AGRITURISMO REGIONE LAZIO LEGGE AGRITURISMO
LAZIO
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L.R. 2 Novembre 2006, n. 14
Norme in materia di agriturismo
e turismo
rurale
Pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della
Regione Lazio del 10 novembre
2006, n. 31
S O M M A R I O
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
Sezione I Finalità e definizioni
Art. 1 (Finalità)
Art. 2 (Definizione di attività
di agriturismo)
Art. 3 (Definizione di attività
di turismo
rurale)
Sezione II Funzioni e compiti
amministrativi.
Disciplina delle funzioni regionali.
Art. 4 (Funzioni e compiti amministrativi
della Regione)
Art. 5 (Funzioni e compiti amministrativi
delle province)
Art. 6 (Funzioni e compiti amministrativi
dei comuni)
Art. 7 (Piano agrituristico regionale)
Art. 8 (Piani agrituristici provinciali)
Art. 9 (Regolamento regionale)
Art. 10 (Atti di direttiva e
poteri sostitutivi)
Art. 11 (Tavolo regionale dell’agriturismo)
Art. 12 (Finanziamento delle
iniziative per
investimenti a favore dell'agriturismo
e
del turismo rurale)
Art. 13 (Promozione e sostegno
per lo sviluppo
delle attività di agriturismo
e di turismo
rurale)
CAPO II DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ
DI AGRITURISMO
Sezione I Criteri per l’esercizio
delle attività
di agriturismo
Art. 14 (Limiti dell’attività
di agriturismo)
Art. 15 (Immobili destinati alle
attività
di agriturismo)
Art. 16 (Norme igienico-sanitarie)
Sezione II Esercizio dell’attività
di agriturismo
Art. 17 (Elenco provinciale dei
soggetti
abilitati all’esercizio dell'attività
di
agriturismo)
Art. 18 (Dichiarazione di inizio
di attività)
Art. 19 (Autorizzazione)
Art. 20 (Obblighi amministrativi)
Art. 21 (Sospensione e divieto
di esercizio
dell'attività)
Art. 22 (Periodi di apertura
e tariffe)
Art. 23 (Riserva di denominazione.
Classificazione)
Art. 24 (Vendita e promozione
dei prodotti)
Art. 25 (Revoca dei contributi)
Art. 26 (Vigilanza)
Art. 27 (Sanzioni)
CAPO III DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ
DI TURISMO
RURALE
Art. 28 (Mappa della ruralità
regionale)
Art. 29 (Attività del turismo
rurale)
Art. 30 (Elenco provinciale)
CAPO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE
E FINALI
Art. 31 (Disposizioni transitorie)
Art. 32 (Modifiche alla legge
regionale 6
agosto 1999, n. 14 'Organizzazione
delle
funzioni a livello regionale
e locale per
la realizzazione del decentramento
amministrativo'
e successive modifiche)
Art. 33 (Modifica alla legge
regionale 10
gennaio 1995, n. 2 'Istituzione
dell'Agenzia
regionale per lo sviluppo e l'innovazione
dell'agricoltura del Lazio -
ARSIAL' e successive
modifiche)
Art. 34 (Disposizioni finanziarie)
Art. 35 (Abrogazione)
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Sezione I
Finalità e definizioni
Art. 1
(Finalità)
1. La Regione, in armonia con
la legislazione
comunitaria e statale, sostiene
l’agricoltura
mediante la promozione di forme
idonee di
turismo rurale ed individua nell’agriturismo
lo strumento prioritario per
la valorizzazione
della cultura e delle tradizioni
rurali,
la promozione dei prodotti agroalimentari
del territorio e la fruizione
delle risorse
locali.
2. In particolare le attività
di agriturismo
e turismo rurale sono finalizzate
a:
a) tutelare, qualificare e valorizzare
le
risorse specifiche di ciascun
territorio;
b) favorire le iniziative a difesa
del suolo,
del territorio e dell’ambiente
da parte degli
imprenditori agricoli e promuovere
la permanenza
degli stessi nelle zone agricole
attraverso
l’incremento del reddito aziendale
ed il
miglioramento della qualità di
vita;
c) favorire la multifunzionalità
in agricoltura
e la differenziazione dei redditi
agricoli;
d) recuperare il patrimonio edilizio
rurale
tutelando le peculiarità paesaggistiche;
e) contribuire alla tutela dell’ambiente
naturale;
f) sostenere ed incentivare le
produzioni
agricole tipiche e di qualità
nonché le connesse
tradizioni enogastronomiche;
g) promuovere la cultura rurale
e l’educazione
alimentare;
h) favorire lo sviluppo agricolo
e forestale.
Art. 2
(Definizione di attività di agriturismo)
1. Per attività di agriturismo
si intendono
esclusivamente le attività di
ricezione ed
ospitalità esercitate dagli imprenditori
agricoli, singoli o associati,
di cui all’articolo
2135 del codice civile ed all’articolo
1,
comma 2, del decreto legislativo
18 maggio
2001, n. 228 (Orientamento e
modernizzazione
del settore agricolo), attraverso
l’utilizzazione
della propria azienda in rapporto
di connessione
e complementarietà rispetto all’attività
di coltivazione del fondo, silvicoltura,
allevamento di animali e attività
connesse.
2. Possono essere addetti allo
svolgimento
dell’attività di agriturismo
e sono considerati
lavoratori agricoli ai fini della
vigente
disciplina previdenziale, assicurativa
e
fiscale, oltre all’imprenditore
agricolo,
i familiari dello stesso di cui
all’articolo
230 bis del codice civile nonché
i lavoratori
dipendenti della azienda agricola,
che prestano
la propria attività a tempo indeterminato,
determinato e parziale, ferme
restando le
norme vigenti relative all’inserimento
lavorativo
di soggetti diversamente abili.
3. Rientrano, in particolare,
fra le attività
di agriturismo:
a) dare ospitalità in alloggi
o in spazi
aperti destinati alla sosta di
campeggiatori;
b) somministrare pasti e bevande,
ivi comprese
quelle a carattere alcolico e
superalcolico,
costituiti in misura prevalente
da prodotti
propri, come definiti dal comma
4, nonché
da prodotti di aziende agricole
presenti
nel territorio regionale, con
preferenza
per i prodotti tipici e tradizionali
e per
quelli a marchio DOP, IGP, IGT,
DOC e DOCG;
c) organizzare degustazioni di
prodotti aziendali,
ivi compresa la mescita di vino;
d) organizzare, direttamente
o mediante convenzioni
con gli enti locali, attività
ricreative,
culturali, didattiche, di pratica
sportiva
nonché attività escursionistiche
e di ippoturismo,
anche all’esterno dei beni fondiari
nella
disponibilità dell’impresa, finalizzate
alla
valorizzazione e conoscenza del
territorio
e del patrimonio rurale ed alla
migliore
fruizione degli stessi.
