AGRITURISMO REGIONE MOLISE LEGGE AGRITURISMO
MOLISE
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REGIONE MOLISE
Legge Regionale 16 giugno 2001,n.
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Interventi a favore dell’agriturismo
e per
lo sviluppo delle aree rurali
Articolo 1 - Finalità
1. La Regione, in armonia con
la legge 5
dicembre 1985, n.730, con gli
indirizzi della
politica agricola dell'Unione
Europea (UE),
di cui al Regolamento n. 1257/1999
e degli
Orientamenti per gli aiuti di
stato nel settore
agricolo di cui alla G.U. C28
del 1°febbraio
2000, con il piano agricolo nazionale
e con
le direttive regionali di sviluppo,
sostiene
l'agricoltura anche promuovendo
e disciplinando
forme idonee di agriturismo al
fine di:
a) favorire lo sviluppo ed il
riequilibrio
del territorio agricolo;
b) agevolare la permanenza di
produttori
agricoli, produttori
agro-silvo pastorali, acquacoltori,
singoli
o associati, nelle zone
rurali, attraverso l'integrazione
dei redditi
aziendali ed il
miglioramento delle condizioni
di vita;
c) utilizzare al meglio il patrimonio
rurale,
naturale ed edilizio;
d) favorire la conservazione
e la tutela
dell'ambiente;
e) valorizzare i prodotti tipici
e tradizionali;
f) tutelare e promuovere le tradizioni
e
le iniziative culturali del
mondo rurale nonché consentire
l'esercizio
di attività
economiche integrate con quelle
agricole;
g) sviluppare il turismo sociale,
scolastico
e giovanile
nell'ambito della regionale;
h) favorire i rapporti tra città
e campagna.
Articolo 2 - Definizione di attività
agrituristiche
1. Per attività agrituristiche
si intendono
esclusivamente le
attività di ricezione ed ospitalità
esercitate
dagli imprenditori
agricoli, di cui all'articolo
2135 del Codice
Civile, singoli od
associati e dai loro familiari
di cui all'art.230/bis
del Codice
Civile, attraverso l'utilizzazione
della
propria azienda, in rapporto
di connessione e complementarità
rispetto
alle attività di
coltivazione del fondo, silvicoltura
ed allevamento
del bestiame
che, comunque, rimangono principali.
La prevalenza delle attività
agricole rispetto
all'attività
agrituristica è stabilita con
criterio dal
tempo-lavoro.
2. Lo svolgimento di attività
agri-turistiche,
nell'osservanza delle
norme di cui alla presente legge,
non costituisce
distrazione
dalla destinazione agricola dei
fondi e degli
edifici interessati.
3. Fra tali attività rientrano:
a) l'ospitalità stagionale, anche
in spazi
aperti destinati alla
sosta dei campeggiatori;
b) la somministrazione di pasti
e bevande
costituiti
prevalentemente dai prodotti
della azienda
e/o biologici e/o
tipici molisani e tradizionali,
ivi compresi
quelli a carattere
alcolico e superalcolico, anche
ricavate
attraverso lavorazioni
esterne da materie prime ricavate
in azienda;
c) la vendita agli ospiti e al
pubblico di
prodotti tipici tradizionali,
biologici e artigianali, compreso
il pane,
prodotto in azienda;
d) l'organizzazione, a favore
degli ospiti,
di attività ricreative,
naturalistico-ambientali, sportive
e culturali;
e) l'organizzare strutture ed
attività per
il turismo equestre.
4. Ai fini di cui alle lettere
b) e c) del
comma 3, se l'imprenditore
agrituristico è socio di una
cooperativa
o consorzio di
cooperative di produttori, può
somministrare
e vendere nei
propri locali i prodotti della
Cooperativa
nella percentuali
previste ai commi 3 e 4 del successivo
articolo
3.
5. Rientrano nell'esercizio dell'agriturismo
le aziende
agrituristiche-venatorie disciplinate
ed
autorizzate ai sensi
dell'art.26 della legge regionale
10 agosto
1993, n.19.
