AGRITURISMO REGIONE SARDEGNA LEGGE AGRITURISMO
SARDEGNA
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REGIONE SARDEGNA
Legge Regionale 23 giugno 1998,
n. 18
Nuove norme per l'esercizio dell'agriturismo
e del turismo rurale
TITOLO I - NORME PER L'ESERCIZIO
DELL'AGRITURISMO
Articolo 1 - Finalità
1. La Regione Autonoma della
Sardegna, in
attuazione della Legge 5 dicembre
1985, n.
730, disciplina e promuove l'agriturismo,
integrandolo con l'offerta turistica
regionale,
al fine di salvaguardare e valorizzare
il
patrimonio socio-economico, culturale
e ambientale
del proprio territorio e di promuovere
lo
sviluppo rurale.
Articolo 2 - Definizione di attività
agrituristiche
1. Per attività agrituristiche
si intendono
esclusivamente le attività di
ricezione ed
ospitalità esercitate dagli imprenditori
agricoli di cui all'articolo
3, attraverso
l'utilizzazione della propria
azienda, in
rapporto di connessione e complementarità
rispetto alle attività di coltivazione
del
fondo, silvicoltura, allevamento
del bestiame,
che devono comunque rimanere
principali.
2. Rientrano tra tali attività:
a) ospitare in locali situati
nell'ambito
dei fondi facenti parte dell'azienda
agricola,
e nei locali di abitazione dell'imprenditore
anche se ubicati in un centro
abitato, nonché
l'ospitalità in azienda, in spazi
aperti
attrezzati per l'agricampeggio;
b) somministrare pasti e bevande
costituiti
prevalentemente da prodotti propri,
ivi compresi
quelli a carattere alcolico e
superalcolico.
Il requisito di cui sopra si
intende soddisfatto
anche attraverso l'integrazione
parziale
di prodotti provenienti da altre
aziende
agricole sarde collegate per
l'esercizio
delle attività agrituristiche.
Sono considerati
di propria produzione le bevande
e i cibi
prodotti e lavorati nell'azienda
agricola,
nonché quelli ricavati da materie
prime dell'azienda
agricola anche attraverso lavorazioni
esterne;
c) vendere direttamente i prodotti
di cui
alla precedente lettera b);
d) organizzare attività ricreative
e culturali
nell'ambito dell'azienda.
3. Lo svolgimento di attività
agrituristiche,
nel rispetto delle norme di cui
alla presente
legge, non costituisce distrazione
della
destinazione agricola dei fondi
e degli edifici
interessati.
Articolo 3 - Soggetti legittimati
all'esercizio
dell'agriturismo
1. L'esercizio dell'agriturismo
è riservato
agli imprenditori agricoli singoli
o associati
di cui all'articolo 2135 del
codice civile
e ai familiari di cui all'articolo
230 bis
del codice civile, regolarmente
iscritti
nei relativi ruoli previdenziali
ai sensi
della Legge 2 agosto 1990, n.
233.
Articolo 4 - Denominazione delle
attività
agrituristiche
1. I termini "agriturismo"
e "agrituristico"
sono riservati esclusivamente
alle attività
agrituristiche svolte ai sensi
della presente
legge.
Articolo 5 - Connessione e complementarità
tra l'attività agricola e quella
agrituristica
1. Il rapporto di connessione
e complementarità
tra l'attività agricola e quella
agrituristica
si realizza allorché l'azienda
agricola,
in relazione alle sue dotazioni
strutturali,
alla natura e alla varietà delle
coltivazioni
e degli allevamenti praticati,
agli spazi
abitativi disponibili e al numero
degli addetti
impiegati nelle diverse attività
agricole,
sia idonea a svolgere l'attività
agrituristica
nel rispetto delle disposizioni
della presente
legge.
2. Il requisito di principalità
delle attività
di coltivazione, allevamento
e silvicoltura
rispetto all'attività agrituristica
si intende
garantito quando il tempo-lavoro
impiegato
nell'attività agricola sia superiore
a quello
impiegato nell'attività agrituristica.
