AGRITURISMO REGIONE TOSCANA > LEGGE AGRITURISMO
TOSCANA
|
LEGGE AGRITURISMO REGIONE TOSCANA
Legge Regionale n. 30 del 23-06-2003
Disciplina delle attività agrituristiche
in Toscana.
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 - Finalità
1. La Regione Toscana sostiene
l'agricoltura,
in armonia con la politica di
sviluppo rurale
della Comunità europea, anche
mediante la
disciplina di idonee forme di
turismo nella
campagna, denominato agriturismo,
volte a:
a) favorire lo sviluppo agricolo
e forestale;
b) agevolare la permanenza dei
produttori
agricoli nelle zone rurali attraverso
l'integrazione
dei redditi aziendali ed il miglioramento
delle condizioni di vita;
c) valorizzare il patrimonio
rurale, naturale
ed edilizio;
d) favorire la tutela dell'ambiente
e promuovere
i prodotti tradizionali e di
qualità certificata,
nonché le produzioni agroalimentari
di qualità
e le connesse tradizioni enogastronomiche;
e) valorizzare le tradizioni
e le attività
socio-culturali del mondo rurale;
f) sviluppare il turismo sociale
e giovanile.
Articolo 2 - Definizioni
1. Per attività agrituristiche
si intendono
le attività di ricezione e di
ospitalità,
esercitate dai soggetti di cui
all'articolo
5, attraverso l'utilizzo della
propria azienda
in rapporto di connessione e
di complementarietà
con l'attività agricola di cui
all'articolo
2135 del codice civile che deve
rimanere
principale, secondo quanto disposto
dalla
presente legge.
2. Sono attività agrituristiche,
nel rispetto
delle modalità e dei limiti definiti
dalla
presente legge:
a) il dare alloggio stagionale
in appositi
locali aziendali;
b) l'ospitare i campeggiatori
in spazi aperti
per soggiorni stagionali;
c) l'organizzare attività didattiche,
culturali,
tradizionali, di turismo religioso
culturale,
ricreative, di pratica sportiva,
di escursionismo
e di ippoturismo riferite al
mondo rurale;
d) il somministrare agli ospiti
aziendali
per la consumazione sul posto
pasti, alimenti
e bevande costituiti prevalentemente
da prodotti
dell'azienda o comunque da prodotti
reperiti
presso aziende agricole locali
e aziende
agroalimentari locali che producono
e vendono
prodotti regionali, nonché l'organizzare
non solo per gli ospiti aziendali
degustazioni
e assaggi di prodotti aziendali.
Articolo 3 - Denominazione delle
attività
agrituristiche
1. Le denominazioni agriturismo
o agrituristico
sono riservati esclusivamente
alle attività
agrituristiche svolte ai sensi
della presente
legge.
2. L'azienda agricola autorizzata
ai sensi
dell'articolo 8 a svolgere attività
agrituristiche,
nel caso in cui sia iscritta
nel registro
dei produttori biologici, ai
sensi della
legge regionale 16 luglio 1997,
n. 49 (Disposizioni
in materia di controlli per le
produzioni
agricole ottenute mediante metodi
biologici),
o sia concessionaria del marchio
agriqualità,
di cui alla legge regionale 15
aprile 1999,
n. 25 (Norme per la valorizzazione
dei prodotti
agricoli ed alimentari ottenuti
con tecniche
di produzione integrata e tutela
contro la
pubblicità ingannevole), può
far seguire
al termine agriturismo un riferimento
al
marchio utilizzato.
Articolo 4 - Ambito di applicazione
1. Nel caso in cui un'impresa
agricola sia
costituita da più aziende o da
più unità
tecniche economiche (UTE), le
disposizioni
della presente legge si applicano
a ciascuna
azienda o a ciascuna UTE.
TITOLO II - ESERCIZIO DELL'AGRITURISMO
Capo I
Soggetti legittimati - Connessione
e complementarietà
delle attività agrituristiche
- Principalità
delle attività agricole - Autorizzazione
Articolo 5 - Soggetti legittimati
e addetti
all'esercizio dell'agriturismo
1. L'esercizio dell'agriturismo
è riservato
agli imprenditori agricoli singoli
e associati,
di cui all'articolo 2135 del
codice civile.
2. Gli imprenditori agricoli
autorizzati
all'esercizio dell'attività agrituristica
possono definire forme di collaborazione,
disciplinate da specifici accordi
scritti,
al fine dello svolgimento in
comune delle
attività agrituristiche. Tali
attività devono
essere sempre connesse e complementari
con
l'attività agricola delle singole
aziende
e il carattere di principalità
deve essere
rispettato con riferimento ad
ogni singola
azienda. Per le attività di cui
all'articolo
2, comma 2, lettere a), e b),
per ogni azienda
valgono i limiti di ricettività
previsti
dagli articoli 12 e 13. Nel caso
in cui la
collaborazione interessi l'attività
di cui
all'articolo 2, comma 2 lettera
c) sono considerati
ospiti aziendali tutti gli ospiti
delle aziende
agrituristiche che hanno sottoscritto
gli
accordi di collaborazione, nel
rispetto delle
vigenti norme igienico-sanitarie
e dei requisiti
di cui all'articolo 21 comma
2.