Articolo 3 - Esercizio dell'agriturismo
1. Non può essere impiegato per
lo svolgimento
di attività
agrituristiche personale non
appartenente
al nucleo familiare o
non convivente, ovvero non impiegato
dall'azienda
in attività
agricola aziendale. Le cooperative
e le società
agricole, iscritte
nell'albo degli operatori agrituristici,
per esercitare le attività
agrituristiche possono avvalersi
dei propri
dipendenti.
2. La qualifica di "Operatore
Agrituristico"
e la denominazione:
"Azienda Agrituristica"
o "Agriturismo"
devono essere usati
esclusivamente dai soggetti iscritti
nell'elenco
degli operatori
agrituristici.
3. Nell'esercizio dell'agriturismo
il 60%
del valore annuo della
materia prima utilizzata, per
la somministrazione
dei pasti e
bevande, deve provenire dall'azienda
ed almeno
il 25% del
valore annuo deve essere acquistato
da altri
produttori agricoli
singoli o associati della Regione
Molise.
4. Le percentuali di cui al comma
precedente,
per le aziende
ricadenti ad un'altitudine superiore
ai 500
metri sul livello del
mare, vanno modificate nella
seguente misura:
a) la percentuale del 60% è ridotta
al 40%;
b) la percentuale del 25% è aumentata
al
45%.
Articolo 4 - Utilizzazione dei
locali per
attività agrituristiche
1. Per le attività agrituristiche
possono
essere utilizzati i locali
siti nell'abitazione dell'imprenditore
agricolo,
ubicata nel fondo,
nonché gli edifici o parte di
essi esistenti
nel fondo e non più
necessari alla conduzione dello
stesso.
2. L'attività agrituristica può
essere svolta
dagli imprenditori
agricoli anche in immobili siti
nel centro
urbano purché il fondo
sia privo di fabbricati rurali;
restano esclusi
i centri urbani con
una popolazione residente superiore
a 2000
unità.
3. L'utilizzazione agrituristica
non comporta
cambio di
destinazione d'uso degli edifici
e dei fondi
rustici censiti come
rurali ivi compresi gli annessi
rustici oggetto
di condono
edilizio.
4. Gli interventi consentiti
sugli edifici
esistenti da destinare
all'attività agrituristica sono
quelli di
restauro, di ristrutturazione,
di adeguamento funzionale, di
risanamento
conservativo e
abbattimento delle barriere architettoniche,
da eseguire nel
rispetto delle caratteristiche
tipologiche
ed architettoniche degli
edifici esistenti nel rispetto
delle caratteristiche
ambientali delle
zone interessate.
5. Le aziende con non più di
sei posti letto
sono esentate al
rispetto della legge sull'abbattimento
delle
barriere
architettoniche.
6. Eventuali ampliamenti sono
possibili nell'ambito
delle norme
urbanistiche esistenti.
7. Le aree e le attrezzature
destinate all'attività
agrituristica,
devono essere strutturate in
modo conforme
alle prescrizioni di
cui alla Legge 9 gennaio 1989,
n.13; per
i locali destinati
all'attività agrituristica, purché
abbiano
l'altezza non inferiore a
metri 2.70 (m. 2.55 in territori
montani)
e comunque ritenuti
idonei dagli uffici competenti
ASL per gli
aspetti
igienico-sanitari, si prescinde
dalle norme
urbanistiche
esistenti per i pubblici esercizi
di ristorazione.
8. L'azienda può dotarsi di parco
giochi,
di aree per attività
ricreative e di piccole piscine.
9. La realizzazione delle strutture
di cui
al comma precedente,
non comporta rilascio di concessione
edilizia,
ma una
semplice autorizzazione amministrativa
su
richiesta degli
interessati.