3. La sussistenza delle condizioni
di cui
ai commi 1 e 2 va dimostrata
dall'interessato
mediante una specifica relazione
sull'attività
agrituristica prevista per il
triennio successivo
in rapporto all'attività agricola
principale
e con la presentazione annuale
di una dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà
attestante
l'esistenza delle condizioni
stesse.
Articolo 6 - Limiti per l'esercizio
dell'agriturismo
1. Per le aziende aventi superficie
minore
o uguale a 10 ettari il limite
massimo per
l'ospitalità presso l'abitazione
dell'imprenditore
agricolo e in altri fabbricati
situati nell'azienda
agricola è di 6 camere e 10 posti
letto.
Per lo stesso tipo di azienda
il limite massimo
per l'ospitalità è di 5 piazzole
e 15 campeggiatori.
2. Per le aziende di dimensioni
superiori
è stabilito un incremento di
un posto letto
e di un campeggiatore per ogni
ettaro oltre
i 10, con il limite massimo di
12 camere
e 20 posti letto e di 10 piazzole
e 30 campeggiatori.
3. In aggiunta agli ospiti di
cui ai commi
1 e 2, possono essere ospitate
persone singole,
comitive o gruppi organizzati
per il solo
consumo dei pasti, e comunque
in numero non
superiore a 80 coperti per pasto.
Art. 7 - Norme igienico-sanitarie
1. I locali adibiti ad uso agrituristico
devono avere i requisiti strutturali
ed igienico-sanitari
previsti dal Regolamento edilizio
comunale
per i locali di civile abitazione.
Nella
valutazione di tali requisiti
per gli edifici
già esistenti, compresi quelli
da ristrutturare
o adeguare, sono ammesse deroghe
ai limiti
di altezza e agli indici di illuminazione
e di aerazione previsti dalle
normative vigenti.
Le deroghe devono essere motivate
e concesse
dai Comuni nel rispetto delle
caratteristiche
tipologiche e architettoniche
degli edifici
esistenti e delle caratteristiche
ambientali
delle zone interessate.
2. Gli alloggi agrituristici
devono essere
dotati di idonei servizi igienico-sanitari
in ragione di almeno uno ogni
quattro persone
o frazioni di quattro, comprese
le persone
appartenenti al nucleo familiare
o conviventi.
3. Per i campeggiatori che utilizzano
gli
spazi aperti, in assenza di servizi
igienici
adeguati nelle piazzole di sosta,
l'autorizzazione
per il campeggio è concessa a
condizione
che il campeggiatore possa usufruire
dei
servizi dell'abitazione. In tal
caso deve
essere comunque garantito che
il rapporto
tra persone e servizi igienico-sanitari
sia
quello indicato nel comma 2.
All'interno
della struttura edilizia aziendale,
inoltre,
deve essere previsto un ambiente
attrezzato
di lavello per stoviglie e lavatoio
per panni.
4. Negli spazi aperti la superficie
da destinare
a tenda o altro mezzo autonomo
di soggiorno
deve essere non inferiore a 40
mq. La sistemazione
di tale superficie deve essere
a prova di
acqua e di polvere, realizzabile
anche con
inerbimento del terreno.
5. I locali per l'agriturismo
devono essere
dotati di acqua corrente potabile.
6. Per le norme igieniche riguardanti
la
preparazione e la somministrazione
di spuntini,
pasti e bevande, la normativa
di riferimento
è quella contenuta nella Legge
30 aprile
1962, n. 283 e nel DPR n. 327
del 1980. In
ogni caso è stabilito il principio
che le
attività di cui alla lettera
b), comma 2,
dell'articolo 2 della presente
legge, non
sono parificabili alla ristorazione
o alla
manipolazione, preparazione e
somministrazione
di alimenti a scopo commerciale.
