa nelle restanti
zone.
3. Le domande di contributi devono
essere
corredate di un piano di sviluppo
aziendale
indicante;
a) la tipologia degli interventi
previsti;
b) il piano finanziario;c) la
convenienza
economica;
d) i tempi di realizzazione degli
interventi.
4. Sono considerati prioritari,
nell' ambito
delle singole zone di prevalente
interesse
agrituristico, a parità di valutazione
qualitativa
dei servizi offerti, i progetti
presentati
da coltivatori diretti e da imprenditori
agricoli a titolo principale
che risiedano
in azienda, che utilizzino manodopera
giovanile
e che adottino tecniche di agricoltura
biologica
o a basso impatto ambientale.
5. In alternativa ai contributi
in conto
capitale può essere accordato
un concorso
negli interessi sui mutui di
miglioramento
fondiario, della durata massima
di venti
anni, pari alla differenza fra
le rate di
ammortamento calcolate ai tassi
agevolati
determinati secondo le modalità
di cui all'art.
43 della LR 20 aprile 1979, n.
10.
Articolo 19 - Vincolo di destinazione
e revoca
dei contributi
1. I beneficiari degli interventi
di cui
all' art. 18 devono impegnarsi
a non mutare
la destinazione delle opere e
delle attrezzature
per un periodo di dieci anni,
a partire dalla
data di concessione dei contributi.
2. SI procede alla revoca del
contributo
ed al recupero delle somme erogate
quanto:
a) l' iniziativa non è stata
portata a termine
nel periodo indicato nell' atto
di concessione
senza giustificato motivo;
b) i locali ristrutturati sono
stati utilizzati
per altri fini prima che sia
trascorso il
periodo di dieci anni previsto
al comma 1;
c) il fabbricato oggetto del
contributo o
parte di esso è stato alienato.
TITOLO II - Norme per l' esercizio
del turismo
rurale
Articolo 20 - Definizione di
turismo rurale
1. Per il turismo rurale si intende
una specifica
articolazione dell'offerta turistica
regionale
composta da un complesso di attività
che
può comprendere ospitalità ,ristorazione,
attività sportive, del tempo
libero e di
servizio,finalizzate alla corretta
fruizione
dei beni naturalistici,ambientali
e culturali
del territorio rurale.
2. In particolare, l' attività
di turismo
rurale deve essere esercitata
nel rispetto
delle seguenti condizioni:
a) offerta di ricettività e/
o ristorazione
esercitata in immobili già esistenti,
ubicati
all' esterno del territorio urbanizzato,
così come delimitato dai PRG
vigenti ai sensi
dell' art. 13, della LR 7 dicembre
1978,
n. 47;tale attività può essere
altresì esercitata
in frazioni delimitate dal PRG
vigente, purché
in immobili con caratteristiche
proprie dell'
edilizia tradizionale della zona;
b) ristorazione basata su un'
offerta gastronomica
tipica della zona in cui l' edificio
è ubicato,
preparata con l'utilizzazione
di materie
prime provenienti, in prevalenza,da
aziende
agricole locali;
c) dotazione di arredi e servizi
consoni
alle tradizioni locali e, in
particolare,
alla cultura rurale della zona.
3. Entro tre mesi dall' entrata
in vigore
della presente legge, la Regione
emana un
apposito regolamento, finalizzato
in particolare
a definire per il turismo rurale:
a) le caratteristiche dimensionali
e strutturali
degli edifici destinati alla
ricettività
ed alla ristorazione;
b) le caratteristiche dei servizi.
Articolo 21 - Zone di prevalente
interesse
per il turismo rurale
1. Sono considerate zone di prevalente
interesse
per il turismo rurale:
a) le aree montane, così come
individuate
dalla LR 5 gennaio 1993, n. 1;
b) le aree interne ai parchi
e alle riserve,
istituiti con leggi regionali
e nazionali
ed aree contigue, individuate
ai sensi dell'
art. 32 della Legge 8 dicembre
1991,n. 394,
e dalla LR 2 aprile 1988, n.
11, così come
modificata dalla LR 12 novembre
1992, n.
40.