3. Possono essere addetti alle
attività agrituristiche
e sono considerati lavoratori
agricoli ai
fini della vigente disciplina
previdenziale,
assicurativa e fiscale i familiari,
di cui
all'articolo 230/bis del codice
civile, i
lavoratori dipendenti a tempo
determinato,
indeterminato e parziale nonché
i lavoratori
con rapporto di lavoro interinale.
Articolo 6 - Connessione e complementarietà
dell'attività agrituristica
e principalità dell'attività
agricola
1. La connessione dell'attività
agrituristica
si realizza allorché l'azienda
agricola in
relazione alla sua estensione,
alle sue dotazioni
strutturali, alla natura e alle
varietà delle
attività agricole praticate,
agli spazi disponibili,
agli edifici in essa ricompresi
e al numero
degli addetti, sia idonea anche
allo svolgimento
dell'attività agrituristica nel
rispetto
delle disposizioni della presente
legge.
2. La complementarietà dell'attività
agrituristica
si realizza congiuntamente alla
principalità
dell'attività agricola.
3. La principalità dell'attività
agricola
si realizza quando, a scelta
dell'imprenditore,
sussista una delle seguenti condizioni:
a) il tempo impiegato per lo
svolgimento
dell'attività agrituristica nel
corso dell'anno
solare è inferiore al tempo utilizzato
nell'attività
agricola, di cui all'articolo
2135 del codice
civile, tenuto conto della diversità
delle
tipologie di lavorazione;
b) il valore della produzione
lorda vendibile
agricola annua, compresi gli
aiuti di mercato
e di integrazione al reddito,
è maggiore
rispetto alle entrate dell'attività
agrituristica,
al netto dell'eventuale intermediazione
dell'agenzia;
c) le spese d'investimento e
le spese correnti
da effettuarsi annualmente per
l'attività
agricola in azienda, al netto
degli aiuti,
per interventi e attività sono
superiori
a una quota minima fissata in
rapporto alla
ricettività autorizzata ed inferiori
a una
quota massima fissata in rapporto
alla entità
ed alle caratteristiche produttive
dell'impresa.
4. Il regolamento d'attuazione
indica le
ore lavorative convenzionali
occorrenti per
le singole attività agricole
e per le singole
attività agrituristiche, gli
interventi e
le attività che possono essere
oggetto delle
spese d'investimento e delle
spese correnti,
le quote minime e massime delle
spese e le
garanzie per le obbligazioni
assunte con
riferimento agli investimenti
ed alle spese.
Articolo 7 - Criteri e modalità
per la verifica
del rapporto
di connessione e complementarietà
e della
principalità
1. La connessione, la complementarietà
e
la principalità sono dimostrate
dall'imprenditore
agricolo che intende svolgere
l'attività
agrituristica nella relazione
sull'attività
agrituristica.
2. La relazione sull'attività
agrituristica
è allegata alla domanda di autorizzazione
di cui all'articolo 8.
3. Qualora sussista l'obbligo
di presentare
il programma di miglioramento
agricolo ambientale
cui all'articolo 4 della legge
regionale
14 aprile 1995, n. 64 (Disciplina
degli interventi
di trasformazione urbanistica
ed edilizia
nelle zone con prevalente funzione
agricola),
la relazione sull'attività agrituristica
integra tale strumento.
4. Nella relazione sull'attività
agrituristica
sono indicate:
a) l'attività agrituristica e
l'attività
agricola previste per il triennio
successivo;
b) la scelta della condizione
per realizzare
la principalità dell'attività
agricola.
A seconda della scelta effettuata
dall'imprenditore
ai sensi dell'articolo 6 sono
indicate le
previsioni relative:
1) al tempo lavoro impiegato
per lo svolgimento
dell'attività agrituristica e
a quello per
l'attività agricola;
2) alla produzione lorda vendibile,
compresi
gli aiuti di mercato e di integrazione
al
reddito, e alle entrate ottenibili
dall'attività
agrituristica, al netto della
eventuale intermediazione
dell'agenzia;
3) all'entità delle spese d'investimento
e delle spese correnti che saranno
effettuate
e le garanzie fornite da parte
dell'imprenditore;
c) l'ordinamento colturale e
le attività
produttive attuate nel triennio
precedente
alla stesura del piano o della
relazione
e quelli previsti a seguito degli
interventi
programmati, anche in riferimento
alle attività
connesse di cui all'articolo
2135 del codice
civile;
d) la consistenza delle strutture
edilizie
presenti sul fondo e di quelle
poste all'esterno
dei beni fondiari nella disponibilità
dell'impresa,
con l'indicazione della loro
utilizzazione
ai fini dell'attività agrituristica
e dell'attività
agricola nonché la consistenza
delle eventuali
strutture edilizie presenti sul
fondo e non
utilizzate;
e) l'indicazione delle unità
lavorative e
del monte complessivo annuo di
giornate-lavoro
previste per l'attività agrituristica
e per
l'attività agricola, se non già
precedentemente
specificato.