7. La macellazione ad uso familiare
e per
la somministrazione dei pasti
agrituristici
è consentita, in deroga alle
vigenti norme,
previa autorizzazione e controllo
delle autorità
competenti, in locali aziendali
polifunzionali,
entro i limiti mensili indicati
in una direttiva
emanata dell'Assessore regionale
dell'agricoltura
e riforma agropastorale, di concerto
con
l'Assessore regionale dell'igiene
e sanità
e dell'assistenza sociale e comunque
nel
rispetto dei seguenti limiti
massimi mensili:
a) volatili: 150 capi;
b) conigli: 75 capi;
c) UGB - capi bovini equivalenti:
3 capi.
8. La produzione e la vendita
delle sostanze
alimentari e delle bevande sono
soggette
alle disposizioni di cui alla
Legge n. 283
del 1962, e successive modifiche
e integrazioni.
Articolo 8 - Autorizzazione per
l'esercizio
dell'agriturismo
1. I soggetti di cui all'articolo
3, che
intendono esercitare attività
agrituristiche,
devono presentare, al Sindaco
del comune
nel cui territorio è ubicata
l'azienda, domanda
di autorizzazione corredata:
a) da una dichiarazione sostitutiva
di atto
di notorietà, relativa al possesso
dei requisiti
di cui all'articolo 3;
b) dalla relazione prevista dal
comma 3 dell'articolo
5, nella quale devono essere
altresì indicate
le tariffe che saranno praticate;
c) dalla copia del libretto di
idoneità sanitaria,
rilasciato dalla azienda USL
al personale
addetto alla preparazione ed
alla somministrazione
di pasti, alimenti e bevande;
d) dal parere della azienda USL
relativo
ai locali da adibire all'attività
agrituristica;
e) dalla copia della concessione
o autorizzazione
edilizia, ove richiesta.
2. Il Sindaco, in applicazione
dell'articolo
688 del codice di procedura penale
e dell'articolo
10 della Legge 4 gennaio 1968,
n. 15, accerta
il possesso da parte del richiedente
dei
requisiti di cui all'articolo
5 della Legge
9 febbraio 1963, n. 59, e agli
articoli 11
e 92 del T.U. approvato con R.D.
18 giugno
1931, n. 773.
3. Il Sindaco accerta il possesso
dei requisiti
previsti dagli articoli 3, 5
e 6 avvalendosi
degli uffici periferici dell'Ente
Regionale
di Sviluppo e Assistenza Tecnica
in agricoltura
(ERSAT).
4. Il Sindaco decide sulla domanda
di autorizzazione
entro sessanta giorni dalla data
della sua
presentazione; scaduto tale termine
l'autorizzazione
si intende concessa.
5. Il provvedimento che accoglie
o respinge
la domanda è comunicato all'interessato
entro
dieci giorni dall'adozione.
6. Il Sindaco, entro trenta giorni
dalla
data d'accoglimento della domanda,
rilascia
- in duplice copia autentica
- il certificato
di "operatore agrituristico",
nel
quale devono essere indicati
l'oggetto delle
attività praticabili e le modalità
e i limiti
del loro esercizio.
7. L'operatore agrituristico
interessato,
una volta in possesso dei due
certificati
rilasciati dal Sindaco, ne invierà
uno all'Assessorato
regionale della agricoltura e
riforma agropastorale
unitamente alla domanda di iscrizione
all'elenco
regionale degli operatori agrituristici
della
Sardegna, di cui all'articolo
9.
8. L'autorizzazione è sostitutiva
di ogni
altro provvedimento amministrativo.
Articolo 9 - Elenco regionale
degli operatori
agrituristici della Sardegna
1. E' istituito l'elenco regionale
degli
operatori agrituristici della
Sardegna, al
quale devono obbligatoriamente
essere iscritti,
prima dell'inizio delle attività,
i soggetti
già in possesso dell'autorizzazione
comunale.
2. L'iscrizione all'elenco è
richiesta dall'interessato
secondo le modalità previste
dal comma 7
dell'articolo 8.
3. La tenuta dell'elenco è demandata
all'Assessorato
regionale dell'agricoltura e
riforma agropastorale
che cura l'istruttoria delle
domande pervenute
e provvede all'iscrizione nell'elenco
ed
al rilascio del relativo attestato
di iscrizione.
