AGRITURISMO REGIONE LOMBARDIA LEGGE AGRITURISMO
LOMBARDIA
LEGGE REGIONALE AGRITURISMO LOMBARDIA
|
REGIONE LOMBARDIA
Legge Regionale 8 giugno 2007,
n. 10
pubblicata sul B.U.R. della Regione
Lombardia
Supplemento Ordinario n. 1 dell’12
giugno
2007
Disciplina regionale dell' agriturismo
Art. 1
(Finalità)
1. La presente legge, nel rispetto
della
programmazione regionale e comunitaria,
disciplina
l’attività dell’agriturismo allo
scopo di
sostenere l’agricoltura, anche
mediante la
promozione di forme idonee di
turismo nelle
campagne e nella fascia pedemontana
e montana,
volte a:
a) favorire lo sviluppo ed il
riequilibrio
del territorio agricolo, rurale
e forestale;
b) favorire la permanenza dei
produttori
agricoli nelle zone rurali e
nelle zone di
cui alla legge regionale 2 aprile
2002, n.
6 (Disciplina delle comunità
montane) attraverso
l’integrazione del reddito agricolo
e il
miglioramento delle condizioni
di vita e
l’incremento dell’occupazione;
c) favorire il recupero del patrimonio
edilizio
e ambientale rurale rappresentativo
dei valori
ambientali e paesaggistici, storici
e culturali
della nostra regione;
d) sostenere e valorizzare i
prodotti tipici
e tradizionali, le produzioni
agricole di
qualità e biologiche e le connesse
tradizioni
enogastronomiche;
e) tutelare, promuovere e valorizzare
le
tradizioni e la cultura del mondo
rurale;
f) favorire una migliore conoscenza
dell'ambiente,
degli usi e delle tradizioni
rurali.
Art. 2
(Definizione di attività agrituristiche)
1. Per attività agrituristiche
si intendono
le attività di ricezione e ospitalità
esercitate
dagli imprenditori agricoli di
cui all’articolo
2135 del codice civile, anche
nella forma
di società di capitali o di persone,
oppure
associati fra loro, attraverso
l’utilizzazione
della propria azienda in rapporto
di connessione
con le attività di coltivazione
del fondo,
di silvicoltura e di allevamento
di animali.
2. Possono essere addetti allo
svolgimento
dell’attività agrituristica l’imprenditore
agricolo e i suoi familiari ai
sensi dell’articolo
230-bis del codice civile, nonché
i lavoratori
dipendenti a tempo determinato,
indeterminato
e parziale, fermo restando il
rispetto e
l’applicazione delle normative
di legge in
vigore per questo tipo di attività,
nonché
dei contratti nazionali e provinciali
in
vigore per il settore di appartenenza.
Tali
addetti sono considerati lavoratori
agricoli
ai fini della vigente disciplina
previdenziale,
assicurativa e fiscale, secondo
quanto disposto
dall’articolo 2, comma 2, della
legge 20
febbraio 2006, n. 96 (Disciplina
dell’agriturismo).
Il ricorso a soggetti esterni
è consentito
esclusivamente per lo svolgimento
di attività
e servizi complementari, per
quanto applicabili
al settore agricolo la legge
14 febbraio
2003, n. 30 (Delega al Governo
in materia
di occupazione e mercato del
lavoro) e la
legge regionale 28 settembre
2006, n. 22
(Il mercato del lavoro in Lombardia).