5. Il mantenimento dei requisiti
dichiarati
nella relazione è attestato dall'imprenditore
agricolo con periodicità triennale
mediante
autocertificazione, sulla base
delle indicazioni
stabilite nel regolamento di
attuazione.
6. In riferimento al requisito
della principalità
qualora l'imprenditore agricolo
ritenga necessario
applicare una condizione diversa
da quella
scelta lo comunica al comune.
Il comune acquisisce,
sulla modifica proposta, il parere
vincolante
della provincia o della comunità
montana.
La nuova condizione scelta si
applica anche
al periodo dell'anno solare già
trascorso,
salvo eventuali procedimenti
di accertamento
pendenti.
7. Il regolamento di attuazione
elenca i
documenti che dimostrano, a secondo
della
scelta operata dall'imprenditore,
la principalità
dell'attività agricola rispetto
all'attività
agrituristica e consentono di
accertare il
permanere di tale carattere.
Articolo 8 - Autorizzazione all'esercizio
delle attività agrituristiche
1. L'esercizio delle attività
agrituristiche
di cui alla presente legge è
soggetto ad
autorizzazione. La domanda di
autorizzazione
è diretta al comune nel cui territorio
è
situato il centro aziendale.
2. Congiuntamente alla domanda,
l'imprenditore
presenta richiesta di classificazione
della
struttura ricettiva agrituristica
ai sensi
dell'articolo 9.
3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione
il comune accerta che il richiedente:
a) sia imprenditore agricolo
ai sensi dell'articolo
2135 del codice civile;
b) non abbia riportato nel triennio
precedente,
con sentenza passata in giudicato,
a meno
che non abbia ottenuto la riabilitazione,
condanna per uno dei delitti
previsti dagli
articoli 442, 444, 513, 513 bis,
515, 517
del codice penale o per uno dei
delitti in
materia di igiene e sanità ovvero
di frode
nella preparazione degli alimenti;
c) non sia sottoposto a misura
di prevenzione
ai sensi della legge 27 dicembre
1956, n.
1423 (Misure di prevenzione nei
confronti
delle persone pericolose per
la sicurezza
e per la pubblica moralità) e
successive
modifiche ovvero sia stato dichiarato
delinquente
abituale;
d) non sia sottoposto a misure
di prevenzione
o abbia procedimenti penali in
corso per
l'applicazione delle misure di
prevenzione,
ai sensi della legislazione antimafia;
e) sia in possesso dei requisiti
soggettivi
di cui agli articoli 11 e 92
del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato
con regio decreto 18 giugno 1931,
n.773 e
successive modifiche e di cui
all'articolo
5 della legge 9 febbraio 1963,
n.59 (Norme
per la vendita al pubblico in
sede stabile
dei prodotti agricoli da parte
degli agricoltori
produttori diretti) e successive
modifiche.
4. Il comune, inoltre, acquisisce:
a) il parere del competente servizio
dell'azienda
unità sanitaria locale relativamente
alla
idoneità degli immobili, dei
locali e delle
attrezzature da utilizzare per
l'attività
agrituristica;
b) il parere vincolante della
provincia o
della comunità montana, sulla
principalità
dell'attività agricola rispetto
all'attività
agrituristica, sulla connessione
e complementarietà
dell'attività agrituristica e
sulla possibilità
di utilizzare gli edifici ai
sensi dell'articolo
7, comma 4, lettera d), e il
parere sul programma
di miglioramento agricolo ambientale,
se
ricorrono le condizioni di cui
all'articolo
7, comma 3;
c) la classificazione di cui
all'articolo
9 attribuita alla struttura agrituristica
dalla provincia.
5. L'attività agrituristica rientra
tra le
attività produttive per le quali
si applica
il procedimento di cui al decreto
del Presidente
della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 447
(Regolamento recante norme di
semplificazione
dei procedimenti di autorizzazione
per la
realizzazione, l'ampliamento,
la ristrutturazione,
la riconversione di impianti
produttivi,
per l'esecuzione di opere interne
ai fabbricati,
nonché per la determinazione
delle aree destinate
agli insediamenti produttivi,
a norma dell'articolo
20, comma 8, della legge 15 marzo
1997, n.
