AGRITURISMO REGIONE LIGURIA LEGGE AGRITURISMO
LIGURIA
LEGGE REGIONALE AGRITURISMO LIGURIA
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REGIONE LIGURIA - LEGGE REGIONALE N. 37 del
21 novembre 2007
DISCIPLINA DELL’ATTIVITA’ AGRITURISTICA,
DEL PESCATURISMO E ITTITURISMO.
Pubblicata sul BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA
REGIONE LIGURIA N. 19 del 28
novembre 2007
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 - Finalità
1. La Regione Liguria, in armonia
con i principi
di cui alla normativa comunitaria
e nazionale
per gli aspetti di competenza,
sostiene l’agricoltura,
lo sviluppo rurale, l’acquacoltura
e la pesca
anche mediante la promozione
di forme idonee
di turismo legate alla terra
e al mare, al
fine di:
a) tutelare, qualificare e valorizzare
le
specifiche risorse agricole e
della pesca;
b) tutelare, qualificare e valorizzare
le
attività degli agricoltori e
dei pescatori;
c) favorire il mantenimento delle
attività
umane nelle zone rurali;
d) favorire la multifunzionalità
degli agricoltori
e dei pescatori;
e) promuovere e valorizzare i
prodotti tradizionali
e di qualità e le connesse tipicità
enogastronomiche;
f) conservare le tradizioni culturali
del
mondo rurale e della pesca attraverso
una
corretta educazione alimentare;
g) preservare il patrimonio rurale,
ambientale
ed edilizio tutelando le peculiarità
paesaggistiche;
h) migliorare l’offerta e la
qualità dei
servizi resi agli utenti.
Articolo 2 - Attività agrituristiche
1. Per attività agrituristiche
si intendono
quelle di ricezione e ospitalità
esercitate
dagli imprenditori agricoli di
cui all’art.
2135 del codice civile, anche
nella forma
di società di capitali o di persone,
oppure
associati fra loro, attraverso
l’utilizzazione
della propria azienda in rapporto
di connessione
con le altre attività di coltivazione
del
fondo, silvicoltura e allevamento
degli animali.
2. Possono essere addetti allo
svolgimento
dell’attività agrituristica l’imprenditore
agricolo e i suoi familiari ai
sensi dell’Articolo
230 bis del codice civile, nonché
i lavoratori
dipendenti a tempo determinato,
indeterminato
e parziale. Tali soggetti sono
considerati
lavoratori agricoli ai fini della
vigente
disciplina previdenziale, assicurativa
e
fiscale. Il ricorso a soggetti
esterni è
consentito esclusivamente per
lo svolgimento
di attività e servizi complementari.
3. Le denominazioni “agriturismo”,
“azienda
agrituristica” e la qualifica
di “operatore
agrituristico” sono riservate
esclusivamente
ai soggetti in possesso della
specifica autorizzazione
comunale di cui all’Articolo
10.
4. Rientrano nell’esercizio dell’agriturismo:
a) dare ospitalità in alloggi,
o in spazi
destinati alla sosta di campeggiatori,
all’interno
dell’azienda stessa;
b) somministrare per la consumazione
sul
posto pasti e bevande costituiti
prevalentemente
da prodotti propri e da prodotti
di aziende
agricole della zona ivi compresi
i prodotti
a carattere alcolico e superalcolico,
con
preferenza per i prodotti tipici;
c) organizzare degustazioni di
prodotti aziendali,
ivi inclusa la mescita di vini,
ai sensi
della legge regionale 21 marzo
2007 n. 13
(disciplina degli itinerari dei
gusti e dei
profumi di Liguria, delle Enoteche
regionali,
nonché interventi a favore della
ricettività
diffusa);
d) organizzare, anche all’esterno
dei beni
fondiari nella disponibilità
dell’azienda,
attività ricreative, di pratica
sportiva,
culturali, storico-ambientali
legate alle
attività agricole e alle tradizioni
rurali,
nonché svolgere attività di fattoria
didattica
di cui al comma 5.
5. Per fattoria didattica si
intende un’azienda
agricola che svolge attività
didattiche e
divulgative nel settore dell’educazione
alimentare-ambientale
e della conoscenza del mondo
agricolo e rurale,
iscritta nell’apposito elenco
regionale di
cui al regolamento previsto dall’Articolo
12.
6. Rientrano altresì nell’esercizio
agrituristico
le aziende agri-turistico-venatorie
disciplinate
ed autorizzate ai sensi dell’Articolo
32
della legge regionale 1 luglio
1994 n. 29
(norme regionali per la protezione
della
fauna omeoterma e per il prelievo
venatorio)
e successive modificazioni.
Articolo 3 - Attività di pescaturismo
e ittiturismo
1. Si intende per pescaturismo
l’attività
esercitata dagli imprenditori
ittici, connessa
a quella principale di pesca
e consistente
nell’imbarco di persone non facenti
parte
dell’equipaggio su navi da pesca
a scopo
turistico-ricreativo.
2. Si intende per ittiturismo
l’attività
connessa a quella principale
di pesca esercitata
dagli imprenditori ittici, singoli
o associati,
attraverso l’utilizzo della propria
abitazione
o di strutture nella disponibilità
dell’imprenditore,
nei limiti definiti dall’Articolo
11, e consistente
nelle attività di ospitalità,
di ristorazione,
ricreative, didattiche, culturali
e di servizi,
finalizzate alla corretta fruizione
degli
ecosistemi acquatici e delle
risorse della
pesca, e alla valorizzazione
degli aspetti
socio-culturali delle attività
delle imprese
ittiche.