3. Sono attività agrituristiche,
nel rispetto
delle modalità e dei limiti previsti
dalla
presente legge:
a) dare ospitalità in alloggi
o in spazi
aperti attrezzati per la sosta
dei campeggiatori
fino ad un massimo di sessanta
ospiti al
giorno;
b) somministrare pasti e bevande,
fino ad
un massimo di centosessanta pasti
al giorno,
costituiti prevalentemente da
prodotti propri
e da prodotti acquistati da aziende
agricole
della zona, ivi compresi i prodotti
a carattere
alcolico e superalcolico, con
preferenza
per i prodotti tipici regionali
e caratterizzati
dai marchi DOP, IGP, IGT, DOC
e DOCG o compresi
nell’elenco regionale dei prodotti
agroalimentari
tradizionali;
c) organizzare degustazioni di
prodotti aziendali,
ivi inclusa la mescita di vini;
d) organizzare, nell’ambito dell’azienda
o delle aziende associate o anche
all’esterno
dei beni fondiari nella disponibilità
dell’impresa,
attività ricreative, culturali,
educative,
seminariali, di pratica sportiva,
fattorie
didattiche, fattorie sociali,
aziende agrituristico-venatorie,
attività di ittiturismo, di pesca-turismo,
attività escursionistiche e di
ippoturismo,
anche per mezzo di convenzioni
con gli enti
locali, finalizzate alla valorizzazione
del
territorio e del patrimonio rurale.
4. L’attività agrituristica può
essere esercitata
in forma familiare, utilizzando
anche l’abitazione
e la cucina dell’imprenditore,
quando la
somministrazione dei pasti non
supera i quaranta
pasti al giorno e la ricezione
non supera
i dieci ospiti al giorno.
5. Sono assimilate alle attività
agrituristiche
e ad esse sono applicabili le
norme della
presente legge, quelle svolte
dai pescatori
professionisti relativamente
all’ospitalità,
alla somministrazione dei pasti
qualora siano
costituiti prevalentemente da
prodotti derivanti
dall’attività di pesca.
Art. 3
(Connessione con l’attività agricola)
1. Gli imprenditori agricoli
che intendono
svolgere l’attività agrituristica
devono
dotarsi di una certificazione
comprovante
la connessione dell’attività
agrituristica
rispetto a quella agricola, che
deve rimanere
prevalente. Il carattere di prevalenza
dell’attività
agricola rispetto a quella agrituristica
si intende realizzato quando
il tempo di
lavoro impiegato nelle attività
agricole
è superiore a quello impiegato
nell’attività
agrituristica.
2. La certificazione comprovante
la connessione
di cui al comma 1 viene rilasciata
dalla
provincia nel cui territorio
viene svolta
l’attività agricola, in base
ai criteri definiti
nel regolamento di cui all’articolo
15. Nel
caso fossero interessate più
province al
rilascio del certificato di connessione
è
competente la provincia nella
quale viene
svolta l’attività agricola principale.
Art. 4
(Elenco degli operatori agrituristici)
1. Presso ogni provincia è istituito
l’elenco
degli operatori agrituristici.
2. Nell’elenco sono iscritti,
a domanda,
i soggetti che intendono esercitare
le attività
agrituristiche nella provincia
stessa, in
possesso del certificato di abilitazione
e dei requisiti soggettivi di
cui all’articolo
6 della legge 96/2006.
3. Il certificato di abilitazione
viene rilasciato
dalla provincia solo a coloro
che hanno frequentato
con esito positivo un corso di
formazione
e preparazione all’esercizio
dell’attività
agrituristica istituito o riconosciuto
dalla
Regione.
4. La provincia cura e aggiorna
l’elenco
degli operatori agrituristici
utilizzando
il Sistema Informativo Agricolo
Regionale
(SIARL) e verifica periodicamente
la sussistenza
e il mantenimento dei requisiti
previsti.
5. L’iscrizione nell’elenco degli
operatori
agrituristici costituisce condizione
per
la presentazione al comune della
dichiarazione
di avvio attività (DAA) di cui
all’articolo
5.
6. Nell’elenco degli operatori
agrituristici
sono iscritti di diritto gli
imprenditori
agrituristici ed i loro coadiuvanti
che già
esercitano l’attività agrituristica
all’entrata
in vigore della presente legge.
7. Qualora l'azienda agrituristica
non si
configuri come azienda agrituristico-venatoria,
l'operatore agrituristico può
presentare
motivata domanda alla provincia
affinchè
venga vietato a terzi l'esercizio
della caccia
all’interno dell’azienda.
Art. 5
(Dichiarazione di avvio attività
- DAA)
1. L’esercizio dell’attività
agrituristica
è subordinato alla presentazione
della dichiarazione
di avvio attività (DAA) al comune
dove ha
sede l’immobile destinato all’attività
agrituristica.
