AGRITURISMO REGIONE PUGLIA LEGGE AGRITURISMO
PUGLIA
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REGIONE PUGLIA
Legge Regionale 22 maggio 1985,
n. 34
Interventi a favore dell’agriturismo
Articolo 1 - Obiettivi della
legge
La Regione Puglia, in armonia
con gli indirizzi
di politica agricola nazionale
comunitaria
e con il piano di sviluppo regionale,
promuove
ed incentiva attività agrituristiche
volte
a favorire lo sviluppo ed il
riequilibrio
del territorio, ad agevolare
la permanenza
dei produttori agricoli nelle
zone rurali
attraverso l' integrazione dei
redditi aziendali
ed il miglioramento delle condizioni
di vita,
ad utilizzare meglio il patrimonio
rurale
esistente sia edilizio sia naturale
anche
ai fini turistici,a valorizzare
i prodotti
tipici e le tradizioni locali,a
creare un
armonico rapporto tra città e
campagna ed
a favorire ed orientare i flussi
turistici.
Articolo 2 - Attività agrituristiche
Per attività agrituristiche si
intendono
le attività di ospitalità e promozione
svolte
da imprenditori agricoli di cui
all'art.
2135 del CC, singoli o associati
e dai loro
familiari di cui all' art. 230
bis del CC,
attraverso la utilizzazione di
strutture
aziendali o interaziendali, la
cui attività
deve comunque restare prioritaria
rispetto
a quella agrituristica.
Rientrano tra tali attività :
a) dare ospitalità,
anche in spazi aperti destinati
alla sosta
di campeggiatori; b) somministrare
pasti
e bevande costituiti prevalentemente
da prodotti
propri; c) organizzare attività
ricreative
o culturali nell' ambito dell'azienda
o delle
aziende associate o secondo itinerari
agrituristici
integrati Sono considerati di
propria produzione
le bevande ed i cibi prodotti
e lavorati
nell' azienda agricola, nonché
quelli ricavati
da materie prime dell' azienda
agricola anche
attraverso lavorazioni esterne.
Lo svolgimento di attività agrituristiche,
nel rispetto delle norme della
presente legge
non costituisce distrazione dalla
destinazione
agricola dei fondi e degli edifici
interessati.
Articolo 3 - Utilizzo locali
per attività
agrituristiche
Possono essere utilizzati per
attività agrituristiche
i locali siti nell' abitazione
dell' imprenditore
agricolo, ubicati nel fondo,
nonché gli edifici
o parti di essi esistenti nel
fondo e non
più necessari alla conduzione
dello stesso.
Possono essere utilizzati per
gli stessi
fini anche gli edifici esistenti
nei borghi
rurali. A tal fine le Amministrazioni
Provinciali,
sentiti i Comuni interessati,
determinano
le località aventi le caratteristiche
richieste.
L'ERSAP è autorizzato a dare
in concessione
a cooperative di imprenditori
agricoli, con
priorità a quelle giovanili,
o a singoli
imprenditori agricoli strutture
e complessi
di beni della Gestione Riforma
attualmente
disponibili per una loro utilizzazione
per
fini agrituristici.
Articolo 4 - Promozione dell'
offerta e della
domanda turistica
La Regione finanzia le spese
concernenti:a)
la realizzazione di studi e indagini
relative
all' agriturismo, la realizzazione
di manifestazioni,
convegni, materiale divulgativo
ed iniziative
atte a sensibilizzare l' ambiente
agricolo
alle problematiche agrituristiche.
L'attività di cui al presente
articolo si
attua in base ai programmi presentati
alla
Giunta regionale dalle associazioni
agrituristiche
nazionali maggiormente rappresentative
operanti
nella Regione Puglia.
I programmi devono pervenire
alla Giunta
regionale entro il 31 ottobre
di ogni anno.La
Regione, nell' ambito dei programmi
di promozione
agrituristica,svolge attività
di pubblicità
e propaganda dell' offerta agrituristica
regionale ed assicura la formazione
permanente
sia di tecnici animatori sia
delle famiglie
rurali all' agriturismo.
L'attività di cui al presente
articolo è
svolta dalle Associazioni agrituristiche
coordinate dall' assessorato
regionale al
Turismo.
Articolo 5 - Elenco regionale
degli operatori
agrituristici
Presso la Regione Puglia è istituito
l' elenco
degli imprenditori agricoli che
praticano
l' agriturismo.
All' elenco possono essere iscritti
i conduttori
di aziende agricole di cui all'
art. 2 della
presente legge che intendono
praticare l'
offerta agrituristica per almeno
60 giorni
all' anno,ovvero dei familiari
conviventi.
La domanda di iscrizione deve
essere indirizzata
al Comune dove ha sede il centro
aziendale
e deve contenere la descrizione
dettagliata
delle attività che il richiedente
intende
svolgere e l' indicazione dei
requisiti propri
dell' azienda che rendono possibile
lo svolgimento
delle attività stesse.