Articolo 22 - Tipologia dei servizi
1. Le attività di turismo rurale
possono
essere svolte, nel rispetto delle
condizioni
di cui agli artt. 20 e 21, con
le seguenti
tipologie di esercizi, da soggetti
già in
possesso delle autorizzazioni
richieste dalle
competenti autorità :
a) esercizi alberghieri, di cui
alla LR 30
novembre1981, n. 42, e successive
modificazioni;
b) esercizi extralberghieri,
di cui alla
LR 25 agosto1988, n. 34;
c) esercizi di ristorazione,
per la somministrazione
di pasti e bevande, individuati
all' art.
5, lettera a) della Legge 25
agosto 1991,
n. 287;
d) esercizi per la gestione di
servizi di
organizzazione di supporto ad
attività didattiche
all' aria aperta per il tempo
libero.
Articolo 23 - Operatori del turismo
rurale
1. Sono ammessi a svolgere attività
di turismo
rurale i seguenti operatori:
a) gestori di strutture ricettive
alberghiere,
extralberghiere e di ristorazione,
singolo
o associati, in possesso dei
requisiti prescritti
dall' art. 20, autorizzati all'
esercizio
dell'attività ai sensi delle
vigenti leggi
nazionali e regionali ed iscritti
agli appositi
registri delle CCIAA (Camere
di commercio
industria artigianato e agricoltura);
b) gestori di servizi di organizzazione
e
supporto alle attività sportive
all' aria
aperta e del tempo libero, iscritti
negli
appositi albi professionali e
negli specifici
registri delle CCIAA.
Articolo 24 - Elenco operatori
del turismo
rurale
1. E' istituito l' elenco regionale
degli
operatori del turismo rurale,
suddiviso nelle
seguenti sezioni:
a) esercizi alberghieri ed extralberghieri;
b) esercizi di ristorazione;c)
esercizi di
gestione di servizi a supporto
delle attività
sportive e del tempo libero all'
aria aperta.
2. L' elenco suddiviso in sezioni
provinciali
ed è tenuto dalle competenti
Province.
3. All' elenco possono essere
iscritti i
soggetti in possesso dei requisiti
di cui
agli artt. 20, 21 e 22 e dell'
attestato
di frequenza al corso di formazione
professionale
per operatore del turismo rurale
di cui all'
art. 34.
4. La domanda di iscrizione all'
elenco è
presentata alla Provincia competente
per
territorio.
5. La Provincia entro sessanta
giorni dalla
presentazione della domanda accerta
il possesso
dei requisiti richiesti e decide
sull' iscrizione.
Qualora i sessanta giorni trascorrano
senza
che sia adottato alcun provvedimento,
la
domandasi ritiene accolta.
6. Il provvedimento che accoglie
o respinge
la domanda è comunicato, entro
cinque giorni
dall' adozione, agli interessati.
Ove la
domanda debba ritenersi accolta
per decorrenza
dei termini di cui al comma 5,
gli interessati
possono richiedere alla Provincia,
che la
rilascia entro dieci giorni dalla
richiesta,
espressa dichiarazione al riguardo;in
difetto
tiene luogo del provvedimento
di iscrizione
la copia della domanda contenente
l'indicazione
della data di ricevimento da
parte della
Provincia di cui al comma 4.
7. Per gli esercizi alberghieri
esistenti
e già classificati ai sensi della
LR 30 novembre
1981, n. 42, l' iscrizione all'elenco
regionale
di cui al comma 1 non sostituisce
la classificazione
regionale prevista all' art.
3 della stessa
legge, così come modificata dalla
LR 14 giugno
1984,n. 30.
8. Ogni tre mesi le Province
trasmettono
ai Comuni competenti per territorio
copia
degli elenchi degli esercizi
alberghieri,
extralberghieri e dei pubblici
esercizi iscritti
nell'elenco provinciale.
9. Le Province, entro il 31 gennaio
di ogni
anno, trasmettono alla regione
copia degli
elenchi provinciali degli operatori
del turismo
rurale.
Articolo 25 - Verifiche, sospensione
e revoca
dell' iscrizione
1. Le Province effettuano almeno
ogni due
anni verifiche sul mantenimento
dei requisiti
richiesti dalla presente legge
per l' iscrizione
all' elenco regionale degli operatori
del
turismo rurale.
2. La perdita dei requisiti è
contestata
per iscritto agli interessati,
che possono
rispondere e contro dedurre entro
trenta
giorni dalla data di comunicazione.
