AGRITURISMO REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
LEGGE AGRITURISMO FRIULI VENEZIA GIULIA
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REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
Disciplina dell’agriturismo
Testo coordinato della normativa
(L.R. 22
luglio 1996, n. 25 e succ. modificazioni)
Ultimo aggiornamento L.R. 17
ottobre 2007,
n. 25
Art. 1 - Finalità
1. La Regione Friuli-Venezia
Giulia, in armonia
con gli indirizzi di politica
agricola dell'Unione
europea, del piano agricolo nazionale
e del
piano regionale di sviluppo,
promuove, sostiene
e disciplina nel proprio territorio
l'attivita'
agrituristica allo scopo di:
a) agevolare la permanenza dei
produttori
agro-silvo- pastorali ed acquacoltori,
singoli
e associati, nelle zone rurali;
b) salvaguardare, tutelare e
valorizzare
il patrimonio naturale ed edilizio
di architettura
rurale spontanea;
c) valorizzare i prodotti tipici
locali,
con particolare riguardo ai prodotti
biologici;
d) offrire nuove e diversificate
opportunita'
di impiego del tempo libero in
ambiente rurale;
e) consentire l'esercizio nelle
aziende agro-silvo-pastorali
e di acquacoltura di attivita'
economiche
integrate con quelle principali;
f) sviluppare una forma di turismo,
in particolare
quello sociale e giovanile, che
consenta
una migliore conoscenza dell'ambiente,
degli
usi e tradizioni rurali;
g) favorire l'attenzione alle
risorse ambientali
del territorio rurale.
Art. 2 - Definizioni
1. Per attivita' agrituristiche
s'intendono
le attivita' di ricezione e ospitalita'
esercitate
dagli imprenditori agricoli nei
limiti previsti
dall'articolo 2135 del codice
civile, iscritti
nel registro di cui all'articolo
8 della
legge 29 dicembre 1993, n. 580
(Riordinamento
delle camere di commercio, industria,
artigianato
e agricoltura), e dai familiari
di cui all'articolo
230 bis del codice civile, attraverso
l'utilizzazione
della propria azienda, in rapporto
di connessione
e complementarieta' rispetto
alle attivita'
di coltivazione del fondo, di
silvicoltura,
di allevamento di animali, di
acquacoltura
e di pesca che devono comunque
rimanere principali.
2. L'imprenditore ittico e' equiparato
all'imprenditore
agricolo ai sensi dell'articolo
2 del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n.
226 (Orientamento
e modernizzazione del settore
della pesca
e dell'acquacoltura, a norma
dell'articolo
7 della legge 5 marzo 2001, n.
57), e pertanto
l'attivita' ittituristica e'
assimilata a
quella agrituristica in armonia
con l'articolo
3 dello stesso decreto legislativo
226/2001.
Se non espressamente previsto
dalla normativa,
quanto disposto dalla presente
legge per
l'attivita' agrituristica si
applica anche
all'attivita' ittituristica e
i riferimenti
all'attivita' agricola e ai prodotti
agricoli
devono intendersi anche all'attivita'
e ai
prodotti della pesca.
3. Il carattere di principalita'
dell'attivita'
di coltivazione del fondo, di
silvicoltura,
di allevamento di animali, di
acquacoltura
e di pesca rispetto a quella
agrituristica
si intende realizzato quando
in quest'ultima
vengono utilizzati spazi aziendali
e prodotti
derivanti prevalentemente dall'attivita'
dell'azienda agricola e il tempo-lavoro
impiegato
nell'attivita' agricola e' superiore
a quello
impiegato nell'attivita' agrituristica.
4. Nell'esercizio dell'agriturismo
almeno
l'80 per cento del valore annuo
della materia
prima utilizzata per la somministrazione
di pasti e bevande, con l'esclusione
dei
prodotti necessari alla preparazione
degli
alimenti e dell'acqua minerale,
deve essere
di produzione aziendale o acquistata
da altri
produttori agricoli singoli o
associati della
regione Friuli Venezia Giulia,
sempreche'
di provenienza regionale, nonche'
prodotti
delle aziende aderenti ai Consorzi
di tutela
dei prodotti a DOP, a IGP, a
DO, e a IGT
del Friuli Venezia Giulia e di
quelle che
producono prodotti regionali
tradizionali,
di cui al decreto del Ministro
per le politiche
agricole 8 settembre 1999, n.
350 (Regolamento
recante norme per l'individuazione
dei prodotti
tradizionali di cui all'articolo
8, comma
1, del decreto legislativo 30
aprile 1998,
n. 173), e al decreto ministeriale
18 luglio
2000 (Elenco nazionale dei prodotti
agroalimentari
tradizionali), e successive modifiche,
pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 21 agosto
2000,
n. 194 - Supplemento ordinario.
5. Nel rispetto di quanto previsto
dal comma
4, con il regolamento di esecuzione
di cui
all'articolo 5 vengono fissati:
a) il rapporto tra la materia
prima di produzione
aziendale, utilizzata per la
somministrazione
di pasti e bevande, e la materia
prima acquistata
da altri produttori agricoli,
di provenienza
regionale;
b) le percentuali differenziate,
anche non
prevalenti in deroga al comma
4, di utilizzo
dei prodotti derivanti dall'attivita'
dell'azienda
agricola da applicarsi alle aziende
agrituristiche
ubicate nella provincia di Trieste,
nei restanti
territori gia' facenti parte
dell'ex Comunita'
montana del Carso, nelle aree
svantaggiate
ai sensi della direttiva 75/268/CEE
del Consiglio,
del 28 aprile 1975, relativa
all'agricoltura
di montagna e di talune zone
svantaggiate,
ad un'altitudine superiore ai
300 metri sopra
il livello del mare, nelle zone
a parco o
riserva naturale, nelle aree
di rilevante
interesse ambientale, parchi
comunali e intercomunali
e aree contigue definite nei
piani di conservazione
e sviluppo;
c) i prodotti dei consorzi di
tutela e i
prodotti tradizionali, riconosciuti
ai sensi
del decreto ministeriale 350/1999,
della
regione Friuli Venezia Giulia,
che vanno
equiparati alla materia prima
acquistata
da altri produttori agricoli
singoli o associati
della regione Friuli Venezia
Giulia, nonche'
alle aziende ittituristiche.
6. Sono assimilati ai prodotti
tipici regionali
quelli tradizionali indicati
nel decreto
ministeriale 18 luglio 2000 e
quelli certificati
con attestazione di specificita'
riconosciuta
dall'Amministrazione regionale.
