AGRITURISMO REGIONE SICILIA LEGGE AGRITURISMO
SICILIA
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LEGGE AGRITURISMO REGIONE SICILIANA
Legge Regionale 9 giugno 1994,
n. 25
Norme sull' agriturismo
Articolo 1 - Finalità
1. La Regione, in armonia con
le disposizioni
del regolamento (CEE) n. 797/
85 del Consiglio,
del12 marzo 1985, e della legge
5 dicembre
1985, n. 730, promuove, sostiene
e disciplina
le attività agrituristiche allo
scopo di:
a) favorire lo sviluppo agricolo
e forestale
e il riequilibrio del territorio;
b) agevolare la permanenza dei
produttori
agricoli nelle aree rurali con
particolare
riferimento alle zone montane
e particolarmente
svantaggiate attraverso l'integrazione
dei
redditi aziendali ed il miglioramento
della
qualità della vita;
c) valorizzare e recuperare il
patrimonio
rurale naturale ed edilizio;
d) concorrere alla tutela e alla
conservazione
dell'ambiente e del paesaggio;
e) promuovere la conoscenza e
l' offerta
dei prodotti tipici, anche al
fine di favorire
la diversificazione dei flussi
turistici;
f) recuperare le tradizioni culturali
del
mondo rurale;
g) favorire il rapporto tra città
e campagna.
Articolo 2 - Attività agrituristiche
1. Per attività agrituristiche
si intendono
quelle esercitate dagli imprenditori
agricoli
di cui all' articolo 3 attraverso
l'utilizzazione
della propria azienda, in rapporto
di connessione
e complementarità con le attività
di coltivazione
del fondo, di silvicoltura, di
allevamento,
che rimangono principali.
2. Sono attività agrituristiche:
a) l' offerta di ospitalità per
soggiorni
in appositi locali aziendali;
b) l'offerta di ospitalità in
appositi spazi
aperti,nell' ambito dell' azienda,
a campeggiatori;
c) la somministrazione per la
consumazione
sul posto e/o la vendita di pasti
costituiti
da cibi e bevande, comprese quelle
alcoliche
e superalcoliche, provenienti
in prevalenza
dall'utilizzazione dei prodotti
aziendali
e/ o tipici della zona. Sono
considerati
di produzione aziendale anche
le bevande
e i cibi ricavati da materie
prime dell'azienda
e sottoposti a prima lavorazione
all' esterno;
d) la somministrazione di pasti
sul posto
esercitata congiuntamente all'
offerta di
ospitalità di cui alle lettere
a) e b);
e) la vendita diretta di prodotti
agricoli
ed artigianali provenienti dall'
azienda,
anche lavorati al di fuori della
stessa;
f) l' organizzazione di attività
ricreative,
culturali,divulgative e sportive,
ivi comprese
mostre permanenti di civiltà
contadina, mediante
utilizzazione delle strutture
aziendali ed
in collegamento con l' attività
produttiva
svolta.
3. Le attività previste alle
lettere e) ed
f) del comma2 devono essere esercitate
congiuntamente
ad una delle attività di cui
alle lettere
a), b) e c) del medesimo comma2.
4. Lo svolgimento delle attività
agrituristiche
non costituisce,ai sensi dell'
articolo 2
della legge 5 dicembre 1985,n.
730, distrazione
della destinazione agricola dei
fondi e degli
edifici interessati.
Articolo 3 - Operatori agrituristici
1. L' esercizio delle attività
agrituristiche
è riservato:
a) agli imprenditori agricoli
di cui all'
articolo 2135del codice civile,
singoli o
riuniti in associazioni costituite
nelle
forme di cui all' articolo 2,
primo comma,
numero 2),della legge regionale
25 marzo
1986, n. 13, nonché in presenza
di impresa
familiare, ai familiari dell'
imprenditore
agricolo di cui all' articolo
230 bis del
codice civile;
b) alle cooperative agricole
di conduzione;c)
alle cooperative costituite esclusivamente
da imprenditori agricoli di cui
alla lettera
a) per l' esercizio di attività
di cui all'
articolo 2, in rapporto di complementarità
con l' attività agricola svolta
dai soci
e mediante utilizzazione delle
aziende agricole
dei medesimi.