Articolo 5 - Criteri e limiti
dell'attività
agrituristica
1. La capacità ricettiva delle
aziende agricole
che svolgono
attività agrituristiche è consentita
fino
ad un limite massimo di
12 camere e 24 posti letti. Il
limite può
essere aumentato a 60
posti letto, indipendentemente
dalle camere,
utilizzando anche
unità abitative indipendenti
e in più aziende
se l'attività viene
svolta in forma associata.
2. L'ospitalità in spazi aperti,
da destinare
alla sosta di tende e
di altri mezzi di soggiorno autonomo,
è consentita
in aziende di
estensione non inferiore a tre
ettari di
superficie per un
massimo di 30 persone.
3. Se l'imprenditore agrituristico
si avvale
dei due sistemi di
ospitalità di cui ai commi 1
e 2, i limiti
di recettività sono ridotti di
1/3.
4. I locali destinati ad alloggi
agrituristici
vanno arredati con
decoro ed in maniera adeguata
alle normali
esigenze degli
ospiti.
5. La durata dell'attività agrituristica
e l'eventuale suddivisione in
periodi vanno indicate nella
domanda di iscrizione
all'elenco
regionale di cui all'art.8 e
nella richiesta,
prevista dall'art.9, di
autorizzazione allo svolgimento
dell'attività
agrituristica.
Articolo 6 - Norme igienico-sanitarie
1. I requisiti strutturali e
igienico-sanitario
degli alloggi
agrituristici sono quelli previsti
dalle
vigenti disposizioni e dai
regolamenti comunali edilizi
e di igiene
per i locali di abitazione
fatte salve le deroghe previste
dal regolamento
che detta le
norme di attuazione della presente
legge.
2. Nella valutazione di tali
requisiti deve
essere tenuto conto
delle particolari caratteristiche
di ruralità
degli edifici esistenti.
In particolare, ai fini della
utilizzazione
agrituristica è consentito
derogare i limiti d'altezza e
di superficie
aereo-illuminante
previsti dalle norme di cui sopra,
purché
vengano garantite
condizioni strutturali ed igienico-sanitarie
considerate sufficienti
dall'accertamento della struttura
sanitaria.
In ogni caso il
recupero di edifici rurali vetusti
è consentito
purché sia
assicurata per ogni singola unità
l'altezza
interna media di m.
2.70, ulteriormente ridotta a
m. 2.55 per
i comuni posti in zone
montane e svantaggiate.
3. Negli spazi aperti destinati
ai campeggiatori
vanno assicurati
i servizi igienico-sanitari,
la fornitura
di acqua e di energia
elettrica, la raccolta e lo smaltimento
dei
rifiuti solidi, attraverso
impianti esterni oppure interni
alle strutture
edilizie dell'azienda
agricola.
4. La produzione, la preparazione,
il confezionamento
e la
somministrazione di alimenti
e bevande sono
soggette alle
disposizioni vigenti e alle norme
della Regione
Molise in
materia di sanità.
5. La macellazione, la somministrazione
e
la cessione dei
volatili, dei conigli e della
selvaggina
allevata, può avvenire in
azienda nel rispetto del D.P.R.
del 10 dicembre
1997, n. 495 e
successive modifiche ed integrazioni.
Articolo 7 - Conferimento alle
Provincie
1. Le funzioni amministrative,
di cui alla
presente legge, sono
conferite alle Provincie.
2. Le Provincie nell'esercizio
delle suddette
funzioni osservano
le direttive e gli atti di indirizzo
e coordinamento
emanati dalla
Giunta Regionale, su proposta
dell'Assessore
alle politiche
agricole.
3. La Giunta Regionale esercita,
ai sensi
dell'art.63 dello
statuto regionale, i poteri di
iniziativa
e vigilanza in ordine
all'esercizio delle funzioni
delegate.
4. In caso di inadempimento e
previa formale
diffida del
Presidente, la Giunta Regionale
propone al
Consiglio la revoca
della delega.
Articolo 8 - Elenco degli operatori
1. È istituito, ai sensi dell'art.6
della
legge 5 dicembre 1985, n.
