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MARCHE
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LEGGE AGRITURISMO REGIONE MARCHE
Legge Regionale 3 aprile 2002
n. 3
Norme per l’attività agrituristica
e per
il turismo rurale.
Articolo 1 - Finalità
1. La Regione, in armonia con
la legislazione
comunitaria e statale, sostiene
l’agricoltura
anche mediante la promozione
di idonee forme
di turismo nelle campagne al
fine di:
a) favorire lo sviluppo ed il
riequilibrio
del territorio agricolo e rurale;
b) agevolare la permanenza dei
produttori
agricoli nelle zone rurali attraverso
lo
sviluppo della multifunzionalità
della loro
attività per il completamento
della formazione
del reddito agricolo e per il
miglioramento
delle condizioni di vita;
c) creare e consolidare nuove
forme di ricettività
e di servizi turistici nei territori
rurali;
d) salvaguardare e migliorare
il patrimonio
naturale ed edilizio di architettura
rurale;
e) conservare, tutelare e promuovere
l’ambiente
e il paesaggio agricolo;
f) valorizzare i prodotti tipici
e tradizionali
e quelli provenienti da agricoltura
biologica;
g) tutelare e promuovere le tradizioni
e
le iniziative culturali del mondo
rurale;
h) sviluppare il turismo sociale
e giovanile
per consentire una migliore conoscenza
dell’ambiente,
degli usi e delle tradizioni
rurali.
Capo I - Norme per l’esercizio
dell’agriturismo
Articolo 2 - Definizione di attività
agrituristiche
1. Per attività agrituristiche
si intendono
quelle di ricezione e ospitalità
esercitate
stagionalmente dagli imprenditori
agricoli,
singoli od associati, attraverso
l’utilizzazione
delle strutture, così come individuate
dall’articolo
7, e dei fondi dell’azienda agricola
a qualsiasi
titolo condotta. Le suddette
attività devono
risultare in rapporto di connessione
e complementarità
rispetto a quelle agricole e
non costituiscono
esercizi pubblici commerciali
di ristorazione,
albergo o affittacamere.
2. In particolare, sono attività
agrituristiche:
a) dare alloggio in appositi
locali aziendali
a ciò adibiti;
b) ospitare in spazi aperti opportunamente
attrezzati per la sosta;
c) somministrare per il consumo
sul posto,
spuntini, pasti e bevande, ivi
comprese quelle
a carattere alcolico e superalcolico,
prodotti
per almeno il 35 per cento con
materia prima
proveniente dalla propria azienda,
ridotto
al 25 per cento per le aziende
che ricadono
nelle aree di montagna e svantaggiate
definite
dalla direttiva comunitaria n.
268 del 1975
e successive modificazioni ed
integrazioni.
I prodotti integrativi e complementari
per
la preparazione, provenienti
dalla ordinaria
distribuzione dei beni alimentari,
non devono
superare il 20 per cento. La
restante parte
deve provenire dalla produzione
locale acquistata
direttamente presso imprese agricole
singole
o associate operanti nel territorio
regionale;
d) organizzare, nell’ambito dell’azienda
o delle aziende associate o secondo
itinerari
agrituristici integrati, anche
se svolte
all’esterno dei beni fondiari
nella disponibilità
dell’impresa, attività ricreative
legate
alle tradizioni rurali e territoriali,
sportive,
divulgative e culturali legate
alle attività
agricole, ivi inclusa l’organizzazione
di
fattorie didattiche secondo quanto
previsto
dalla normativa vigente.
3. S’intende per attività agrituristica
stagionale
quella riferita alla durata del
soggiorno
dei singoli ospiti che non può
essere superiore
ai tre mesi consecutivi.
Articolo 3 - Rapporto di connessione
e complementarità
1. Le attività agrituristiche
devono risultare
in rapporto di connessione e
complementarità
con l’attività agricola, che
deve comunque
rimanere principale.
2. Il carattere di principalità
dell’attività
di coltivazione del fondo, di
silvicoltura,
di allevamento di animali, di
trasformazione
e di commercializzazione dei
prodotti, di
salvaguardia ambientale rispetto
a quella
agrituristica si intende realizzato
quando
il tempo-lavoro impiegato nell’attività
agricola
è superiore a quello impiegato
nell’attività
agrituristica.