2. La DAA deve contenere la descrizione
dettagliata
delle attività proposte, con
l’indicazione
delle caratteristiche aziendali,
dell’attività
e delle aree adibite ad uso agrituristico,
della capacità ricettiva, dei
periodi di
esercizio dell’attività e delle
tariffe che
si intendono praticare.
3. Alla DAA sono allegati:
a) il certificato attestante
il rapporto
di connessione dell’attività
agrituristica
rispetto all’attività agricola
che deve rimanere
prevalente;
b) il certificato di iscrizione
all’elenco
degli operatori agrituristici;
c) l’avvio della procedura di
registrazione
ai sensi del regolamento (CE)
n. 852/2004
del Parlamento europeo e del
Consiglio del
29 aprile 2004 relativo all’igiene
dei prodotti
alimentari e dell’articolo 5
della legge
regionale 2 aprile 2007, n. 8
(Disposizioni
in materia di attività sanitarie
e socio-sanitarie.
Collegato);
d) l’autocertificazione relativa
ai requisiti
soggettivi di cui all’articolo
6, comma 1,
della legge 96/2006.
4. La DAA consente l’immediato
avvio dell’attività
agrituristica. Il comune, entro
sessanta
giorni dal ricevimento della
dichiarazione,
verifica d’ufficio la sussistenza
dei presupposti
e dei requisiti di legge richiesti.
Nel caso
vengano riscontrate lievi carenze
e irregolarità,
il comune può formulare rilievi
motivati
prevedendo i relativi tempi di
adeguamento,
senza sospensione dell’attività.
Nel caso
di gravi carenze e irregolarità,
il comune
dispone l’immediata sospensione
dell’attività
sino alla loro rimozione da parte
dell’interessato,
opportunamente verificata, entro
il termine
stabilito dal comune stesso.
5. In caso di variazione delle
attività dichiarate,
entro quindici giorni, il titolare
dell’agriturismo
deve darne comunicazione al comune,
confermando,
sotto la propria responsabilità,
la sussistenza
dei requisiti e degli adempimenti
di legge.
6. L’attività agrituristica può
essere svolta
tutto l’anno oppure, previa comunicazione
al comune, in periodi stabiliti
dall’imprenditore
agricolo. La ricezione degli
ospiti può essere
sospesa per brevi periodi in
caso di necessità
per esigenze di conduzione dell’azienda
agricola,
senza obbligo di comunicazione
al comune.
7. Entro l’1 ottobre di ogni
anno i soggetti
che esercitano l’attività agrituristica
comunicano
al comune i prezzi minimi e massimi
riferiti
ai periodi di alta e bassa stagione,
che
intendono praticare a decorrere
dall’1 gennaio
dell’anno successivo. Per le
strutture di
nuova apertura la comunicazione
è effettuata
entro la data di avvio attività.
8. Il comune comunica il ricevimento
della
DAA alla provincia, alla Giunta
regionale
e alla Azienda sanitaria locale
(ASL) competente
per territorio.
Art. 6
(Locali da utilizzare nell’attività
agrituristica)
1. Possono essere utilizzati
per attività
agrituristiche tutti gli immobili
rurali
già esistenti facenti parte dell’azienda
agricola. Sono da considerare
esistenti gli
edifici che fanno parte del nucleo
centrale
dell’azienda agricola o posti
nelle sue immediate
vicinanze, ivi compresa l’abitazione
dell’imprenditore
agricolo, indipendentemente dalla
destinazione
urbanistica dei fabbricati; possono
inoltre
essere utilizzati edifici distaccati
dal
centro aziendale, purché con
destinazione
agricola, qualora sussista un
rapporto di
connessione fisica o funzionale
dell’intera
azienda.
2. La ristrutturazione degli
immobili rurali
esistenti da destinare ad uso
agrituristico
di cui al comma 1, nonché dei
fabbricati
distaccati, può avvenire attraverso
interventi
di ristrutturazione edilizia,
di restauro
conservativo o di miglioramento
e attraverso
ampliamenti necessari all’adeguamento
igienico-sanitario
e tecnologico.