3. Le denominazioni di “pescaturismo”
e “ittiturismo”,
nonché i riferimenti alle aziende
o agli
operatori che esercitano tali
attività, sono
riservati esclusivamente ai soggetti
in possesso
della specifica autorizzazione
comunale rilasciata
ai sensi della presente legge.
TITOLO II
ATTIVITA’ AGRITURISTICA
Articolo 4 - Criteri e limiti
dell’attività
agrituristica
1. Le attività agrituristiche
sono consentite
a condizione che: a) l’azienda
agricola richieda,
per le attività strettamente
collegate alla
coltivazione del fondo, alle
pratiche silvicole
e all’allevamento animale, l’impiego
di almeno
una mezza Unità Lavorativa Uomo
(ULU) nelle
zone a prevalente interesse agrituristico
di cui all'Articolo 5 comma 3
e di almeno
una ULU nelle restanti zone;
b) le attività
agrituristiche risultino in rapporto
di connessione
con l’attività agricola, che
deve rimanere
prevalente. Il carattere di prevalenza
dell’attività
agricola rispetto a quella agrituristica
si intende realizzato quando
il tempo-lavoro
impiegato nell’attività agricola
è superiore
a quello svolto nell’attività
agrituristica.
2. Ai fini del comma 1, lettera
b), per attività
agricole si intendono quelle
espletate da
un imprenditore agricolo per
la coltivazione
del fondo, per le pratiche silvicole,
per
l’allevamento di animali nonché
per la manipolazione,
conservazione, trasformazione,
commercializzazione
e valorizzazione dei propri prodotti,
nonché
le attività dirette alla fornitura
di beni
o servizi mediante l’utilizzazione
prevalente
delle attrezzature e risorse
dell’azienda.
3. Con il regolamento di cui
all’Articolo
12 la Regione definisce i rapporti
di connessione
tra attività agricola e attività
agrituristica
e adotta le modalità per il calcolo
delle
ore lavorative occorrenti per
le attività
agricole medesime, nonché stabilisce
i tempi
di lavoro necessari per l’espletamento
delle
specifiche attività agrituristiche.
4. Nell’esercizio dell’agriturismo
la somministrazione
di pasti e bevande, ivi compresi
alcolici
e superalcolici, deve essere
ricavata:
a) da prodotti della propria
azienda in misura
non inferiore al 40 per cento;
b) da prodotti delle aziende
agricole e delle
imprese ittiche professionali
del territorio
regionale, ivi compresi quelli
di cui alla
lettera a), in misura complessivamente
non
inferiore al 60 per cento.
5. Sono considerati di propria
produzione
le bevande e i cibi prodotti
e lavorati nell’azienda
agricola nonché quelli ricavati
da materie
prime dell’azienda agricola che
hanno subito
lavorazioni esterne e, nel limite
di un quarto
del totale dei prodotti somministrati,
quelli
provenienti da cooperative o
consorzi di
aziende agricole operanti in
ambito locale
di cui l’azienda agricola faccia
parte.
6. Le attività ricreative o culturali
di
cui all’Articolo 2 comma 4 lettera
d), possono
svolgersi autonomamente rispetto
all’ospitalità
e alla somministrazione di pasti
e bevande
di cui alle lettere a) e b) del
medesimo
comma, solo in quanto realizzino
una connessione
con l’attività e con le risorse
agricole
aziendali. Se tali attività non
realizzano
la necessaria connessione con
l’attività
agricola, possono svolgersi esclusivamente
come servizi accessori riservati
agli ospiti
che soggiornano nell’azienda
agricola e la
partecipazione, anche facoltativa,
a tali
attività non può in nessun caso
dare luogo
ad autonomo corrispettivo.
7. Le modalità di apertura dell’attività
agrituristica devono rispettare
quanto previsto
dal regolamento di cui all’Articolo
12 e
comunque l’apertura dell’attività
agrituristica
non può essere inferiore a novanta
giorni
nell’arco dell’anno.
Articolo 5 - Immobili destinati
all’attività
agrituristica
1. Possono essere utilizzati
per attività
agrituristiche i fabbricati o
parti di essi
già esistenti sul fondo alla
data di presentazione
della domanda di iscrizione all’elenco
di
cui all’Articolo 9 o della richiesta
di variazione
dell’attività esistente, conformi
alla normativa
urbanistico-edilizia.
2. Qualora l’imprenditore agricolo
svolga
la propria attività in un fondo
privo di
fabbricati adattabili all’uso
agrituristico,
è consentito utilizzare per tale
attività:
a) l’abitazione ove risiede l’imprenditore
medesimo anche se ubicata fuori
dal fondo;
b) altri fabbricati di cui abbia
la preesistente
disponibilità l’imprenditore
agricolo o,
nel caso di impresa familiare,
i soggetti
indicati nell’Articolo 230 bis
comma 3 del
codice civile, a condizione che
siano siti
nello stesso comune o in comune
limitrofo
a quello del fondo e che ricadano
in zone
a prevalente interesse agrituristico
ai sensi
del comma 3.