7. Lo svolgimento di attivita'
agrituristica,
nel rispetto delle norme di cui
alla presente
legge, non costituisce distrazione
dalla
destinazione agricola dei fondi
e degli edifici
interessati.
8. Rientrano nell'attivita' agrituristica:
a) l'ospitalita' per soggiorno,
in appositi
locali aziendali a cio' adibiti;
b) l'accoglimento in spazi aperti
destinati
alla sosta di campeggiatori o
di turisti
muniti di altri mezzi di pernottamento
autonomi
e mobili;
c) la somministrazione di pasti
e di bevande,
compresi gli alcolici e superalcolici,
tipici
della regione, ricavati prevalentemente
da
prodotti aziendali ottenuti attraverso
lavorazioni
interne o esterne all'azienda;
d) l'organizzazione di attivita'
didattiche,
ricreative di tipo sportivo e
culturale,
nonche' di iniziative espositive
dedicate
alle testimonianze del mondo
rurale ancorche'
svolte all'esterno dei beni fondiari
nella
disponibilita' dell'impresa;
con il regolamento
di cui all'articolo 5 sono disciplinate
le
procedure per il rilascio della
relativa
autorizzazione e le modalita'
di esercizio
delle attivita' didattiche;
e) l'organizzazione di attivita'
escursionistiche
con veicoli tipici in ambito
rurale e con
mezzi nautici in ambito fluviale,
marino
e lagunare;
f) la vendita dei prodotti dell'azienda
agricola,
se svolta nei locali adibiti
all'attivita'
agrituristica, secondo le disposizioni
di
cui alla legge 9 febbraio 1963,
n. 59 (Norme
per la vendita al pubblico in
sede stabile
dei prodotti agricoli da parte
degli agricoltori
produttori diretti), e all'articolo
4 del
decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 228
(Orientamento e modernizzazione
del settore
agricolo, a norma dell'articolo
7 della legge
5 marzo 2001, n. 57);
g) l'organizzazione dell'attivita'
agrituristico-venatoria,
nel rispetto della normativa
vigente in materia
venatoria;
h) il nolo di cicli e mezzi nautici,
nel
limite massimo di due natanti
per azienda
agrituristica;
i) l'accoglienza degli ospiti
ai fini della
degustazione organizzata di prodotti
aziendali
e di prodotti tipici e tradizionali
regionali,
questi ultimi intesi come cibi
non cucinati,
esercitata dai soggetti aderenti
alle Strade
del vino, riconosciute ai sensi
della legge
regionale 20 novembre 2000, n.
21 (Disciplina
per il contrassegno dei prodotti
agricoli
del Friuli-Venezia Giulia non
modificati
geneticamente, per la promozione
dei prodotti
agroalimentari tradizionali e
per la realizzazione
delle <>); l'organizzazione
di iniziative
ricreative, culturali e didattiche,
svolte
da aziende agricole; la degustazione
organizzata
di prodotti aziendali e di prodotti
tipici
e tradizionali regionali esercitata
da produttori,
sia singoli che associati, attivata
al di
fuori degli ambiti delle <>.
9. I mezzi nautici di cui al
comma 8, lettere
e) e h), possono ottenere il
diritto di ormeggio
negli spazi portuali riservati
alle imbarcazioni
e ai natanti da pesca e da lavoro.
I Comuni,
nella redazione o revisione dei
piani dei
porti, provvedono, ove possibile,
ad adeguare
la dimensione delle aree destinate
all'ormeggio
dei mezzi nautici di cui al comma
8, lettere
e) e h), e degli spazi di relazione
a terra.
Nell'assegnazione degli ormeggi
di cui al
presente comma hanno priorita'
i mezzi nautici
tradizionali e quelli a propulsione
ecologica.
La richiesta di ormeggio puo'
essere avanzata
dalle aziende agrituristiche
esclusivamente
nei porti ricadenti nel territorio
del Comune
ove e' insediata la sede legale
dell'azienda.
10. Sono considerati prodotti
aziendali quelli
ottenuti e lavorati dall'azienda
agricola,
nonche' quelli ricavati da materie
prime
dell'azienda agricola attraverso
lavorazioni
esterne.
11. Si considerano, altresi',
di produzione
aziendale i prodotti agricoli
e agroalimentari
trasformati acquistati dalle
cooperative
presso le quali sono state conferite
o vendute,
anche tramite i centri cooperativi
di raccolta
a esse associati, le materie
prime oggetto
di trasformazione nel limite
del quantitativo
conferito o venduto.
12. L'attivita' di vendita da
parte dei produttori
agricoli dei propri prodotti,
se svolta disgiuntamente
dalle attivita' di cui al comma
8, lettere
a), b) e c), rimane soggetta
esclusivamente
alla legislazione che specificatamente
la
riguarda.
13. Ai fini di cui al comma 8,
lettera i),
la materia prima utilizzata per
la degustazione
dei prodotti riferiti alla sola
somministrazione
fredda, ovvero cibi non cucinati,
rientra
nel calcolo delle percentuali
di cui al comma
4.
Art. 3 - Esercizio dell'agriturismo
1. Per lo svolgimento delle attivita'
agrituristiche
puo' essere impiegato esclusivamente
personale
partecipante all'impresa familiare,
ai sensi
dell'articolo 230 bis del codice
civile,
nonche' personale dipendente.
2. Le attivita' di cui all'articolo
2, comma
8, effettuate con contratti di
associazione
in partecipazione, non sono considerate
agrituristiche.
3. L'imprenditore agricolo non
puo' esercitare
l'attivita' agrituristica di
ristorazione
in piu' di due sedi nella stessa
provincia.
In presenza di comprovati motivi,
il dirigente
competente ai sensi della legge
regionale
27 marzo 1996, n. 18 esprime,
entro 60 giorni,
parere al Sindaco per l'autorizzazione
dell'esercizio
dell'attivita' agrituristica
anche in piu'
di due sedi nella stessa provincia.
Art. 4 - Edifici destinati all'agriturismo
1. Possono essere utilizzati
per attivita'
agrituristiche tutti gli edifici,
o parte
di essi, nella disponibilita'
dell'impresa
che compongono l'azienda agricola.
2. Per le opere di restauro,
risanamento
conservativo o ristrutturazione
su edifici
destinati all'attivita' agrituristica
di
cui al comma 1 trovano applicazione
gli articoli
5, 6 e 7 della legge regionale
23 agosto
1985, n. 44 e successive modificazioni
e
integrazioni, anche se tali edifici
non sono
compresi nelle zone A, eventualmente
in deroga
alle norme urbanistico-edilizie
e regolamentari
vigenti.