L' iscrizione nell' elenco è
decisa, sulla
base dei requisiti predetti,
da una apposita
Commissione regionale istituita
con Decreto
del Presidente della Giunta regionale
e così
composta:
- dall' Assessore regionale al
Turismo, che
la presiede;
- da un funzionario regionale
dell' Assessorato
al Turismo;
- da un funzionario regionale
dell' Assessorato
all' Agricoltura;
- da sei esperti, di cui tre
nominati su
designazione delle organizzazioni
professionali
agricole più rappresentative
a livello nazionale,
presenti nel CNEL e tre su designazione
delle
Associazioni di agriturismo maggiormente
rappresentative a livello nazionale;
- da un rappresentante designato
dall' Associazione
regionale delle Agenzie di viaggio
e turismo.
L'istruttoria della domanda e
l' accertamento
dei requisiti occorrenti per
l' iscrizione
sono eseguiti dalla Provincia
competente
per territorio. Contro le decisioni
negative
della Commissione è ammesso ricorso
alla
Giunta regionale entro trenta
giorni dalla
data di notifica del provvedimento
relativo.
Il Presidente della Giunta regionale
rilascia
agli iscritti nell'elenco un
certificato
di operatore agrituristico attestante
le
attività consentite ed i limiti
e le modalità
di esercizio delle attività stesse,
fatte
salve comunque le disposizioni
vigenti in
materia di concessione e licenze.
Gli operatori iscritti nell'
elenco beneficiano:
a) delle attività di promozione
e propaganda
di cui al precedente art. 4;
b) dei contributi di cui al secondo
comma
del successivo art.7, ove in
possesso del
requisito oggettivo ivi previsto.
Per coloro che richiedono i benefici
di cui
alla precedente lettera b) onde
conseguire
l' idoneità ricettiva dei locali
destinati
alla utilizzazione agrituristica,
l' iscrizione
nell'elenco è subordinata all'
accertamento
previsto al secondo comma del
successivo
art. 10, concernente l' avvenuta
esecuzione
dei lavori e degli acquisti ammessi
a contributo.
La Giunta regionale può accordare
anticipazioni
fino al 90%della spesa ritenuta
ammissibile.
Articolo 6 - Obblighi agli operatori
iscritti
nell' elenco
L'operatore iscritto nell' elenco
regionale
ha l' obbligo di esporre al pubblico
il certificato
di cui al terz'ultimo comma dell'articolo
precedente e di esercitare le
attività consentite
nei limiti e con le modalità
indicate nel
certificato stesso.
La cancellazione dall' elenco
è disposta
dalla commissione di cui al precedente
art.
5 qualora si accerti che l' iscritto
è venuto
meno agli obblighi di cui al
comma precedente,
ovvero che ha perduto i requisiti
per la
iscrizione.
Gli accertamenti relativi sono
operati dalla
Provincia competente per territorio.Contro
il provvedimento di cancellazione
è ammesso
ricorso alla Giunta regionale
entro 30 giorni
dalla data di notifica della
revoca stessa.
La cancellazione dell' iscrizione
comporta
l' obbligo di restituzione dei
contributi
di cui al successivo art. 7,
qualora sia
pronunciata prima di cinque anni
dalla loro
erogazione.
Articolo 7 - Iniziative finanziabili
agli
operatori agricoli
Per l' attuazione della presente
legge, la
Regione concede contributi finanziari
in
conto capitale agli imprenditori
agricoli,
singoli o associati, le cui aziende
ricadono
nelle zone delimitate ai sensi
del precedente
art. 3 e che siano iscritti o
abbiano richiesto
di iscriversi nell' elenco di
cui al precedente
art. 5.
I contributi di cui al comma
precedente possono
essere concessi per le seguenti
iniziative:
a) costruzione, ampliamento,
ristrutturazione
e sistemazione di stanze e cucine
da destinare
all' utilizzazione turistica
in fabbricati
censiti nel Catasto rurale nonché
il restauro
degli stessi;
b) installazione nei fabbricati
aziendali
o sociali di strutture per la
conservazione,
per la vendita a dettaglio o
per il consumo
dei prodotti agricoli, prevalentemente
lavorati
in proprio;
c) installazione, ripristino
o miglioramento
di impianti igienico sanitari,
idrici, elettrici
a servizio dei locali di cui
alla precedente
lettera a);
d) realizzazione di impianti
ed attrezzature
per il tempo libero,al servizio
anche delle
famiglie rurali;
e) realizzazione di aree attrezzate
a verde;
f) allestimento di spazi attrezzati
per la
sosta in tende,roulottes e campers,
in adiacenza
a fabbricati rurali con relativi
servizi
igienici.