59). Il termine per la conclusione
del procedimento
è di novanta giorni.
6. Nell'autorizzazione comunale
sono specificate
le attività agrituristiche e
i relativi limiti
e modalità di esercizio.
7. L'autorizzazione ha durata
indeterminata
salvo i casi di revoca previsti
dall'articolo
25.
8. L'autorizzazione non è cedibile.
9. In caso di trasferimento dell'azienda
agricola il nuovo titolare è
autorizzato
in via provvisoria alla prosecuzione
dell'attività
agrituristica previa autocertificazione
con
la quale si dichiari il possesso
dei requisiti
soggettivi previsti dalla normativa
vigente
e che non sono intervenute variazioni
dei
requisiti che hanno originato
il rilascio
dell'autorizzazione. Il comune,
entro e non
oltre il termine di cui al comma
5, procede,
pena la decadenza dell'autorizzazione
provvisoria,
alla verifica dei requisiti posseduti
dal
nuovo conduttore al fine del
rilascio dell'autorizzazione
stessa.
10. Qualsiasi variazione intervenuta
in merito
ai requisiti in base ai quali
l'autorizzazione
è stata concessa è comunicata
al comune,
entro trenta giorni dal suo verificarsi.
Articolo 9 - Classificazione
delle strutture
ricettive agrituristiche
1. Sulla base delle caratteristiche
dichiarate
dal titolare, in conformità alle
disposizioni
del regolamento di attuazione,
la provincia
assegna la relativa classifica
alla struttura
ricettiva agrituristica.
2. L'attribuzione della classifica
è obbligatoria
ed è condizione indispensabile
per il rilascio
dell'autorizzazione all'esercizio
di attività
agrituristiche.
3. Qualora si verifichino variazioni
dei
requisiti tali da comportare
un aggiornamento
del livello di classificazione,
l'imprenditore
agricolo dichiara tale variazione
in occasione
della comunicazione dei prezzi
e delle attrezzature
alla provincia.
4. La provincia può procedere
in ogni momento,
anche d'ufficio, alla rettifica
della classificazione
qualora accerti che una struttura
ricettiva
possiede i requisiti di una classificazione
inferiore a quella in essere.
Il provvedimento
della provincia è trasmesso al
comune e notificato
all'interessato.
Articolo 10 - Pubblicità dei
prezzi, dei
servizi e delle attrezzature
1. Entro il 1º ottobre di ogni
anno i soggetti
autorizzati all'esercizio dell'attività
agrituristica
comunicano alla provincia competente
i prezzi
massimi che intendono praticare
dal 1º gennaio
dell'anno successivo, nonché
le caratteristiche
delle strutture. Per le strutture
con apertura
stagionale invernale la decorrenza
dei prezzi
comunicati è anticipata al 1º
dicembre dell'anno
in corso. L'obbligo della comunicazione
non
sussiste qualora non siano intervenute
variazioni
nei prezzi o nelle caratteristiche
della
struttura, rispetto alla comunicazione
precedente.
2. È prevista la facoltà di presentare
entro
il 1º marzo di ogni anno una
comunicazione
suppletiva dei prezzi che si
intendono praticare
dal 1º giugno dello stesso anno,
se variati
in aumento.
3. Per le strutture di nuova
apertura la
comunicazione è effettuata entro
la data
di inizio dell'attività.
4. Le province trasmettono alla
Giunta regionale
l'elenco ufficiale dei prezzi
comunicati
dai titolari della autorizzazione
nonché
i dati dei servizi e delle attrezzature
di
ogni singola struttura ricettiva
e acquisiscono
i dati statistici riguardanti
le strutture
ricettive ed il movimento clienti,
ai sensi
del decreto legislativo 6 settembre
1989,
n. 322 (Norme sul sistema statistico
nazionale
e sulla riorganizzazione dell'Istituto
nazionale
di statistica, ai sensi dell'art.
24 della
L. 23 agosto 1988, n. 400), nonché
della
legge regionale 2 settembre 1992,
n. 43 (Istituzione
dell'Ufficio di Statistica della
Regione
Toscana).
Articolo 11 - Obblighi amministrativi
degli
operatori agrituristici
1. I soggetti autorizzati all'esercizio
dell'attività
agrituristica hanno, in particolare,
i seguenti
obblighi:
a) iniziare l'attività entro
il termine massimo
di un anno dalla data fissata
nell'autorizzazione
e di non sospendere l'esercizio
dell'attività
per più di ventiquattro mesi
nell'arco di
un triennio;
b) esporre al pubblico l'autorizzazione
di
cui all'articolo 8;
c) comunicare al comune la data
di inizio
dell'attività, la data di cessazione
e, nel
caso di chiusura temporanea dell'esercizio,
la durata della chiusura;
d) rispettare i limiti e le modalità
indicate
nell'autorizzazione;
e) rispettare i prezzi comunicati;
f) esporre al pubblico, in luogo
ben visibile,
una tabella riepilogativa, contenente
le
caratteristiche delle strutture
e i prezzi
dei servizi praticati nel corso
dell'anno,
da cui risulti la classificazione
attribuita;
g) non diffondere informazioni
sulle caratteristiche
delle strutture diverse dai dati
comunicati.