3. Le modifiche di destinazione
d'uso di
immobili da adibire ad attivita'
agrituristiche
ubicati in zone non agricole
non comportano
l'applicazione degli standard
urbanistici
previsti dalla zonizzazione.
4. Per le modificazioni di destinazione
d'uso
di cui al comma 3 trova applicazione
la legge
regionale 23 febbraio 2007, n.
5 (Riforma
dell'urbanistica e disciplina
dell'attivita'
edilizia e del paesaggio), e
i suoi regolamenti
di attuazione.
5. La destinazione agrituristica
dei locali
di cui ai commi 3 e 4 deve essere
mantenuta
per almeno dieci anni dall'avvio
dell'attivita'
stessa, pena il versamento degli
oneri non
pagati maggiorati degli interessi
di legge.
5 bis. Al fine di favorire una
maggiore connessione
tra l'attivita' agricola e le
attivita' commerciali
che ne derivano, nei centri aziendali
collocati
in zona agricola, ove venga svolto
un processo
di trasformazione e commercializzazione
del
prodotto agricolo coltivato,
e' ammessa la
costruzione di nuovi edifici
a uso agrituristico,
nel rispetto di un indice di
fabbricabilita'
fondiaria massimo pari a 0,05
mc/mq e comunque
non superiore a 2.500 metri cubi.
5 ter. Le piscine annesse alle
strutture
agrituristiche e che costituiscono
parte
integrante del complesso ricettivo,
utilizzate
esclusivamente dai fruitori della
struttura,
sono considerate a uso privato,
fino ad una
superficie di 120 metri quadrati.
Art. 5 - Regolamento regionale
1. Con decreto del Presidente
della Regione,
su conforme deliberazione della
Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore regionale
alle
risorse agricole, naturali, forestali
e montagna,
sentite la Commissione consiliare
competente
e le organizzazioni agrituristiche
maggiormente
rappresentative a livello regionale,
e' approvato
il regolamento di esecuzione
della presente
legge, entro novanta giorni dall'entrata
in vigore della medesima e viene
pubblicato
sul Bollettino Ufficiale della
Regione entro
trenta giorni dalla sua approvazione.
2. Con il suddetto regolamento
sono fissati
il numero massimo di posti letto,
di coperti
e di posti di campeggio, limiti
temporali
di apertura, norme di carattere
igienico-
sanitario, criteri e modalita'
per la classificazione
delle aziende agrituristiche
nonche' ogni
altra disposizione necessaria
per dare esecuzione
alla presente legge.
2 bis. Con decreto del Presidente
della Regione,
su conforme deliberazione della
Giunta regionale,
assunta su proposta dell'Assessore
regionale
alle risorse agricole, naturali,
forestali
e montagna, sentita la Commissione
consiliare
competente e le organizzazioni
agrituristiche
e professionali del settore maggiormente
rappresentative a livello regionale,
e' approvato
il regolamento di esecuzione
che definisce
le norme di raccordo fra l'attivita'
agrituristica
e quella ittituristica e di pescaturismo,
alla luce della presente legge
e del decreto
legislativo 226/2001.
Art. 6 - Norme igienico-sanitarie
1. I locali destinati all'utilizzazione
agrituristica
devono possedere i requisiti
igienico-sanitari
previsti dai regolamenti edilizi
comunali
per le civili abitazioni.
2. I locali adibiti a punto ristoro
agrituristico
sono soggetti alle disposizioni
di cui alla
legge 30 aprile 1962, n. 283
e successive
modificazioni ed integrazioni,
e al regolamento
regionale di cui all'articolo
5.
3. Negli spazi destinati ai campeggiatori
vengono assicurati i servizi
igienico-sanitari,
la fornitura di acqua potabile
e di energia
elettrica, la raccolta e l'asporto
di rifiuti
solidi.
4. Ai fini dei requisiti igienico-sanitari,
gli edifici delle malghe destinati
all'ospitalita'
vengono equiparati ai rifugi
escursionistici.
Art. 7 - Elenco degli operatori
agrituristici
1. E' istituito presso l'ufficio
del Registro
delle imprese della Camera di
commercio,
industria, artigianato e agricoltura
di ciascuna
provincia, l'elenco provinciale
degli operatori
agrituristici, di seguito denominato
elenco.
2. L'iscrizione nell'elenco costituisce
condizione
necessaria per il rilascio dell'autorizzazione
comunale di cui all'articolo
9.
3. Possono far domanda di iscrizione
nell'elenco
i soggetti di cui al comma 1
dell'articolo
2, nonche' gli organismi associativi
con
finalita' economiche costituiti
da allevatori
conduttori di pascoli e di malghe.
4. L'iscrizione nell'elenco e'
negata nei
casi previsti dall'articolo 6
della legge
20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina
dell'agriturismo).
Art. 8 - Iscrizione e cancellazione
nell'elenco
1. Le domande di iscrizione nell'elenco
sono
presentate all'ufficio del Registro
delle
imprese di cui all' articolo
8 della legge
580/1993, corredate della documentazione
attestante il possesso dei requisiti
di cui
all'articolo 7, della descrizione
dettagliata
delle caratteristiche dell' azienda
e dell'attivita'
che il richiedente intende svolgere,
anche
con riferimento ai commi 2 e
4 dell' articolo
2, nonche' dell' attestazione
di frequenza
a specifico corso di almeno novanta
ore di
formazione professionale per
operatori agrituristici,
ovvero dell'impegno alla frequenza
del medesimo
entro un anno dall'iscrizione
nell'elenco.
Il corso di formazione professionale
deve
essere specifico per l'iscrizione
nell'elenco
al fine dello svolgimento della
sola attivita'
agrituristica nell'ambito delle
Strade del
vino, dell'attivita' agrituristica
di fattorie
didattiche e dell'attivita' agrituristica
di degustazione organizzata di
prodotti aziendali.
1 bis. Per gli imprenditori persone
fisiche
e societa' semplici e' sufficiente
che l'attestazione
di frequenza sia posseduta da
un componente
dell'impresa familiare, di cui
all'articolo
230 bis del codice civile, o
da un socio
della societa'.
2. Per gli imprenditori agricoli
diversi
dalle persone fisiche l'attestazione
riguarda
il preposto alla conduzione dell'azienda
agricola.
3. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco
non
sono obbligatori l'attestazione
o l'impegno
di frequenza al corso di formazione
professionale
quando il richiedente risulti
in possesso
di diploma universitario, o di
istruzione
secondaria superiore, ovvero
di qualifica
di operatore agroambientale,
agrituristico
o agroindustriale conseguita
a seguito di
corso di durata almeno triennale
presso un
Istituto professionale di Stato
o equiparato.
4. Per l'esame delle domande
di iscrizione
nell'elenco, l'ufficio del Registro
delle
imprese si avvale del parere
di un'apposita
Commissione formata da un rappresentante
del settore agricolo in seno
al Consiglio
camerale, che la presiede, da
un rappresentante
designato dall'ERSA e da un rappresentante
per ciascuna delle tre organizzazioni
agrituristiche
maggiormente rappresentative
a livello regionale,
designato dalle organizzazioni
medesime.
5. La cancellazione dall' elenco
e' disposta
dall'ufficio del Registro delle
imprese,
sentito il parere della Commissione
di cui
al comma 4, nei seguenti casi:
a) cessazione dell'attivita'
agrituristica
da parte dell'iscritto, previa
domanda dell'interessato
o su segnalazione del sindaco
del Comune;
b) (ABROGATA);
c) mancato accoglimento motivato
della domanda
di autorizzazione comunale o
revoca della
medesima;
d) decadenza dai requisiti soggettivi
di
cui all'articolo 7;
e) mancata frequenza al corso
di formazione
professionale di cui al comma
1.
Art. 9 - Autorizzazione comunale
1. Il Comune ove sono ubicati
gli immobili
destinati all'attivita' agrituristica
provvede,
ai sensi e per gli effetti dell'articolo
6 della legge 96/2006, al rilascio
dell'autorizzazione
per l'esercizio dell'attivita'
stessa, fissandone
limiti e modalita'.
2. I soggetti interessati presentano
apposita
domanda corredata dell'autocertificazione
relativa:
a) al possesso dell'attestato
di iscrizione
nell'elenco di cui all'articolo
7;
b) alla descrizione della azienda,
delle
produzioni aziendali e delle
attivita' agrituristiche
per le quali si richiede l'autorizzazione,
specificando la capacita' ricettiva
e il
periodo di apertura annuo, dalle
quali si
possa evincere il rispetto dell'articolo
2, commi 1 e 3;
c) al personale utilizzato;
d) agli edifici e alle aree da
utilizzare
a fini agrituristici, allegando
le relative
planimetrie, alla proprieta'
degli stessi
o al titolo di conduzione qualora
non proprietario;
e) all'insussistenza delle condizioni
previste
dagli articoli 11 e 92 del regio
decreto
18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione
del
testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza),
e dall'articolo 5 della legge
59/1963.
3. Il Comune provvede sulle domande
entro
trenta giorni dal loro ricevimento.
Copia
dell'autorizzazione e' trasmessa
alle commissioni
provinciali di cui all'articolo
8, alla Direzione
centrale risorse agricole, naturali,
forestali
e montagna, alla Direzione centrale
attivita'
produttive e all'ERSA.
4. L'autorizzazione e' sostitutiva
di ogni
altro provvedimento amministrativo.
5. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione
non si applicano le vigenti norme
regionali
in materia di esercizio di affittacamere.
6. Nel caso di subentro di uno
o piu' eredi,
a seguito di decesso del titolare
o a seguito
di modifiche inerenti la titolarita'
dell'azienda
all'interno del medesimo nucleo
familiare,
l'autorizzazione comunale puo'
essere concessa
in via provvisoria per dodici
mesi. Il subentrante
deve comunque produrre la documentazione
di cui al comma 2, lettera e)
ed, entro dodici
mesi, la documentazione di cui
al comma 2,
lettera a).
7. Al fine del rilascio dell'autorizzazione
comunale per il solo esercizio
delle attivita'
di cui all'articolo 2, comma
8, lettera i),
i soggetti interessati presentano
al Comune
competente per territorio la
richiesta, allegando
la planimetria dei locali da
adibire allo
scopo, una relazione illustrativa
delle caratteristiche
dell'azienda dalla quale si evince
l'idoneita'
dei locali sotto il profilo igienico
sanitario
e un'autocertificazione relativa
al possesso
dell'attestato di iscrizione
nell'elenco
di cui all'articolo 7.
8. Il Comune, qualora ricorrano
le condizioni,
entro trenta giorni dalla presentazione
della
richiesta, rilascia le autorizzazioni
di:
'attivita' agrituristica nell'ambito
delle
Strade del vino', 'attivita'
agrituristica
di fattorie didattiche', 'attivita'
agrituristica
di degustazione organizzata di
prodotti aziendali',
di cui all'articolo 2, comma
8, lettere d)
e i).
Art. 10 - Obblighi degli operatori
agrituristici
1. Il soggetto autorizzato allo
svolgimento
delle attivita' agrituristiche
deve:
a) condurre l'attivita' agrituristica
nel
rispetto del regolamento regionale
di cui
all'articolo 5;
b) esporre al pubblico l'autorizzazione
comunale,
le tariffe e i prezzi praticati,
nonche'
il marchio agrituristico regionale;
c) comunicare al Comune competente
per territorio
i prezzi minimi e massimi di
alloggio che
si intendono praticare per l'anno
successivo
e il periodo di apertura; i prezzi
praticati
sono liberamente determinati
dai singoli
operatori;
d) rispettare i limiti e le modalita'
indicate
nell'autorizzazione comunale;
e) ai fini della rilevazione
statistica,
comunicare giornalmente il movimento
degli
ospiti alla Direzione centrale
attivita'
produttive o al soggetto dalla
stessa incaricato
ed eventualmente ai Comuni competenti
per
territorio, su appositi moduli
ISTAT; in
materia di registrazione e di
notificazione
degli ospiti trovano applicazione
le vigenti
disposizioni statali in materia
di pubblica
sicurezza; per l'ospitalita'
svolta nelle
malghe, o in altre strutture
assimilabili,
operano le deroghe previste per
i rifugi
escursionistici;
f) comunicare al Comune e alla
competente
Azienda per i servizi sanitari,
entro trenta
giorni dall'evento, la cessazione
o sospensione
dell'attivita' agrituristica.
Art. 11 - Vigilanza
1. L'Amministrazione regionale
provvede ad
effettuare ispezioni e controlli
nelle aziende
agrituristiche, al fine di accertare
che
l'attivita' agrituristica sia
svolta in conformita'
alle prescrizioni della presente
legge e
del regolamento di cui all'articolo
5.