3. L' accertata perdita dei requisiti
di
legge comporta la cancellazione
dell' elenco
regionale e la revoca dei contributi
eventualmente
concessi ai sensi dell' art.
29.
4. In caso di trasferimento della
gestione
o della titolarità di un esercizio
iscritto
nell' elenco regionale, il subentrante
è
tenuto a ripresentare alla Provincia
competente
per territorio la documentazione
richiesta
per la nuova iscrizione.
Articolo 26 - Competenze dei
Comuni
1. Restano in vigore tutte le
competenze
affidate ai Comuni e previste
dalle vigenti
leggi nazionali e regionali in
materia di
esercizi alberghieri, extralberghieri
e di
pubblici esercizi.
Articolo 27 - Obblighi amministrativi
1. Gli operatori autorizzato
allo svolgimento
dell' attività di turismo rurale
hanno i
seguenti obblighi:
a) esporre al pubblico il documento
comprovante
l' iscrizione nell'elenco regionale
degli
operatori del turismo rurale;
b) rispettare i limiti e le modalità
indicate
nell' autorizzazione medesima;
c) rispettare le norme vigenti
in materia
di attività alberghiera, extralberghiera
e di pubblico esercizio dettate
dalla legislazione
nazionale e regionale;
d) affiggere il simbolo regionale
di cui
all' art. 28.
Articolo 28 - Simbolo del turismo
rurale
1. La Giunta adotta il simbolo
di contrassegno
degli esercizi iscritti all'
elenco regionale
degli operatori del turismorurale.
2. L' utilizzo del simbolo è
riservato agli
esercizi regolarmente autorizzati
ed iscritti
all' elenco regionale.
Articolo 29 - Contributi finanziari
1. Gli imprenditori iscritti
nell' elenco
regionale degli operatori del
turismo rurale
possono accedere ai contributi
finanziari
previsti dalla LR 11 gennaio
1993, n. 3,
e da programmi comunitari a gestione
regionale.
TITOLO III - Disposizioni generali
Articolo 30 - Competenze della
Regione
1. Ai fini dell' attuazione della
presente
legge, alla Regione sono attribuiti
i seguenti
compiti:a) elaborazione coordinata
dei seguenti
programmi:
1) programma regionale agrituristico
e di
rivitalizzazione delle aree rurali
di cui
all' art. 17;
2) progetto speciale turismo
rurale;
a) istituzione dei marchi regionali
di qualità
di cui all'art. 32.2. I programmi
dovranno
definire:
b) direttive per la valutazione
dei requisiti
previsti per l'esercizio dell'
agriturismo
e del turismo rurale;
c) criteri e modalità per la
concessione
dei contributi;
d) tipologia dei progetti ammissibili
a contributo;
e) criteri per l' elaborazione
di programmi
di studio;realizzazione e promozione
di itinerari
di agriturismo e del turismo
rurale;
f) indirizzi per la realizzazione
di iniziative
e di promozione coordinate;
g) disposizioni relative alla
organizzazione
dei corsi di formazione professionale.
3. I programmi di cui alla lett.
a) del comma
1 devono essere coordinati con
il Piano di
promozione turistica di cui all'
art. 3 della
LR 9 agosto 1993, n. 28, e con
il“Quadro
regionale delle strutture ricettive
e dei
servizi turistici”di cui all'
art. 3 della
LR 11 gennaio 1993, n. 3.4. I
programmi regionali
di cui al comma 1 sono adottati
previa consultazione
delle organizzazioni professionali
e cooperative
dei settori agricolo e turistico.
Articolo 31 - Programmi provinciali
integrati
per lo sviluppo
dell' agriturismo e del turismo
rurale
1. Le Province, d' intesa con
le Comunità
Montane, sulla base degli orientamenti
e
degli indirizzi stabiliti dal
programma regionale
di cui all' art. 30, definiscono
i Programmi
provinciali integrati dell' agriturismo
e
del turismo rurale, coordinandoli
ai programmi
turistici provinciali di cui
alla LR 11 gennaio
1993, n. 3, e alla LR 9 agosto1993,
n. 28.
Articolo 32 - Istituzione dei
marchi di qualità
per le aziende agrituristiche
e per gli esercizi del turismo
rurale
1. La Regione istituisce marchi
di qualità
con profilo uniforme per le aziende
agrituristiche
e per gli esercizi del turismo
rurale.