4. L'elenco regionale degli operatori
agrituristici
della Sardegna è pubblico ed
è lo strumento
attraverso il quale l'Assessorato
dell'agricoltura
e riforma agropastorale esercita
le funzioni
di gestione e controllo dell'agriturismo
regionale. Copia dell'elenco
è trasmessa
all'Assessorato regionale del
turismo, artigianato
e commercio.
Articolo 10 - Obblighi dell'operatore
agrituristico
1. Il soggetto autorizzato all'esercizio
dell'attività agrituristica ha
l'obbligo
di:
a) iniziare l'attività entro
il termine massimo
di un anno dalla data stabilita
nell'autorizzazione
comunale;
b) esporre al pubblico il certificato
di
cui al comma 6 dell'articolo
8, rilasciato
dal Sindaco, l'attestato di iscrizione
all'elenco
regionale, di cui al comma 3
dell'articolo
9 e le tariffe praticate;
c) esercitare le attività consentite,
nei
limiti e nei modi indicati nell'autorizzazione
comunale;
d) tenere un registro con le
generalità delle
persone alloggiate e comunicare
l'arrivo
e la partenza degli ospiti alla
locale autorità
di Pubblica Sicurezza;
e) comunicare - entro il 15 gennaio
di ogni
anno - al Comune e all'Assessorato
regionale
dell'agricoltura e riforma agropastorale
quali tariffe saranno applicate
nell'anno
in corso;
f) rispettare le tariffe comunicate
al Comune
e alla Regione;
g) esporre al pubblico l'elenco
dei prodotti
utilizzati con l'indicazione
della provenienza.
Articolo 11 - Sospensione e revoca
dell'autorizzazione
1. Il Sindaco, qualora accerti
che l'operatore
agrituristico sia venuto meno
ad uno o più
obblighi di cui all'articolo
10, può sospendere,
con provvedimento motivato, l'autorizzazione
all'esercizio delle attività
agrituristiche
per un periodo variabile tra
due e trenta
giorni.
2. L'autorizzazione è revocata
dal Sindaco,
con provvedimento motivato, quando
sia stato
accertato dal Comune stesso che
l'operatore:
a) non abbia intrapreso l'attività
entro
un anno dalla data di notifica
dell'autorizzazione,
ovvero abbia sospeso l'attività
da almeno
un anno, sempre che l'interessato
non abbia
comunicato al Comune, entro i
primi quindici
giorni, il ritardo o la sospensione,
indicando
motivi obiettivamente verificabili;
b) abbia perso i requisiti soggettivi
di
cui all'articolo 3 o non rispetti
il criterio
di principalità delle attività
di coltivazione,
allevamento e silvicoltura rispetto
all'attività
agrituristica di cui all'articolo
5;
c) abbia subìto nel corso dell'anno
tre provvedimenti
di sospensione.
3. La contestazione dei motivi
di revoca
deve essere comunicata per iscritto
all'interessato,
il quale ha trenta giorni di
tempo per rispondere
e controdedurre. Il Comune delibera
in via
definitiva sulla revoca entro
i successivi
trenta giorni.
4. Del provvedimento di revoca
va data dal
Sindaco immediata comunicazione
all'Assessorato
regionale dell'agricoltura e
riforma agropastorale
il quale dispone la cancellazione
dell'interessato
dall'elenco regionale degli operatori
agrituristici.
Articolo 12 - Vigilanza, controllo
e sanzioni
amministrative pecuniarie
1. La vigilanza e il controllo
sull'applicazione
delle disposizioni della presente
legge sono
esercitati dagli organi di polizia
municipale
e dai Servizi di igiene delle
Aziende Sanitarie
Locali territorialmente competenti,
oltre
che dagli altri soggetti indicati
dalle norme
vigenti.
2. Chiunque trasgredisce le disposizioni
di cui all'articolo 4 della presente
legge,
utilizzando impropriamente i
termini "agriturismo"
o "agrituristico" a
fini di lucro,
è soggetto al pagamento di una
sanzione amministrativa
pecuniaria variante da lire 1.500.000
a lire
4.000.000.