3. Con il regolamento di attuazione
di cui
all’articolo 6 sono adottate
apposite tabelle
per il calcolo delle ore lavorative
occorrenti
per le singole colture, per gli
allevamenti,
per la silvicoltura, per le trasformazioni
e per i lavori di conservazione
dello spazio
agricolo e di tutela dell’ambiente,
ed i
tempi previsti per l’espletamento
delle attività
agrituristiche.
4. Il rapporto di connessione
e complementarità
è presunto nel caso di aziende
che diano
ospitalità completa a non più
di otto persone
o somministrino sedici pasti
giornalieri
oppure accolgano campers, roulottes
e tende
per un massimo di quattro piazzole.
5. Per la verifica del rapporto
di connessione
e complementarità l’operatore
agrituristico
è tenuto a presentare al comune,
nel cui
territorio ricade la struttura,
entro il
31 dicembre di ciascun triennio
successivo
alla data di inizio dell’attività,
una relazione
secondo le modalità stabilite
con il regolamento
di attuazione di cui all’articolo
6. L’accertamento
della sussistenza delle condizioni
di cui
al comma 2 è effettuato dal comune
nel cui
territorio hanno sede gli immobili
dell’azienda
nei quali viene esercitata l’attività
agrituristica.
Articolo 4 - Operatori agrituristici
1. Gli operatori agrituristici
possono avvalersi,
per l’esercizio dell’attività
agrituristica,
della collaborazione di loro
familiari, ai
sensi dell’articolo 230 bis del
codice civile
e di personale dipendente assunto
per l’attività
aziendale con contratto di lavoro
agricolo
ai sensi della normativa vigente.
2. Possono avvalersi del titolo
di operatore
agrituristico, utilizzando le
denominazioni
“agriturismo” e “agrituristico”,
solo gli
imprenditori agricoli singoli
o associati
iscritti nell’elenco regionale
di cui all’articolo
9 e in possesso dell’autorizzazione
di cui
all’articolo 10.
3. E’ vietato l’uso delle denominazioni
di
“agriturismo”, “agrituristico”,
anche modificate,
alterate, rettificate o associate
ad altre
denominazioni, come marchio individuale
o
commerciale, insegna, ragione
sociale da
parte di soggetti che non possono
avvalersi
del titolo di operatore agrituristico
ai
sensi del comma 2. E’ fatta salva
la facoltà
dell’utilizzo della propria denominazione
da parte dell’associazione “Agriturist”
e
dei suoi associati ad integrazione
della
denominazione aziendale.
4. Parimenti è vietato l’uso,
da parte delle
aziende agrituristiche, delle
denominazioni
“ristorante”, “pizzeria”, “albergo”
riservate
esclusivamente ai titolari di
licenze commerciali.
Articolo 5 - Limiti di attività
1. La capacità ricettiva delle
aziende agricole
che svolgono attività agrituristiche
non
deve essere superiore:
a) per ospitalità in alloggi:
a trentacinque
posti letto. E’ consentito raggiungere
il
limite di cinquanta posti letto
esclusivamente
alle aziende ricadenti nelle
aree di montagna
e svantaggiate definite ai sensi
della normativa
comunitaria e statale vigente,
nonché nelle
aree comprese nei parchi regionali
e nazionali
e in quelle sottoposte a vincoli
di tutela
integrale dal piano paesistico
ambientale
regionale;
b) per la sosta in spazi aperti:
a dodici
piazzole. In questo caso l’azienda
agricola
deve avere una superficie minima
di almeno
tre ettari. E’ consentito raggiungere
il
limite di venti piazzole esclusivamente
alle
aziende ricadenti nelle aree
di montagna
e svantaggiate definite ai sensi
della normativa
comunitaria e statale vigente,
di dimensione
minima di dieci ettari;
c) per la somministrazione di
pasti e bevande
sul posto: a settanta posti a
tavola. Tale
limite è elevabile a novanta
posti in caso
di somministrazione di prodotti
provenienti
per non meno del 50 per cento
dalla propria
azienda. Il numero massimo di
pasti che l’azienda
può somministrare nel corso dell’anno
è quello
consentito dal rispetto del rapporto
di connessione
e complementarità.