Capo II - Limiti e modalità d'esercizio
delle
attività agrituristiche
Articolo 12 - Ospitalità in camere
e unità
abitative indipendenti
1. L'attività di ospitalità è
stagionale
ed è svolta negli immobili di
cui all'articolo
17 e nel rispetto del limite
massimo di trenta
posti letto in camere o in unità
abitative,
o utilizzando entrambe le soluzioni,
e oltre
i trenta e fino a quaranta posti
letto utilizzando
esclusivamente unità abitative
indipendenti.
2. La capacità ricettiva di cui
al comma
1 può essere aumentata, in conformità
agli
strumenti urbanistici vigenti,
utilizzando
unità abitative indipendenti,
tramite interventi
di recupero di edifici di valore
storico,
culturale e ambientale individuati
secondo
la normativa vigente in materia,
nonché di
edifici situati all'interno dei
nuclei classificati
dagli strumenti urbanistici zone
A non urbane,
ai sensi del decreto ministeriale
2 aprile
1968, n. 1444.
3. Nelle camere adibite al pernottamento,
comprese quelle poste in unità
abitative
indipendenti, su espressa richiesta
dell'ospite,
può essere autorizzata la sistemazione
temporanea
di un letto supplementare per
l'alloggio
di bambini di età non superiore
a dodici
anni, fermo restando il rispetto
dei requisiti
igienico sanitari. Al momento
della partenza
dell'ospite tale utilizzazione
cessa e si
ristabiliscono i posti letto
previsti. I
letti aggiunti non sono conteggiati
ai fini
della determinazione del limite
massimo dei
posti letto autorizzati.
4. La stagionalità si intende
riferita esclusivamente
alla durata del soggiorno, a
fini turistici,
degli ospiti aziendali.
Articolo 13 - Ospitalità in spazi
aperti
1. L'ospitalità in spazi aperti
è stagionale
ed è svolta in aziende con estensione
non
inferiore a due ettari contigui
di superficie
agricola totale (SAT) e nel rispetto
del
limite massimo di ventiquattro
ospiti e otto
tende o altri mezzi di soggiorno
autonomo,
e di una densità massima di sei
ospiti e
due tende o altri mezzi di soggiorno
autonomo,
per ettaro di superficie agricola
aziendale.
Nei casi di frazione di ettaro,
fino a cinquemila
metri quadrati compresi, si arrotonda
per
difetto e oltre cinquemila metri
quadrati
per eccesso.
2. Nei comuni il cui territorio
è totalmente
o anche solo parzialmente prospiciente
il
mare, l'ospitalità in spazi aperti
può essere
autorizzata solo in zone a tale
scopo individuate
dallo strumento urbanistico comunale.
3. Nei comuni diversi da quelli
di cui al
comma 2 le amministrazioni comunali
possono
prevedere, tramite lo strumento
urbanistico,
zone in cui l'attività di ospitalità
in spazi
aperti è esclusa.
4. La stagionalità si intende
riferita esclusivamente
alla durata del soggiorno, a
fini turistici,
degli ospiti aziendali.
Articolo 14 - Attività didattiche,
culturali,
tradizionali, di turismo religioso
culturale,
ricreative, sportive, escursionistiche
e
di ippoturismo riferite al mondo
rurale
1. Le attività didattiche, culturali,
tradizionali,
di turismo religioso culturale,
ricreative,
di pratica sportiva, escursionismo
e di ippoturismo
riferite al mondo rurale, possono
essere
organizzate anche all'esterno
dei beni fondiari
nella disponibilità dell'azienda,
fermo restando
il rispetto della connessione
e complementarietà.
Le stesse:
a) sono finalizzate a una migliore
conoscenza
del territorio e delle tradizioni
locali;
b) sono previste nei programmi
proposti dall'imprenditore
agricolo nella relazione sull'attività
agrituristica;
nel caso si renda necessario
modificare il
programma, l'imprenditore agricolo
lo comunica
al comune almeno otto giorni
prima dell'inizio
delle attività medesime.
2. Le attività di escursionismo
e di ippoturismo
riferite al mondo rurale possono
essere esercitate
anche non in connessione con
l'attività agricola
dell'azienda; in tale caso sono
finalizzate
esclusivamente a fornire servizi
a coloro
che pernottano presso l'azienda
agrituristica.