4. Sono considerati prodotti
propri i cibi
e le bevande prodotti e lavorati
nell’azienda
agricola nonché quelli ricavati
da materie
prime dell’azienda agricola ed
ottenuti attraverso
lavorazioni esterne.
Art. 3
(Definizione di attività di turismo
rurale)
1. Il turismo rurale è un settore
del mercato
turistico regionale costituito
da molteplici
attività finalizzate alla corretta
fruizione
dei beni naturalistici, ambientali
e culturali
del territorio, alla conoscenza
ed alla valorizzazione
dell’agricoltura locale nonché
relative all’ospitalità,
alla ristorazione e al tempo
libero.
2. L’attività ricettiva e la
ristorazione
sono svolte in immobili già esistenti,
ubicati
nelle aree rurali e nei centri
urbani con
caratteristiche di ruralità,
che mantengano
le peculiarità dell’edilizia
tradizionale
della zona.
3. Gli arredi ed i servizi degli
immobili
e delle strutture si ispirano
alla tradizione
e alla cultura rurale della zona
e le attività
proposte devono in ogni caso
essere compatibili
con la vocazione di ciascun territorio.
4. Le attività di turismo rurale
possono
essere esercitate dagli imprenditori
agricoli,
singoli o associati, di cui all'articolo
2135 del codice civile ed all'articolo
1,
comma 2, del d.lgs. 228/2001.
Sezione II
Funzioni e compiti amministrativi.
Disciplina delle funzioni regionali.
Art. 4
(Funzioni e compiti amministrativi
della
Regione)
1. Sono riservati alla Regione
le funzioni
ed i compiti amministrativi concernenti:
a) l’adozione del piano agrituristico
regionale,
di cui all’articolo 7;
b) l’adozione del regolamento,
di cui all’articolo
9;
c) l’adozione degli atti di direttiva
e l’esercizio
dei poteri sostitutivi per le
funzioni delegate
alle province, di cui all’articolo
10;
d) il tavolo regionale dell’agriturismo,
di cui all’articolo 11;
e) la ripartizione tra le province
delle
risorse finanziarie destinate
all'agriturismo
ai sensi dell'articolo 8;
f) la concessione di contributi
per iniziative
a favore dell’agriturismo e del
turismo rurale,
di cui agli articoli 12 e 13;
g) l’adozione delle tabelle per
il calcolo
del tempo-lavoro medio convenzionale,
di
cui all’articolo 14;
h) la classificazione delle aziende
agrituristiche
ed il relativo aggiornamento;
i) l’adozione della mappa della
ruralità
regionale, di cui all’articolo
28.
Art. 5
(Funzioni e compiti amministrativi
delle
province)
1. Sono attribuiti alle province
le funzioni
ed i compiti amministrativi concernenti:
a) l’adozione dei piani agrituristici
provinciali,
di cui all’articolo 8;
b) la tenuta dell’elenco provinciale
degli
operatori del turismo rurale,
di cui all’articolo
30.
2. Sono delegati alle province
le funzioni
ed i compiti amministrativi concernenti:
a) la valutazione di idoneità
dei soggetti
richiedenti l’iscrizione nell’elenco
provinciale
di cui all’articolo 17, la tenuta
dell’elenco
stesso, la determinazione del
coefficiente
correttivo di cui all’articolo
14, comma
3;
b) la concessione dei contributi
per l'esercizio
delle attività di agriturismo
di cui all'articolo
12;
c) la vigilanza ed il controllo
sull’applicazione
della presente legge;
d) la tenuta degli elenchi provinciali
dei
beni sottoposti a vincolo di
destinazione
d’uso di cui all’articolo 9,
comma 1, lettera
d).
Art. 6
(Funzioni e compiti amministrativi
dei comuni)
1. Sono attribuiti ai comuni
le funzioni
ed i compiti amministrativi concernenti:
a) la dichiarazione di inizio
di attività
e l’autorizzazione di cui agli
articoli 18
e 19;
b) i periodi di apertura e le
tariffe di
cui all’articolo 22.
Art. 7
(Piano agrituristico regionale)
1. La Giunta regionale, in conformità
alle
linee della programmazione generale
socio-economica
e territoriale regionale, adotta,
sentita
la competente commissione consiliare,
il
piano agrituristico regionale,
di seguito
denominato piano, con le procedure
di cui
all’articolo 15 della legge regionale
11
aprile 1986, n. 17 (Norme sulle
procedure
della programmazione) e successive
modifiche,
in quanto compatibili.
2. Il piano, che ha validità
triennale, definisce
in particolare:
a) le zone di prevalente interesse
agrituristico;
b) le linee di sviluppo del settore,
tenendo
conto delle diverse vocazioni
territoriali;
c) le azioni di sostegno all’agriturismo,
quali attività di studio, ricerca,
sperimentazione
e formazione professionale;
d) gli interventi finanziabili
nel periodo
di validità del piano nonché
le relative
procedure di finanziamento;
e) le risorse finanziarie con
riferimento
ai bilanci regionali pluriennale
e annuale.
3. La Giunta regionale, nella
definizione
delle azioni di sostegno all’agriturismo
di cui al comma 2, lettera c),
si avvale
anche della collaborazione delle
organizzazioni
professionali agricole maggiormente
rappresentative
a livello regionale.
Art. 8
(Piani agrituristici provinciali)
1. Ciascuna provincia, nel rispetto
degli
indirizzi e dei criteri indicati
nel piano
di cui all’articolo 7, adotta
annualmente
il piano agrituristico provinciale,
attuativo
delle azioni e degli interventi
da realizzare
nel proprio ambito territoriale
e lo trasmette
alla Regione.
2. La Giunta regionale, previa
verifica della
coerenza e della compatibilità
dei piani
pervenuti ai sensi del comma
1 con il piano
agrituristico regionale, ripartisce
tra le
province le risorse finanziarie
disponibili
per l’anno di riferimento.
Art. 9
(Regolamento regionale)
1. Ai sensi dell’articolo 47,
comma 2, lettera
b), dello Statuto, la Giunta
regionale, previo
parere della competente commissione
consiliare,
adotta un regolamento di attuazione
ed integrazione
della presente legge, nel quale
sono definiti:
a) i requisiti strutturali, igienico-sanitari
e di sicurezza delle strutture
destinate
all’agriturismo ed al turismo
rurale;
b) i criteri per la determinazione
della
capacità ricettiva delle aziende
agrituristiche,
entro i limiti previsti dall’articolo
14,
comma 4, lettera a);
c) i parametri per la somministrazione
di
pasti, alimenti e bevande, nel
corso di eventi
con finalità promozionali di
cui all’articolo
24;
d) i criteri e le modalità per
la concessione
dei finanziamenti di cui all’articolo
12
nonché i casi e le modalità per
l’apposizione
del vincolo al mantenimento della
destinazione
d’uso sui beni per i quali sono
stati concessi
i finanziamenti, pena la revoca
degli stessi;
e) la disciplina relativa all’attività
di
macellazione di animali e la
preparazione
di alimenti da utilizzare per
l’attività
agrituristica di somministrazione
di pasti,
nel rispetto della normativa
sanitaria vigente;
f) i parametri di ospitalità,
ristoro e degustazione
per le attività di turismo rurale;
g) i criteri e le modalità per
l’adozione
della mappa della ruralità regionale
di cui
all’articolo 28.