730, presso l'Assessorato regionale
alle
politiche agricole,
l'elenco degli operatori agrituristici.
2. L'iscrizione è condizione
necessaria per
il rilascio
dell'autorizzazione comunale
di cui all'art.
10.
3. L'iscrizione è deliberata
da una Commissione
Regionale per
l'Agriturismo, nominata con decreto
del Presidente
della
Regione, la quale provvede alla
tenuta dell'elenco.
Il
provvedimento di nomina può essere
emesso
anche in
mancanza di alcune delle designazioni
richieste,
purché siano
individuati la metà più uno dei
componenti.
Sono fatte salve le
eventuali successive integrazioni.
4. La Commissione Regionale per
l'agriturismo
si rinnova
all'inizio di ogni legislatura,
ai sensi
della Legge regionale
n.11/1993, ed è composta da:
a) Assessore alle politiche agricole
o un
Dirigente da lui
delegato, con funzione di Presidente;
b) un Funzionario dell'Assessorato
al Turismo;
c) tre rappresentanti esperti
designati dalle
Associazioni
Agrituristiche più rappresentative
operanti
in Regione;
d) due rappresentanti delle Organizzazioni
delle Cooperative
più rappresentative a livello
regionale;
e) un rappresentante per ogni
provincia.
5. Funge da segretario della
Commissione
per l'Agriturismo un
dipendente dell'Assessorato competente
di
livello non inferiore
al VII. Partecipa ai lavori della
Commissione
il dipendente
dell'Assessorato all'Agricoltura
incaricato
all'istruttoria delle
domande.
6. La domanda d'iscrizione va
indirizzata
al Presidente della
Commissione per l'Agriturismo
di cui al comma
4 corredata
della documentazione attestante
il possesso
dei requisiti di
imprenditore agricolo, da una
scheda tecnica
contenente la
descrizione dettagliata delle
caratteristiche
dell'azienda e delle
attività che il richiedente intende
svolgere,
da una relazione
illustrativa attestante la prevalenza
dell'attività
agricola su quella
agrituristica e recante l'impegno
a partecipare
ad un corso di
formazione professionale organizzato,
ove
non già frequentato.
7. Non possono essere iscritti
nell'elenco
regionale coloro che
si trovano nelle condizioni di
cui al terzo
comma dell'art.6 della
legge n. 730 del 1985.
8. Entro il termine di sessanta
giorni dalla
presentazione della
domanda, la Commissione, ove
sussistano i
requisiti,
provvede all'iscrizione all'elenco,
dandone
comunicazione agli
interessati. Trascorso inutilmente
detto
termine, la domanda si
intende accolta. Avverso il diniego
di iscrizione,
è ammesso il
ricorso in opposizione, entro
trenta giorni,
al Presidente della
Giunta Regionale.
9. L'iscrizione ha validità annuale
ed è
automaticamente
rinnovata se non v sono comunicazioni
di
cessazioni dell'attività
da parte del titolare, o non
sopravvengono
le condizioni previste
dall'art. 12 per la revoca.
10. Le autorizzazioni provvisorie,
sino all'entrata
in vigore della
presente legge rilasciate dall'Assessorato
regionale
all'Agricoltura ai sensi dell'art.
6 della
legge n. 730/1985,
rimangono valide.
11. Restano valide le autorizzazioni
rilasciate
in base alle
normative già vigenti.
12. Ai componenti della Commissione
di cui
al comma 4,
estranei all'Amministrazione
regionale, competono,
se ne
ricorrono o i presupposti, il
rimborso delle
spese di viaggio, le
indennità di trasferta nella
misura ed alle
condizioni stabilite
per i dipendenti regionali della
qualifica
dirigenziale ed un
gettone dell'importo previsto
dalla normativa
regionale vigente,
per ogni effettiva presenza in
Commissione.
L'assenza
ingiustificata, di un componente,
a tre sedute
consecutive della
Commissione comporta la decadenza
dalla carica.
