AGRITURISMO REGIONE PIEMONTE LEGGE AGRITURISMO
PIEMONTE
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REGIONE PIEMONTE
Legge Regionale 23 marzo 1995,
n. 38
Disciplina dell' agriturismo.
Articolo 1 - Finalità
1. La Regione Piemonte, in armonia
con la
legislazione comunitaria e nazionale,
promuove
e disciplina l' agriturismo al
fine di favorire
lo sviluppo e il riequilibrio
del territorio
agricolo, agevolare la permanenza
dei produttori
agricoli nelle zone rurali attraverso
il
miglioramento delle condizioni
di vita e
l' incremento dei redditi aziendali,
valorizzare
le strutture economiche e produttive
della
campagna tutelando i caratteri
dell' ambiente
in genere ed in particolare di
quello rurale
e le sue risorse, valorizzare
i prodotti
tipici e quelli provenienti da
coltivazioni
biologiche, promuovere e tutelare
le tradizioni
e le iniziative culturali del
mondo rurale,
favorire i rapporti tra città
e campagna,incrementare
le potenzialità dell' offerta
turistica piemontese.
Articolo 2 - Definizione di attività
agrituristiche
1. Per attività agrituristiche
si intendono
le attività di ricezione e ospitalità
esercitate
dagli imprenditori agricoli di
cui all' articolo
2135 del Codice civile, singoli
od associati,
e da loro familiari di cui all'
articolo
230 bis del Codice civile, attraverso
l'utilizzazione
della propria azienda in rapporto
di connessione
e complementarietà rispetto alle
attività
di coltivazione del fondo, silvicoltura,allevamento
del bestiame, che devono comunque
rimanere
principali.
2. Ai fini della presente legge
sono considerati
imprenditori agricoli associati:
a) le società cooperative agricole;
b) le società cooperative, i
consorzi e le
altre società costituite tra
imprenditori
agricoli per l'esercizio delle
attività agrituristiche.
3. Rientrano tra le attività
agrituristiche:
a) dare ospitalità in alloggi
agrituristici
e in spazi aperti destinati alla
sosta dei
campeggiatori,nonché somministrare
alle persone
ospitate cibi e bevande, comprese
quelle
a carattere alcolico e superalcolico;
b) somministrare per la consumazione
sul
posto,anche a persone non ospitate
nell'
azienda, pasti e bevande (comprese
quelle
a carattere alcolico e superalcolico),
costituiti
prevalentemente da prodotti propri,
per un
massimo di sessanta persone comprese
quelle
ospitate; tale limite può essere
superato
per le scolaresche in visita
all' azienda;
c) organizzare attività ricreative,
sportive
e culturali nell'ambito dell'azienda
disgiuntamente
o congiuntamente alle attività
di cui alle
lettere a) e b), che siano connesse
e integrate
con le attività e le caratteristiche
dell'
azienda agricola e dell' ambiente
rurale.
4. Per i fini di cui al comma
3, lettera
b), sono considerati propri i
cibi e le bevande
prodotti e lavorati nell' azienda
agricola,
quelli ricavati da materie prime
dell' azienda
agricola anche tramite lavorazioni
esterne,
nonché quelli provenienti da
cooperative
e consorzi di aziende agricole
operanti in
ambito locale o regionale di
cui l' azienda
fa parte.
5. L'attività agricola dell'
azienda o delle
aziende,in caso di imprenditori
agricoli
associati, deve rimanere principale
rispetto
all' attività agrituristica in
termini di
tempo lavoro dedicato.
6. Possono essere adibiti all'
attività agrituristica,oltre
all' imprenditore agricolo, i
coadiutori
e i dipendenti dell'azienda agricola,
nel
rispetto della vigente normativa
in materia
di lavoro.
Articolo 3 - Alloggi agrituristici
e spazi
per campeggio
1. Sono alloggi agrituristici
i locali siti
in fabbricati rurali nei quali
viene data
ospitalità ai turisti dagli imprenditori
agricoli.
2. I locali devono far parte
della struttura
dell'azienda agricola ed essere
siti nell'
ambito domestico dell'imprenditore
o comunque
nel fondo dello stesso, in modo
da consentire
un rapporto costante di ospitalità
.