2. Con il regolamento di cui
al comma 1 sono
altresì determinati il sistema
per la classificazione
delle aziende agrituristiche
nonchè i criteri
e le modalità per la relativa
applicazione.
Art. 10
(Atti di direttiva e poteri sostitutivi)
1. Al fine di garantire l’effettivo
e corretto
svolgimento delle funzioni e
dei compiti
delegati alle province, la Giunta
regionale
adotta atti di direttiva ai sensi
dell’articolo
17, comma 3, della legge regionale
6 agosto
1999, n. 14 (Organizzazione delle
funzioni
a livello regionale e locale
per la realizzazione
del decentramento amministrativo)
e successive
modifiche ed esercita i poteri
sostitutivi
ai sensi dell’articolo 49 dello
Statuto nonché
dell’articolo 19 della citata
legge regionale.
Art. 11
(Tavolo regionale dell’agriturismo)
1. E’ istituito il tavolo regionale
dell’agriturismo,
di seguito denominato tavolo,
presso la struttura
regionale competente in materia
di agriturismo.
Sono componenti del tavolo:
a) il dirigente dell’assessorato
regionale
competente in materia di agriturismo
o suo
delegato;
b) un rappresentante per ognuna
delle organizzazioni
professionali agricole e agrituristiche
maggiormente
rappresentative a livello regionale.
2. Con deliberazione della Giunta
regionale
sono definite le modalità di
funzionamento
e di svolgimento dell’attività
del tavolo.
3. Il tavolo è costituito con
decreto del
Presidente della Giunta regionale
sulla base
della deliberazione di cui al
comma 2.
4. Il tavolo esercita una funzione
di monitoraggio
attraverso l’acquisizione, la
gestione e
la diffusione delle informazioni
relative
al settore agrituristico regionale,
con particolare
riferimento a:
a) programmazione e normativa;
b) formazione e relativi strumenti
didattici;
c) soggetti abilitati all’esercizio
dell’attività
agrituristica e aziende agrituristiche
in
attività;
d) dati statistici relativi alla
consistenza
e alle caratteristiche della
domanda e dell’offerta
dei servizi agrituristici;
e) presentazione dell’offerta
agrituristica.
5. I comuni e le province mettono
a disposizione
del tavolo i dati e le informazioni
di cui
dispongono al fine di realizzare
un flusso
informativo continuo.
Art. 12
(Finanziamento delle iniziative
per investimenti
a favore dell’agriturismo e del
turismo rurale)
1. La Regione concorre agli investimenti
degli imprenditori agricoli,
iscritti negli
elenchi di cui agli articoli
17 e 30 che
intendono realizzare iniziative
a favore
dell’agriturismo e del turismo
rurale, attraverso
la concessione di finanziamenti
nei limiti
di cui al fondo di rotazione
dell’articolo
34.
2. Con il regolamento di cui
all’articolo
9 sono fissati i criteri e le
modalità per
la concessione dei finanziamenti
nonché i
casi e le modalità per l’apposizione
del
vincolo al mantenimento della
destinazione
d’uso sui beni per i quali sono
stati concessi
i finanziamenti, pena la revoca
degli stessi.
3. Le iniziative finanziabili
ai sensi del
comma 1 sono definite annualmente
dalla Giunta
regionale con propria deliberazione,
nel
rispetto dei criteri fissati
dal regolamento
e tenendo conto, per le iniziative
concernenti
l’agriturismo, di quanto previsto
dai piani
di cui agli articoli 7 e 8.
Art. 13
(Promozione e sostegno per lo
sviluppo delle
attività di agriturismo e di
turismo rurale)
1. La Regione, nei limiti dello
stanziamento
iscritto nel capitolo istituito
ai sensi
dell’articolo 34, con deliberazione
della
Giunta regionale, definisce annualmente
le
iniziative di promozione nonché
di sviluppo
dell’attività di agriturismo
e del turismo
rurale, nel rispetto dei criteri
fissati
dai commi successivi e tenendo
conto, per
quanto riguarda l’agriturismo,
di quanto
previsto dai piani di cui agli
articoli 7
e 8.
2. Le iniziative di cui al comma
1 consistono,
in particolare:
nella realizzazione e miglioramento
di servizi
volti allo sviluppo agrituristico;
nello studio, nell’allestimento
e nella segnaletica
di itinerari agrituristici;
nell’attuazione di programmi
di formazione
e aggiornamento professionale;
nell’attuazione di programmi
di certificazione
qualitativa delle aziende agrituristiche;
nell’organizzazione di manifestazioni
di
promozione agrituristica e nella
partecipazione
ad analoghe manifestazioni;
nell’attuazione di programmi
di coordinamento
e commercializzazione dell’offerta
agrituristica;
nella realizzazione di progetti
territoriali
finalizzati allo sviluppo dell’agriturismo;
nell’attuazione di progetti che
sviluppano
in maniera integrata con l’attività
produttiva
agricola e zootecnica l’offerta
di servizi
culturali, educativi, assistenziali,
formativi
ed occupazionali per favorire
il recupero
e l’integrazione sociale di soggetti
svantaggiati.
3. Ai fini della promozione e
dello sviluppo
delle attività di agriturismo
e del turismo
rurale possono, altresì, essere
concessi
contributi alle Province, ai
Comuni ed alle
Comunità montane fino al 75 per
cento della
spesa effettivamente sostenuta
per le iniziative
di cui al comma 2.
4. Gli interventi di cui al comma
3 sono
finanziabili esclusivamente qualora
coinvolgano
almeno cinque aziende agrituristiche.
5. Gli enti di cui al comma 3
possono affidare
la gestione dei servizi, delle
infrastrutture
e degli itinerari agrituristici
a soggetti
individuati con apposita convenzione,
da
stipulare prima dell’erogazione
del contributo
regionale nel rispetto della
normativa vigente.
6. Gli enti di cui al comma 3
devono allegare
alla domanda di concessione del
contributo
l’atto dell’organo competente,
nel quale
si indicano i mezzi finanziari
con cui fare
fronte alla quota a carico dei
rispettivi
bilanci.
7. La deliberazione della Giunta
regionale
di cui al comma 1 può, altresì,
prevedere
finanziamenti a favore delle
organizzazioni
professionali agricole maggiormente
rappresentative
a livello regionale per iniziative
di informazione
e promozione relative alle attività
agrituristiche.
8. I contributi previsti dal
presente articolo
sono concessi nel rispetto della
normativa
comunitaria vigente in materia
di aiuti di
Stato.