3. Le zone a prevalente interesse
agrituristico
di cui alla lettera b) del comma
2 sono:
a) i territori dei comuni compresi
nell'elenco
comunitario delle zone agricole
montane e
svantaggiate di cui alla direttiva
75/273/CEE
(direttiva del Consiglio relativa
all’elenco
comunitario delle zone svantaggiate
ai sensi
della direttiva 75/268/CEE) e
successive
modificazioni nonché le aree
protette di
cui alla legge regionale 22 febbraio
1995
n. 12 (riordino delle aree protette)
e successive
modificazioni; b) i territori
dei comuni
individuati dal regolamento di
cui all'Articolo
12 comma 1 non inclusi nelle
zone di cui
alla lettera a) del presente
comma.
4. Nei territori di cui al comma
3 lettera
b) non possono essere utilizzati
per l'attività
agrituristica fabbricati edificati
da meno
di dieci anni.
5. I locali utilizzati ad uso
agrituristico
sono assimilabili ad ogni effetto
alle abitazioni
rurali e sono strumentali all’esercizio
dell’attività
agricola.
6. Gli interventi di manutenzione
straordinaria,
restauro e risanamento conservativo,
ristrutturazione
edilizia dei locali da adibire
ad attività
agrituristica devono conservare
gli elementi
architettonici tipici della zona,
in conformità
alle previsioni della strumentazione
urbanistica
comunale e fatte salve le specifiche
autorizzazioni
paesistico-ambientali di cui
alla normativa
vigente. Sono consentiti ampliamenti
connessi
ad esigenze igienico-sanitarie
o tecnologico-funzionali
nel rispetto delle previsioni
stabilite nei
vigenti strumenti urbanistici.
Detti ampliamenti
sono consentiti, in assenza di
specifiche
previsioni, nelle zone agricole,
fino ad
un massimo del 20 per cento della
volumetria
esistente. In tale ipotesi gli
immobili oggetto
di ampliamento sono soggetti
a specifico
vincolo di destinazione d’uso
ad agriturismo,
con divieto di modificare tale
destinazione
per dieci anni.
7. Laddove espressamente previsto
dalla strumentazione
urbanistica comunale è consentita
la demolizione
di edifici esistenti sul fondo
e non più
necessari per la conduzione aziendale
e l’accorpamento
della relativa volumetria al
fabbricato da
destinare all'attività agrituristica.
L'accorpamento
non può in nessun caso apportare
al fabbricato
un aumento volumetrico superiore
al 50 per
cento di quello preesistente.
In tale ipotesi
l'immobile è soggetto a vincolo
di destinazione
d'uso ad agriturismo, con divieto
di modificare
tale destinazione per dieci anni.
8. Le prescrizioni tecniche per
il superamento
ed eliminazione delle barriere
architettoniche
si applicano per le strutture
agrituristiche
limitatamente ai casi di nuovi
edifici, nella
ristrutturazione di interi edifici
e di ristrutturazione
parziale di edifici già adeguati,
nel rispetto
delle vigenti normative in materia.
9. Negli interventi di ristrutturazione
edilizia
di interi edifici, il Comune,
in sede di
rilascio del relativo titolo
edilizio, può
consentire la deroga alla normativa
sull’abbattimento
delle barriere architettoniche,
qualora non
sia possibile il suo rispetto
in relazione
agli elementi strutturali ed
impiantistici
del fabbricato, nonché qualora
si sia in
presenza di fabbricati di particolare
pregio
architettonico.
10. Il contributo di costruzione
non è dovuto
per gli interventi relativi all’agriturismo,
anche al di fuori delle zone
agricole, a
norma delle vigenti leggi regionali,
in funzione
delle esigenze dell’imprenditore
agricolo
professionale, ai sensi dell’Articolo
1 del
d.lgs. 29 marzo 2004 n. 99 (disposizioni
in materia di soggetti e attività,
integrità
aziendale e semplificazione amministrativa
in agricoltura, a norma dell'Articolo
1,
comma 2, lettere d), f), g),
l), ee), della
legge 7 marzo 2003 n. 38).
Articolo 6 - Ospitalità in camere
e unità
abitative
1. I locali destinati all’uso
agrituristico
devono possedere i requisiti
igienico-sanitari
previsti dai regolamenti edilizi
vigenti
per i locali di civile abitazione,
fermo
restando che il Comune può prescindere
dal
rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie
stabilite dalla vigente normativa
nel caso
in cui la conformazione strutturale
e formale
dell’organismo edilizio non consenta,
senza
alterazioni, tale rispetto e
semprechè venga
dichiarata, a cura del progettista,
la sostanziale
rispondenza funzionale e prestazionale
degli
interventi o delle attività alle
effettive
esigenze igienico-sanitarie connesse
all’utilizzo
degli immobili e, ove possibile,
il miglioramento
della situazione in atto.
2. I locali adibiti al pernottamento
devono
assicurare una superficie minima
di metri
quadrati 8 per le stanze ad un
letto e di
metri quadrati 11 per quelle
a due letti,
con incremento di metri quadrati
4 di superficie
per ogni letto aggiuntivo (la
frazione di
superficie superiore a metri
quadrati 0,50
è in tutti i casi arrotondata
all’unità superiore),
nonchè una altezza media minima
di metri
2,50; può essere consentita la
riduzione
dell’altezza media minima purchè
il volume
disponibile non sia inferiore
a 18 metri
cubi per camera ad un letto,
26 metri cubi
per camera a due letti e per
ogni letto aggiuntivo
10 metri cubi.