13. Ai lavori della Commissione
può assistere
il Sindaco del
Comune nel cui territorio ricade
l'azienda
agrituristica.
14. I provvedimenti di revoca
o di sospensione
delle iscrizioni e
autorizzazioni amministrative
a seguito di
accertamenti, vanno
comunicati alla Commissione di
cui al presente
articolo nella
prima seduta utile.
Articolo 9 - Disciplina amministrativa
1. I soggetti di cui al comma
1 dell'art.2
che intendono svolgere
attività agrituristiche, devono
presentare,
al Sindaco del
comune ove ha sede l'immobile,
apposita domanda
contenente la descrizione dettagliata
delle
attività proposte, con
l'indicazione delle caratteristiche
dell'azienda,
degli edifici e
delle aree da utilizzare a scopo
agrituristico,
della capacità
ricettiva, dei periodi di esercizio
dell'attività
e delle tariffe che si
intendono praticare nell'anno
in corso.
2. La domanda va corredata:
a) della documentazione comprovante
il possesso
dei requisiti
di cui agli articoli 11 e 92
del Testo Unico
approvato con regio
decreto 18 giugno 1931, n.77
ed all'art.
5 della legge 9 febbraio
1963, n.59;
b) del certificato di sana e
robusta costituzione
fisica e idoneità
all'esercizio dell'attività ricettiva
delle
persone che la esercitano,
rilasciato dal competente servizio
dell'Azienda
Unità Sanitaria
Locale (AUSL);
c) del parere favorevole del
competente servizio
dell'AUSL
relativo all'idoneità dei locali
da adibire
all'attività agrituristica e
delle attrezzature di cucina
per le aziende
che effettuano anche
la somministrazione e vendita
dei prodotti;
d) elaborato progettuale dei
locali o spazi
adibiti all'attività
agrituristica;
e) del certificato d'iscrizione
nell'elenco
di cui all'art.8;
f) dell'autorizzazione del proprietario
alla
utilizzazione degli
immobili per attività agrituristica,
quando
la richiesta viene
avanzata dall'affittuario, dal
colono o dal
mezzadro del fondo.
Articolo 10 - Autorizzazione
comunale
1. Il Sindaco provvede sulle
domande di cui
all'art.9, entro 60
giorni dalla presentazione. Trascorso
tale
termine senza
pronuncia, la domanda si intende
accolta.
2. Il Sindaco , entro 30 giorni
dall'accoglimento
della domanda
o dalla scadenza del termine
senza pronuncia,
rilascia
l'autorizzazione che abilita
allo svolgimento
dell'attività, nel
rispetto dei limiti a delle modalità
stabilite
nell'autorizzazione
medesima.
3. L'autorizzazione è sostitutiva
di ogni
altro provvedimento
amministrativo.
4. Al provvedimento di autorizzazione
si
applica il quarto comma
dell'art.19 del decreto del Presidente
della
Repubblica 24
luglio1977, n.616.
5. Non si applicano le disposizioni
di cui
alla legge 16
giugno1939, n.1111.
Articolo 11 - Obblighi amministrativi
1. Entro il 1° febbraio di ciascun
anno va
presentata al settore
Turismo della Regione Molise,
al Comune ed
all'Ente
Provinciale del Turismo una dichiarazione
contenente
l'indicazione delle tariffe che
gli interessati
s'impegnano a
praticare nell'anno in corso,
in caso di
inadempienza,
s'intendono confermate le tariffe
comunicate
l'anno precedente.
2. I soggetti autorizzati all'esercizio
dell'attività
agrituristica,
inoltre, s'impegnano a:
a) iniziare l'attività entro
il termine massimo
di un anno dalla
data fissata nell'autorizzazione;
b) esporre al pubblico copia
dell'autorizzazione
comunale, di cui
all'art.10, nonché le tariffe
praticate;
c) rispettare i limiti e le modalità
indicate
nella autorizzazione
stessa, nonché le tariffe di
cui al comma
1;
d) effettuare comunicazioni alle
locali Autorità
di Pubblica
Sicurezza sull'arrivo e la partenza
degli
ospiti attraverso le
modalità dalle vigenti disposizioni
di leggi.