Articolo 4 - Nulla osta dell'
Ispettorato
provinciale agrario
1. Chi intende esercitare attività
agrituristiche
presenta richiesta di nulla osta
all' Ispettorato
provinciale agrario( IPA) competente
per
territorio, corredata da una
relazione contenente:
a) la descrizione dell' azienda,
delle sue
caratteristiche,dei fabbricati
e dell' attività
di produzione agricola ivi esercitata;
b) una descrizione dettagliata
delle attività
agrituristiche che si intendono
esercitare
e delle loro modalità di esercizio;
c) una relazione descrittiva
degli eventuali
interventi edilizi;
d) le planimetrie dei locali
da adibire all'
attività con l'ubicazione dei
vani destinati
all' attività stessa e con i
dati relativi
al numero delle camere e dei
posti letto.
2. L' IPA, sulla base di accertamenti
eseguiti
direttamente,verifica la presenza
dei requisiti
prescritti e rilascia il nulla
osta entro
novanta giorni dalla data di
presentazione
della domanda. Decorso inutilmente
il termine
di novanta giorni, la richiesta
si intende
accolta. In tale evenienza l'
IPA, entro
i successivi trenta giorni, rilascia
il nulla
osta per decorrenza di termini.
3. In caso di diniego è ammesso
ricorso entro
i successivi trenta giorni all'
Assessore
regionale per l' agricoltura
e le foreste,
che decide nei successivi novanta
giorni.
4. Gli IPA tengono un elenco
pubblico degli
operatori agrituristici autorizzati
ai sensi
dell' articolo 5 ed esercitano
controlli
sul mantenimento dei requisiti.
I requisiti
sono comunque soggetti a verifica
triennale.
Articolo 5 - Autorizzazione comunale
1. I soggetti di cui all' articolo
3, ricevuto
il nulla osta,presentano al comune
in cui
ricade l' immobile aziendale
destinato alle
attività , richiesta di autorizzazione
accompagnata
da:
a) documentazione attestante
il possesso
dei requisiti di cui agli articoli
11 e 92
del Testo unico approvato con
regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, e all'
articolo 5della
legge 9 febbraio 1963, n. 59;
b) documentazione di data non
anteriore a
tre mesi ai fini dell' accertamento
dei requisiti
di cui all' articolo 6,terzo
comma, della
legge 5 dicembre 1985, n. 730;
c) copia del libretto sanitario
di chi eserciterà
l' attività ;
d) copia degli atti necessari
per eventuali
interventi edilizi;
e) nulla osta dell' IPA;
f) parere favorevole dell' autorità
sanitaria
competente relativo ai locali
da adibire
all' attività .
2. I requisiti di cui alle lettere
a) e b)
del comma 1, nel caso delle cooperative,
vanno riferiti sia al legale
rappresentante
sia alla persona preposta all'
esercizio
dell' attività agrituristica;
nel caso di
familiari dell' imprenditore,
di cui all'articolo
230 bis del codice civile, i
requisiti vanno
riferiti sia al familiare che
chiede l' autorizzazione
sia al titolare dell'azienda.
Articolo 6 - Provvedimento per
il rilascio
dell' autorizzazione
1. Sulle richieste di autorizzazione,
il
sindaco decide entro novanta
giorni dalla
presentazione; trascorso tale
termine senza
pronuncia, la richiesta si intende
accolta.In
tale evenienza, entro i successivi
trenta
giorni, il sindaco rilascia comunque
l' autorizzazione
per decorrenza di termini.