3. Fatto salvo quanto già autorizzato
con
la normativa previgente, gli
alloggi agrituristici
devono essere dotati di adeguati
servizi
igienici per ogni quattro persone,
compresi
i componenti del nucleo familiare
ed i loro
conviventi.
4. La superficie minima delle
unità abitative
attrezzate per il pernottamento
ed il soggiorno
dotate di servizio autonomo di
cucina, è
fissato in metri quadrati ventiquattro.
Articolo 7 - Ospitalità in spazi
aperti
1. L’ospitalità in spazi aperti
deve essere
allestita in piazzole nel rispetto
delle
caratteristiche orografiche e
vegetazionali
del paesaggio.
2. Agli ospiti devono essere
assicurati servizi
igienici, fornitura d’acqua ed
elettricità
nel rispetto delle disposizioni
previste
dal regolamento di cui all’Articolo
12 comma
1, anche tenuto conto delle diverse
tipologie
dei mezzi di soggiorno autonomo.
3. Per gli insediamenti non superiori
a due
piazzole possono essere utilizzati
i servizi
igienici e le forniture d’acqua
e di elettricità
delle strutture ordinarie dell’azienda
agricola.
Articolo 8 - Norme igienico-sanitarie
1. La produzione, la preparazione,
il confezionamento
e la somministrazione di alimenti
e bevande
sono soggetti alle specifiche
normative vigenti.
Nell’applicazione di tali disposizioni
le
autorità sanitarie competenti
per territorio
tengono conto delle effettive
necessità connesse
alla specifica attività.
2. Nel locale cucina inteso come
laboratorio
di produzione si possono preparare
in tempi
separati pasta fresca, conserve
vegetali,
formaggi, confetture e similari,
insaccati,
superalcolici e prodotti apistici
per un
quantitativo settimanale non
superiore a
50 chilogrammi per ciascun prodotto.
Per
quantitativi superiori è necessario
l’attivazione
di uno specifico laboratorio.
3. Nel caso di somministrazione
di pasti
ad un numero massimo di dieci
ospiti, per
la loro preparazione è consentito
l’uso della
cucina domestica.
4. La macellazione nella azienda
agrituristica
è consentita per i volatili da
cortile, i
conigli e la selvaggina allevata,
nel rispetto
di specifiche linee guida comunitarie
e delle
disposizioni concernenti il divieto
di maltrattamento
degli animali di cui alla legge
20 luglio
2004 n. 189 (disposizioni concernenti
il
divieto di maltrattamento degli
animali,
nonché di impegno degli stessi
in combattimenti
clandestini o competizioni non
autorizzate)
e successive modificazioni.
5. Le piscine delle aziende agrituristiche
sono classificate private ad
uso collettivo
e sono riservate ai soli ospiti
che fruiscono
delle attività di cui all’Articolo
2, nel
rispetto della normativa igienico-sanitaria
in materia di qualità delle acque.
Per tali
piscine non è obbligatoria la
presenza dell’assistente
ai bagnanti e di personale addetto
ad interventi
di pronto soccorso purchè vengano
predisposte
misure idonee a garantire la
sicurezza dell’impianto
come previsto dal regolamento
di cui all’Articolo
12.
Articolo 9 - Elenchi regionali
degli operatori
agrituristici
1. La Regione istituisce l’elenco
regionale
degli operatori agrituristici,
distinto per
sezioni provinciali.
2. L’iscrizione nell’elenco costituisce
condizione
necessaria per il prosieguo amministrativo
previsto dall’Articolo 10.
3. Con il regolamento di cui
all’Articolo
12 vengono stabilite la documentazione
da
presentarsi a corredo della domanda
di iscrizione,
nonché le modalità per la tenuta
e l’aggiornamento
dell’elenco.
4. L’iscrizione è consentita
anche con le
modalità previste dal regolamento
di cui
all’Articolo 12 attraverso apposita
dichiarazione
ai sensi dell’Articolo 19 della
legge 7 agosto
1990 n. 241 (nuove norme in materia
di procedimento
amministrativo e di diritto di
accesso ai
documenti amministrativi) e successive
modificazioni.
5. La struttura regionale competente
nei
controlli in agricoltura verifica
almeno
ogni tre anni la sussistenza
e il mantenimento
dei requisiti previsti per l’iscrizione
effettuando
le opportune verifiche.
6. La cancellazione dall’elenco
è disposta
qualora l’imprenditore non abbia
intrapreso
l’attività entro i tre anni successivi
all’iscrizione,
fatto salvo abbia in corso realizzazioni
strutturali inerenti l’attività
agrituristica,
nei casi di revoca dell’autorizzazione
o
per la perdita dei requisiti
per l’iscrizione.