Articolo 6 - Regolamento di attuazione
1. Il regolamento di attuazione
della presente
legge contiene:
a) le tabelle formulate per il
calcolo delle
ore lavorative relative alle
attività agricola
ed agrituristica e i criteri
di conteggio;
b) la modulistica necessaria
per gli adempimenti
amministrativi;
c) i criteri e le modalità per
la verifica
del rapporto di connessione e
complementarità;
d) la tipologia dei prodotti
di derivazione
aziendale o locale utilizzati
per la sommistrazione
di spuntini, pasti e bevande;
e) le norme di carattere igienico-sanitario
ad integrazione di quelle previste
dall’articolo
8;
f) le modalità, le procedure
e la documentazione
da presentare per l’iscrizione
nell’elenco
regionale degli operatori agrituristici
ai
sensi dell’articolo 9;
g) i criteri, le modalità e la
documentazione
da presentare per il rilascio
e per il rinnovo
dell’autorizzazione all’esercizio
dell’attività
agrituristica;
h) i criteri e le modalità per
la classificazione
delle aziende agrituristiche;
i) i periodi minimi di apertura;
l) ogni altra disposizione necessaria
per
dare esecuzione alla presente
legge.
2. Il regolamento di cui al comma
1 è approvato
dalla Giunta regionale, entro
centoventi
giorni dall’entrata in vigore
della presente
legge, acquisito il parere della
competente
Commissione consiliare.
Articolo 7 - Immobili destinati
all’agriturismo
1. Possono essere utilizzati
per le attività
agrituristiche i locali siti
nell’abitazione
dell’imprenditore agricolo ubicati
nel fondo,
nonché gli edifici o parte di
essi esistenti
nel fondo, indipendentemente
dalle forme
di accatastamento.
2. Le attività agrituristiche
possono essere
esercitate anche nei nuclei e
borghi rurali,
così come individuati dagli strumenti
urbanistici
comunali, in locali nella disponibilità
dell’imprenditore
agricolo. Possono altresì essere
utilizzati
gli immobili destinati a propria
abitazione
dall’imprenditore agricolo che
non disponga
di fabbricati e strutture nel
fondo coltivato
ma sempre nello stesso comune
o in comune
contiguo.
3. Gli edifici utilizzati per
l’attività
agrituristica mantengono la loro
destinazione
di uso agricolo.
Articolo 8 - Norme igienico-sanitarie
1. Le aziende agrituristiche
di cui alla
presente legge devono possedere,
riguardo
agli aspetti di abitabilità e
agibilità,
i requisiti strutturali ed igienico-sanitari
previsti dai regolamenti edilizi
comunali
e di igiene per i locali di civile
abitazione,
tenuto conto delle loro particolari
caratteristiche
di ruralità.
2. Fatto salvo l’obbligo di assicurare
una
superficie minima di metri quadrati
7 per
le stanze da un letto e di metri
quadrati
11 per le stanze a due letti
con incremento
di 4 metri quadrati di superficie
per ogni
letto in più (la frazione superiore
a metri
quadrati 0,50 è in tutti i casi
arrotondata
all’unità superiore) nonché un’altezza
media
minima di metri 2,50, qualora
le caratteristiche
strutturali o architettoniche
degli edifici
rurali esistenti non permettano
l’adeguamento
ai requisiti di cui al comma
1, può essere
consentita la riduzione dell’altezza
fino
al limite minimo di metri 2,20,
purché il
volume disponibile per posto-letto
non sia
inferiore a 18 metri cubi per
camera ad un
letto e per i locali servizi,
a 23 metri
cubi per camera a due letti.
3. La superficie minima delle
unità abitative
attrezzate per il pernottamento
ed il soggiorno
dotate di servizio autonomo di
cucina, è
fissata in metri quadrati ventisei
e possono
esservi alloggiate non più di
quattro persone,
elevabili a cinque nel caso di
bambini fino
a dodici anni.
Articolo 9 - Elenco regionale
degli operatori
agrituristici
1. Presso la competente struttura
regionale
è istituito l’elenco regionale
degli operatori
agrituristici.
2. L’iscrizione nell’elenco costituisce
condizione
necessaria per il rilascio dell’autorizzazione
comunale di cui all’articolo
10.
3. Con il regolamento di attuazione,
di cui
all’articolo 6, vengono stabilite
le modalità
e le procedure per l’iscrizione
nonché la
documentazione da presentare.