2. In caso di accoglimento della
richiesta
il sindaco rilascia un'autorizzazione
che
abilita, in sostituzione di ogni
altro provvedimento
amministrativo allo svolgimento
dell'agriturismo
con riferimento alle attività
ivi indicate.L'
autorizzazione dura nove anni.
3. Il comune comunica all' IPA,
alla Commissione
regionale per l' agriturismo,
all' Azienda
autonoma provinciale per l' incremento
turistico,
all' autorità di pubblica sicurezza
ed al
Prefetto le autorizzazioni rilasciate.
Articolo 7 - Tariffe
1. Agli operatori agrituristici
è fatto obbligo
di presentare al comune entro
il 30 novembre
di ogni anno una dichiarazione
contenente
l' indicazione delle tariffe
che si impegnano
a praticare per l' anno seguente.
2. Il comune trasmette le dichiarazioni
di
cui al comma1 alla Commissione
regionale
per l' agriturismo e all'Azienda
autonoma
provinciale per l' incremento
turistico.
Articolo 8 - Definizione delle
tariffe
1. I criteri e le modalità per
la definizione
delle tariffe praticate presso
le aziende
agrituristiche, in quanto compatibili,
sono
gli stessi utilizzati per le
altre strutture
ricettive.
Articolo 9 - Obblighi degli operatori
agrituristici
1. Gli operatori agrituristici
hanno obbligo
di:
a) esporre al pubblico l'autorizzazione
di
cui all' articolo5 e la lista
dei prodotti
e dei servizi con i relativi
prezzi;
b) rispettare i limiti e le modalità
indicate
nell' autorizzazione e le tariffe;
c) tenere il registro delle presenze;
d) comunicare al sindaco, entro
dieci giorni,
la cessazione o sospensione dell'
attività
;
e) praticare l' offerta agrituristica
per
almeno novanta giorni all' anno.
Articolo 10 - Sospensione e revoca
1. In caso di violazione degli
obblighi di
cui all' articolo9, accertata
dal comune,
l' autorizzazione è sospesa dal
sindaco,
per un periodo compreso tra i
quindici e
i sessanta giorni.
2. L' autorizzazione è revocata
dal sindaco
quando si accerti che l' operatore
agrituristico:
a) non abbia intrapreso l' attività
entro
due anni dalla data fissata nell'
autorizzazione
o la abbia sospesa da almeno
un anno;
b) abbia subito in un biennio
sospensioni
per violazione degli obblighi
per un totale
di oltre cento venti giorni;
c) abbia subito la revoca del
nulla osta.
3. Il sindaco comunica il provvedimento
di
revoca alla Commissione regionale
per l'
agriturismo, all' IPA,all' Azienda
autonoma
provinciale per l' incremento
turistico e
all' autorità di pubblica sicurezza.
4. Qualora l' IPA accerti la
perdita dei
requisiti prescritti revoca il
nulla osta,
dandone comunicazione al sindaco,alla
Commissione
regionale per l' agriturismo
e all'Azienda
provinciale per l' incremento
turistico.
5. La revoca del nulla osta o
dell' autorizzazione
comportala revoca delle provvidenze
regionali
concesse, con obbligo di recupero
nei confronti
dei beneficiari delle somme erogate,
rapportate
al periodo della violazione,maggiorate
degli
interessi calcolati al tasso
ufficiale di
sconto vigente al momento della
revoca e
con decorrenza dalla data del
provvedimento
di concessione.
Articolo 11 - Modalità e limiti
nell' esercizio
delle attività agrituristiche
1. Le attività di cui all' articolo
2 sono
svolte in locali ubicati all'
interno dell'
azienda dell' imprenditore o,
nel caso di
cooperative, dell' azienda o
delle aziende
dei soci.
2. L' ospitalità può essere fornita
in un
massimo di dieci camere per una
capacità
ricettiva di non più di trenta
posti letto.