3. Gli edifici utilizzati per
l’attività
agrituristica mantengono la loro
destinazione
di uso agricolo anche ai fini
dei tributi
comunali; il permesso di costruire
finalizzato
alla sistemazione di tali immobili
non è
subordinato alla stipulazione
di alcun vincolo
di destinazione d’uso.
4. Nelle aree destinate dagli
strumenti urbanistici
generali a zona agricola è ammesso
l'approntamento
di spazi per la sosta di mezzi
da campeggio,
nonché la realizzazione degli
impianti tecnologici
e dei servizi igienici accessori
da destinare
alla sosta di campeggiatori,
in rapporto
alla potenzialità agrituristica
riconosciuta
all'azienda attraverso la certificazione
di cui all’articolo 3.
5. La sosta di cui al comma 4
si intende
regolata dalle caratteristiche
proprie dell’attività
agrituristica da definire con
il regolamento
di cui all’articolo 15.
Art. 7
(Requisiti igienico-sanitari)
1. Le strutture ed i locali destinati
all’esercizio
dell’attività agrituristica devono
possedere
i requisiti di abitabilità e
agibilità previsti
per i locali di abitazione dai
regolamenti
comunali edilizi e di igiene,
che devono
tenere conto delle particolari
caratteristiche
architettoniche e di ruralità
degli edifici,
specie per quanto attiene l’altezza
e il
volume dei locali in rapporto
alle superfici
aeroilluminanti, nonché delle
limitate dimensioni
dell’attività esercitata.
2. Per le attività di ospitalità
in spazi
aperti, le piazzole di sosta
devono garantire
l’allacciamento elettrico e i
servizi igienici
che sono ricavati preferibilmente
all’interno
di strutture edilizie esistenti.
3. La produzione, la preparazione,
il confezionamento,
la conservazione e la somministrazione
di
alimenti e bevande sono soggetti
alle disposizioni
di cui al regolamento (CE) n.
852/2004 e,
per quanto applicabile, alla
legge 30 aprile
1962, n. 283 (Modifica degli
artt. 242, 243,
247, 250 e 262 del T.U. delle
leggi sanitarie,
approvato con R.D. 27 luglio
1934, n. 1265:
Disciplina igienica della produzione
e della
vendita delle sostanze alimentari
e delle
bevande). Fermo restando quanto
disposto
dal comma 4, per la lavorazione,
trasformazione
e conservazione di prodotti aziendali,
compresa
la lavorazione in azienda di
conserve vegetali,
confetture di marmellata e il
congelamento
di materie prime di origine animale
e vegetale
destinate ad essere utilizzate
nella preparazione
dei cibi, è possibile attrezzare
un idoneo
locale polifunzionale.
4. La macellazione degli animali
delle specie
bovina, equina, suina, ovina,
caprina e avicunicola
è consentita esclusivamente in
impianti riconosciuti
ai sensi del regolamento (CE)
n. 853/2004
del Parlamento europeo e del
Consiglio del
29 aprile 2004 relativo alle
norme specifiche
in materia di igiene per gli
alimenti di
origine animale. Non rientra
nel campo di
applicazione del regolamento
(CE) n. 853/2004
e può quindi avvenire in assenza
di strutture
e attrezzature dedicate, la macellazione
sino a cinquecento capi all’anno
di pollame
e lagomorfi o il prelievo di
prodotti di
acquacoltura destinati alla vendita
diretta
al consumatore nell’ambito della
stessa azienda
di produzione primaria.
5. L’operatore agrituristico
individua nel
piano aziendale di autocontrollo
igienico-sanitario
le procedure operative necessarie
per garantire
che l’attività di produzione,
preparazione,
confezionamento, conservazione
e somministrazione
di alimenti e bevande avvenga
nel rispetto
dei requisiti di sicurezza alimentare
previsti
dalle vigenti disposizioni di
legge. L’autorità
sanitaria, nella valutazione
delle attività
svolte, tiene conto della necessaria
ruralità
dei locali utilizzati, della
diversificazione
delle produzioni necessaria alla
gestione
del ristoro agrituristico e della
limitata
quantità delle stesse, dell’opportunità
di
utilizzare locali comuni già
esistenti, dell’adozione
di metodi tradizionali di lavorazione
e dell’impiego
di prodotti agricoli propri.