7. L’iscrizione nell’elenco è
negata, ed
ove concessa è revocata, a meno
che non abbiano
ottenuto la riabilitazione, ai
soggetti che:
a) abbiano riportato, nell’ultimo
triennio,
con sentenza passata in giudicato,
condanna
per uno dei delitti previsti
dagli articoli
442, 444, 513, 515 e 517 del
codice penale,
o per uno dei delitti in materia
di igiene
e sanità o di frode nella preparazione
degli
alimenti previsti in leggi speciali;
b) siano
sottoposti a misure di prevenzione
ai sensi
della legge 27 dicembre 1956,
n. 1423, (misure
di prevenzione nei confronti
delle persone
pericolose per la sicurezza e
per la pubblica
moralità), e successive modificazioni;
c) siano stati dichiarati delinquenti
abituali.
8. La Regione comunica al Comune,
alle Comunità
montane e ai Consorzi dei Comuni
per l’esercizio
delle deleghe in agricoltura
nel cui territorio
è ubicata l’attività agrituristica
l’avvenuta
iscrizione o cancellazione della
stessa dall’elenco
di cui al comma 1.
9. Qualora l’azienda agricola
che esercita
l’attività agrituristica non
si configuri
come azienda agrituristico-venatoria,
l’operatore
agrituristico può presentare
motivata domanda
alla Provincia affinchè venga
vietato a terzi
l’esercizio della caccia all’interno
dell’azienda.
Articolo 10 - Autorizzazione
all’esercizio
delle attività agrituristiche
1. L’autorizzazione all’esercizio
delle attività
agrituristiche è rilasciata dal
Comune ove
viene svolta l’attività medesima.
Copia dell’autorizzazione
viene trasmessa dal Comune, entro
quindici
giorni dal rilascio, agli uffici
della Regione
competenti alla tenuta dell’elenco
di cui
all’Articolo 9, che provvedono
alle relative
annotazioni in un’apposita sezione
dello
stesso.
2. L’autorizzazione specifica
le attività
agrituristiche e i relativi limiti
di esercizio
nonché i periodi di apertura
richiesti dal
titolare. E’ possibile, previa
comunicazione
al Comune, sospendere, per limitato
tempo,
la ricezione degli ospiti nei
periodi stabiliti.
3. L’autorizzazione comunale
ha durata indeterminata
salvo i casi di revoca previsti
dall’Articolo
15.
4. Sono consentite, con le modalità
previste
dal regolamento di cui all’Articolo
12, forme
di immediato avvio delle attività
da parte
delle ditte interessate a norma
dell’Articolo
19 della l. 241/1990 e successive
modificazioni.
5. Il titolare dell’attività
agrituristica
è tenuto, entro trenta giorni
dalla data
di ottenimento dell’autorizzazione
comunale
o dalla data di presentazione
della dichiarazione
di inizio attività, a darne comunicazione
alla Regione. Le variazioni delle
attività
autorizzate devono essere preventivamente
comunicate al Comune e alla Regione
e non
possono comunque eccedere i limiti
stabiliti
in fase di iscrizione. Il titolare
deve confermare,
sotto propria responsabilità,
la sussistenza
dei requisiti e degli adempimenti
previsti
dalla presente legge.
TITOLO III
ATTIVITA’ DI PESCATURISMO E ITTITURISMO
Articolo 11 - Disciplina delle
attività di
pescaturismo e di ittiturismo
1. Le attività di pescaturismo
e di ittiturismo,
definite nell’Articolo 3, risultano
connesse
all’attività principale di pesca
quando il
tempo lavoro impiegato nell’attività
di pesca
è superiore a quello impiegato
nell’espletamento
delle attività accessorie secondo
le modalità
previste dal regolamento di cui
all’Articolo
12 comma 2.
2. L’utilizzo delle risorse aziendali
per
le attività di ittiturismo deve
rispondere
ai seguenti criteri: a) i pasti
somministrati
sono ottenuti per oltre il 60
per cento con
prodotti di aziende ittiche o
agricole liguri,
di cui almeno il 50 per cento
provenienti
dalla propria impresa ittica
o, nel limite
di un quarto del totale dei prodotti
somministrati,
da cooperative o consorzi di
imprese ittiche
operanti in ambito locale di
cui l’impresa
medesima faccia parte;
b) le attività sono svolte mediante
l’utilizzo
di fabbricati, attrezzature o
risorse normalmente
impiegate per l’attività principale
o mediante
l’utilizzo dell’abitazione del
pescatore.
3. La connessione deve essere
dimostrata
mediante presentazione di uno
specifico piano
di attività aziendale.
4. E’ istituito l’elenco regionale
degli
operatori che svolgono attività
di pescaturismo
ed ittiturismo. Le imprese che
sono iscritte
in detto elenco sono soggette
ad autorizzazione
comunale, secondo le procedure
previste dal
regolamento di cui all’Articolo
12 comma
2.
5. Alle imprese che esercitano
acquacoltura
nel mare può applicarsi la disciplina
prevista
dalla presente legge per le attività
di pescaturismo
e ittiturismo.
6. Con il regolamento di cui
all’Articolo
12 comma 2 sono altresì stabiliti
modalità
, limiti e prescrizioni per l’espletamento
delle attività, per la predisposizione
dei
piani aziendali e degli elenchi
regionali
nonché di quant’altro necessario
per il corretto
svolgimento dell’attività offerta.
Il regolamento
può altresì prevedere forme di
immediato
avvio delle attività delle ditte
interessate
a norma dell’Articolo 19 della
l. 241/1990
e successive modificazioni.