3. La capacità ricettiva di un'
azienda agricola
in alloggio agrituristico non
può essere
superiore aventi cinque posti
letto.
4. Negli alloggi agrituristici
devono essere
assicurati i servizi minimi di
ospitalità
compresi nel prezzo della camera:
a) pulizia dei locali ad ogni
cambio di cliente
ed almeno una volta la settimana;
b) cambio della biancheria ad
ogni cambio
di cliente ed almeno una volta
la settimana;
c) fornitura di energia elettrica,
acqua,
riscaldamento.
5. Negli alloggi agrituristici
possono essere
somministrati,limitatamente alle
persone
alloggiate,cibi e bevande anche
non costituiti
da prodotti propri dell' azienda
agricola
purché prevalentemente di produzione
tipica
piemontese.
6. Nelle aziende agricole possono
essere
previsti spazi aperti destinati
all' insediamento
tempora ne o di un massimo di
tre tende o
caravan; in relazione alle esigenze
locali
il Comune può consentire, in
alternativa
ai posti letto di cui al comma
3, l' elevazione
del numero di tende o caravan
fino ad un
massimo di dieci, per non più
di trenta persone,previa
verifica che l' azienda agricola
abbia una
estensione territoriale e caratteristiche
adeguate per ospitarle.
Articolo 4 - Requisiti tecnici
ed igienico
sanitari
1. Le camere e le unità abitative
degli alloggi
agrituristici devono possedere
i requisiti
tecnici ed igienico sanitari
previsti dalla
legge regionale14 luglio 1988,
n. 34.
2. Le camere e le unità abitative
devono
disporre almeno dei seguenti
servizi igienico
sanitari: un wc ogni dieci persone,
un bagno
o doccia ogni dodici persone,
un lavabo ogni
sei persone, comprese le persone
appartenenti
al nucleo familiare e conviventi.
3. Per gli insediamenti di non
più di tre
tende o caravan devono essere
garantiti ai
turisti i servizi igienico sanitari
e la
fornitura d'acqua mediante le
strutture ordinarie
dell' azienda agricola; per gli
insediamenti
superiori a tre tende o caravan
deve essere
garantito, mediante strutture
apposite, il
rispetto dei parametri minimi
dei requisiti
igienico sanitari previsti per
i campeggi
ad una stella dalla legge regionale
31 agosto
1979, n. 54 e successive modificazioni.
4. La produzione, la preparazione,
il confezionamento
e la somministrazione di alimenti
e bevande
sono soggetti alle disposizioni
di cui alla
legge 30 aprile 1962, n. 283
ed al relativo
Regolamento di esecuzione adottato
con decreto
del Presidente della Repubblica
del 26 marzo
1980, nº327.
5. Qualora le caratteristiche
strutturali
o architettoniche degli edifici
rurali esistenti
non consentano l'adeguamento
ai requisiti
di cui al comma1, è consentito
l' uso di
camere o unità abitative anche
con altezza
non inferiore a metri 2,20, sempre
ché venga
garantito un volume minimo dei
locali pari
a quello risultante dal rapporto
tra superficie
minima e altezza indicati dall'
articolo
4 della LR 34/ 1988; è altresì
consentita
una finestratura inferiore ai
1/ 8 della
superficie del pavimento,sempre
ché sia garantito
un sufficiente ricambio d'aria.
6. Nel caso siano ospitati gruppi
organizzati
scolastici o giovanili, negli
alloggi agrituristici
è consentito di utilizzare camerate
a più
letti e di sovrapporre a ciascun
letto base
un altro letto, per una ricettività
massima
di venticinque posti letto,senza
dover incrementare
superfici e cubature delle camere;
per il
rispetto degli altri rapporti
si computano
i posti letto effettivi.
7. La previsione di cui al comma
6 può altresì
applicarsi, indipendentemente
dal tipo di
utenza,agli alloggi agrituristici
collocati
in immobili rurali quali baite,
alpeggi,
malghe e simili, siti in zone
montane ad
altitudini superiori ai 1.000
metri e raggiungibili
solo con sentieri, mulattiere
o strade di
servizio non aperte al traffico.