Articolo 12 - Sospensione e revoca
dell'autorizzazione
1. L'autorizzazione è sospesa
dal Sindaco,
con provvedimento
motivato, per un periodo massimo
di giorni
5 per violazione
degli obblighi di cui alla lettera
b) dell'articolo
11 e per un
periodo massimo di giorni 30
per violazione
degli obblighi di
cui alla lettera c) dello stesso
articolo
11.
2. L'autorizzazione è revocata
dal Sindaco,
sempre con
provvedimento motivato, qualora
si accerti
che l'interessato:
a) non ha iniziato l'attività
entro un anno
dalla data fissata nella
autorizzazione per l'inizio dell'attività
stessa, ovvero ha sospeso
l'attività da almeno un anno;
b) ha perduto i requisiti di
cui al comma
1 dell'articolo 2 o il
diritto d'iscrizione nell'elenco
degli operatori
agrituristici di cui
all'articolo 8;
c) ha subito, nel corso dell'anno
solare,
più sospensioni per
violazione degli obblighi di
cui alle lettere
b), c), d) ed e)
dell'articolo 11;
d) non ha rispettato il vincolo
di destinazione
di cui all'articolo
15, o eventuali provvedimenti
di sospensione.
3. Il provvedimento di sospensione
e di revoca
è comunicato al
Prefetto per gli effetti di cui
al quarto
comma dell'articolo 19 del
decreto del Presidente della
Repubblica 24
luglio 1977, n.616.
4. I provvedimenti di autorizzazione,
di
revoca e di sospensione
sono comunicati dal Sindaco della
Provincia,
alla Regione ed
alle associazioni agrituristiche,
al fine
dell'aggiornamento degli
elenchi in loro possesso nonché
della revoca
e recupero degli
eventuali contributi concessi.
5. Contro il provvedimento di
revoca è ammesso
il ricorso al
Presidente della Giunta regionale
entro 30
giorni dalla data di
notifica dello stesso.
Articolo 13 - Formazione professionale
1. La Regione promuove la formazione,
la
riqualificazione e
l'aggiornamento degli operatori
agrituristici
e dei loro familiari
compatibilmente con la disciplina
comunitaria
di aiuti alla
formazione contenuta nella risoluzione
del
Consiglio
dell'Unione europea del 15 dicembre
1997
e negli allegati
orientamenti in materia di occupazione.
Articolo 14 - Promozione dell'offerta
agrituristica
1.La Regione incentiva e coordina,
anche
tramite delle
associazioni di categoria, le
iniziative
di offerta agrituristica
regionale, finanziando idonee
forme di pubblicità
che mettono
in evidenza le suddette attività
ed il legame
di esse con
l'ambiente naturale, con la cultura
e le
tradizioni locali, nel pieno
rispetto della regola comunitaria
del "de
minimis" e del plafond
da quanto stabilito.
Articolo 15 - Incentivi agli
imprenditori
agricoli ed
alle iniziative collegate all'agriturismo
1. Agli imprenditori agricoli,
singoli o
associati, ed ai loro
familiari, che risultano iscritti
nell'elenco
regionale degli
operatori agrituristici. La Regione
— tramite
le Provincie —
concede contributi per le seguenti
iniziative:
a) ristrutturazione, ampliamento
e sistemazione
di locali, cucine
e stanze da destinare alle attività
agrituristiche
in fabbricati
censiti come rurali, compreso
l'adeguamento
funzionale e la
realizzazione di strutture per
l'abbattimento
delle barriere
architettoniche;
b) adattamento di spazi aperti
da destinare
alla sosta dei
campeggiatori;
c) realizzazione, nei fabbricati
aziendali
o sociali, di centri di
commercializzazione per la vendita
al dettaglio
o per il consumo
di prodotti agricoli tipici della
zona e/o
biologici e/o artigianali
non alimentari.