7. Le modalità, i limiti e le
prescrizioni
di cui al comma 6 devono essere
in analogia
con quelli previsti per l’attività
agrituristica,
per quanto compatibili.
8. Le disposizioni urbanistico-edilizie
e
igienico-sanitarie di cui agli
articoli 5,
6, e 8 si applicano anche ai
soggetti abilitati
all’esercizio dell’attività ittituristica.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI ATTUATIVE
Articolo 12 - Regolamenti
1. Il regolamento di attuazione
per le attività
agrituristiche è approvato dalla
Giunta regionale
entro centottanta giorni dalla
data di pubblicazione
della presente legge e contiene:
a) le modalità, la documentazione
e le verifiche
necessarie per l’iscrizione nell’elenco
regionale
degli operatori agrituristici
ai sensi dell’Articolo
9 ivi comprese quelle previste
dall’Articolo
19 della l. 241/1990 e successive
modificazioni;
b) le modalità per la tenuta
e l’aggiornamento
dell’elenco e per la verifica
della persistenza
dei requisiti per l’iscrizione;
c) i parametri per la definizione
dei rapporti
di connessione tra attività agricola
e attività
agrituristica, nonché i limiti
di ospitalità
e ristorazione in cui tale connessione
è
ritenuta soddisfatta ai sensi
dell’Articolo
4;
d) eventuali limiti massimi di
ospitalità
e ristorazione per l’attività
agrituristica,
al fine di garantire e assicurare
il rispetto
dei rapporti di connessione con
l’attività
agricola;
e) le tabelle per il calcolo
delle ore lavorative
relative alle attività agricola
ed agrituristica
e le modalità di conteggio, nonché
i criteri
per la determinazione del calcolo
della percentuale
dei prodotti agricoli aziendali,
di cui all’Articolo
4 comma 3, utilizzati nella somministrazione
dei pasti e delle bevande;
f) le caratteristiche tecnico-strutturali
e di ruralità dei fabbricati
e degli spazi
aperti, nonché i requisiti igienico-sanitari
e di sicurezza per lo svolgimento
dell’attività
agrituristica compresa l’idonea
fruizione
della piscina laddove presente;
g) i criteri, le modalità e la
documentazione
da presentare per il rilascio
dell’autorizzazione
all’esercizio dell’attività agrituristica;
h) le modalità per avvalersi
della dichiarazione
di inizio attività a norma dell’Articolo
19 della l. 241/1990 e successive
modificazioni;
i) i criteri e le modalità per
la classificazione
delle aziende agrituristiche;
j) le modalità di apertura dell’attività
agrituristica;
k) le modalità, la documentazione
e le verifiche
necessarie per l’iscrizione all’elenco
regionale
delle fattorie didattiche di
cui all’Articolo
2 comma 5; l) ogni altra disposizione
necessaria
per dare esecuzione alla presente
legge.
2. Il regolamento di attuazione
per le attività
di pescaturismo e ittiturismo
è approvato
dalla Giunta regionale entro
un anno dalla
data di pubblicazione della presente
legge
e contiene:
a) modalità, limiti e prescrizioni
per l’espletamento
delle attività di pescaturismo
e ittiturismo;
b) modalità per la predisposizione
degli
specifici piani aziendali di
attività;
c) le modalità, le procedure
e la documentazione
da presentare per l’iscrizione
nell’elenco
regionale delle imprese interessate
ivi comprese
quelle previste dall’Articolo
19 della l.
241/1990 e successive modificazioni;
d) le modalità per la tenuta
e l’aggiornamento
dell’elenco e per la verifica
della persistenza
dei requisiti per l’iscrizione;
e) i parametri per la definizione
dei rapporti
di connessione tra attività di
pesca e attività
di pescaturismo e ittiturismo,
nonché i limiti
di ospitalità e ristorazione
in cui tale
connessione è ritenuta soddisfatta;
f) eventuali limiti massimi di
ospitalità
e ristorazione, al fine di garantire
e assicurare
il rispetto dei rapporti di connessione
con
l’attività di pesca;
g) le tabelle per il calcolo
delle ore lavorative
relative alle attività di pescaturismo
e
ittiturismo e le modalità di
conteggio, nonché
i criteri per la determinazione
del calcolo
della percentuale dei prodotti
aziendali
offerti, utilizzati nella somministrazione
dei pasti;
h) le caratteristiche tecnico-strutturali
dei fabbricati e degli spazi
aperti, nonché
i requisiti igienico-sanitari
e di sicurezza
per lo svolgimento dell’attività
di ittiturismo;
i) l’individuazione dei centri
urbani e residenziali
da escludere dall’attività di
ittiturismo;
j) i criteri, le modalità e la
documentazione
da presentare per il rilascio
e per il rinnovo
dell’autorizzazione all’esercizio
dell’attività
di pescaturismo e ittiturismo;
k) le modalità per avvalersi
della denuncia
di inizio attività a norma dell’Articolo
19 della l. 241/1990 e successive
modificazioni;
l) i criteri e le modalità per
la classificazione
delle aziende di pescaturismo
e ittiturismo;
m) le modalità e le soglie di
apertura dell’attività
di pescaturismo e ittiturismo;
n) ogni altra disposizione necessaria
per
dare esecuzione alla presente
legge.