4. L’iscrizione nell’elenco si
intende concessa
qualora il termine fissato dal
regolamento
di cui all’articolo 6 sia decorso
in assenza
di comunicazione all’interessato.
5. L’iscrizione nell’elenco è
negata nei
casi previsti dall’articolo 6,
terzo comma,
della legge 5 dicembre 1985,
n. 730.
6. La cancellazione dall’elenco
è disposta
qualora l’imprenditore non abbia
intrapreso
l’attività entro i tre anni successivi
all’iscrizione,
nei casi di revoca dell’autorizzazione
di
cui all’articolo 12 o per la
perdita dei
requisiti per l’iscrizione.
7. La struttura regionale competente
verifica
periodicamente la sussistenza
e il mantenimento
dei requisiti previsti.
8. Nel caso di cancellazione
dall’elenco
gli operatori devono restituire
l’eventuale
contributo riscosso maggiorato
degli interessi
legali, calcolati dalla data
dell’accertamento
della perdita dei requisiti.
9. La Regione comunica al comune
nel cui
territorio è ubicata l’azienda
agrituristica
l’avvenuta iscrizione e cancellazione
della
stessa dall’elenco di cui al
comma 1.
Articolo 10 - Autorizzazione
comunale
1. Gli imprenditori agricoli,
iscritti nell’elenco
di cui all’articolo 9, che intendono
svolgere
attività agrituristica devono
presentare,
al comune dove hanno sede gli
immobili, apposita
domanda di autorizzazione.
2. Con il regolamento di attuazione
di cui
all’articolo 6, sono indicate
le modalità
e la documentazione da presentare
per il
rilascio e per il rinnovo dell’autorizzazione.
3. L’autorizzazione è rilasciata
entro sessanta
giorni dalla data di presentazione
dell’istanza,
previa verifica del possesso
dei requisiti
richiesti per le singole attività
esercitate;
in mancanza di provvedimento
espresso, la
domanda si intende accolta.
4. L’autorizzazione è sostitutiva
di ogni
altro provvedimento amministrativo
e viene
rilasciata a titolo gratuito
ed ha durata
triennale. Alla scadenza del
triennio l’operatore
agrituristico presenta domanda
di rinnovo,
secondo le modalità di cui al
comma 2.
5. Nell’autorizzazione comunale
dovranno
essere specificate le attività
agrituristiche
consentite ed i relativi limiti,
nonché le
utenze annuali ammissibili ed
i periodi di
apertura. A richiesta dell’operatore,
o a
seguito di controlli effettuati,
nel rispetto
del rapporto di connessione e
complementarità,
secondo quanto indicato dall’articolo
3,
il comune può variare il volume
di attività,
mediante la modifica dell’autorizzazione
in corso.
6. Entro il 31 gennaio di ogni
anno il comune
invia alla Regione un elenco
aggiornato degli
operatori agrituristici autorizzati,
con
la localizzazione delle aziende
e l’indicazione
delle singole attività esercitate.
Articolo 11 - Obblighi amministrativi
1. Il soggetto autorizzato allo
svolgimento
di attività agrituristiche deve:
a) dare inizio all’attività entro
il termine
di un anno dalla data del rilascio
dell’autorizzazione;
b) esporre al pubblico l’autorizzazione
di
cui all’articolo 10;
c) rispettare i limiti e le modalità
indicate
nell’autorizzazione stessa e
le tariffe esposte
ai sensi dell’articolo 13;
d) provvedere alla registrazione
e denuncia
periodica delle generalità delle
persone
alloggiate nel rispetto delle
forme e dei
modi previsti dalla normativa
vigente in
materia di pubblica sicurezza;
e) predisporre un foglio illustrativo
dei
prodotti DOP, IGP, STG, DOC,
DOCG, IGT, dei
prodotti tradizionali di cui
al decreto del
Ministro delle politiche agricole
8 settembre
1999, n. 350, dei prodotti biologici
offerti
dall’azienda agricola e metterlo
a disposizione
degli ospiti.
Articolo 12 - Sospensione e revoca
dell’autorizzazione
1. L’autorizzazione di cui all’articolo
10
è sospesa con provvedimento motivato
per
un periodo compreso tra i dieci
e i trenta
giorni, qualora venga accertato
che l’operatore
agrituristico abbia violato gli
obblighi
stabiliti dalla presente legge.