2. Le ispezioni ed i controlli
sono effettuati
su ogni azienda che viene iscritta
nell'elenco,
entro un anno dall'inizio dell'attivita'
agrituristica. Annualmente sono
effettuati
su almeno il 20 per cento delle
aziende agrituristiche
iscritte secondo le modalita'
previste dal
regolamento di cui all'articolo
5.
3. I titolari dell'azienda devono
consentire
al personale incaricato delle
ispezioni e
dei controlli il libero accesso
a tutte le
parti dell'azienda agricola utilizzate
a
scopo agrituristico e devono
fornire ogni
informazione e collaborazione
richiesta,
nonche' esibire documenti e registri.
4. A conclusione di ciascuna
ispezione o
controllo viene redatto un verbale,
copia
del quale e' inviata al titolare
dell'azienda,
al Comune di pertinenza e alla
commissione
provinciale di cui all'articolo
7.
5. Fermo restando quanto previsto
dai commi
1, 2, 3 e 4, al Comune compete
la vigilanza
sul corretto utilizzo dell'autorizzazione,
sul permanere delle condizioni
per l'esercizio
dell'attivita' agrituristica
e sul rispetto
della previsione di cui all'articolo
20.
Art. 12 - Sospensione e revoca
dell'autorizzazione
comunale
1. L'autorizzazione comunale
per l'esercizio
dell'attivita' agrituristica
e' sospesa dal
Comune, per un periodo che va
da un minimo
di dieci ad un massimo di trenta
giorni di
apertura utili autorizzati, per
la violazione
degli obblighi di cui alle lettere
a), c)
e d) del comma 1 dell'articolo
10.
2. L'autorizzazione e' revocata
dal Comune
qualora l'operatore agrituristico:
a) non abbia iniziato l'attivita'
entro un
anno dalla data fissata nell'autorizzazione
per l'inizio dell'attivita' stessa
ovvero
abbia sospeso l'attivita' da
almeno un anno;
b) sia stato cancellato dall'elenco;
c) abbia subito nel corso dell'
anno solare
due sospensioni per la violazione
degli obblighi
di cui all'articolo 10, ad eccezione
di quello
previsto dal comma 1, lettera
b), del medesimo
articolo, per il quale l'autorizzazione
e'
revocata dopo la terza infrazione;
c bis) abbia subito il terzo
provvedimento
di sospensione;
d) si verifichino i casi previsti
dall'articolo
6 della legge 96/2006;
d bis) non soddisfi il rapporto
di connessione
e complementarieta' dell'attivita'
agrituristica
rispetto all'attivita' di coltivazione
del
fondo, come previsto dall'articolo
2, comma
1;
d ter) effettui l'attivita' agrituristica
con contratto di associazione
in compartecipazione.
2 bis. Qualora l'autorizzazione
venga revocata
secondo quanto disposto dal comma
2, lettera
d bis), l'operatore agrituristico
puo' presentare
al Sindaco nuova domanda di autorizzazione
purche' sia trascorso un anno
dal giorno
di emanazione del provvedimento
di revoca
con conseguente chiusura dell'attivita'
agrituristica.
3. I provvedimenti motivati di
sospensione
e di revoca sono comunicati all'operatore
agrituristico, alla Direzione
centrale risorse
agricole, naturali, forestali
e montagna,
alla Direzione centrale attivita'
produttive,
all'ERSA ed alla commissione
provinciale
competente per territorio di
cui all'articolo
7.
4. Il provvedimento di sospensione
e' definitivo;
avverso il provvedimento di revoca
l'operatore
agrituristico puo' presentare
ricorso entro
trenta giorni al Presidente della
Regione,
il quale decide con provvedimento
definitivo
entro i successivi sessanta giorni.
Art. 13 - Formazione professionale
1. L'Amministrazione regionale
direttamente
o attraverso l'ERSA, in collaborazione
con
le organizzazioni agrituristiche
maggiormente
rappresentative a livello regionale,
provvede
all'organizzazione di corsi di
formazione
e di aggiornamento professionale
per gli
operatori agrituristici.
2. Ai fini del comma 1, l'Amministrazione
regionale e' autorizzata a stipulare
convenzioni
con soggetti idonei o con enti
finanziati
ai sensi delle normative regionali
vigenti
in materia di formazione professionale.
Art. 14 - Sanzioni
1. Chiunque, sprovvisto dell'autorizzazione
comunale di cui all'articolo
9, eserciti
l'attivita' agrituristica o contravvenga
all'utilizzo della denominazione
come prescritto
dall'articolo 20, e' soggetto
alla sanzione
amministrativa del pagamento
di una somma
da 1.000 euro a 5.000 euro e
alla immediata
cessazione dell'attivita' oppure
dell'utilizzo
della denominazione.
2. Chiunque contravvenga alle
disposizioni
di cui all'articolo 3 e' soggetto
alla sanzione
amministrativa del pagamento
della somma
di 200 euro.
3. Chiunque contravvenga alle
disposizioni
di cui all'articolo 10, comma
1, lettera
b), e' soggetto alle sanzioni
amministrative
del pagamento delle somme di
200 euro, 300
euro e 500 euro rispettivamente
per il primo,
secondo e terzo comportamento
sanzionabile.
4. Per l'applicazione delle sanzioni
si osservano
le disposizioni della legge regionale
17
gennaio 1984, n. 1 (Norme per
l'applicazione
delle sanzioni amministrative
regionali),
e successive modifiche.
Art. 15 - Servizi e promozione
per l'agriturismo
1. L'Amministrazione regionale,
direttamente
o attraverso l'ERSA, promuove,
in collaborazione
con le organizzazioni agrituristiche
maggiormente
rappresentative a livello regionale,
l'attivazione
di servizi per l'agriturismo
e la promozione
dello stesso con programmi aventi
le seguenti
finalita':
a) presentazione, promozione
e informazione
unitaria dell'offerta regionale
agrituristica
in campo regionale, nazionale
ed estero;
b) creazione di una banca dati
della realta'
agrituristica regionale;
c) coordinamento della segnaletica
agrituristica;
d) creazione e promozione di
itinerari agrituristici
comprendenti anche testimonianze
della civilta'
contadina regionale.
2. L'Amministrazione regionale,
per le finalita'
di cui al comma 1, ivi compresa
la prenotazione
e vendita di soggiorni e prestazioni
accessorie,
promuove la costituzione e puo'
finanziare,
nei limiti previsti dalle vigenti
disposizioni
comunitarie, i programmi di Consorzi
o altre
forme associative regionali fra
operatori
agrituristici e/o le organizzazioni
agrituristiche
piu' rappresentative a livello
regionale.