3. Spazi aperti da destinare
a campeggi possono
essere previsti in aziende di
superficie
complessiva non inferiore a due
ettari e
per un massimo di cinque equipaggi
eventi
persone.
4. Nel caso di esercizio in forma
associata
ovvero di cooperative, i limiti
di cui ai
commi 2 e 3 sono elevati proporzionalmente
al numero delle aziende associate,
fino ad
un massimo di trenta camere e
di settanta
posti letto ovvero di venti equipaggi
e cinquanta
persone, salvi i limiti previsti
per ciascuna
azienda.
5. All' esercizio delle attività
sono addette
prevalentemente persone operanti
nell' ambito
dell' azienda. Tra le qualifiche
degli operai
agricoli è aggiunta quella di
collaboratore
agrituristico.
Articolo 12 - Formazione professionale
1. Alla formazione professionale
degli imprenditori
agrituristici e dei loro collaboratori
si
provvede secondo le vigenti disposizioni
di legge prescindendo dal requisito
dell'età
e dal titolo di studio.
Articolo 13 - Promozione dell'
offerta agrituristica
1. L' Assessore regionale per
il turismo,
le comunicazioni e i trasporti,
d' intesa
con l' Assessore regionale per
l'agricoltura
e le foreste, sentita la Commissione
regionale
per l'agriturismo, coordina ed
incentiva
progetti di promozione dell'offerta
agrituristica
presentati dalle province regionali,
dagli
enti parco e dalle associazioni
ed organizzazioni
agrituristiche, nell' ambito
e con le modalità
di cui agli articoli 34 e 35
della legge
regionale 12 aprile 1967, nº46.2.
L' Assessore
regionale per il turismo, le
comunicazioni
e i trasporti, ai sensi del comma
1, sentita
la Commissione regionale per
l' agriturismo,
provvede alla promozione direttamente
in
ambito ultraregionale e in ambito
regionale
anche tramite le province regionali
e gli
altri soggetti di cui al comma
1.
Articolo 14 - Sanzioni amministrative
1. Solo l' imprenditore autorizzato
può utilizzare
terminologia che richiami in
qualsiasi modo
l' agriturismo per indicare la
propria attività
. I contravventori sono soggetti
alla sanzione
amministrativa del pagamento
di una somma
da lire 5.000.000 a lire 10.000.000,
che
è raddoppiata in caso di recidiva,
da versare
all' erario comunale.
2. L' operatore agrituristico
che violi gli
obblighi previsti dalla presente
legge è
soggetto alla sanzione amministrativa
del
pagamento di una somma da lire
1.500.000
a lire 3.000.000, che è raddoppiata
in caso
di recidiva, da versare all'
erario comunale.
3. Per l' applicazione delle
sanzioni di
cui al presente articolo si osservano
le
disposizioni previste dalla legge24
novembre
1981, n. 689, e successive modifiche
ed integrazioni.
4. L' emissione della ordinanza
- ingiunzione
e della ordinanza di archiviazione
di cui
all' articolo 18 della predetta
legge n.
689 del 1981 spetta al sindaco
del comune
nel cui territorio ricade l'
esercizio dell'
attività , che provvede anche
su segnalazione
dell' IPA.
Articolo 15 - Requisiti degli
interventi
sulle aree e sul patrimonio edilizio
1. Gli edifici e le aree attrezzate
destinati
a usi agrituristici devono essere
sprovvisti
di barriere architettoniche a
norma del decreto
legge 30 gennaio 1971, n. 5,
convertito dalla
legge 30 marzo 1979, n. 118,
in modo da rendere
fruibile ai cittadini non deambulanti
almeno
il piano terra.
2. Gli interventi per il recupero
edilizio
ai fini dell'esercizio delle
attività agrituristiche
sono definiti dall' articolo
20, lettere
a), b) e c) della legge regionale27
dicembre
1978, n. 71.