d) realizzazione di strutture
sportive ed
equestri, per attività
ricreative, parco giochi, piccole
piscine
e di centri di servizio per
la rivitalizzazione delle aree
rurali, connesse
e dimensionate
all'attività agrituristica;
e) installazione, ripristino,
manutenzione
straordinaria e
miglioramento di impianti igienico-sanitari,
idrici, termici,
elettrici e telefonici, al servizio
dei locali
e degli spazi di cui alle
lettere a), b), c), e d);
f) arredamento dei locali utilizzati
a scopo
agrituristico;
g) acquisto di cavalli al solo
scopo di praticare
l'agriturismo
equestre, nel limite massimo
di cinque capi
per le aziende
singole e dieci capi per aziende
associate.
2. I contributi in conto capitale
per le
iniziative di cui al comma 1
si applicano a tutte le imprese
che esercitano
attività
agrituristica, secondo i criteri
di legittimità
degli aiuti di stato per
le PMI ed in particolare la regola
del de
minimis di cui alla
comunicazione della Commissione
europea del
6 marzo 1996.
3. I locali gli impianti e le
attrezzature
oggetto dei citati benefici
sono soggetti ad un vincolo di
destinazione
decennale a
decorrere dalla data del collaudo.
Articolo 16 - Richiesta e liquidazione
degli
incentivi finanziari
1. Le domande di richiesta di
concessione
dei contributi in
conto capitale, riferite ad opere
o ad acquisti
da effettuare,
vanno indirizzate all'Amministrazione
Provinciale
competente
per territorio, corredate dalla
seguente
documentazione:
a) progetto completo (relazione,
disegni,
e computo metrico);
b) certificati catastali di partita
dell'intera
azienda ed estratti
mappa degli immobili interessati
ai miglioramenti;
c) preventivo di spesa per gli
arredi e le
attrezzature.
2. Ad opere ultimate, i beneficiari
devono
inviare i seguenti
documenti:
a) stato finale delle opere realizzate;
b) copia delle autorizzazioni
amministrative
relative dell'attività
per la quale si richiedono le
provvidenze;
c) dichiarazione del beneficiario
di non
aver usufruito, per
stesse iniziative, di contributi
comunitari,
statali e regionali;
d) dichiarazione con la quale
il beneficiario
si obbliga a non
distogliere dall'utilizzazione
agrituristica,
per almeno 10 anni
dalla data di collaudo, i locali,
gli impianti
e le attrezzature
realizzate con il concorso finanziario
regionale
previsto dalla
presente legge;
e) documentazione giustificativa
delle spese;
f) concessione edilizia comunale.
3. I contributi sono concessi
dalla Giunta
Provinciale sulla base
di apposita deliberazione predisposta
dalla
Giunta stessa che
fisserà le modalità di erogazione
delle previdenze
e degli
obblighi degli operatori agrituristici.
4. Nel corso dei lavori sono
consentite anticipazioni
fino al 70%
del contributo accordato, su
presentazione,
all'Amministrazione
Provinciale, di una perizia giunta
dal Direttore
dei lavori.
Articolo 17 - Revoca dei benefici
finanziari
1. La Giunta Provinciale, sentita
la Commissione
di cui all'art.8
dispone la revoca dei benefici
ed il recupero
delle somme
eventualmente erogate, nonché
delle spese
e degli interessi,
se:
a) l'iniziativa non è realizzata
conformemente
al progetto
approvato ed entro i termini
indicati nella
deliberazione di
concessione;
b) sono accertate sostanziali
irregolarità
nella documentazione
delle spese;
c) viene mutata la destinazione
dell'immobile
prima della
scadenza del termine decennale
indicato nella
lettera d),
comma 2, art.16;
d) vengono rilevate violazioni
delle norme
edilizie e degli
strumenti urbanistici vigenti;
e) non si ottemperi alle disposizioni
previste
dagli articoli 2, 5, 6
e 11;
f) mancata presentazione della
concessione
edilizia comunale.