Articolo 15 - Somministrazione
di pasti,
alimenti e bevande sul posto
e organizzazione
di degustazioni e assaggi di
prodotti aziendali
1. La somministrazione di pasti,
alimenti
e bevande, comprese quelle a
carattere alcoolico
e superalcoolico:
a) è rivolta esclusivamente agli
ospiti che
fruiscono delle attività di cui
all'articolo
2, comma 2, lettere a), b), c)
per la consumazione
sul posto;
b) è costituita prevalentemente
da prodotti
aziendali o comunque da prodotti
reperiti
presso aziende agricole locali
e aziende
agroalimentari locali che producono
e vendono
prodotti regionali;
2. L'organizzazione di degustazioni
e assaggi
di prodotti:
a) è effettuata esclusivamente
con prodotti
aziendali e all'interno dell'azienda;
b) è rivolta non esclusivamente
agli ospiti
aziendali.
3. Sono considerati prodotti
aziendali i
cibi e le bevande prodotti e
lavorati nell'azienda
agricola e quelli ricavati da
materie prime
dell'azienda agricola ed ottenuti
attraverso
lavorazioni esterne.
Articolo 16 - Organizzazione
di eventi promozionali
per prodotti
aziendali tradizionali o di qualità
1. Le aziende agrituristiche,
che hanno una
propria produzione di prodotti
tradizionali
o di qualità certificata ai sensi
della normativa
vigente, possono realizzare in
azienda eventi
con finalità promozionali, che
rientrano
nelle attività di cui all'articolo
14, nel
rispetto delle seguenti condizioni:
a) il numero degli eventi non
può essere
superiore a venti per anno solare;
b) nel corso degli eventi la
somministrazione
di pasti, alimenti e bevande
sul posto può
essere rivolta a tutti i partecipanti
e deve
essere costituita prevalentemente
da prodotti
aziendali o comunque da prodotti
reperiti
presso aziende agricole locali
secondo i
parametri indicati nel regolamento
di attuazione;
c) gli impianti e i locali utilizzati
nel
corso degli eventi devono avere
i requisiti
igienico sanitari e di sicurezza
previsti
dalle norme vigenti.
Capo III - Norme per gli interventi
edilizi.
Requisiti strutturali, igienico-sanitari
e di sicurezza per lo svolgimento
delle attività
agrituristiche
Articolo 17 - Immobili destinati
all'attività
agrituristica)
1. Possono essere utilizzati
per l'attività
agrituristica:
a) i locali siti nell'abitazione
principale
dell'imprenditore agricolo ubicata
nel fondo
o nei centri abitati, compatibilmente
con
le caratteristiche di ruralità
dell'edificio
e del luogo in cui esso è ubicato
come specificato
nel regolamento di attuazione,
qualora l'imprenditore
agricolo svolga la propria attività
in un
fondo privo di fabbricati sito
nel medesimo
comune o in un comune limitrofo;
b) gli altri edifici o parti
di essi esistenti
sul fondo e non più necessari
alla conduzione
dello stesso;
c) i volumi derivanti da interventi
di ristrutturazione
urbanistica o da trasferimenti
di volumetrie;
d) gli edifici posti all'esterno
dei beni
fondiari nella disponibilità
dell'impresa
per l'organizzazione di attività
ricreative,
culturali e didattiche, di pratica
sportiva,
di escursionismo e di ippoturismo.
2. Gli edifici utilizzati per
l'attività
agrituristica mantengono la loro
destinazione
d'uso a fini agricoli.
Articolo 18 - Disciplina per
il governo del
territorio e per gli interventi
edilizi
1. Gli strumenti urbanistici
comunali disciplinano
gli interventi sul patrimonio
edilizio rurale
che devono essere realizzati
utilizzando
materiali costruttivi tipici
e nel rispetto
delle tipologie e degli elementi
architettonici
e decorativi caratteristici dei
luoghi, con
l'esclusione di tipologie riferibili
a monolocali.
Gli strumenti urbanistici comunali
disciplinano,
inoltre, le opere e gli impianti
di pertinenza
ai fabbricati ad uso agrituristico
e le aree
per la sosta degli ospiti campeggiatori
che
devono essere realizzati in modo
da integrarsi
con l'ambiente circostante, con
particolare
riferimento alle sistemazioni
e agli arredi
esterni, alla regimazione idraulica
e allo
smaltimento dei rifiuti solidi
e liquidi.
Gli interventi devono comunque
garantire
una sufficiente dotazione di
acqua avente
caratteristiche di potabilità.
2. Gli interventi consentiti
per il recupero
del patrimonio edilizio esistente
sono quelli
definiti dall'articolo 4 comma
2 della legge
regionale 14 ottobre 1999 n.