3. Chiunque intraprende o svolge
in forma
continuativa od occasionale le
attività agrituristiche
essendo sprovvisto dell'autorizzazione
di
cui all'articolo 8 della presente
legge e
senza essere iscritto all'elenco
regionale
di cui all'articolo 9, è soggetto
al pagamento
di una sanzione amministrativa
pecuniaria
variante da lire 2.500.000 a
lire 10.000.000.
Il Sindaco, con propria ordinanza,
dispone
la chiusura dell'esercizio illegalmente
aperto,
e l'autorizzazione non può essere
rilasciata
per il periodo di un anno dal
provvedimento
di chiusura.
4. Il titolare di impresa agrituristica,
che utilizza i locali e gli spazi
destinati
all'alloggio o alla ristorazione
degli ospiti
per un numero superiore a quello
autorizzato,
è soggetto - oltre che ai provvedimenti
di
sospensione previsti dal comma
1 dell'articolo
11 - anche al pagamento di una
sanzione amministrativa
pecuniaria variante da lire 300.000
a lire
3.000.000.
5. Il titolare di impresa agrituristica
è
soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria
variante da lire 200.000 a lire
2.000.000,
nei seguenti casi:
a) attribuzione al proprio esercizio,
con
scritti, stampati ovvero pubblicazione
con
qualsiasi altro mezzo, di attrezzature
qualitativamente
o quantitativamente superiori
a quelle esistenti;
b) mancata esposizione al pubblico
dell'autorizzazione
comunale, dell'attestato di iscrizione
all'elenco
regionale e delle tariffe praticate.
Articolo 13 - Incentivi per l'attività
agrituristica
1. A favore degli imprenditori
agricoli -
singoli o associati - che intendono
praticare
l'attività agrituristica e sono
in possesso
dei requisiti di cui all'articolo
3, può
essere concesso un contributo
per i seguenti
scopi:
a) restauro, adeguamento, ristrutturazione,
ampliamento e nuova costruzione
dei locali
da destinare all'attività agrituristica;
b) realizzazione delle opere
relative:
1) alle strade poderali di accesso,
all'approvvigionamento
idrico e all'eventuale impianto
di potabilizzazione
delle acque;
2) all'adduzione e distribuzione
dell'energia
elettrica per usi domestici;
3) al trattamento e allo smaltimento
delle
acque luride;
4) ai locali polifunzionali per
la macellazione
e lavorazione delle carni;
5) ai collegamenti telefonici;
c) allestimento di piazzole attrezzate
per
l'agricampeggio e relativi servizi;
d) realizzazione di strutture
per le attività
ricreative, ivi compresi i recinti
e le scuderie
per le attività di turismo equestre;
e) arredamento delle stanze da
letto, delle
cucine e dei posti di ristoro;
f) restauro e ristrutturazione
di strutture
tipiche del paesaggio agricolo
tradizionale
sardo, tra le quali: muretti
a secco di recinzione,
chiudende con siepi di essenze
autoctone,
piantagioni domestiche, filari
alberati;
g) sistemazione di cartelli e
indicazioni
stradali;
h) locali e attrezzature per
la lavorazione,
manipolazione e conservazione
dei prodotti
aziendali;
i) realizzazione e allestimento
di locali
adibiti a esposizioni etnografiche
permanenti;
l) laboratori e attrezzature
destinate a
lavorazioni tradizionali riguardanti
la cultura
della famiglia rurale.
2. Il contributo indicato nel
comma 1 è concesso
nella misura del 45 per cento
degli investimenti
in beni immobili e del 30 per
cento per gli
altri tipi di investimenti a
favore degli
imprenditori le cui aziende siano
situate
in aree definite svantaggiate
ai sensi del
regolamento CE 950/97 del 20
maggio 1997.
Il contributo indicato nel comma
1 è concesso
nella misura del 35 per cento
degli investimenti
in beni immobili e del 20 per
cento per gli
altri investimenti a favore degli
imprenditori
le cui aziende non siano situate
in aree
definite svantaggiate ai sensi
del citato
regolamento CE 950/97.