6. Per gli edifici e manufatti
destinati
all’esercizio dell’attività agrituristica,
la conformità alle norme vigenti
in materia
di accessibilità e superamento
delle barriere
architettoniche è assicurata
con opere compatibili
con le caratteristiche di ruralità
degli
edifici.
Art. 8
(Requisiti della somministrazione
di pasti
e bevande)
1. Nella somministrazione di
pasti e bevande
l’azienda agrituristica garantisce
l’apporto
di prodotti propri, secondo le
seguenti proporzioni
minime:
a) almeno il 30 per cento dei
prodotti utilizzati
deve essere ricavato da materie
prime dell’azienda
agricola direttamente trasformate,
oppure
ottenuto attraverso lavorazioni
esterne di
materie prime aziendali;
b) una quota non inferiore al
70 per cento
sul totale dei prodotti utilizzati
deve essere
costituito dall’insieme dei prodotti
aziendali
di cui alla lettera a) e da prodotti
direttamente
acquistati da altre aziende agricole
o da
artigiani alimentari della zona
trasformati
utilizzando materie prime di
origine locale.
2. L’imprenditore agrituristico
è tenuto
ad esporre nei locali destinati
alla ristorazione
l’indicazione della provenienza
dei prodotti
di cui al comma 1, lettera b).
3. Ai fini dell’applicazione
del comma 1,
si considerano come zone di produzione
quelle
definite dall’ambito provinciale
e dalle
province contigue.
4. Qualora per cause di forza
maggiore, dovute
in particolare a calamità atmosferiche,
fitopatie
o epizoozie accertate dall’autorità
competente,
non sia possibile rispettare
i limiti di
cui al comma 1, deve essere data
comunicazione
al comune in cui ha sede l’impresa
il quale,
verificato il fatto, autorizza
temporaneamente
l’esercizio dell’attività.
5. Le attività di cui all’articolo
2, comma
3, lettera d), possono svolgersi
autonomamente
rispetto all’ospitalità e alla
somministrazione
di pasti e bevande di cui all’articolo
2,
comma 3, lettere a) e b), solo
in quanto
realizzino obiettivamente la
connessione
con l’attività e con le risorse
agricole
aziendali, nonché con le altre
attività volte
alla conoscenza del patrimonio
storico-ambientale
e culturale. Le attività per
le quali tale
connessione non si realizza possono
svolgersi
esclusivamente come servizi integrativi
e
accessori riservati agli ospiti
che soggiornano
nell’azienda agricola e la partecipazione,
anche facoltativa, a tali attività
non può
pertanto dare luogo ad autonomo
corrispettivo.
Art. 9
(Uso della denominazione “agriturismo”)
1. L’uso della denominazione
“agriturismo”
e dei termini attributivi derivati,
nonché
la possibilità di fregiarsi di
idonei segni
distintivi nell’esercizio dell’attività
e
nei rapporti con i terzi, è riservato
esclusivamente
alle aziende agricole che esercitano
l’attività
agrituristica.
2. La Giunta regionale, al fine
di valorizzare
e qualificare il sistema delle
aziende agrituristiche
lombarde, adotta un marchio di
riconoscimento
che deve essere utilizzato obbligatoriamente
nell’esercizio delle loro attività
e nei
rapporti con terzi, dagli operatori
agrituristici
iscritti nell’elenco di cui all’articolo
4. Fino a nuova determinazione
della Giunta
regionale conserva efficacia
la deliberazione
della Giunta regionale del 28
febbraio 1995,
n. 64511.
3. Sui confini delle aziende
agricole, entro
le quali si pratica l’agriturismo,
deve essere
apposto un numero adeguato di
tabelle indicanti
il marchio, la denominazione
dell’azienda
agrituristica e l’eventuale divieto
a terzi
dell’esercizio venatorio.