3. I regolamenti di cui ai commi
1 e 2 sono
approvati dalla Giunta regionale,
previo
parere obbligatorio della competente
Commissione
consiliare.
Articolo 13 - Attività di studio
e di ricerca
e formazione professionale
1. La Regione, anche in collaborazione
con
le organizzazioni, le associazioni
di categoria
agricole e dei pescatori e gli
enti locali,
promuove azioni di studio e di
formazione
professionale, come previsto
dalla normativa
regionale in materia di sviluppo
agricolo,
per gli operatori delle attività
disciplinate
dalla presente legge.
TITOLO V
OBBLIGHI, VIGILANZA E SANZIONI
Articolo 14 - Obblighi
1. Il soggetto autorizzato allo
svolgimento
delle attività di cui agli articoli
2 e 3
deve:
a) osservare le disposizioni
ed i provvedimenti
emanati dalla Regione e dalle
altre autorità
competenti;
b) esporre al pubblico copia
dell’autorizzazione
comunale nonché le tariffe praticate
e, se
attribuita, la classificazione;
c) rispettare i limiti e le modalità
indicate
nell’autorizzazione stessa;
d) osservare gli obblighi derivanti
dalle
norme di legge in materia di
pubblica sicurezza;
e) consentire i controlli e le
ispezioni
previste da apposite norme di
legge;
f) dare inizio all’attività entro
il termine
di un anno dalla data del rilascio
dell’autorizzazione
notificandola al Comune;
g) esporre al pubblico l’elenco
dei principali
prodotti alimentari utilizzati
con l’indicazione
della provenienza;
h) presentare annualmente all’ente
competente,
con le modalità e i termini previsti
dal
regolamento, una dichiarazione
contenente
le tariffe che l’operatore intende
praticare
per l’anno successivo. In difetto
di comunicazione
si intendono confermati i prezzi
massimi
e le caratteristiche funzionali
dell’anno
precedente;
i) comunicare al Comune l’eventuale
cessazione
dell’attività di cui agli articoli
2 e 3
entro trenta giorni dalla stessa;
j) comunicare alla Provincia
i dati previsti
dall’Articolo 3 comma 1 lettera
e) della
legge regionale 4 ottobre 2006
n. 28 (organizzazione
turistica regionale);
k) apporre, in modo stabile e
ben visibile,
una targa, conforme al modello
stabilito
dal regolamento di cui all’Articolo
12.
Articolo 15 - Sospensione e revoca
dell’autorizzazione
1. Il Comune sospende l’esercizio
dell’attività
agrituristica con provvedimento
motivato
per un periodo compreso tra i
dieci e i trenta
giorni qualora vengano accertate
violazioni
a uno degli obblighi di cui all’Articolo
14.
2. L’autorizzazione è revocata
dal Comune
con provvedimento motivato qualora
l’operatore:
a) non abbia intrapreso l’attività
entro
un anno dal rilascio dell’autorizzazione;
b) abbia perduto i requisiti
di legge o sia
stato cancellato dall’elenco
regionale;
c) abbia subito, nel corso dell’ultimo
triennio,
più periodi di sospensione per
complessivi
novanta giorni.
3. Il provvedimento di revoca
è comunicato
entro quindici giorni dal Comune
alla Regione
e alla Comunità montana o al
Consorzio dei
comuni per l’esercizio della
delega in agricoltura,
competente per territorio, al
fine dell’aggiornamento
dell’elenco di cui all’Articolo
9 e per l’eventuale
recupero delle somme erogate.
Articolo 16 - Vigilanza e controlli
1. Fatta eccezione per le verifiche
di competenza
della Regione di cui all’Articolo
9 comma
5 e all’Articolo 11 comma 1,
la vigilanza
e il controllo sull’osservanza
della presente
legge sono esercitate dai Comuni
interessati
nonché dagli altri soggetti titolati
dalle
norme vigenti.
2. I Comuni sono tenuti ad effettuare
controlli
periodici almeno ogni tre anni
e a trasmettere
alla Regione annualmente una
relazione che
evidenzi l’attività di controllo
svolta direttamente
o da altri soggetti competenti,
con particolare
riferimento al contenuto delle
autorizzazioni
rilasciate. In caso di mancato
adempimento
dei compiti di controllo attribuiti
al comune
la Regione esercita il potere
sostitutivo.
Articolo 17 - Sanzioni amministrative
pecuniarie
1. Chiunque eserciti abusivamente
le attività
di cui agli articoli 2 e 3 è
soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento
di
una somma da euro 2.500 a euro
7.500.
2. Chiunque contravvenga agli
obblighi di
cui all’Articolo 14 è soggetto
alla sanzione
amministrativa del pagamento
di una somma
da euro 250 a euro 1.500.
3. Nel caso in cui venga commessa
la stessa
infrazione entro i due anni successivi,
le
sanzioni pecuniarie previste
dai commi 1
e 2 sono raddoppiate.
4. Le funzioni amministrative
concernenti
le sanzioni amministrative pecuniarie
sono
svolte dal Comune ai sensi della
legge regionale
2 dicembre 1982 n. 45 (norme
per l‘applicazione
delle sanzioni amministrative
e pecuniarie
di competenza della Regione,
di enti da essa
individuati, delegati o subdelegati)
e successive
modificazioni.