2. L’autorizzazione è revocata
con provvedimento
motivato qualora si accerti che
l’operatore
agrituristico:
a) non abbia intrapreso l’attività
entro
un anno dalla data del rilascio
dell’autorizzazione,
ovvero abbia sospeso l’attività
da almeno
un anno;
b) abbia contravvenuto agli obblighi
di cui
all’articolo 11;
c) abbia subito, nel corso dell’anno
solare,
più di due sospensioni ai sensi
del comma
1;
d) non abbia rispettato i vincoli
previsti
a norma dell’articolo 17 per
la destinazione
d’uso degli immobili beneficiari
di contributi
regionali.
3. Il provvedimento di revoca
è comunicato
dal comune alla Regione al fine
dell’aggiornamento
dell’elenco di cui all’articolo
9.
Articolo 13 - Pubblicità dei
servizi e prezzi
1. Nei locali di accesso o di
ricevimento
degli ospiti deve essere esposta
una tabella
riassuntiva dei prezzi praticati
per i servizi
offerti, compreso l’elenco delle
camere con
l’indicazione, per ciascuna di
esse, dei
principali servizi e attrezzature
disponibili,
dei letti aggiungibili e dei
prezzi massimi
applicabili.
2. In ogni camera deve essere
esposto il
cartellino contenente il prezzo
massimo del
pernottamento e dei servizi ad
esso collegati.
3. Gli operatori autorizzati
che svolgono
attività di alloggio o di ospitalità
in spazi
aperti notificano, entro il 1°
ottobre di
ogni anno al comune competente
per territorio,
mediante appositi modelli, i
prezzi giornalieri
minimi e massimi che intendono
praticare
a partire dal 1° gennaio dell’anno
successivo,
con facoltà di modificarli, entro
il 1° marzo
di ogni anno, per quelli da praticare
dal
1° giugno dello stesso anno.
Articolo 14 - Barriere architettoniche
1. Ai fini del superamento e
dell’eliminazione
delle barriere architettoniche
nelle strutture
agrituristiche, si applicano
le prescrizioni
previste per le strutture ricettive
ai sensi
dell’articolo 1, comma 2, della
legge 9 gennaio
1989, n. 13, quando la ricettività
complessiva
aziendale sia superiore a sei
camere per
alloggio, o a quattro piazzole
per sosta
in spazi aperti o a venticinque
posti per
la somministrazione di pasti
e bevande.
2. E’ consentita una deroga alla
disposizione
di cui al comma 1 qualora negli
interventi
di natura edilizia sia dimostrata
l’impossibilità
tecnica, connessa agli elementi
strutturali
ed impiantistici o per la presenza
di fabbricati
di particolare pregio architettonico,
dell’abbattimento
delle barriere architettoniche
e dell’adeguamento
dei locali per l’accoglienza
delle persone
fisicamente impedite. La deroga
è consentita
dal comune in sede di provvedimento
autorizzativo.
Articolo 15 - Recupero del patrimonio
edilizio
1. Negli edifici utilizzati per
le attività
agrituristiche sono ammessi gli
interventi
di manutenzione, ordinaria e
straordinaria,
recupero e risanamento conservativo,
e di
ristrutturazione. Nel caso delle
ristrutturazioni
sono possibili aumenti volumetrici,
se previsti
e consentiti dalle normative
urbanistiche
comunali.
2. La Regione favorisce gli interventi
di
recupero o di ampliamento dei
locali ad utilizzo
agrituristico che avvengano nel
rispetto
delle caratteristiche rurali
dell’edificio
conservandone l’aspetto complessivo
ed i
singoli elementi architettonici
con l’uso
di materiali e tecniche tipici
della zona
e con il ricorso a tecniche di
bioarchitettura.
3. Le concessioni edilizie relative
agli
interventi disciplinati dal presente
articolo
sono rilasciate a titolo gratuito.