3. Il contributo può essere concesso:
a) sotto forma di contributo
in conto capitale;
b) sotto forma di mutui a tasso
agevolato;
c) sotto forma di una combinazione
delle
tipologie previste dalle lettere
a) e b).
4. I mutui sono concessi per
una durata massima
di dodici anni, al tasso applicato
ai mutui
di miglioramento fondiario, disciplinati
dalla legislazione vigente in
materia di
credito agrario.
5. Le provvidenze di cui al presente
articolo
sono concesse entro un massimale
di 300 milioni
di lire di spesa ammessa per
singola azienda.
6. Gli incentivi previsti dalla
presente
legge sono concessi ai sensi
della normativa
in materia di opere di miglioramento
fondiario
e non sono cumulabili con altri
contributi
regionali, statali e comunitari
afferenti
le stesse opere.
Articolo 14 - Vincolo di destinazione
e restituzione
dei contributi
1. I locali, gli impianti e le
attrezzature
realizzati con il concorso finanziario
regionale
ai sensi dell'articolo 13 non
possono essere
distolti dall'utilizzazione agrituristica
prima di dodici anni dalla erogazione
dell'ultima
rata di contributo.
2. La violazione della norma
di cui al comma
1 comporta la revoca del provvedimento
di
concessione dei contributi regionali
e la
conseguente restituzione delle
somme percepite.
3. L'eventuale provvedimento
di revoca dell'autorizzazione
comunale all'esercizio dell'attività
agrituristica
comporta ugualmente l'obbligo
della restituzione
delle provvidenze percepite ai
sensi della
presente legge, qualora sia disposto
prima
che siano trascorsi dodici anni
dalla loro
erogazione.
Articolo 15 - Attività di studio,
di ricerca
e formazione professionale
1. La Regione:
a) promuove attività di studio
e di ricerca
sull'agriturismo;
b) cura la formazione professionale
degli
operatori agrituristici, dei
tecnici e del
personale delle organizzazioni
e delle associazioni
interessate alla promozione e
allo sviluppo
dell'agriturismo;
c) incentiva e coordina, anche
mediante la
promozione di idonee forme di
pubblicità
e propaganda, la formazione e
lo sviluppo
dell'offerta agrituristica regionale;
d) sostiene la realizzazione
di 'progetti
pilota' per iniziative, aziendali
e interaziendali,
a carattere sperimentale, con
particolare
attenzione per le zone interne
e per le aree
prive d'insediamenti industriali.
Articolo 16 - Classificazione
delle aziende
agrituristiche
1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura
e riforma agropastorale provvede
a classificare
le aziende agrituristiche sulla
base di direttive
approvate dalla Giunta regionale,
sentito
il parere della Commissione consiliare
competente
in materia di agricoltura e delle
associazioni
agrituristiche maggiormente rappresentative.
Articolo 17 - Modifica all'articolo
3 della
legge regionale n. 8 del 1998
1. Il massimale previsto dal
comma 2 dell'articolo
3 della legge regionale 11 marzo
1998, n.
8, "Norme per l'accelerazione
delle
spese delle risorse del FEOGA
- Orientamento
e interventi urgenti per l'agricoltura",
è rideterminato in lire 200.000.000.
TITOLO II - DISPOSIZIONI TRANSITORIE
E FINALI
Articolo 18 - Modifiche e integrazioni
alla
legge regionale n. 60 del 1979
concernente l'acquisto di fondi
rustici
1. I mutui disciplinati dalla
legge regionale
23 novembre 1979, n. 60 "Concessioni
di mutui per l'acquisto di fondi
rustici"
e successive modifiche e integrazioni,
sono
concessi per il pagamento del
prezzo di acquisto
dei terreni, nella misura stabilita
congrua
dal Servizio provinciale dell'agricoltura
ai sensi degli articoli 5 e 10
della citata
legge regionale, e per il pagamento
delle
imposte e delle spese, relative
alla stipula
del contratto di compravendita,
che gravano
sull'acquirente dei terreni.