4. Le aziende agrituristiche
adottano criteri
di classificazione e qualificazione
omogenei
rispetto a quelli adottati sul
territorio
nazionale, con modalità che valorizzino
le
peculiarità dell’offerta agrituristica
della
Lombardia.
Art. 10
(Programmazione e sviluppo dell’agriturismo)
1. La Giunta regionale, sentita
la commissione
consiliare competente, in armonia
con gli
indirizzi della programmazione
nazionale
e regionale e con la pianificazione
territoriale,
sentite le province, approva
un programma
di durata triennale, finalizzato
alla promozione
della domanda e dell’offerta
agrituristica
lombarda sui mercati nazionali
ed internazionali.
2. Il programma comprende, in
particolare,
le iniziative agrituristiche
da proporre
nei seguenti settori:
a) turismo rurale;
b) educazione alimentare e fattorie
didattiche;
c) strade dei prodotti tipici;
d) ambiente, con particolare
attenzione alle
aree protette;
e) storia, cultura e tradizioni
locali.
3. La Regione sostiene lo sviluppo
dell’agriturismo
anche attraverso attività di
studio, di ricerca,
di sperimentazione, nonché di
formazione
professionale dei tecnici utilizzati
per
l’assistenza diretta alle azioni
e degli
addetti all’attività agrituristica.
4. Le azioni individuate dal
programma di
cui al presente articolo possono
essere attivate
anche in collaborazione con le
organizzazioni
professionali, le associazioni
e i consorzi
agrituristici, gli enti locali,
l’Ente Regionale
per i Servizi all’Agricoltura
e alle Foreste
(ERSAF), Unioncamere e le aggregazioni
d’impresa
così come previste dalla legge
regionale
2 febbraio 2007, n.1 (Strumenti
di competitività
per le imprese e per il territorio
della
Lombardia).
Art. 11
(Finanziamenti regionali)
1. Per il conseguimento della
finalità di
cui all’articolo 1 e per l’attuazione
di
piani aziendali e interaziendali
di sviluppo
agrituristico, la Regione concede
incentivi
per interventi sugli immobili
e per l’acquisto
e la realizzazione di dotazioni
e servizi
da utilizzare per attività agrituristiche.
2. La Regione, in accordo con
le province
e con le associazioni agrituristiche,
promuove
le seguenti azioni:
a) organizzazione di seminari
e corsi obbligatori
di preparazione all’esercizio
dell’attività
agrituristica;
b) redazione di piani e programmi
di sviluppo
dell’attività agrituristica nelle
aree rurali
attraverso azioni di studio,
ricerca, marketing,
sperimentazione e formazione
professionale;
c) programmi di monitoraggio
dell’attività
agrituristica, anche attraverso
la partecipazione
all’osservatorio regionale dell’agriturismo
di cui all’articolo 12, finalizzati
alla
conoscenza della consistenza
e dello stato
dell’agriturismo, nonché all’implementazione
di siti internet di iniziative
promozionali
e alla programmazione normativa;
d) predisposizione di piani e
programmi di
adozione di tecniche per la qualità
e la
classificazione degli agriturismi.
3. I contributi previsti per
l’attuazione
delle azioni e degli interventi
di cui ai
commi 1 e 2, se riguardanti gli
aiuti di
stato, sono attivati solo dopo
l’esito positivo
dell’esame di compatibilità della
Commissione
europea, ai sensi degli articoli
87 e 88
del Trattato CE.
Art. 12
(Osservatorio regionale dell’agriturismo)
1. E’ istituito presso la competente
direzione
generale agricoltura, senza oneri
aggiuntivi
per il bilancio regionale, l’osservatorio
regionale dell’agriturismo con
i seguenti
compiti:
a) esame della consistenza della
domanda
e dell’offerta agrituristica,
anche a supporto
della fase informativa e della
promozione
italiana ed estera;
b) supporto alla realizzazione
di piani e
programmi di sviluppo ed investimento
relativi
all’agriturismo, con l’indicazione
di coefficienti
di impatto sul reddito e sull’occupazione;
c) definizione e promozione di
standard qualitativi
relativi al miglioramento dell’offerta
agrituristica
lombarda;
d) partecipazione all’osservatorio
nazionale
dell’agriturismo.