Articolo 16 - Incentivi agli
imprenditori
agricoli e alle iniziative collegate
con
l’agriturismo
1. La Regione concede contributi
in conto
capitale agli imprenditori agricoli
singoli
o associati che siano iscritti
nell’elenco
di cui all’articolo 9.2. I finanziamenti
di cui al comma 1 sono concessi
per le seguenti
iniziative:
a) ristrutturazione e sistemazione
di locali
da destinare alle attività agrituristiche
in fabbricati al servizio dell’azienda
agricola,
sistemazioni esterne e adattamento
di spazi
aperti da destinare alla sosta
dei campeggiatori;
b) arredamento ed attrezzature
per i locali
e per gli esterni di cui alla
lettera a);
c) realizzazione di itinerari,
di strutture
sportive e ricreative connesse
alle attività
agricole e agrituristiche, con
preferenza
per quelle gestite in forma associata
da
operatori agrituristici.
3. Con successivi atti della
Giunta regionale
sono individuati i criteri, le
modalità,
le percentuali di aiuto e le
priorità per
l’assegnazione dei benefici.
Articolo 17 - Vincolo di destinazione
degli
edifici
1. Le opere e gli allestimenti
finanziati
ai sensi dell’articolo 16 sono
vincolati
alla loro specifica destinazione
a decorrere
dalla data della liquidazione
finale dei
contributi per la durata di anni
dieci.
2. I beneficiari dei contributi
sono tenuti
a presentare atto da trascrivere
a proprie
spese nel quale si impegnano
al mantenimento
della destinazione degli immobili
o degli
allestimenti vincolati, ai sensi
degli articoli
2643 e 2672 del codice civile.
3. L’elenco delle strutture sottoposte
al
vincolo di cui al comma 1 è tenuto
dalla
struttura regionale competente.
Articolo 18 - Formazione professionale
1. La Regione, le Province e
gli enti locali
assumono iniziative in materia
di formazione,
riqualificazione e aggiornamento
professionale
degli operatori agrituristici,
ai sensi della
normativa regionale vigente in
materia di
formazione professionale.
Articolo 19 - Vigilanza e controllo
1. La vigilanza e il controllo
sull’applicazione
della presente legge sono esercitati
dai
comuni.
Capo II - Turismo rurale
Articolo 20 - Definizione del
turismo rurale
1. Per turismo rurale s’intende
una specifica
articolazione dell’offerta turistica
regionale
composta da un complesso di attività
che
possono comprendere ospitalità,
ristorazione,
attività sportive, del tempo
libero e di
servizio, finalizzate alla corretta
fruizione
dei beni naturalistici, ambientali
e culturali
del territorio rurale.
2. In particolare, l’attività
di turismo
rurale deve essere esercitata
in immobili
già esistenti, ubicati all’esterno
del territorio
urbanizzato o nei borghi rurali
così come
delimitato dagli strumenti urbanistici
vigenti,
che mantengano le caratteristiche
proprie
dell’edilizia tradizionale della
zona.
3. La ristorazione deve basarsi
su un’offerta
gastronomica tipica della zona,
che utilizza
come materie prime almeno il
70 per cento
dei prodotti locali o tipici
acquisiti direttamente
presso aziende e cooperative
agricole della
regione, con preferenza per le
produzioni
DOP, IGP, STG, DOC, DOCG, IGT,
dei prodotti
tradizionali di cui al d.m. 350/1999,
e dei
prodotti biologici.
4. Gli arredi ed i servizi degli
immobili
e delle strutture debbono ispirarsi
alla
cultura rurale della zona.
Articolo 21 - Esercizi di turismo
rurale
1. Sono esercizi di turismo rurale:
a) le country-houses così come
individuate
e disciplinate dalle leggi regionali
di settore;
b) i centri rurali di ristoro
e degustazione.
2. Gli esercizi di cui al comma
1, lettera
b), sono disciplinati dalla legge
25 agosto
1991, n. 287 e successive modificazioni.
Per tali tipologie il comune
integra il proprio
piano per la somministrazione
di alimenti
e bevande, con la previsione
di una specifica
quota di autorizzazioni destinate
a questa
attività.
3. Le autorizzazioni non sono
trasferibili
in altre zone non agricole.
Articolo 22 - Sanzioni amministrative
1. Per le violazioni delle disposizioni
di
cui all’articolo 4 si applica
una sanzione
amministrativa pecuniaria da
euro 500 a euro
1.000.
2. Chi opera senza l’autorizzazione
comunale
di cui all’articolo 10 è soggetto
ad una
sanzione amministrativa pecuniaria
da euro
2.500 a euro 7.750, nonché alla
chiusura
dell’esercizio aperto senza l’autorizzazione,
che non può essere nuovamente
rilasciata
prima che sia decorso un anno
dal provvedimento
di chiusura.