Art. 16 - Contributi ai Comuni,
alle Comunita'
montane ed alle
Province
1. L'Amministrazione regionale
e' autorizzata
a concedere ai Comuni, alle Comunita'
montane
ed alle Province contributi in
conto capitale,
sino al 90 per cento delle spese
ritenute
ammissibili, per la realizzazione
e l'ammodernamento
di strumenti informativi, la
realizzazione
e manutenzione della segnaletica
agrituristica,
di itinerari agrituristici e
il recupero,
la valorizzazione e la gestione
di testimonianze
della civilta' contadina regionale.
Art. 17 - Incentivi agli operatori
agrituristici
1.Gli incentivi agli operatori
agrituristici,
nella forma di contributi, sono
concessi
dalle Province e, nei territori
di rispettiva
competenza, dalle Comunita' montane
per i
seguenti scopi:
a) il restauro, il risanamento
conservativo,
la ristrutturazione, il recupero
edilizio,
l'ampliamento, la costruzione
di nuovi edifici
nei limiti di cui all'articolo
4, comma 5
bis, la manutenzione straordinaria
e ogni
altro intervento edilizio, esclusa
la manutenzione
ordinaria degli immobili esistenti
e loro
pertinenze da destinare all'attivita'
agrituristica;
b) interventi edilizi a strutture
agrituristiche
in attivita', prive delle caratteristiche
di cui all'articolo 1, comma
1, lettera b);
c) l'arredamento e l'attrezzatura
dei locali
compresi negli immobili destinati
ad attivita'
agrituristica con esclusione
del materiale
d'uso per la gestione dell'attivita'
stessa;
d) la realizzazione, l'allestimento
di aree
e servizi per la sosta di campeggiatori
o
di turisti muniti di altri mezzi
di pernottamento
autonomi e mobili;
e) la realizzazione di impianti
idrici, igienico
sanitari, elettrici, impianti
di riscaldamento,
impianti di condizionamento,
impianti telefonici
compresi i relativi allacciamenti
necessari
per le finalita' di cui alle
lettere a),
b), c) e d);
f) la realizzazione, l'allestimento
di piccoli
impianti per attivita' ricreative,
sportive
e culturali;
g)il mantenimento, la salvaguardia
e la valorizzazione
delle condizioni ambientali nei
territori
di ubicazione dell'azienda agrituristica;
h) interventi relativi all'abbattimento
delle
barriere architettoniche per
rendere i locali
destinati all'agriturismo accessibili
alle
persone fisicamente impedite;
i) la realizzazione di locali
ed impianti
da adibire alla macellazione,
lavorazione
e trasformazione di prodotti
aziendali da
destinare all'attivita' agrituristica,
nonche'
l'acquisto della relativa attrezzatura;
sono
ammessi anche gli impianti mobili
di macellazione;
j) interventi relativi alla predisposizione
del natante ai fini dell'attivita'
di pescaturismo,
comprese le attrezzature per
la sicurezza
della navigazione e i mezzi di
salvataggio;
k) la realizzazione, l'adeguamento,
l'allestimento,
incluse attrezzature necessarie,
dei locali
per le attivita' di fattorie
didattiche a
condizione che all'interno dell'impresa
agricola
ci sia almeno un componente che
abbia frequentato
il corso di formazione previsto
e che l'impresa
stessa ottenga l'accreditamento
da parte
dell'Agenzia regionale per lo
sviluppo rurale
(ERSA) entro un anno dal collaudo
delle opere
realizzate.
2.Gli incentivi di cui al comma
1 sono concessi
in conformita' alla regola concernente
gli
aiuti <> nella misura massima
del 60
per cento della spesa ammessa
nei Comuni
ricompresi nella direttiva 75/273/CEE
del
Consiglio, del 28 aprile 1975,
relativa all'elenco
comunitario delle zone agricole
svantaggiate
ai sensi della direttiva 75/268/CEE
(Italia),
e nella misura massima del 40
per cento nel
restante territorio regionale.
2 bis. Alle domande di aiuto
presentate a
titolo di <> successivamente
alla data
del 31 dicembre 2006, si applica
la disciplina
di cui al regolamento (CE) n.
1998/2006 della
Commissione, del 15 dicembre
2006, relativo
all'applicazione degli articoli
87 e 88 del
Trattato agli aiuti di importanza
minore
(<>).
3.Gli incentivi di cui ai commi
1 e 2 consistono
in contributi in conto capitale.
4.Le Province e le Comunita'
montane devono
procedere a idonee forme di pubblicizzazione
per gli interventi oggetto di
contributo,
da attuarsi anche mediante avviso
da affiggersi
all'albo pretorio dei Comuni
facenti parte
dei rispettivi ambiti territoriali
di riferimento.
Art. 18 - Criteri per l'erogazione
dei contributi
e degli incentivi
1. La Giunta regionale stabilisce,
con proprio
provvedimento, criteri uniformi
per la concessione
dei contributi previsti dall'articolo
16,
sentite l'Unione Province Italiane
(UPI)
e l'Unione nazionale Comuni,
Comunita' ed
Enti montani (UNCEM).
Art. 19 - Vincolo di destinazione
1. L'attivita' agrituristica
oggetto degli
incentivi di cui all'articolo
17 deve essere
mantenuta, per almeno dieci anni,
per quanto
riguarda gli interventi strutturali,
decorrenti
dalla concessione degli stessi
o dalla data
del rilascio del certificato
di agibilita'
dei locali, se posteriore, e
per almeno cinque
anni, per quanto riguarda gli
arredi e le
attrezzature, decorrenti dalla
liquidazione
degli stessi, pena la revoca
dei contributi
erogati.
2. Nel caso di revoca dell'autorizzazione
comunale a soggetti che hanno
beneficiato
di incentivi ancora sottoposti
a vincolo
di destinazione, si provvede
alla revoca
del beneficio economico ed alla
richiesta
di restituzione delle somme erogate,
ai sensi
della legge regionale 17 giugno
1993, n.
46.
Art. 20 - Riserva di denominazione
1. L'utilizzo delle insegne,
del materiale
illustrativo e pubblicitario
e di ogni altra
forma di comunicazione al pubblico
di espressioni
inerenti all'esercizio dell'agriturismo
e'
riservato a coloro ai quali e'
stata rilasciata
l'autorizzazione comunale di
cui all'articolo
9 e deve essere conforme alle
prescrizioni
del regolamento regionale di
cui all'articolo
5. L'utilizzo di tale materiale
e' pure consentito
alle organizzazioni agrituristiche
operanti
in regione.