3. Le opere di restauro e sistemazione
del
patrimonio edilizio sono realizzate
nel rispetto
delle caratteristiche tipologiche
ed architettoniche
originarie anche mediante l'utilizzo
dei
materiali di costruzione tradizionali
della
zona.
4. All' accertamento del rispetto
delle disposizioni
di cui al comma 3 provvede il
sindaco in
sede di autorizzazione,fatte
salve eventuali
ulteriori diverse competenze.
Articolo 16 - Commissione regionale
per l'
agriturismo
1. L' Assessore regionale per
l' agricoltura
e le foreste,entro sessanta giorni
dalla
data di entrata in vigore della
presente
legge, nomina presso l' Assessorato
regionale
dell' agricoltura e delle foreste,
la Commissione
regionale per l' agriturismo,
formata:
a) dall' Assessore regionale
per l' agricoltura
e le foreste o da un dirigente
superiore
da lui delegato, con funzioni
di presidente;
b) da un dirigente superiore
designato dall'
Assessore regionale per il turismo,
le comunicazioni
e i trasporti;
c) da un dirigente superiore
designato dall'
Assessore regionale per il territorio
e l'
ambiente;
d) da un docente esperto in materie
agrituristiche
e da un docente esperto in materie
agrarie
nominati all' internodi una rosa
di docenti
proposta dalle Università di
Catania, Palermo
e Messina;
e) da un rappresentate delle
organizzazioni
agrituristiche su terne proposte
dalle stesse;
f) da un sindaco designato dall'
Associazione
nazionale comuni italiani( ANCI).
2. La Commissione è assistita
da un' apposita
segreteria,istituita dall' Assessore
regionale
per l' agricoltura e le foreste
presso il
settore competente.
3. La Commissione dura in carica
tre anni.
4. La Commissione ha compiti
di proposta
e coordinamento. Essa:
a) predispone lo schema del programma
regionale
agrituristico e dei relativi
piani annuali,
ed esprime parere sulle proposte
avanzate
dai soggetti di cui all' articolo13,
comma
1;
b) tiene l' elenco degli operatori
agrituristici
e degli aiuti da ciascuno ricevuti;
c) svolge ogni altra funzione
demandatale
dalla presente legge o affidatale
dall' Assessore
per l' agricoltura e leforeste.
5. Le spese per il funzionamento
della Commissione
sono a carico dell' Assessorato
regionale
dell' agricoltura e delle foreste.
6. Ai componenti esterni all'
Amministrazione
spettano il rimborso delle spese
di viaggio
e l' indennità di missione prevista
per i
dirigenti superiori regionali.
7. La Commissione è nominata
ed insediata
anche in caso di mancata effettuazione
delle
designazioni nel termine di sessanta
giorni
dalla richiesta delle medesime.
Articolo 17 - Aiuti all' esercizio
dell'
attività agrituristica
1. A coloro che esercitano attività
agrituristica
possono essere concessi contributi
per:
a) il recupero di strutture insediative
destinate
all'esercizio delle attività
, ivi compresi
l' installazione e il ripristino
di impianti
termici e telefonici;
b) l' adattamento di spazi aperti
da destinare
alle attività agrituristiche;
c) l' installazione nei fabbricati
aziendali
di strutture per la conservazione
dei prodotti
agricoli destinati alla somministrazione
o alla vendita ai sensi dell'
articolo2;
d) la realizzazione e la sistemazione
di
strutture sportive e ricreative
connesse
e dimensionate all' esercizio
di una delle
attività .
2. Per la realizzazione degli
interventi
di cui al comma1, è concesso
un aiuto regionale
equivalente ad un contributo
in conto capitale
non superiore al quaranta per
cento della
spesa ammessa, elevabile al cinquanta
per
cento nelle zone svantaggiate
ai sensi della
direttiva 75/ 268/ CEE del Consiglio
del
28 aprile 1975.