CAPO II
DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI
AGRITURISMO
Sezione I
Criteri per l’esercizio delle
attività di
agriturismo
Art. 14
(Limiti dell’attività di agriturismo)
1. L’attività di agriturismo
è esercitata
in rapporto di connessione e
complementarietà
con l’attività agricola, che
rimane principale.
2. L’attività agricola è considerata
principale
quando il tempo-lavoro medio
convenzionale
necessario per lo svolgimento
dell’attività
agricola prevale sul tempo-lavoro
medio convenzionale
necessario per lo svolgimento
dell’attività
di agriturismo. La Giunta regionale,
sulla
base dei dati forniti dal tavolo
di cui all’articolo
11, adotta, con criteri uniformi,
apposite
tabelle, da aggiornare ogni tre
anni, per
il calcolo delle ore lavorative
relative
alle attività agricola ed agrituristica.
Per le attività agricole non
inserite nelle
tabelle suddette, l’imprenditore
agricolo
allega alla domanda presentata
alla provincia
per le finalità dell’articolo
17 un diagramma
con il dettaglio delle operazioni
svolte
ed il tempo occorrente allo svolgimento
delle
stesse.
3. Al fine di sostenere l’attività
di agriturismo
nelle zone montane o svantaggiate
nonché
nelle aree naturali protette
e perseguire
gli obiettivi di promozione della
qualità
e cura dell’ambiente connessi
all’esercizio
dell’attività di agriturismo,
al tempo di
lavoro agricolo calcolato in
base alle tabelle
di cui al comma 2 si applica
un coefficiente
correttivo compreso fra 1,5 e
2,5 determinato
dalla provincia.
4. La capacità ricettiva delle
aziende agrituristiche
è soggetta ai seguenti limiti:
a) per l’alloggio, in relazione
anche alla
superficie dell’azienda agricola
ed alla
sua capacità produttiva, secondo
i criteri
di cui all’articolo 9, non oltre
cinquanta
posti letto; su espressa richiesta
dell’ospite,
nelle camere adibite a pernottamento,
comprese
quelle poste in unità abitative
indipendenti,
può essere aggiunto temporaneamente,
per
la durata del soggiorno, un letto
supplementare
per i bambini di età non superiore
a dodici
anni, fermo restando il rispetto
dei requisiti
igienico sanitari; tali letti
aggiunti non
sono conteggiati ai fini della
determinazione
del limite dei posti letto autorizzati;
b) per il campeggio, dodici piazzole
per
gli agricampeggi, per un massimo
di trenta
ospiti;
c) per la somministrazione di
pasti e bevande,
fino a ottanta pasti giornalieri.
5. E’ consentito il superamento
del limite
di ottanta pasti giornalieri
di cui al comma
4, lettera c), a condizione che
il relativo
esubero sia compensato entro
centoventi giorni
successivi al suo verificarsi.
6. Nel caso di imprenditori agricoli
associati
o di cooperative agricole e forestali,
i
limiti di ricettività di cui
al comma 4 si
moltiplicano per il numero delle
aziende
associate, anche quando le strutture
ricettive
siano concentrate in un’unica
sede, a condizione
che le strutture stesse siano
di proprietà
dell’associazione o della cooperativa.
7. Al fine di contribuire alla
conservazione
ed alla qualificazione delle
attività agricole
e delle aziende agricole o agrituristiche
della zona, nonché alla caratterizzazione
regionale dell’offerta enogastronomica,
la
somministrazione di alimenti
e bevande di
cui all’articolo 2, comma 3,
lettera b),
è soggetta ai seguenti limiti
di provenienza:
a) prodotti propri in misura
non inferiore
al 35 per cento;
b) prodotti non regionali in
misura non superiore
al 15 per cento;
c) prodotti provenienti da aziende
locali
e, comunque, ubicate nel territorio
regionale
per la restante parte.
8. Nelle zone montane o svantaggiate
e nei
territori compresi in aree naturali
protette
nazionali e regionali la percentuale
dei
prodotti propri di cui al comma
7, lettera
a), è ridotta al 25 per cento.
9. Le attività ricreative o culturali
di
cui all’articolo 2, comma 3,
lettera d),
possono essere svolte autonomamente
rispetto
alle attività di cui alle lettere
a), b)
e c) del medesimo comma solo
se connesse
e complementari con l’attività
agricola.
Qualora non sussista tale connessione,
le
stesse attività costituiscono
servizi integrativi
ed accessori riservati agli ospiti
che soggiornano
in azienda e non possono dare
luogo ad autonomo
corrispettivo.
10. Il rapporto di connessione
e complementarietà
è presunto nel caso di aziende
che:
a) danno ospitalità ai campeggiatori
utilizzando
fino a cinque piazzole;
b) effettuano attività di ricezione
e di
somministrazione di pasti e bevande
fino
a dieci ospiti.
11. Nei casi di cui al comma
10 può essere
consentito l’uso della cucina
domestica.
Art. 15
(Immobili destinati alle attività
di agriturismo)
1. Per l’esercizio delle attività
di agriturismo
sono utilizzati i locali situati
nell’abitazione
dell’imprenditore agricolo ubicata
nel fondo
nonché gli edifici, o parte di
essi, esistenti
nel fondo e non più necessari
alla conduzione
dello stesso.
2. Quando l’attività agricola
si esercita
in un fondo privo di edifici,
i comuni possono
comunque autorizzare l’esercizio
delle attività
di agriturismo nell’abitazione
dell’imprenditore
agricolo, purché la frazione
o il nucleo
abitato ove la stessa si trova
ubicata siano
compresi nello stesso comune
del fondo o
in comuni limitrofi e sia garantita
la conservazione
di connotati di spiccata ruralità
dell’edificio
e del luogo.
3. I fondi e gli edifici utilizzati
per l’esercizio
di attività di agriturismo, ivi
compresi
gli edifici insistenti sul fondo
destinati
a centri informativi dei servizi
offerti,
mantengono la destinazione ad
uso agricolo
e sono strumentali all’esercizio
dell’attività
agricola, sia ai fini catastali,
secondo
quanto previsto dall’articolo
3, comma 156,
della legge 23 dicembre 1996,
n. 662 (Misure
di razionalizzazione della finanza
pubblica),
che della pianificazione urbanistica.
4. In deroga alle disposizioni
per le zone
agricole di cui all’articolo
55 della legge
regionale 22 dicembre 1999, n.
38 (Norme
sul governo del territorio) e
successive
modifiche, sugli immobili di
cui al comma
1, nel rispetto dei vincoli vigenti
per i
beni ambientali e culturali nonché
dei vincoli
fissati dalle normative ambientali,
sono
consentiti, oltre agli altri
interventi previsti
dal citato articolo 55:
a) interventi, da destinare esclusivamente
a servizi igienici, di ampliamento
degli
edifici esistenti ovvero di costruzione
di
manufatti edilizi;
b) interventi di costruzione
di manufatti
edilizi con superficie lorda
utile non superiore
a trenta metri quadrati da destinare
a servizi,
a condizione che siano previsti
nel piano
di utilizzazione aziendale (PUA)
approvato
dall’organo competente.