Articolo 5 - Utilizzazione di
edifici e di
aree
1. Possono essere utilizzati
per le attività
agrituristiche i locali siti
nell' abitazione
dell' imprenditore agricolo ubicati
nel fondo,
nonché gli edifici o parte di
essi esistenti
nel fondo e non più necessari
alla conduzione
dello stesso.
2. Nei Comuni rurali, individuati
con provvedimento
della Giunta Regionale, possono
essere utilizzati
per attività agrituristiche anche
gli edifici
rurali esistenti nei borghi o
in centri abitati
destinati alla propria abitazione
dall' imprenditore
agricolo che svolga la propria
attività in
un fondo privo di fabbricati
sito nel medesimo
Comune o in Comune limitrofo.
3. L' utilizzo dei fondi e degli
edifici
per le attività agrituristiche
previste dalla
presente legge non comporta la
modifica della
destinazione d' uso agricolo
dei medesimi.
4. Per l' esercizio delle attività
agrituristiche
possono essere effettuati gli
interventi
di manutenzione ordinaria e straordinaria,
di restauro e di risanamento
conservativo
e ristrutturazione per il recupero
del patrimonio
edilizio esistente, nonché gli
interventi
necessari per la fornitura dei
servizi igienico
sanitari ai turisti dotati di
tende o caravan,in
conformità alle disposizioni
degli strumenti
urbanistici. Non possono essere
utilizzate
nuove costruzioni per l' attività
agrituristica.
Articolo 6 - Domanda di autorizzazione
1. L' esercizio delle attività
agrituristiche
di cui all'articolo 2 della presente
legge
è soggetto ad autorizzazione
comunale.
2. La sola ospitalità in spazi
aperti di
campeggiatori dotati di non più
di tre tende
o caravan è soggetta a semplice
comunicazione
al Comune.
3. La domanda di autorizzazione
deve essere
presentata al Comune in cui si
intende esercitare
l'attività agrituristica e deve
indicare:
le generalità del richiedente,
le attività
che si intendono svolgere,le
caratteristiche
e le dimensioni dell' azienda
agricola, gli
edifici e le aree da adibire
aduso agrituristico,
la capacità ricettiva, i servizi
igienici,
i servizi accessori offerti,
i periodi di
esercizio dell'attività , le
tariffe che
si intendono praticare.
4. Con la domanda è altresì richiesta
l'
iscrizione all'elenco degli abilitati
all'
esercizio delle attività agrituristiche.
5. La domanda deve essere corredata
da copia
del libretto sanitario rilasciato
alle persone
che esercitano l' attività .
Articolo 7 - Iscrizioni nell'
elenco degli
abilitati e rilascio dell' autorizzazione
1. E' delegato al Comune l' accertamento
dei requisiti e la tenuta dell'
elenco dei
soggetti abilitati all'esercizio
di attività
agrituristiche.
2. Al fine del rilascio dell'
autorizzazione
di esercizio e dell' iscrizione
nell' elenco
degli abilitati il Comune accerta
che il
richiedente:
a) sia in possesso dei requisiti
di cui all'
articolo2, comma 1, della presente
legge;
b) non abbia riportato nel triennio,
con
sentenza passata in giudicato,
condanne per
uno dei delitti previsti dagli
articoli 442,
444, 513, 515, 517 del Codice
penale o per
uno dei delitti in materia di
igiene e sanità
previsti in leggi speciali o
meno che non
abbia ottenuto la riabilitazione;
c) non sia sottoposto a misura
di prevenzione
ai sensi della legge 27 dicembre
1956, n.
1423 e successive modificazioni
o sia stato
dichiarato delinquente abituale;
d) sia in possesso dei requisiti
soggettivi
di cui agli articoli 11 e 12
del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza
(TULPS)
approvato con regio decreto 18
giugno 1931,
n. 773 ed all' articolo 5 della
legge 9 febbraio
1963, n. 59.