5. I proventi delle sanzioni
amministrative
pecuniarie sono incamerati dal
Comune a titolo
di finanziamento delle funzioni
svolte.
TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI, TRANSITORIE
E ABROGATIVE
Articolo 18 - Contributi
1. Alle imprese singole e associate
che esercitano
le attività di cui agli articoli
2 e 3 si
applicano le norme di incentivazione
finanziaria
previste dai rispettivi settori
di competenza,
nel rispetto degli orientamenti
comunitari
in materia di aiuti di Stato.
2. La Regione, nei limiti delle
disponibilità
di bilancio, concede contributi
alle aziende
agrituristiche, pescaturistiche
ed ittituristiche
per investimenti secondo le modalità
previste
in apposito atto della Giunta
regionale,
che definisce le spese ammissibili
nonché
i criteri e parametri per la
determinazione
dei medesimi contributi, nel
rispetto dei
principi comunitari.
3. La Regione concede i contributi
di cui
al comma 2 nei limiti stabiliti
per gli aiuti
di importanza minore (de minimis),
in applicazione
degli articoli 87 e 88 del Trattato
CE, ai
sensi del Reg. (CE) 15 dicembre
2006 n. 1998/2006
(regolamento della Commissione
relativo all’applicazione
degli articoli 87 e 88 del Trattato
agli
aiuti d’importanza minore (“de
minimis”)).
4. Gli immobili e gli allestimenti,
finanziati
ai sensi del comma 2, sono vincolati
alla
loro specifica destinazione a
partire dalla
data di accertamento dell’avvenuta
effettuazione
degli investimenti, per la durata
di anni
dieci per gli immobili e di anni
cinque per
gli allestimenti, tranne casi
debitamente
motivati con riferimento a cause
di forza
maggiore o di obsolescenza economica.
5. Il provvedimento di cui al
comma 2 disciplina
le modalità per l’apposizione
del vincolo
al mantenimento della destinazione
d’uso
sui beni per i quali sono stati
concessi
i finanziamenti, pena la revoca
e restituzione
dei medesimi, maggiorati degli
interessi
calcolati al tasso legale.
6. Le funzioni amministrative
concernenti
la concessione, i controlli,
la revoca dei
contributi di cui al comma 2,
limitatamente
ai contributi alle aziende agrituristiche,
sono delegate alle Comunità montane
e ai
Consorzi dei Comuni ai sensi
della legge
regionale 12 gennaio 1978 n.
6 (delega delle
funzioni amministrative in materia
di agricoltura,
foreste, economia montana).
Articolo 19 - Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dalla
presente legge
si provvede, per l’anno finanziario
2007,
con gli stanziamenti iscritti
nello stato
di previsione della spesa del
bilancio all’Area
II-Programmazione Comunitaria,
Statale, Regionale
e all’Area XIII-Agricoltura,
Economia Montana-U.P.B.
13.107 che assume la denominazione
“Spese
per i Servizi di Sviluppo Agricolo”,
Area
XIV–
Industria e piccola e media impresa–U.P.B.
14.204, che assume la denominazione
“Interventi
a favore dell’attività della
pesca e dell’acquacoltura
marittima, dell’agriturismo,
del pescaturismo,
dell’ittiturismo”.
2. Agli oneri per gli esercizi
successivi
si provvede con legge di bilancio.
3. Agli oneri derivanti dall’Articolo
18,
comma 6 si provvede annualmente
con gli stanziamenti
iscritti all’U.P.B. 18.103 –
Spesa per le
deleghe ad Enti locali.
Articolo 20 - Entrata in vigore
1. Le disposizioni della presente
legge si
applicano dalla data di entrata
in vigore
dei rispettivi regolamenti di
cui all’Articolo
12.
Articolo 21 - Norme abrogative
e transitorie
1. La legge regionale 6 agosto
1996 n. 33
(disciplina dell’agriturismo)
è abrogata
a decorrere dalla data di entrata
in vigore
del regolamento di cui all’Articolo
12 comma
1.
2. Restano valide le iscrizioni
all’elenco
regionale istituito dall’Articolo
7 della
l.r. 33/1996 e le autorizzazioni
comunali
rilasciate in forza dell’Articolo
9 della
l.r. 33/1996 per l’esercizio
dell’attività
agrituristica e le autorizzazioni
rilasciate
alle imbarcazioni per il pescaturismo.
3. Ai procedimenti in corso alla
data di
entrata in vigore della presente
legge, continuano
ad applicarsi le disposizioni
vigenti al
momento del loro avvio.
4. Le imprese agrituristiche
e ittiche già
autorizzate, alla data di cui
al comma 1,
devono adeguarsi, nei casi e
nei tempi stabiliti
dai regolamenti di cui all’Articolo
12, alle
disposizioni previste dalla presente
legge.
5. Le fattorie didattiche iscritte,
alla
data di entrata in vigore della
presente
legge, all’elenco regionale di
cui alla deliberazione
della Giunta regionale n. 135
del 17 febbraio
2006, non sono soggette all’autorizzazione
comunale di cui all’Articolo
10 ed effettuano
una comunicazione al Comune dove
viene svolta
l’attività, con le modalità disciplinate
dal regolamento di cui all’Articolo
12, comma
1.
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