52 (Nuove norme
sulle concessioni, le autorizzazioni
e le
denuncie d'inizio attività edilizie-
Disciplina
dei controlli nelle zone soggette
al rischio
sismico- Disciplina del contributo
di concessione
- Sanzioni e vigilanza sull'attività
urbanistico/edilizia.
Modifiche e integrazioni alla
legge regionale
23 maggio 1994, n.39 e modifica
della legge
regionale 17 ottobre 1983, n.
69) e successive
modifiche.
3. Non è consentita la trasformazione
ai
fini agrituristici:
a) degli annessi agricoli realizzati
alle
condizioni contenute nelle convenzioni
o
atti d'obbligo di cui all'articolo
5, comma
3 della legge regionale 19 febbraio
1979,
n.10 (Norme urbanistiche transitorie
relative
alle zone agricole) e all'articolo
4, comma
6 della l.r. 64/1995 e successive
modifiche;
b) degli edifici o di parti di
essi realizzati
ai sensi della l.r. 64/1995 e
della l.r.
10/1979 alle condizioni contenute
nelle convenzioni
e negli atti unilaterali d'obbligo
di cui
alle stesse leggi.
4. Agli interventi effettuati
sul patrimonio
edilizio con destinazione agrituristica
si
applica l'articolo 5 della l.r.
64/1995 e
successive modifiche.
5. Agli interventi edilizi per
le attività
agrituristiche si applica l'articolo
23 comma
1, lettera a) della l.r. 52/1999.
6. Non possono essere realizzate
nuove costruzioni
per l'attività agrituristica
e per le attrezzature
e i servizi ad essa afferenti,
fatta salva
la realizzazione dei volumi di
cui al comma
1, lettera c) dell'articolo 17,
dei servizi
igienico-sanitari, dei volumi
tecnici e la
realizzazione degli impianti
sportivo-ricreativi
secondo le norme tecniche definite
nel regolamento
di attuazione.
7. Ai fini del superamento e
dell'eliminazione
delle barriere architettoniche
nelle strutture
agrituristiche si applicano le
prescrizioni
previste per le strutture ricettive
di cui
al decreto ministeriale 14 giugno
1989, n.
236 (Regolamento di attuazione
dell'articolo
1 della legge 9 gennaio 1989,
n.13). Relativamente
all'utilizzo di opere provvisionali
per l'accessibilità
e il superamento delle barriere
architettoniche
si applicano le norme di cui
all'articolo
24, comma 2 della legge 5 febbraio
1992 n.
104 (Legge-quadro per l'assistenza
l'integrazione
sociale e i diritti delle persone
handicappate).
Articolo 19 - Requisiti strutturali,
igienico
sanitari e di sicurezza per gli
alloggi agrituristici
1. I requisiti strutturali, igienico-sanitari
e di sicurezza degli alloggi
agrituristici
sono quelli previsti dalle vigenti
disposizioni
e dai regolamenti edilizi e di
igiene per
i locali di abitazione, nonché
quelli previsti
dal regolamento di attuazione.
2. Nella valutazione dei requisiti
strutturali
e igienico-sanitari deve essere
tenuto conto
delle particolari caratteristiche
di ruralità
degli edifici. In particolare
è consentito
derogare ai limiti di altezza
dei locali
e di superficie aero-illuminante
previsti
dalle norme vigenti, purché vengano
garantite
le condizioni minime strutturali
ed igienico-sanitarie
sufficienti in sede di accertamento
da parte
della competente autorità sanitaria,
come
indicato nel regolamento di attuazione.
3. Gli alloggi agrituristici
devono, comunque,
essere dotati di servizi igienico-sanitari
nella misura minima di uno ogni
quattro persone,
con l'esclusione delle strutture
agrituristiche
già autorizzate all'entrata in
vigore della
presente legge.
4. Nell'esercizio dell'attività
escursionistica,
le aziende agricole ricadenti
nei territori
classificati montani ai sensi
della normativa
vigente possono fornire ospitalità,
nei limiti
previsti dalla presente legge,
in immobili,
ubicati in luoghi favorevoli
ad escursioni
raggiungibili attraverso mulattiere,
sentieri
o altri percorsi di viabilità
secondaria
e che possiedono i requisiti
per i rifugi
alpini previsti dall'articolo
37 del decreto
del Presidente della Giunta regionale
23
aprile 2001, n. 18/R (Regolamento
di attuazione
del Testo unico delle leggi regionali
in
materia di turismo - L.R. 23
marzo 2000,
n.42) e successive modifiche.
Articolo 20 - Requisiti tecnici
edilizi,
igienico sanitari e
di sicurezza per l'ospitalità
in spazi aperti)
1. Nello svolgimento dell'attività
di ospitalità
in spazi aperti devono essere
rispettati
i requisiti tecnici edilizi,
igienico sanitari
e di sicurezza previsti dalle
norme vigenti
nonché quelli previsti dal regolamento
d'attuazione
che prevede in particolare le
superfici minime
e le caratteristiche delle piazzole,
dei
percorsi, delle sistemazioni
delle aree di
parcheggio e dei servizi.