3. Il titolare di impresa agricola
che esercita
l’attività agrituristica che
utilizza i locali
e gli spazi destinati ad alloggiare
gli ospiti
per un numero di posti superiore
a quello
autorizzato è soggetto al pagamento
di una
sanzione amministrativa pecuniaria
da cinque
a dieci volte il prezzo praticato
per il
servizio per ciascun ospite riscontrato
in
esubero.
4. E’ applicata una sanzione
amministrativa
pecuniaria da euro 250 a euro
500 nei casi
di:
a) attribuzione al proprio esercizio
con
scritti, stampati ovvero pubblicazioni
con
qualsiasi altro mezzo, di un’attrezzatura
non conforme a quella esistente
o di una
denominazione diversa da quella
autorizzata;
b) mancato rispetto dei periodi
di apertura
dichiarati;
c) mancata esposizione al pubblico
di copia
dell’autorizzazione comunale;
d) violazione degli obblighi
di cui alla
presente legge non altrimenti
sanzionati.
5. Nel caso in cui venga commessa
la stessa
infrazione entro i due anni successivi,
le
sanzioni pecuniarie previste
dai commi precedenti
sono raddoppiate; viene altresì
disposta
la chiusura dell’esercizio da
tre a trenta
giorni. In caso di reiterate
violazioni,
il comune può procedere alla
revoca dell’autorizzazione.
6. Le sanzioni amministrative
sono applicate
dai comuni secondo la procedura
stabilita
dalla l.r. 10 agosto 1998, n.
33.
Capo III - Disposizioni comuni,
transitorie
e finali
Articolo 23 - Conferenza permanente
dell’agriturismo
e del turismo rurale
1. Al fine di analizzare le problematiche
sulle attività previste dalla
presente legge
e formulare pareri e proposte
operative alla
Giunta regionale, è istituita
la Conferenza
permanente dell’agriturismo e
del turismo
rurale, articolata in:
a) comitato istituzionale;
b) comitato tecnico.
2. Il comitato istituzionale
è composto da:
a) i dirigenti delle strutture
regionali
competenti in materia di ambiente,
sanità,
turismo e urbanistica;
b) un rappresentante designato
da ciascuna
delle organizzazioni professionali
agricole
maggiormente rappresentative
a livello regionale;
c) un rappresentante della cooperazione,
designato congiuntamente dalle
organizzazioni
maggiormente rappresentative
a livello regionale;
d) un rappresentante designato
da ciascuno
degli organismi e degli enti
istituzionalmente
preposti al controllo ed alla
vigilanza sulle
attività consentite dalla presente
legge;
e) un rappresentante degli esercenti
del
commercio designato congiuntamente
dalle
associazioni maggiormente rappresentative
a livello regionale;
f) un rappresentante degli esercenti
del
turismo designato congiuntamente
dalle associazioni
maggiormente rappresentative
a livello regionale;
g) un rappresentante dell’unione
delle camere
di commercio delle Marche.
3. Il comitato tecnico, che ha
la funzione
di analizzare l’attuazione e
l’applicazione
delle norme contenute nella presente
legge
per il solo settore agrituristico,
è composto
da:
a) il dirigente della struttura
regionale
competente in materia di agriturismo
o suo
delegato che lo presiede;
b) i funzionari delle strutture
regionali
responsabili delle istruttorie
in materia
di agriturismo;
c) quattro rappresentanti designati
dalle
associazioni agrituristiche maggiormente
rappresentative a livello regionale.
4. Sono componenti di diritto
della Conferenza:
a) l’assessore regionale competente
in materia
di agriturismo, che la presiede;
b) il dirigente della struttura
regionale
competente in materia di agriturismo;
c) il dirigente della struttura
regionale
competente in materia di commercio.
5. La Conferenza è costituita
con decreto
del Presidente della Giunta regionale
a seguito
dell’avvenuta designazione di
almeno la metà
più uno dei rappresentanti di
ciascuno dei
comitati di cui ai commi 2 e
3.
6. Il presidente della Conferenza
convoca
congiuntamente o disgiuntamente
i comitati
di cui ai commi 2 e 3.