Le provvidenze regionali vanno
prioritariamente
destinate a quelle aziende che
per posizione
ed estensione dei terreni,per
composizione
del nucleo familiare, ricavano
dall' agricoltura
redditi non sufficienti per i
quali si appalesa
la necessità di una integrazione
di reddito
con attività accessoria.
Per le attività svolte dalle
Associazioni
agrituristiche maggiormente rappresentative
a livello nazionale la Regione
può concedere
contributi di funzionamento nella
misura
massima dell'80% delle spese
ritenute ammissibili.
Articolo 8 - Misura dei contributi
I contributi per l' iniziativa
di cui alla
lettera a) del precedente art.
7 sono fissati
nella misura massima del 60%
della spesa
ritenuta ammissibile.
Per le iniziative di cui alle
lettere b),
c), d), e) ed f) del precedente
art. 7 i
contributi sono fissati nella
misura massima
del 70% della spesa ritenuta
ammissibile.
Per le iniziative proposte da
Enti locali
o Enti pubblici i contributi
di cui ai commi
precedenti possono essere aumentati
fino
ad un massimo dell' 80%.
I contributi di cui ai commi
precedenti non
sono cumulabili,per le stesse
opere, con
analoghi contributi previsti
da altre leggi
regionali o statali.
Ad integrazione della parte di
spesa eccedente
il contributo può essere concesso
un mutuo
decennale al tasso fissato perle
opere di
miglioramento fondiario.
Articolo 9 - Richiesta del concorso
finanziario
regionale
Le domande per la concessione
dei contributi
per le iniziative di cui al secondo
comma
del precedente art. 7 devono
essere indirizzate
al Presidente della Giunta regionale
e presentate
all'Assessorato regionale all'
Agricoltura
e Foreste entro il 31 marzo di
ogni anno.
Le domande devono essere corredate:
- da
una relazione tecnico - economica
che inquadri
nel contesto della azienda agraria
l' attività
agrituristica che il richiedente
intende
svolgere ed illustri i lavori
da eseguire;
- dalla planimetria dei locali
da destinare
all' utilizzazione turistica,
con l'indicazione
dei relativi impianti ed attrezzature,da
una copia del certificato ovvero
della domanda
di iscrizione all' elenco di
cui al precedente
art. 5.
Entro il 30 aprile successivo
l' Assessorato
all' Agricoltura,di concerto
con l'Assessorato
al Turismo, trasmette alla Giunta
regionale
le domande pervenute entro il
termine suddetto
previa istruttoria consistente
nella verifica
tecnico – economica delle iniziative
proposte
con relativa determinazione della
spesa ammissibile
e nella acquisizione del parere
della Commissione
di cui al 4º comma del precedente
art. 5.
Articolo 10 Concessione ed erogazione
dei
finanziamenti
La Giunta regionale è autorizzata
a concedere
i singoli finanziamenti sulla
base delle
domande istruite ai sensi dell'articolo
precedente.
L'erogazione dei contributi viene
effettuata
anticipatamente fino al 70% dell'
ammontare
lordo e per la quota residua
dopo che l'Assessorato
regionale all'Agricoltura abbia
accertato
l'avvenuta realizzazione delle
iniziative
ammesse a contributo.
In caso di mancata o parziale
realizzazione
delle iniziative stesse entro
il termine
stabilito dal provvedimento di
concessione,
la Giunta regionale provvede
al recupero
totale o parziale delle somme
già erogate.
Articolo 11 Vincolo di destinazione
I locali, gli impianti e le attrezzature
realizzati con i concorso finanziario
regionale
ai sensi della presente legge
non possono
essere distolti dalla utilizzazione
agrituristica
per almeno dieci anni dalla data
del collaudo.
L'inosservanza della norma di
cui al comma
precedente comportala restituzione
del contributo
percepito per le opere e le attrezzature
distolte.
Articolo 12 Caratteristiche delle
strutture
agrituristiche
I locali e gli alloggi destinati
alla utilizzazione
agrituristica devono possedere
idonei requisiti
di stabilità , sicurezza e decoro
e devono
essere dotate di servizi igienici
adeguati
al tipo di attività agrituristica
svolta
ed alla capacità ricettiva denunziata.
I lavori di sistemazione e di
restauro devono
essere eseguiti rispettando le
caratteristiche
tipologiche e l'aspetto architettonico
complessivo
degli edifici esistenti.
Gli interventi di ampliamento
devono essere
organicamente integrati nelle
strutture architettoniche
preesistenti.
Articolo 13 Norma finanziaria
Il testo di questo articolo non
si riporta
poichè la norma finanziaria viene
aggiornata
di anno in anno.
La presente legge sarà pubblicata
nel Bollettino
Ufficiale della Regione. E' fatto
obbligo
a chiunque spetti di osservarla
e farla osservare
come legge della Regione Puglia.
Data a Bari,
addì 22 maggio 1985
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