2. La Giunta regionale, entro
un anno dall'
entrata in vigore della presente
legge, approva
i criteri per l' assegnazione
dei marchi
di qualità , comprendenti i parametri
di
valutazione delle caratteristiche
delle aziende
e degli esercizi e le procedure
per l'attivazione,
la verifica, il mantenimento
e la revoca
dei marchi stessi.
Articolo 33 - Ristrutturazione
degli edifici
destinati all' esercizio
dell' agriturismo e del turismo
rurale
1. Gli interventi di ristrutturazione
sugli
immobili destinati all'esercizio
dell' agriturismo
e del turismo rurale devono avvenire
nel
rispetto delle caratteristiche
dell'edificio,
conservandone l' aspetto complessivo
e i
singoli elementi architettonici;
per il restauro
e risanamento conservativo degli
edifici
rurali l' utilizzo dei locali
a fini agrituristici
è consentito anche in deroga
ai limiti di
altezza e ai rapporti di illuminazione
e
di aerazione previsti dalle normative
vigenti.
Articolo 34 - Formazione professionale
1. La Regione promuove corsi
di formazione
sul lavoro per tecnici e personale
degli
enti delegati e delle organizzazioni
professionali
di categoria agricole e turistiche,preposti
all' espletamento di funzioni
in materia
di agriturismo e di turismo rurale.
2. Le iniziative di formazione
degli operatori
agrituristici e del turismo rurale
sono coordinate
dalle Province e gestite dagli
enti o dagli
organismi di formazione professionale
operanti
a livello provinciale e regionale,
nonché
dai centri pubblici di formazione
professionale
o dalle Comunità Montane,in collaborazione
con le organizzazioni agrituristiche
operanti
nella regione, con le organizzazioni
professionali
agricole e del settore ricettivo,
cooperative
e sindacali.
Articolo 35 - Obblighi fiscali
e tributari
1. L' attività agrituristica
è soggetta al
pagamento delle tasse dovute
per il rilascio
dell' autorizzazione igienico-sanitaria
sulla
base degli importi stabiliti
al numero d'
ordine 7, categoria e), del punto
1) e per
la categoria e) del punto 2)
del DLgs 22
giugno 1991, n. 230, modificato
dal DLgs23
gennaio 1992, n. 31 e successive
modificazioni.
2. L' attività di turismo rurale
è soggetta
al pagamento delle tasse dovute
e prescritte
dalle vigenti leggi nazionali
e regionali
in materia di ricettività e di
esercizi pubblici.
Articolo 36 - Norme transitorie
e finali
1. La LR 11 marzo 1987, n. 8,
concernente
“Interventi a favore dell' agriturismo”,
è abrogata.2. Gli operatori agrituristici
iscritti all' Albo regionale,
ai sensi della
LR n. 8 del 1987, e provvisti
dell' autorizzazione
comunale alla data di entrata
in vigore della
presente legge, sono automaticamente
iscritti
all' elenco di cui all' art.
12 e sono esonerati
dall' obbligo di frequenza ai
corsi per operatore
agrituristico di cui all' art.
5.
Articolo 37 - Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'
attuazione
della presente legge,la Regione
Emilia -
Romagna fa fronte nel modo seguente:
a) per i contributi previsti
dall' art. 18,
mediante l' istituzione nello
stato di previsione
delle spese del bilancio regionale
di apposito
capitolo che verrà dotato della
necessaria
disponibilità in sede di approvazione
della
legge finanziaria regionale adottata
in coincidenza
dell'approvazione della legge
annuale di
bilancio o di variazione del
medesimo, ai
sensi dell' art. 13 bis della
LR 6 luglio
1977, n. 31;
b) per i contributi previsti
all' art. 29,
nell' ambito dei finanziamenti
previsti dalla
LR 11 gennaio 1993, n. 3,e nell'
ambito dei
programmi regionali e comunitari
a gestione
regionale;
c) per i contributi relativi
ad interventi
di promozione dell' agriturismo
e del turismo
rurale, nell' ambito dei finanziamenti
previsti
dalla LR a agosto 1993, n. 28,e
nell' ambito
dei programmi regionali e comunitari
a gestione
regionale.
La presente legge regionale sarà
pubblicata
nel Bollettino Ufficiale della
Regione. E'
fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla
e farla osservare come legge
della Regione
Emilia - Romagna. Bologna, 28
giugno 1994
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