7. Le sedute sono valide con
la presenza
in prima convocazione della maggioranza
dei
componenti in carica; in seconda
convocazione
è sufficiente un terzo dei componenti.
8. La partecipazione alla Conferenza
è a
titolo gratuito.
9. Le funzioni di segreteria
sono svolte
dalla struttura regionale competente
in materia
di agriturismo.
Articolo 24 - Norme transitorie
1. Le aziende agricole che esercitano
attività
agrituristiche che, alla data
di entrata
in vigore della presente legge,
esercitano
l’attività ai sensi della l.r.
18 ottobre
1999, n. 27 o, in regime di proroga,
in base
alla l.r. 13 novembre 2001, n.
24, si considerano
automaticamente autorizzate se
rispettano
quanto stabilito all’articolo
5 e se mantengono
il rapporto di connessione e
complementarità
di cui all’articolo 3.
2. Le aziende autorizzate ma
non conformi
a quanto stabilito dal comma
1, adeguano
i requisiti alle norme della
presente legge
entro il 31 dicembre 2002.
3. Entro lo stesso termine, i
titolari delle
aziende autorizzate ai sensi
della l.r. 6
giugno 1987, n. 25, che non intendano
adeguarsi
alle condizioni previste dalla
presente legge,
possono richiedere al comune
competente la
trasformazione dell’autorizzazione
agrituristica
nelle autorizzazioni come previsto
all’articolo
21. Nel caso che la trasformazione
comporti
la costituzione di un centro
rurale di ristoro
e degustazione il comune provvede,
entro
sessanta giorni dal ricevimento
della domanda,
in deroga al numero di autorizzazioni
consentite,
previo accertamento dei requisiti
prescritti
per l’operatore e per le strutture
dalla
legge 287/1991 e successive modificazioni.
In questo caso agli operatori
autorizzati
da più di due anni viene riconosciuto
il
requisito professionale ivi previsto
e sono
iscritti d’ufficio al registro
esercenti
commerciali presso la camera
di commercio
della provincia competente per
territorio.
Le aziende agricole che esercitano
attività
agrituristiche in qualsiasi forma
organizzate,
soggette a regolarizzazione per
ottenere
l’iscrizione alla camera di commercio,
conservano
il diritto alla trasformazione
nelle attività
di turismo rurale, con la sola
condizione
di mantenere la compagine sociale
in essere
anche se in forma giuridica societaria
di
nuova costituzione ed in relazione
anche
al trasferimento del ramo di
azienda.
4. Nel caso di trasformazione
ai sensi del
comma 3, i titolari delle aziende
non sono
tenuti ad alcun versamento degli
oneri di
urbanizzazione relativi alle
opere realizzate
ai sensi della l.r. 25/1987.
Non sono altresì
tenuti a restituire gli eventuali
contributi
percepiti per l’attività agrituristica.
Articolo 25 - Disposizioni finanziarie
1. Per le finalità previste dalla
presente
legge, dall’anno 2002 e per gli
anni successivi,
l’entità della spesa sarà stabilita
con legge
di approvazione dei rispettivi
bilanci.
2. Le somme occorrenti per il
pagamento delle
spese autorizzate sono iscritte
a carico
del capitolo che la Giunta regionale
è autorizzata
ad istituire nello stato di previsione
della
spesa del bilancio per l’anno
2002 con la
denominazione di seguito indicata:
“Attuazione
degli interventi in materia di
agriturismo
e di turismo rurale”.
3. Per gli anni successivi le
risorse saranno
assegnate al capitolo corrispondente
a quello
indicato al comma 2 con legge
di bilancio.
Articolo 26 - Abrogazione
1. Sono abrogati la l.r. 27/1999,
la l.r.
24/2001 e l’articolo 6, comma
4, della l.r.
8 marzo 1990, n. 13.
Articolo 27 - Notifica alla Commissione
europea
1. La concessione dei contributi
previsti
dalla presente legge è subordinata
al parere
positivo di compatibilità da
parte della
Commissione europea, ai sensi
degli articoli
87 e 88 del Trattato CE.
Articolo 28 - Efficacia delle
norme
1. Salvo quanto previsto dall’articolo
6,
le norme della presente legge
hanno effetto
a decorrere dall’adozione del
regolamento
ivi previsto.
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