5. Ai fini del superamento e
dell’eliminazione
delle barriere architettoniche
nelle strutture
agrituristiche, si applicano
le prescrizioni
previste per le strutture ricettive
dall’articolo
5 del decreto del Ministro dei
lavori pubblici
14 giugno 1989, n. 236, (Prescrizioni
tecniche
necessarie a garantire l’accessibilità,
l’adottabilità
e la visibilità degli edifici
privati e di
edilizia residenziale pubblica
sovvenzionata
e agevolata ai fini del superamento
e dell’eliminazione
delle barriere architettoniche.)
quando la
capacità ricettiva dell’azienda
sia superiore
a dieci posti letto.
6. E’ consentita una deroga alla
disposizione
di cui al comma 5 quando si dimostri
l’impossibilità
tecnica di abbattere le barriere
architettoniche,
in relazione agli elementi strutturali
ed
impiantistici nonché al rispetto
delle specifiche
caratteristiche architettoniche
e paesistico-ambientali.
Rimane ferma, laddove possibile,
l’adozione
di diverse soluzioni agevolative
dell’accesso.
Art. 16
(Norme igienico-sanitarie)
1. Gli immobili, le attrezzature
ed i servizi
destinati all’attività agrituristica
sono
organizzati e gestiti in modo
da garantire
l’igiene e la sicurezza degli
ospiti e degli
operatori.
2. Nella valutazione dei requisiti
igienico-sanitari
si tiene conto delle particolari
caratteristiche
architettoniche e di ruralità
degli edifici,
in particolare per quanto attiene
all’altezza
ed al volume dei locali in rapporto
alle
superfici aeroilluminanti.
3. La produzione, la preparazione,
il confezionamento
e la somministrazione di alimenti
e bevande
sono soggetti alle disposizioni
della normativa
comunitaria e statale vigente.
4. L’autorità sanitaria, nella
valutazione
dei requisiti dei locali adibiti
al trattamento
ed alla somministrazione di sostanze
alimentari
e del piano aziendale di autocontrollo
igienico-sanitario,
tiene conto della diversificazione
e limitata
quantità delle produzioni al
fine della autorizzazione
ad utilizzare la cucina o locali
polifunzionali
di trattamento, manipolazione,
trasformazione
e conservazione dei prodotti.
5. Il regolamento di cui all’articolo
9 disciplina,
nel rispetto della normativa
vigente, gli
ulteriori requisiti strutturali,
igienico-sanitari
e di sicurezza delle strutture
destinate
all’esercizio dell’attività agrituristica
nonché l’attività di macellazione
con particolare
riferimento a:
a) specie e quantità di animali
che possono
essere macellati;
b) caratteristiche dei locali
di macellazione;
c) preparazione, somministrazione
e consumo
diretto nel luogo di produzione;
d) preparazione e somministrazione
di preparati
a base di carne prodotta in azienda.
6. Quando il numero dei posti
tavola non
è superiore a quindici oppure
si organizzano
degustazioni di prodotti aziendali,
al fine
di determinare l’idoneità dei
locali utilizzati,
compresa la cucina, è sufficiente
il rispetto
dei requisiti previsti dalle
disposizioni
contenute nella normativa vigente
e nei regolamenti
edilizi e di igiene per i locali
ad uso abitativo.
7. Nelle aziende agrituristiche
che abbiano
un massimo di quindici posti
letto è possibile
autorizzare l’uso di una cucina
per gli ospiti
qualora sia disponibile uno spazio
adeguato
da destinare a spazio comune
per il consumo
dei pasti. In tal caso, la cucina
possiede
i requisiti previsti dalle disposizioni
contenute
nella normativa vigente e nei
regolamenti
edilizi e di igiene per i locali
ad uso abitativo.
8. Gli alloggi agrituristici
sono dotati
di almeno un servizio igienico-sanitario
ogni quattro persone; gli agriturismi
che
danno ospitalità in spazi aperti,
attrezzati
con servizi igienico-sanitari
e con servizio
di lavanderia, sono dotati di
almeno un servizio
igienico-sanitario ogni sei persone
e di
un servizio di lavanderia ogni
dieci persone.
Gli agriturismi autorizzati precedentemente
alla data di entrata in vigore
della presente
legge hanno ventiquattro mesi
di tempo per
adeguarsi alle disposizioni di
cui al presente
comma.
9. Le piscine delle aziende agrituristiche
sono classificate private a uso
collettivo
e sono riservate ai soli ospiti
che fruiscono
delle attività di cui all’articolo
2, comma
3, lettere a), b), c), d), nel
rispetto della
normativa igienico-sanitaria
in materia di
qualità delle acque e delle norme
di sicurezza,
secondo le modalità applicative
indicate
nel regolamento di cui all’articolo
9.
Sezione II
Esercizio dell’attività di agriturismo
Art. 17
(Elenco provinciale dei soggetti
abilitati
all’esercizio
dell'attività di agriturismo)
1. Presso ciascuna provincia
è istituito
l’elenco dei soggetti abilitati
all’esercizio
dell’attività di agriturismo.
2. La provincia:
a) valuta, nel rispetto della
presente legge,
l’idoneità dei soggetti richiedenti
l’iscrizione
nell’elenco provinciale, tenendo
conto dell’effettiva
potenzialità agrituristica dell’azienda
agricola
e del fondo interessato, la cui
tipologia
deve essere espressamente indicata
nell’elenco
stesso;
b) provvede alla tenuta dell’elenco
provinciale;
c) determina il coefficiente
correttivo di
cui all’articolo 14, comma 3.
3. L’iscrizione nell’elenco provinciale
è
condizione necessaria per l’esercizio
dell’attività
di agriturismo.
4. L’iscrizione nell’elenco provinciale
è
negata, salvo che abbiano ottenuto
la riabilitazione,
a coloro che:
a) abbiano riportato, nel triennio,
con sentenza
passata in giudicato, condanna
per uno dei
delitti previsti dagli articoli
442, 444,
513, 513 bis, 515 e 517 del codice
penale,
o per uno dei delitti in materia
di igiene
e sanità o di frode nella preparazione
degli
alimenti previsti in leggi speciali;
b) siano sottoposti a misure
di prevenzione
ai sensi della legge 27 dicembre
1956, n.
1423 e successive modifiche o
siano stati
dichiarati delinquenti abituali;
c) non siano in possesso dei
requisiti soggettivi
di cui agli articoli 11 e 92
del testo unico
della legge di pubblica sicurezza,
approvato
con regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773
e successive modifiche e di cui
all’articolo
5 della legge 9 febbraio 1963,
n. 59 (Norme
per la vendita al pubblico in
sede stabile
dei prodotti agricoli da parte
degli agricoltori
produttori diretti) e successive
modifiche.