2. Nel comma 1 dell'articolo
31 della legge
regionale 29 aprile 1994, n.
18, così come
sostituito dal comma 1 dell'articolo
4 della
legge regionale 5 dicembre 1995,
n. 33, sono
soppresse le parole: "a
prevalente indirizzo
serricolo".
Articolo 19 - Abrogazione della
legge regionale
n. 32 del 1986
1. E' abrogata, con esclusione
dei commi
2 e 3 dell'articolo 10, la legge
regionale
20 giugno 1986, n. 32, recante
"Disciplina
e incentivazione dell'agriturismo".
Articolo 20 - Attuazione degli
aiuti
1. Agli aiuti previsti dall'articolo
18 della
presente legge è data attuazione
a partire
dalla data di pubblicazione sul
BURAS della
decisione favorevole della Commissione
CE
ovvero della scadenza del sessantesimo
giorno
dalla notifica della proposta.
2. Gli aiuti alle imprese previsti
dagli
articoli 13 e 15 non possono
comunque eccedere
l'importo consentito dalle norme
comunitarie
sugli aiuti de minimis di cui
alla decisione
96/C 68/CE della Commissione
del 6 marzo
1996.
Articolo 21 - Norma transitoria
1. Gli operatori agrituristici
autorizzati
ai sensi della legge regionale
n. 32 del
1986 possono continuare a esercitare,
in
via provvisoria, l'attività agrituristica
per un periodo di 24 mesi dalla
data di entrata
in vigore della presente legge.
Entro tale
termine i Comuni, anche avvalendosi
degli
uffici periferici dell'Ente Regionale
di
Sviluppo e Assistenza Tecnica
in Agricoltura
(ERSAT), accertano il possesso
dei requisiti
soggettivi ed oggettivi di cui
agli articoli
3 , 5 e 6. Se viene accertato
il possesso
di tali requisiti il Sindaco
rilascia una
nuova autorizzazione ai sensi
dell'articolo
8 della presente legge e ne dà
comunicazione
all'Assessorato regionale dell'agricoltura
e riforma agropastorale.
2. Gli operatori agrituristici
già iscritti
nell'elenco regionale degli operatori
agrituristici
di cui all'articolo 1 della legge
regionale
n. 32 del 1986, transitano nell'elenco
regionale
degli operatori agrituristici
della Sardegna
istituito con l'articolo 9 della
presente
legge, mantenendo il numero progressivo
d'iscrizione
a ciascuno a suo tempo attribuito.
Trascorsi
24 mesi dalla data di entrata
in vigore della
presente legge gli operatori
agrituristici
iscritti provvisoriamente nell'elenco
e ai
quali non è stata rilasciata
l'autorizzazione
prevista dal comma 1 del presente
articolo
sono cancellati dall'elenco stesso.
3. Gli imprenditori agrituristici
autorizzati
ai sensi della legge regionale
32 del 1986
possono continuare a utilizzare,
per un periodo
massimo di 24 mesi dalla data
di entrata
in vigore della presente legge,
gli edifici
e gli spazi destinati ad agricampeggio
indicati
nelle autorizzazioni, anche in
assenza dei
requisiti igienici-sanitari indicati
dall'articolo
8, commi 2 e 3.
4. I Comuni, entro sessanta giorni
dall'entrata
in vigore della presente legge,
trasmettono
all'Assessorato regionale dell'agricoltura
e riforma agropastorale, l'elenco
nominativo
di tutti gli operatori agrituristici
da essi
autorizzati e in attività, con
indicazione
del domicilio legale delle aziende.
5. Le domande di finanziamento
presentate
dagli imprenditori agrituristici
a valere
sulla legge regionale 32 del
1986 mantengono
la loro validità nel caso in
cui siano rispettati
i requisiti previsti dagli articoli
3, 5
e 6 e sono liquidate con le risorse
previste
per l'attuazione della presente
legge.
Articolo 22 - Norma finanziaria
Il testo dell’articolo non si
riporta poichè
la norma finanziaria viene aggiornata
di
anno in anno
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