3. L' aiuto regionale è concesso
sotto forma
di concorso negli interessi e
di abbuono
di quota parte del capitale mutuato
per mutui
di durata non superiore a quindici
anni e
commisurati all' intera spesa
ritenuta ammissibile
fino ad un massimo di lire 300
milioni per
azienda e a un massimo di lire
600 milioni
per imprenditore; in alternativa
e per iniziative
di importo complessivo non superiore
a100.000
ECU, elevato del 50 per cento
nel caso di
operatori agrituristici associati
o riuniti
in cooperative, possono essere
concessi contributi
in conto capitale nella misura
corrispondente
alle aliquote di cui al comma
2.
4. Per la determinazione, la
concessione
e l' erogazione dei benefici
di cui ai commi
2 e 3 si applicano in quanto
compatibili
le disposizioni di cui all' articolo
4, comma
terzo,all' articolo 5, commi
primo, secondo,
quarto e quinto,all' articolo
6, all' articolo
26, escluso il comma primo, e
all'articolo
27, commi quarto e quinto, della
legge regionale
25 marzo 1986, n. 13, e successive
modifiche
e integrazioni.
5. L' ammissione ai benefici
è subordinata
alla presentazione della documentazione
che
sarà prescritta con decreto dell'Assessore
regionale per l' agricoltura
e le foreste.
6. Gli interventi finanziari
di cui alla
presente legge non sono cumulabili
con analoghi
aiuti pubblici per le medesime
finalità se
non espressamente consentiti.
Articolo 18 Vincoli di destinazione,
decadenze
e revoca dei benefici
1. I locali, gli impianti e gli
interventi
per la cui realizzazione sono
stati concessi
aiuti non possono essere distolti
dalla loro
destinazione per la durata dei
mutui o per
dieci anni dalla data del collaudo.
2. Il vincolo è indicato nel
provvedimento
di concessione e trascritto presso
l' ufficio
dei registri immobiliari a spese
dei beneficiari
ed ha effetto per i successoria
qualunque
titolo nella disponibilità degli
immobili.
3. La violazione degli obblighi
previsti
dalla legge e dei vincoli, modalità
e termini
fissati nel provvedimento di
concessione
comporta gli effetti di cui all'
articolo
10,comma 5.
Articolo 19 - Programma regionale
agrituristico
1. Su proposta dell' Assessore
regionale
per l' agricoltura e le foreste,
la Giunta
regionale approva o aggiorna
entro il 31
ottobre di ogni anno il programma
regionale
agrituristico.
2. Il programma definisce, con
proiezione
triennale,gli obiettivi da raggiungere
nella
predisposizione ed attuazione
degli interventi
e le priorità . Il programma
si articola
in piani annuali.
3. Il programma contiene la formulazione
di interventi organici rivolti
a beneficio
delle singole zone di interesse
agrituristico.
4. Il programma contiene i criteri
di priorità
delle iniziative private da ammettere
all'
aiuto pubblico con riguardo alle
tipologie
di attività agrituristica e alle
loro caratteristiche.
Articolo 20 - Norme transitorie
1. In sede di prima applicazione,
sono ammessi
con priorità ai benefici, sino
alla concorrenza
del cinquanta per cento degli
stanziamenti
previsti in bilancio per il triennio,
gli
imprenditori agricoli autorizzati
che dimostrino
di avere esercitato le attività
di cui all'
articolo 2da almeno un biennio
alla data
di entrata in vigore della presente
legge
a norma dell' articolo 6 della
legge5 dicembre
1985, n. 730.
2. La normativa di cui all' articolo
14 si
applica con decorrenza 1 gennaio
1995.
Articolo 21 Norma finanziaria
Il testo di questo articolo non
si riporta
poichè la norma finanziaria viene
aggiornata
di anno in anno.
Articolo 22
1. La presente legge sarà pubblicata
nella
Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana.2.
E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla
e di farla osservare come legge
della Regione.
Palermo, 9 giugno 1994.
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