Art. 21 - ABROGATO
Art. 22 - ABROGATO
Art. 23 - Preclusione all'esercizio
dell'attivita'
venatoria
1. I titolari di aziende agrituristiche
ubicate
in zone di riserva di caccia
possono chiedere,
entro il 31 gennaio di ogni anno,
che l'ambito
utilizzato come attivita' agrituristica
sia
precluso all'esercizio dell'attivita'
venatoria
con le modalita' che verranno
stabilite con
legge regionale di adeguamento
alla legge
157/1992.
Art. 24 - Norme finali e transitorie
1. Le aziende agrituristiche
che, pur in
possesso di autorizzazione comunale
rilasciata
anteriormente all'entrata in
vigore della
presente legge, non osservano
le limitazioni
temporali e di capienza previste
dal regolamento
di esecuzione di cui all'articolo
5, sono
obbligate ad adeguarvisi entro
tre anni dall'entrata
in vigore della presente legge,
pena la revoca
dell'autorizzazione.
2. Le aziende agrituristiche,
in possesso
di autorizzazione comunale, rilasciata
anteriormente
all'entrata in vigore della presente
legge,
per una capienza superiore del
20 per cento
a quella prevista dal regolamento
di esecuzione
di cui all'articolo 5, hanno
diritto ad ottenere,
su domanda da presentarsi al
Sindaco entro
90 giorni dall'entrata in vigore
del regolamento
medesimo, il rilascio della licenza
di pubblico
esercizio, anche in deroga ai
vigenti strumenti
urbanistici e della pianificazione
commerciale.
2 bis. Le aziende agrituristiche
in possesso
dell'autorizzazione comunale
rilasciata anteriormente
all'entrata in vigore della presente
legge
hanno diritto di ottenere, su
domanda da
presentare al Sindaco, il rilascio
delle
licenze di pubblico esercizio,
anche in deroga
ai vigenti strumenti urbanistici
e della
pianificazione commerciale, qualora
non possano
ottemperare al limite di cui
al comma 3 dell'articolo
2.
3. Gli operatori agrituristici
che, alla
data di entrata in vigore della
presente
legge, risultino iscritti negli
elenchi di
cui all'articolo 6 della legge
regionale
7 marzo 1989, n. 10, qualora
gia' in possesso
dell'autorizzazione comunale
di cui all'articolo
8 della legge regionale 10/1989,
sono iscritti
d'ufficio nell'elenco di cui
all'articolo
7 della presente legge.
Art. 25 - Abrogazioni
1. Sono abrogate le seguenti
disposizioni:
a) lettera a) del comma 1 dell'articolo
45
della legge regionale 9 marzo
1988, n. 10;
b) legge regionale 7 marzo 1989,
n. 10;
c) legge regionale 7 marzo 1989,
n. 11.
2. Le disposizioni di cui al
comma 1 continuano
ad applicarsi alle domande presentate
anteriormente
alla data di entrata in vigore
della presente
legge. Alle stesse vanno comunque
applicate
le limitazioni di carattere temporale,
di
capienza e provenienza delle
materie prime
utilizzate, stabilite dal regolamento
di
cui all'articolo 5.
Art. 26 - Norme finanziarie
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione
dell'articolo 8, comma 4, fanno
carico al
capitolo 6750 dello stato di
previsione della
spesa del bilancio pluriennale
per gli anni
l996-1998 e del bilancio per
l'anno 1996.
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione
dell'articolo 13, relativamente
all'attivita'
dell'Amministrazione regionale,
fanno carico
al capitolo 5807 dello stato
di previsione
della spesa del bilancio pluriennale
per
gli anni 1996-1998 e del bilancio
per l'anno
1996.
3. Per l'attuazione degli interventi
previsti
dall'articolo 13, comma 1, l'Amministrazione
regionale e' autorizzata a concedere
all'Ente
regionale per la promozione e
lo sviluppo
dell'agricoltura (ERSA) un finanziamento
di lire 150 milioni.
4. Per le finalita' di cui al
comma 3, e'
autorizzata la spesa complessiva
di lire
150 milioni, suddivisa in ragione
di lire
75 milioni per ciascuno degli
anni 1997 e
1998.
5. A tal fine nello stato di
previsione della
spesa del bilancio pluriennale
per gli anni
1996-1998 e' istituito, a decorrere
dal 1997,
alla Rubrica n. 25 - programma
3.1.7. - spese
correnti - Categoria 1.5. - Sezione
X - il
capitolo 6697 (2.1.155.2.10.24)
con la denominazione
<< Finanziamento all'Ente
regionale
per la promozione e lo sviluppo
dell'agricoltura
(ERSA) per l'organizzazione di
corsi di formazione
e di aggiornamento professionale
per gli
operatori agrituristici >>
e con lo
stanziamento complessivo di lire
150 milioni,
suddiviso in ragione di lire
75 milioni per
ciascuno degli anni 1997 e 1998.
6. Ai sensi dell'articolo 2,
primo comma,
della legge regionale 20 gennaio
1982, n.
10, il capitolo 6697 viene inserito
nell'elenco
n. 1 allegato alla legge regionale
6 febbraio
1996, n. 10.
7. Le entrate derivanti dall'applicazione
delle sanzioni previste dall'articolo
14
affluiscono al capitolo 956 dello
stato di
previsione dell'entrata del bilancio
pluriennale
per gli anni 1996-1998 e del
bilancio per
l'anno 1996 ed ai corrispondenti
capitoli
di bilancio degli anni successivi.
8. Gli oneri derivanti dall'applicazione
dell'articolo 15, comma 1, relativamente
all'attivita' dell'Amministrazione
regionale,
fanno carico al capitolo 6745
dello stato
di previsione della spesa del
bilancio pluriennale
per gli anni 1996-1998 e del
bilancio per
l'anno 1996.
9. Gli oneri derivanti dall'applicazione
dell'articolo 15, comma 1, relativamente
all'attivita' dell'Ente regionale
per la
promozione e lo sviluppo dell'agricoltura
(ERSA), fanno carico al capitolo
6698 dello
stato di previsione della spesa
del bilancio
pluriennale per gli anni 1996-1998
e del
bilancio per l'anno 1996.
10. Per le finalita' previste
dall'articolo
15, comma 2, e' autorizzata la
spesa di lire
100 milioni per l'anno 1997.