5. I soggetti abilitati all’esercizio
delle
attività di agriturismo sono
obbligati ogni
tre anni a presentare una dichiarazione
che
autocertifichi la sussistenza
dei requisiti
di idoneità. Qualora i soggetti
stessi non
adempiano a tale obbligo, la
provincia provvede
alla cancellazione provvisoria
dall’elenco
e comunica la propria determinazione
all’interessato
con l’indicazione del termine
per eventuali
controdeduzioni. Decorso tale
termine la
provincia adotta il provvedimento
definitivo,
da notificare al soggetto interessato
e al
comune competente.
Art. 18
(Dichiarazione di inizio di attività)
1. Coloro che sono iscritti nell’elenco
di
cui all’articolo 17 e che intendono
esercitare
l’attività di agriturismo presentano
al comune
nel cui territorio è ubicata
l'azienda la
dichiarazione di inizio attività
alla quale
sono allegati:
a) una relazione dettagliata
delle attività
proposte fra quelle riconosciute
idonee in
sede di iscrizione nell’elenco
provinciale
con l’indicazione:
1) delle caratteristiche dell’azienda,
degli
edifici e delle aree da adibire
ad uso agrituristico;
2) della capacità ricettiva;
3) di eventuali periodi di sospensione
dell’attività
agrituristica nell’arco dell’anno,
nel rispetto
di quanto previsto all’articolo
20;
4) del numero delle persone addette
e del
relativo rapporto con l’azienda
agricola;
b) copia del libretto sanitario
relativo
alle persone impegnate nell’esercizio
dell’attività
di agriturismo;
c) un’autocertificazione relativa
all’idoneità
igienico-sanitaria degli immobili
e dei locali
da utilizzare per lo svolgimento
dell’attività
di agriturismo;
d) certificato di iscrizione
nell’elenco
provinciale di cui all’articolo
17;
e) atto di consenso del proprietario
ove
si tratti di azienda condotta
da un soggetto
diverso dal proprietario del
fondo.
2. L’esercizio dell’attività
di agriturismo
è intrapreso decorsi trenta giorni
dalla
data di presentazione della dichiarazione
di cui al comma 1, dandone contestuale
comunicazione
al comune nel cui territorio
è ubicata l'azienda.
3. Il comune, nel termine di
trenta giorni
dal ricevimento della comunicazione
di cui
al comma 2, in caso di accertata
carenza
delle condizioni, modalità e
fatti legittimanti
adotta motivati provvedimenti
di divieto
di prosecuzione dell’attività
e di rimozione
dei suoi effetti, salvo che l’interessato,
ove ciò sia possibile, provveda
a conformare
alla normativa vigente detta
attività ed
i suoi effetti entro un termine
prefissato
dall’amministrazione comunale,
in ogni caso
non inferiore a trenta giorni.
Art. 19
(Autorizzazione)
1. Le disposizioni relative alla
dichiarazione
di inizio attività di cui all’articolo
18
non si applicano ai casi indicati
dall’articolo
15, comma 2. In tali fattispecie
il soggetto
interessato presenta richiesta
di autorizzazione
al comune ove ha sede l’abitazione,
che si
pronuncia entro trenta giorni
dal ricevimento
della richiesta, decorsi i quali
la domanda
si intende accolta.
2. Alla richiesta di autorizzazione
di cui
al comma 1 deve essere allegata
la documentazione
indicata dall’articolo 18, comma
1.
3. L’autorizzazione di cui al
comma 1 è sospesa
e revocata secondo quanto previsto
nell’articolo
21.
Art. 20
(Obblighi amministrativi)
1. L’esercizio dell’attività
di agriturismo
è soggetto al rispetto dei seguenti
obblighi:
a) applicare le tariffe indicate
ai sensi
dell’articolo 22;
b) registrare e comunicare l’arrivo
delle
persone alloggiate ai sensi della
vigente
normativa in materia di pubblica
sicurezza;
c) esporre in luogo ben visibile
i prezzi
praticati.
Art. 21
(Sospensione e divieto di esercizio
dell’attività)
1. Il comune competente può sospendere
l’esercizio
dell’attività di agriturismo
per un periodo
compreso tra dieci e trenta giorni
in caso
di violazione degli obblighi
di cui all’articolo
20.
2. L’esercizio dell’attività
è, altresì,
sospeso per il tempo necessario
a consentire
l’adeguamento strutturale e organizzativo
previsto dalla normativa igienico-sanitaria
o di sicurezza o da altre disposizioni
di
legge.
3. Il comune adotta motivati
provvedimenti
di divieto di esercizio dell’attività
qualora
accerti che l’operatore agrituristico:
a) non abbia intrapreso l’attività
decorso
un anno dalla scadenza del termine
di cui
all’articolo 18, comma 2, ovvero
abbia sospeso
l’attività da almeno un anno;
b) abbia perduto i requisiti
richiesti per
l’esercizio dell’attività di
agriturismo;
c) sia incorso, durante l’anno
solare, in
più provvedimenti di sospensione
di cui al
comma 1 per complessivi sessanta
giorni,
esclusi quelli relativi all’adeguamento
strutturale
e organizzativo di cui al comma
2;
d) non abbia rispettato i vincoli
di destinazione
di uso degli immobili interessati.
4. Il provvedimento di cui al
comma 3 è comunicato
dal comune alla provincia competente
per
territorio al fine dell’aggiornamento
dell’elenco
provinciale dei soggetti abilitati
all’esercizio
delle attività agrituristiche
nonché al fine
della revoca degli eventuali
contributi concessi
ovvero del recupero di quelli
erogati.
Art. 22
(Periodi di apertura e tariffe)
1. L’attività di agriturismo
può essere esercitata
tutto l’anno oppure in periodi
stabiliti
preventivamente dall’imprenditore
agricolo,
previa comunicazione al comune
nel cui territorio
è ubicata l'azienda. La somministrazione
di cibi e bevande può essere
esercitata tutto
l’anno a condizione che siano
rispettati
i limiti di cui all’articolo
14, commi 7
e 8.
2. Per esigenze legate alla conduzione
dell’azienda
agricola, è possibile, senza
obbligo di comunicazione
al comune, sospendere la ricezione
degli
ospiti per brevi periodi.
3. Ai fini della più razionale
integrazione
fra l’attività agricola e quella
agrituristica,
per quest’ultima può anche essere
previsto
l’obbligo di prenotazione da
parte dell’ospite.
4. Entro il 31 ottobre di ogni
anno i soggetti
che esercitano attività di agriturismo
presentano
al comune una dichiarazione contenente
l’indicazione
delle tariffe massime, riferite
a periodi
di alta e di bassa stagione,
che si impegnano
a praticare dal 1° gennaio dell’anno
successivo.
5. Per il calcolo della tassa
per lo smaltimento
dei rifiuti solidi urbani riferita
a locali
adibiti ad attività agrituristiche,
i comuni
possono applicare la riduzione
di un importo
non superiore ad un terzo della
tariffa unitaria
ai sensi della normativa vigente.