Articolo 18 - Sanzioni
1. Chiunque eserciti l'attività
agrituristica
sprovvisto della
relativa autorizzazione è soggetto
alla sanzione
amministrativa
da Lire 3.000.000 a Lire 20.000.000
e alla
immediata chiusura della azienda
agrituristica.
2. Si applica la sanzione amministrativa
del pagamento di un
somma di denaro:
a) da Lire 500.000 a Lire 2.500.000
nel caso
di violazione delle norme contenute
nell'art.2;
b) da Lire 500.000 a Lire 1.500.000
nel caso
di violazione delle norme contenute
nell'art.3,
comma
1;
c) da Lire 300.000 a Lire 600.000
nel caso di violazione delle
norme contenute
nell'art.11;
3. In caso di più violazioni
nel corso dell'anno
degli obblighi di
cui al comma 2 viene disposta
la sospensione
dell'autorizzazione con effetto
immediato
fino alla definizione del
processo amministrativo.
4. Per l'applicazione delle suddette
sanzioni
si applicano le
procedure previste dalla Legge
del 2 novembre
1981, n. 689.
Articolo 19 - Normativa antincendio
1.Le aziende agrituristiche sono
tenute al
rispetto del Decreto
del Ministero dell'Interno del
9 aprile 1994
solo per le
prescrizioni di cui al Titolo
III, in quanto
attività ricettiva con
capacità non superiore a 25 posti
letto.
Articolo 20 - Vigilanza
1. La Regione Molise, tramite
il personale
assegnato
all'Assessorato all'Agricoltura,
effettua
il controllo
sull'osservanza della presente
legge.
2. Ai fini dell'esercizio di
tale funzione
esso è munito di apposito
tesserino di riconoscimento per
l'accesso
negli edifici e spazi
adibiti alle attività agrituristiche.
3. I funzionari regionali addetti
alla vigilanza
agiscono in
funzione di polizia giudiziaria,
ai sensi
dell'art.57 c.p.p. nei limiti
del servizio cui sono destinati
e secondo
le attribuzioni ad essi
conferite dalla legge.
Articolo 21 - Disposizione abrogativa
1. Sono abrogate tutte le disposizioni
in
contrasto con la presente legge.
Articolo 22 - Criteri d'attuazione
1. Al fine di dare esecuzione
alla presente
legge regionale, la
Giunta Regionale emana, entro
tre mesi dall'entrata
in vigore
della stessa, apposito regolamento.
Articolo 23 - Norma finanziaria
1. Gli oneri derivanti dall'attuazione
della
presente legge si
provvederà mediante l'istituzione
di appositi
capitoli di spesa
con legge di approvazione del
bilancio per
l'esercizio finanziario
2001 o con successiva legge di
variazione.
2. Relativamente agli esercizi
finanziari
2002 e successivi si
provvederà con le rispettive
leggi di approvazione
del bilancio.
Articolo 24 - Comunicazione alla
Commissione
Unione Europea
1. Le disposizioni della presente
legge che
costituiscono
regime di aiuto alle imprese
sono efficaci
a decorrere dal
giorno successivo a quello di
pubblicazione
nel Bollettino
Ufficiale della Regione Molise
del parere
favorevole della
Commissione Unione Europea emesso
in esito
a procedura di
notifica.
Articolo 25 - Rinvio a disposizioni
statali
1. Per quanto non previsto dalla
presente
legge valgono le
disposizioni di cui alla legge
5 dicembre
1985, n.730 e
successive modificazioni e integrazioni.
Articolo 26 - Dichiarazione d'urgenza
1. La presente legge è dichiarata
urgente
ai sensi dell'art. 127
della Costituzione e dell'art.
38 dello Statuto
regionale ed entra
in vigore il giorno successivo
a quello della
sua pubblicazione.
Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata
sul Bollettino
Ufficiale della
Regione. È fatto obbligo a chiunque
spetti
di osservarla e farla
osservare come legge della Regione
Molise.
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