2. All’osservatorio partecipano
le rappresentanze
delle province, delle comunità
montane, dell’associazione
nazionale comuni italiani (ANCI),
delle camere
di commercio, industria, artigianato
e agricoltura,
delle aggregazioni d’imprese,
anche come
previsto dalla l.r. 1/2007, più
rappresentative
del settore agrituristico, nonché
delle competenti
direzioni generali della Giunta
regionale.
3. La Giunta regionale trasmette
al Consiglio
regionale una relazione biennale
sull’attività
svolta dall’osservatorio regionale.
Art. 13
(Controlli)
1. La provincia verifica il possesso
ed il
mantenimento dei requisiti oggettivi
e soggettivi
necessari al rilascio del certificato
di
connessione, compresa la verifica,
nel caso
di somministrazione di pasti
e bevande, del
rispetto dell’utilizzo prevalente
dei prodotti
propri.
2. L’esito dei controlli effettuati
dalla
provincia è comunicato al comune
ove ha sede
l’agriturismo per l’assunzione
dei provvedimenti
di competenza, nonché all’osservatorio
regionale
dell’agriturismo di cui all’articolo
12.
3. Entro il 31 dicembre di ogni
anno le province
trasmettono alla Regione una
relazione dell’attività
di vigilanza e controllo esercitata.
Art. 14
(Sanzioni amministrative)
1. E’ sottoposto alla sanzione
amministrativa
pecuniaria da euro 500,00 a euro
3.000,00
l’imprenditore agricolo che esercita
l’attività
agrituristica senza aver presentato
la necessaria
dichiarazione di avvio attività
(DAA) di
cui all’articolo 5. In tal caso,
oltre alla
sanzione pecuniaria, il comune
dispone il
divieto di prosecuzione dell’attività.
2. E’ sottoposto alla sanzione
amministrativa
pecuniaria da euro 2.000,00 a
euro 10.000,00
chiunque utilizzi la denominazione
“agriturismo”
in quanto privo dei requisiti
soggettivi
e oggettivi necessari per lo
svolgimento
dell’attività agrituristica.
In tal caso,
oltre alla sanzione pecuniaria,
il comune
dispone il divieto di prosecuzione
dell’attività.
3. E’ sottoposto alla sanzione
amministrativa
pecuniaria da euro 1.000,00 a
euro 5.000,00
l’operatore agrituristico che
non rispetta
i limiti e le modalità di esercizio
dell’attività
agrituristica previsti dalla
presente legge
e dal regolamento di attuazione
di cui all’articolo
15. In caso di particolare gravità
o di reiterazione
della violazione, il comune,
oltre alla sanzione
pecuniaria, può disporre con
provvedimento
motivato la sospensione dell’esercizio
dell’attività,
per un periodo non superiore
a trenta giorni.
4. I provvedimenti di divieto
di prosecuzione
dell’attività agrituristica disposti
dal
comune sono comunicati alla provincia,
alla
Regione e alle ASL competenti
per territorio.
5. Le sanzioni amministrative
sono applicate
dai comuni, che introitano i
relativi proventi.
Il procedimento per l’applicazione
delle
sanzioni è regolato dalla legge
regionale
5 dicembre 1983, n. 90 (Norme
di attuazione
della legge 24 novembre 1981,
n. 689, concernente
modifiche al sistema penale).