Art. 23
(Riserva di denominazione. Classificazione)
1. L’uso della denominazione
“Agriturismo”
e di termini da essa derivati
nelle insegne,
nel materiale illustrativo e
pubblicitario
ed in ogni altra forma di comunicazione
al
pubblico è riservata esclusivamente
agli
imprenditori agricoli iscritti
nell’elenco
provinciale di cui all’articolo
17, che esercitano
l’attività di agriturismo.
2. Al fine di valorizzare l’offerta
agrituristica,
con il regolamento di cui all’articolo
9
sono determinati:
a) il sistema per la classificazione
delle
aziende agrituristiche, sulla
base del livello
di confortevolezza dell’ospitalità,
della
varietà dei servizi e della caratterizzazione
enogastronomica, naturalistica
e culturale
dell’accoglienza;
b) i criteri e le modalità per
l’assegnazione
della classifica alle aziende
agrituristiche
e per il relativo aggiornamento
da parte
dell’Agenzia regionale per lo
sviluppo e
l’innovazione dell’agricoltura
del Lazio
(ARSIAL).
Art. 24
(Vendita e promozione dei prodotti)
1. Al fine di rendere più efficace
la funzione
dell’agriturismo a sostegno dell’agricoltura,
di incentivare le produzioni
tipiche regionali,
di favorire la riconversione
e la diversificazione
produttiva delle aziende agricole,
la Regione
incentiva la vendita diretta
da parte delle
aziende agrituristiche dei prodotti
propri
nonché dei prodotti tipici locali,
con particolare
riferimento a quelli ufficialmente
riconosciuti.
2. Per promuovere il turismo
del territorio,
è consentita, altresì, la vendita
dei prodotti
tipici dell’artigianato locale.
3. Le aziende agrituristiche
che producono
prodotti tradizionali o di qualità
certificata
ai sensi della normativa vigente
possono
realizzare in azienda eventi
con finalità
promozionali, che rientrano nelle
attività
didattiche, culturali, tradizionali
e ricreative,
riferite al mondo rurale, nel
rispetto delle
seguenti condizioni:
a) la durata complessiva degli
eventi non
può essere superiore a trenta
giorni per
anno solare;
b) nel corso degli eventi la
somministrazione
di pasti, alimenti e bevande
sul posto può
essere rivolta a tutti i partecipanti
e deve
essere costituita prevalentemente
da prodotti
aziendali o comunque da prodotti
reperiti
presso aziende agricole locali
secondo i
parametri indicati nel regolamento
di attuazione;
c) gli impianti e i locali utilizzati
nel
corso degli eventi devono avere
i requisiti
igienico-sanitari e di sicurezza
previsti
dalle norme vigenti.
4. Alla vendita dei prodotti
di cui al comma
1 si applicano le disposizioni
previste dalla
l. 59/1963 e dal d.lgs. 228/2001.
Art. 25
(Revoca dei contributi)
1. I soggetti beneficiari dei
contributi
pubblici di cui alla presente
legge decadono
dai benefici qualora:
a) perdano i requisiti richiesti
per l’esercizio
delle attività agrituristiche;
b) l’iniziativa finanziata non
venga realizzata
secondo il progetto approvato
e nei tempi
indicati dal provvedimento di
concessione,
fatte salve le varianti e le
proroghe eventualmente
autorizzate, per giustificate
e motivate
ragioni;
c) si accertino sostanziali irregolarità
nella documentazione giustificativa
di spesa;
d) venga mutata la destinazione
dell’immobile
interessato prima della scadenza
del vincolo
di destinazione espressamente
previsto;
e) l’attività di agriturismo
non venga iniziata
entro un anno dalla data del
verbale di accertamento
finale dell’intervento ammesso
a contributo.
2. In caso di decadenza dai benefici,
i contributi
concessi vengono revocati e sono
recuperate
le somme eventualmente erogate,
maggiorate
degli interessi legali e delle
eventuali
spese di recupero.
Art. 26
(Vigilanza)
1. La vigilanza sulla corretta
applicazione
della presente legge è esercitata
dalle province.
Art. 27
(Sanzioni)
1. Per la violazione della disposizione
di
cui all’articolo 23, comma 1,
si applica
la sanzione amministrativa secondo
le seguenti
modalità:
a) euro 1.000,00, per la prima
violazione;
b) fino a euro 3.000,00 per le
successive
violazioni.
2. Per l'esercizio dell'attività
di agriturismo
effettuato in assenza della dichiarazione
di inizio attività e dell’autorizzazione,
di cui rispettivamente agli articoli
18 e
19, si applica la sanzione della
chiusura
dell'esercizio da disporsi con
provvedimento
del comune competente.
3. Gli importi delle sanzioni
amministrative
pecuniarie sono introitati dalle
amministrazioni
provinciali competenti per territorio,
ai
sensi degli articoli 181 e 182
della l.r.
14/1999.
CAPO III
DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI
TURISMO RURALE
Art. 28
(Mappa della ruralità regionale)
1. La Giunta regionale adotta
la mappa della
ruralità regionale, in base ai
criteri e
secondo le modalità stabiliti
nel regolamento
di cui all’articolo 9.
Art. 29
(Attività del turismo rurale)
1. Sono attività del turismo
rurale:
a) le imprese agricole che trasformano
immobili
e strutture non più necessarie
alla conduzione
dell’attività agricola per offrire
ospitalità,
ristorazione e degustazione di
piatti tipici
della zona utilizzando materie
prime ottenute
dall’azienda o provenienti dalle
produzioni
regionali di riferimento;
b) le imprese agricole che trasformano
immobili
o attrezzano spazi aperti per
gestire attività
di tempo libero e di servizio
nonché per
favorire la conoscenza delle
varie operazioni
agricole e la divulgazione delle
tradizioni
rurali.
2. Le attività di cui al comma
1, lettera
a) e b) sono disciplinate dal
regolamento
di cui all'articolo 9.
Art. 30
(Elenco provinciale)
1. Coloro che esercitano attività
di turismo
rurale sono iscritti, a domanda,
in un apposito
elenco istituito presso ciascuna
amministrazione
provinciale ai fini della concessione
di
contributi.
CAPO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 31
(Disposizioni transitorie)
1. Fino alla data di entrata
in vigore del
regolamento regionale di cui
all’articolo
9, continuano ad applicarsi le
disposizioni
contenute nella deliberazione
della Giunta
regionale 4 agosto 1998, n. 3992
(Definizione
dei valori medi di impiego per
le attività
agricole e agrituristiche nel
quinquennio
1998/2002) e nella deliberazione
del Consiglio
regionale 1° dicembre 1999, n.
597 (Legge
regionale 36/1997, articolo 5,
norme in materia
di agriturismo. Linee di indirizzo
e coordinamento.
Norme igienico-sanitarie in materia
di agriturismo).