3. Per gli stessi fini di cui
al comma 2,
il Comune accerta altresì che:
a) le attività per cui è richiesta
l' autorizzazione
rientrino nei limiti previsti
dalla presente
legge;
b) i locali, gli spazi aperti,
i servizi,
le attrezzature e gli arredi
abbiano le caratteristiche
e i requisiti previsti dalla
presente legge.
4. Per i profili igienico sanitari,
il Comune
acquisisce parere favorevole
del competente
Servizio di igiene dell' Unità
Sanitaria
Locale.
5. Il Sindaco decide circa la
domanda di
iscrizione nell'elenco degli
abilitati e
di autorizzazione all'esercizio
di attività
agrituristiche entro novanta
giorni dalla
sua presentazione.
6. Nel provvedimento di autorizzazione
devono
essere indicati: il titolare,
le attività
che possono essere esercitate,
i limiti e
le modalità di svolgimento dell'attività
, le dotazioni ricettive e di
servizi.
7. Col medesimo provvedimento
il Sindaco
rilascia altresì l' autorizzazione
igienico
sanitaria di cui all'articolo
231 del testo
unico delle leggi sanitarie approvato
con
regio decreto 27 luglio 1934,
n. 1265, così
come modificato dalla legge 16
giugno 1939,n.
1112.
8. E' fatta salva la facoltà
da parte degli
imprenditori agricoli che svolgono
attività
agrituristiche,di svolgere altresì
attività
di locazione di alloggiai turisti
e vendita
di prodotti della propria azienda
nel rispetto
delle norme che specificatamente
regolano
tali attività .
9. Il Comune dà immediata comunicazione
alla
Provincia dell' iscrizione nell'
elenco abilitati
e del rilascio dell' autorizzazione,
nonché
delle diffide,sospensioni, cancellazioni,
revoche e cessazioni.Sulla base
di tali comunicazioni
la Provincia tiene un elenco
aggiornato di
coloro che svolgono attività
agrituristiche
e lo trasmette annualmente alla
Regione.
10. L' esercizio di attività
agrituristiche
non comporta l'iscrizione nel
registro degli
esercenti il commercio di cui
all' articolo
1, della legge11 giugno 1971,
n. 426, integrato
dall' articolo 5, della legge
17 maggio 1983,
n. 217.
11. In materia di tasse sulle
concessioni
regionali valgono le normative
previste dalla
legge regionale 6 marzo 1980,
n. 13 e successive
modifiche e dalla legge 14 giugno
1990, n.
158 e la tabella approvata con
decreto legislativo
22 giugno 1991,n. 230 e successive
modifiche
e integrazioni. Per il rilascio
dell' autorizzazione
sanitaria per l' esercizio di
attività agrituristica
deve essere corrispostala tassa
di concessione
regionale prevista al numero
d'ordine 7,
n. 1, lettera f) della tariffa
allegata al
DLgs 230/ 1991 e successive modifiche
e integrazioni,
nonché quella prevista allo stesso
numero
d'ordine 7, n. 2, se i cibi e
le bevande
sono somministrate anche a persone
diverse
da quelle alloggiate.
Articolo - 8 Rinvio a norme generali
per
la ricettività
1. All' esercizio delle attività
agrituristiche
si applicano le norme comuni
previste dal
Titolo VII della legge regionale
15 aprile
1985, n. 31, “Disciplina delle
strutture
ricettive extra alberghiere”
e successive
modificazioni.
Articolo 9 - Abrogazione di norme
1. E' abrogata la legge regionale
17 agosto
1989,n. 50, relativa a "Disciplina
e
sviluppo dell' agriturismo".
Articolo 10 - Interventi per
lo sviluppo
1. La Regione interviene con
azioni di sostegno
dello sviluppo e di promozione
dell' offerta
agrituristica in base ai programmi
previsti
dal Regolamento CEE n. 2081/
1993 del Consiglio
del 20 luglio 1993 e dalla legge
regionale
22 maggio 1987, nº29.
La presente legge regionale sarà
pubblicata
nel Bollettino Ufficiale della
Regione.E'
fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla
e di farla osservare come legge
della Regione
Piemonte.Data a Torino, addì
23 marzo 1995
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