Art. 15
(Regolamento di attuazione)
1. Il regolamento di attuazione
della presente
legge, da approvarsi entro sei
mesi dalla
sua entrata in vigore, disciplina:
a) i criteri per la valutazione
del rapporto
di connessione tra le attività
agricole e
agrituristiche, utilizzando il
parametro
tempo di lavoro e tenendo conto
delle peculiarità
del territorio e delle diverse
produzioni
agricole;
b) i criteri per la somministrazione
di pasti
e bevande, tenendo conto dell’offerta
enogastronomica
e della promozione dei prodotti
agroalimentari
regionali e di quanto disposto
dall’articolo
8;
c) i requisiti igienico-sanitari
degli immobili
per l’ospitalità e la somministrazione
di
pasti e bevande, tenuto conto
delle particolari
caratteristiche architettoniche
e di ruralità
degli edifici e della tipologia
di agriturismo
familiare;
d) le modalità per il rilascio
del certificato
di abilitazione all’esercizio
dell’attività
agrituristica;
e) le modalità e le procedure
per l’iscrizione
all’elenco provinciale degli
operatori agrituristici
e per la tenuta dell’elenco;
f) le modalità e l’organizzazione
di corsi
di formazione e di preparazione
all’esercizio
dell’attività agrituristica;
g) le modalità di classificazione
delle attività
agrituristiche anche a carattere
familiare
e dell’indirizzo specializzato
aziendale,
in relazione all’attività esercitata,
nonché
i criteri con cui possono essere
esercitate
le diverse attività agrituristiche
e gli
obblighi cui l’operatore agrituristico
deve
attenersi nell’esercizio dell’attività;
h) i criteri per la pratica dell’ittiturismo,
esercitata da pescatori professionisti,
ai
sensi della normativa vigente
regionale e
statale, con l’utilizzo di locali
connessi
all’attività principale, che
deve rimanere
prevalente;
i) i criteri per la qualificazione
dell’offerta
agrituristica;
j) le modalità dei controlli
sulle attività
e le regole per il trasferimento
e le variazioni
di attività;
k) la modulistica necessaria
per gli adempimenti
amministrativi;
l) ogni altra disposizione necessaria
per
dare esecuzione alla presente
legge.
Art. 16
(Abrogazioni)
1. All’entrata in vigore della
presente legge
sono o restano abrogati:
a) la legge regionale 31 gennaio
1992, n.
3 (Disciplina regionale dell’agriturismo
e valorizzazione del territorio
rurale);
b) l’articolo 13 della legge
regionale 7
febbraio 2000, n. 7 (Norme per
gli interventi
regionali in agricoltura).
2. All’entrata in vigore dei
provvedimenti
attuativi e applicativi di cui
all’articolo
15 sono abrogati:
a) il regolamento regionale 27
dicembre 1994,
n. 3 (Attuazione della L.R. 31
gennaio 1992,
n. 3 “Disciplina regionale dell’agriturismo
e valorizzazione del territorio
rurale”);
b) il regolamento regionale 24
dicembre 2001,
n. 8 (Regolamento regionale per
l’agriturismo
ai sensi della L.R. 31 gennaio
1992, n. 3
e articolo 13 L.R. 7 febbraio
2000, n. 7);
3. All’entrata in vigore dei
provvedimenti
attuativi ed applicativi di cui
all’articolo
15 la lettera b) del comma 1
dell’articolo
21 della legge regionale 24 dicembre
2003,
n. 30 (Disciplina delle attività
di somministrazione
di alimenti e bevande) è così
sostituita:
“b) ai sensi della disciplina
di cui alla
legge 20 febbraio 2006, n. 96
(Disciplina
dell’agriturismo) e della vigente
normativa
regionale in materia di agriturismo;”.
Art. 17
(Norma finanziaria)
1. Alle spese per la concessione
di incentivi
per interventi sugli immobili,
per l’acquisto
e la realizzazione di dotazioni
e servizi
da utilizzare per attività agrituristiche
di cui all’articolo 11, comma
1 e alle spese
per le attività previste dall’articolo
11,
comma 2, si provvede con le risorse
appositamente
destinate dal Piano di Sviluppo
Rurale 2007/2013
redatto secondo le disposizioni
previste
dal regolamento (CE) n. 1290/2005
del Consiglio,
del 21 giugno 2005, relativo
al finanziamento
della politica agricola comune
con l’istituzione
tra l’altro del Fondo europeo
agricolo per
lo sviluppo rurale (FEASR) e
dal regolamento
(CE) n. 1698/2005 del Consiglio,
del 20 settembre
2005, recante disposizioni sul
sostegno allo
sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR).
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