2. Le province subentrano nelle
funzioni
delle commissioni provinciali
di cui all’articolo
7 della legge regionale 10 novembre
1997,
n. 36 (Norme in materia di agriturismo)
relativamente
ai procedimenti già avviati e
non ancora
conclusi alla stessa data di
insediamento.
Tali procedimenti sono definiti
nel rispetto
delle procedure previste dall’articolo
7
della l.r. 36/1997.
3. Le aziende agricole che alla
data di entrata
in vigore della presente legge
risultano
iscritte nell’elenco provinciale
di cui all’articolo
7 della l.r. 36/1997 sono iscritte
di diritto
nei nuovi elenchi previsti dall’articolo
17. Sono fatte salve, altresì,
le autorizzazioni
rilasciate ai sensi della l.r.
36/1997 purché,
in caso di difformità rispetto
alle prescrizioni
della presente legge, si provveda
all’adeguamento
entro tre anni dalla data di
entrata in vigore
della stessa. Decorso inutilmente
tale termine
si provvede alla cancellazione
dall’elenco
provinciale di cui all’articolo
17.
4. Fino alla data di operatività
del piano
agrituristico regionale di cui
all’articolo
7 e dei piani agrituristici provinciali
di
cui all'articolo 8, si applicano,
per quanto
compatibili, le disposizioni
contenute nel
piano regionale agrituristico
approvato con
deliberazione del Consiglio regionale
11
dicembre 1999, n. 593 e nei piani
operativi
provinciali eventualmente adottati
alla data
di entrata in vigore della presente
legge.
Art. 32
(Modifiche alla legge regionale
6 agosto
1999, n. 14 “Organizzazione
delle funzioni a livello regionale
e locale
per la realizzazione del
decentramento amministrativo”
e successive
modifiche)
1. Al comma 1 dell’articolo 35
della l.r.
14/1999, dopo la lettera u bis)
sono aggiunte,
in fine, le seguenti:
“u ter) in materia di agriturismo:
1) il tavolo regionale dell’agriturismo;
2) la ripartizione tra le province
delle
risorse finanziarie destinate
all'agriturismo;
3) l’adozione delle tabelle per
il calcolo
del tempo lavoro convenzionale;
4) la concessione di contributi
per iniziative
a favore dell’agriturismo;
5) la classificazione delle aziende
agrituristiche
ed il relativo aggiornamento;
u quater) in materia di turismo
rurale:
1) la concessione di contributi
per le attività
di turismo rurale;
2) l’adozione della mappa della
ruralità
regionale”.
2. La lettera f) del comma 2
dell’articolo
36 della l.r. 14/1999 è sostituita
dalla
seguente:
“f) in materia di agriturismo:
1) la valutazione di idoneità
dei richiedenti
l’iscrizione nell’elenco provinciale
dei
soggetti abilitati all’esercizio
dell’attività
di agriturismo, la tenuta dell’elenco
stesso,
la determinazione del coefficiente
correttivo
da applicare al calcolo del tempo
di lavoro
agricolo;
2) la concessione dei contributi
per l'esercizio
delle attività di agriturismo;
3) la vigilanza ed il controllo
sull’applicazione
della normativa vigente;
4) la tenuta degli elenchi degli
immobili
sottoposti a vincolo;”.
3. Dopo la lettera f) del comma
2 dell’articolo
36 della l.r. 14/1999 è inserita
la seguente:
“f bis) in materia di turismo
rurale la tenuta
dell’elenco provinciale degli
esercenti attività
di turismo rurale nonché dell'elenco
dei
beni sottoposti a vincolo.”.
4. Il comma 1 dell’articolo 37
della l.r.
14/1999 è sostituito dal seguente:
“1. Fermo restando quanto stabilito
nell'articolo
5, commi 2 e 3 e nell'articolo
39, si intendono
attribuiti ai comuni, in conformità
a quanto
previsto nel comma 1 dello stesso
articolo
5, le funzioni e i compiti amministrativi
non espressamente riservati alla
Regione
e non conferiti agli altri enti
locali, fatta
salva la delega di cui al comma
2. In particolare,
i comuni esercitano le funzioni
ed i compiti
attribuiti dallo Stato e dalla
presente legge
concernenti:
a) la vigilanza sull'amministrazione
dei
beni di uso civico e di demanio
armentizio,
nonché la liquidazione dei diritti
di uso
civico gravanti su terreni privati
che abbiano
acquisito carattere edificatorio;
b) in materia di agriturismo,
la dichiarazione
di inizio attività e le altre
forme particolari
di autorizzazione all’esercizio
delle attività
nonché la definizione dei periodi
di apertura
e delle tariffe.”.
5. Dopo la lettera n) del comma
1 dell’articolo
75 della l.r. 14/1999, è aggiunta,
in fine,
la seguente:
“n bis) la concessione di contributi
per
l’esercizio di attività nel campo
del turismo
rurale nonché l’adozione della
mappa della
ruralità regionale.”.
6. Dopo la lettera c bis) del
comma 1 dell’articolo
76 della l.r. 14/1999, è aggiunta,
in fine,
la seguente:
“c ter) la tenuta dell’elenco
provinciale
degli esercenti attività di turismo
rurale.”.
Art. 33
(Modifica alla legge regionale
10 gennaio
1995, n. 2 “Istituzione dell’Agenzia
regionale
per lo sviluppo e l’innovazione
dell’agricoltura
del Lazio- ARSIAL” e successive
modifiche)
1. Dopo la lettera d) del comma
3 dell’articolo
2 della l.r. 2/1995 è aggiunta
la seguente:
“d bis) provvede all’attribuzione
della classifica
alle aziende agrituristiche ed
al relativo
aggiornamento.”.
Art. 34
(Disposizioni finanziarie)
1. Per la copertura degli oneri
finanziari
derivanti dall’attuazione dell’articolo
12
è stanziata la somma di 1 milione
di euro
per ciascuno degli esercizi finanziari
2006,
2007, 2008 a valere sul fondo
di rotazione
di cui all’Elenco 4 della legge
regionale
28 aprile 2006, n. 5 (Bilancio
di previsione
della Regione Lazio per l’esercizio
2006).
2. Per la copertura degli oneri
finanziari
derivanti dall’attuazione dell’articolo
13
viene istituito un capitolo denominato
“Attività
concernenti l'agriturismo ed
il turismo rurale
e iniziative per la loro promozione
e valorizzazione”
con lo stanziamento di 100 mila
euro a valere
sulle risorse dell’UPB B11. Per
i successivi
anni si provvede con la legge
di bilancio.
Art. 35
(Abrogazione)
1. La legge regionale 10 novembre
1997, n.
36 (Norme in materia di agriturismo)
è abrogata.
Tale abrogazione, limitatamente
all’articolo
7, decorre dalla data di subentro
delle province
nelle funzioni delle commissioni
provinciali
ai sensi dell’articolo 17 della
presente
legge e, con riferimento alle
procedure di
cui all’articolo 31, comma 2,
dalla definizione
dei procedimenti ivi indicati.
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