11. A tal fine nello stato di
previsione
della spesa del bilancio pluriennale
per
gli anni 1996-1998 e' istituito,
a decorrere
dal 1997, alla Rubrica n. 25
- programma
3.17. - spese correnti - Categoria
1.6. -
Sezione X - il capitolo 67l6
(2.1.163.2.10.24)
con la denominazione <<
Contributi
per la costituzione di consorzi
o altre forme
associative regionali fra operatori
agrituristici
e/o le organizzazioni agrituristiche
piu'
rappresentative a livello regionale
per l'attivazione
di servizi e di programmi di
promozione dell'agriturismo,
ivi compresa la prenotazione
e vendita di
soggiorni >> e con lo stanziamento
di lire 100 milioni per il 1997.
12. Per le finalita' previste
dall'articolo
16 e' autorizzata la spesa complessiva
di
lire 1.400 milioni, suddivisa
in ragione
di lire 700 milioni per ciascuno
degli anni
1997 e 1998.
13. A tal fine nello stato di
previsione
della spesa del bilancio pluriennale
per
gli anni 1996-1998 e' istituito,
a decorrere
dal 1997, alla Rubrica n. 10
- programma
0.6.2. - spese d'investimento
- Categoria
2.3. - Sezione X - il capitolo
1806 (2.1.232.3.10.24)
con la denominazione <<
Contributi
in conto capitale ai Comuni,
alle Comunita'
montane e alle Province per la
realizzazione,
l'ammodernamento e la manutenzione
di strumenti
informativi, della segnaletica
agrituristica,
di itinerari agrituristici e
il recupero,
la valorizzazione e la gestione
di testimonianze
della civilta' contadina regionale
>>
e con lo stanziamento complessivo
di lire
1.400 milioni, suddiviso in ragione
di lire
700 milioni per ciascuno degli
anni 1997
e 1998.
14. Per le finalita' previste
dall'articolo
17, relativamente ai contributi
in conto
capitale, e' autorizzata la spesa
complessiva
di lire 5.000 milioni, suddivisa
in ragione
di lire 2.500 milioni per ciascuno
degli
anni 1997 e 1998.
15. A tal fine nello stato di
previsione
della spesa del bilancio pluriennale
per
gli anni 1996-1998 e' istituito,
a decorrere
dal 1997, alla Rubrica n. 25
- programma
3.1.1. - spese d'investimento
- Categoria
2.4. - Sezione X - il capitolo
6295 (2.1.243.3.10.24)
con la denominazione <<
Contributi
in conto capitale agli operatori
agrituristici
per restauro, risanamento conservativo,
ristrutturazione,
recupero edilizio, ampliamento
e manutenzione
straordinaria degli immobili
esistenti da
destinare all'attivita' agrituristica,
ivi
compresi l'arredamento e l'attrezzatura
dei
locali, per allestimento di aree
e servizi
per la sosta di campeggiatori
e turisti,
realizzazione di impianti igienico-sanitari
ed altre infrastrutture al servizio
dell'attivita'
agrituristica, per mantenimento,
salvaguardia
e valorizzazione delle condizioni
ambientali
nei territori di ubicazione dell'azienda
agrituristica, per interventi
relativi all'abbattimento
delle barriere architettoniche
nei locali
dell'azienda stessa, nonche'
per realizzazione
di locali e impianti da adibire
a lavorazione
e trasformazione di prodotti
aziendali da
destinare alla attivita' agrituristica
>>
e con lo stanziamento complessivo
di lire
5.000 milioni, suddiviso in ragione
di lire
2.500 milioni per ciascuno degli
anni 1997
e 1998.
16. Per le finalita' previste
dall'articolo
17, relativamente ai contributi
decennali,
e' autorizzato, nell'anno 1997,
il limite
di impegno di lire 500 milioni.
17. Le annualita' relative sono
iscritte
nello stato di previsione della
spesa del
bilancio regionale nella misura
di lire 500
milioni per ciascuno degli anni
dal 1997
al 2006.
18. A tal fine nello stato di
previsione
della spesa del bilancio pluriennale
per
gli anni 1996-1998 e' istituito,
a decorrere
dal 1997, alla Rubrica n. 25
- programma
3.1.1. - spese d'investimento
- Categoria
2.4. - Sezione X - il capitolo
6296 (2.1.243.4.10.24)
con la denominazione <<
Contributi
annui costanti agli operatori
agrituristici
a sollievo degli oneri di ammortamento
in
linea interessi a rata costante
dei mutui
da stipulare per restauro, risanamento
conservativo,
ristrutturazione, recupero edilizio,
ampliamento
e manutenzione straordinaria
degli immobili
esistenti da destinare all'attivita'
agrituristica,
ivi compresi l'arredamento e
l'attrezzatura
dei locali, per allestimento
di aree e servizi
per la sosta di campeggiatori
e turisti,
realizzazione di impianti igienico-sanitari
ed altre infrastrutture al servizio
dell'attivita'
agrituristica, per mantenimento,
salvaguardia
e valorizzazione delle condizioni
ambientali
nei territori di ubicazione dell'azienda
agrituristica, per interventi
relativi all'abbattimento
delle barriere architettoniche
nei locali
dell'azienda stessa, nonche'
per realizzazione
di locali e impianti da adibire
a lavorazione
e trasformazione di prodotti
aziendali da
destinare alla attivita' agrituristica
>>
e con lo stanziamento complessivo
di lire
1.000 milioni, suddiviso in ragione
di lire
500 milioni per ciascuno degli
anni 1997
e 1998, corrispondente alle annualita'
autorizzate
per gli anni medesimi.
19. Le annualita' autorizzate
per gli anni
dal 1999 al 2006 fanno carico
ai corrispondenti
capitoli del bilancio per gli
anni medesimi.
20. All'onere complessivo di
lire 7.650 milioni,
suddiviso in ragione di lire
3.875 milioni
per l'anno 1997 e di lire 3.775
milioni per
l'anno 1998, derivante dall'applicazione
dei commi 4, 10, 12, 14 e 16
si provvede
mediante prelevamento di pari
importo dall'apposito
fondo globale iscritto sul capitolo
8920
del precitato stato di previsione
della spesa
(partita n. 50 dell'elenco n.
5 allegato
ai bilanci predetti).
Art. 27 - Efficacia degli articoli
15 e 17
1. Gli effetti degli articoli
15 e 17 decorrono
dal giorno della pubblicazione
sul Bollettino
Ufficiale della Regione dell'avviso
dell'esito
positivo dell'esame di compatibilita'
da
parte della Commissione della
Comunita' europea. |
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