2. Nell'esercizio dell'attività
di ospitalità
in spazi aperti, i servizi igienico
sanitari
e i servizi per l'attività di
lavanderia
devono, comunque, essere garantiti
nella
misura minima di un servizio
igienico-sanitario
ogni sei persone e di un servizio
per lavanderia
ogni dodici persone, con l'esclusione
delle
strutture agrituristiche già
autorizzate
all'entrata in vigore della presente
legge.
Articolo 21 - Requisiti tecnici
edilizi,
igienico sanitari e di sicurezza
per lo svolgimento
delle attività didattiche, culturali,
ricreative,
sportive, escursionistiche e
di ippoturismo
1. Nello svolgimento dell'attività
didattiche,
culturali, ricreative, sportive,
escursionistiche
e di ippoturismo devono essere
rispettati
i requisiti tecnici edilizi,
igienico sanitari
e di sicurezza previsti dalle
norme vigenti,
nonché quelli previsti nel regolamento
d'attuazione.
2. Per lo svolgimento delle attività
didattiche,
culturali, ricreative, sportive,
escursionistiche
e di ippoturismo devono, comunque,
essere
previsti servizi igienici nella
misura minima
di un servizio ogni quindici
ospiti giornalieri.
3. Le piscine delle aziende agrituristiche
sono classificate private a uso
collettivo
e sono riservate ai soli ospiti
che fruiscono
delle attività di cui all'articolo
2 comma
2 lettere a), b), c), nel rispetto
della
normativa igienico-sanitaria
in materia di
qualità delle acque e delle norme
di sicurezza,
secondo le modalità applicative
indicate
nel regolamento di attuazione.
Articolo 22 - Requisiti igienico
sanitari
per la somministrazione di pasti,
alimenti
e bevande
1. La produzione, la preparazione,
il confezionamento
e la somministrazione di pasti,
alimenti
e bevande sono soggetti alle
disposizioni
di cui alla legge 30 aprile 1962,
n. 283
(Modifica degli art.242, 243,
247, 250, 262
del T.U. delle leggi sanitarie
approvato
con R.D. 27 luglio 1934, n.1265:
Disciplina
igienica della produzione e della
vendita
delle sostanze alimentari e delle
bevande)
e successive modifiche nonché
al decreto
legislativo 26 maggio 1997, n.
155 (Attuazione
delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE
concernenti
l'igiene dei prodotti alimentari),
con particolare
riferimento all'articolo 9.
2. Per l'applicazione della disciplina
sull'autocontrollo
igienico-sanitario nelle aziende
agrituristiche
che svolgono attività di preparazione
e di
somministrazione, per la consumazione
sul
posto di pasti, alimenti e bevande,
ivi compreso
la degustazione e l'assaggio
dei prodotti
aziendali, nel regolamento di
attuazione
sono indicate procedure semplificate
di autocontrollo
nel rispetto della direttiva
93/43/CEE del
Consiglio, del 14 giugno 1993,
sull'igiene
dei prodotti alimentari.
3. L'attività di macellazione
di animali
allevati in azienda è consentita,
nel rispetto
delle disposizioni comunitarie
e previa autorizzazione
sanitaria rilasciata ai sensi
della l. 283/1962
e successive modifiche, nonché
nel rispetto
delle disposizioni del d.lgs.155/1997
sull'autocontrollo
e delle specificazioni contenute
nel regolamento
di attuazione in particolare
attinenti a:
a) specie e quantità di animali
che possono
essere macellati;
b) caratteristiche dei locali
di macellazione;
c) attività di preparazione,
somministrazione
e consumo diretto nel luogo di
produzione;
d) attività di preparazione e
somministrazione
di preparati a base di carne
prodotta in
azienda.
4. Nel caso di preparazione e
di somministrazione
di pasti per un numero di ospiti
complessivamente
non superiore a dodici, per l'idoneità
dei
locali, compresa la cucina, è
sufficiente
il rispetto dei requisiti previsti
dalle
vigenti disposizioni e dai regolamenti
edilizi
e di igiene per i locali di abitazione.
Sono
fatte salve le disposizioni relative
al d.lgs.
155/1997.
5. Nelle strutture agrituristiche
con un
numero di posti letto autorizzati
in camera
non superiori a dodici è possibile
autorizzare
l'uso della cucina per gli ospiti
laddove
è disponibile uno spazio adeguato
da destinare
a spazio comune per il consumo
dei pasti.
La cucina deve avere le caratteristiche
di
cui al comma 4.
TITOLO III - VIGILANZA, CONTROLLI
E SANZIONI
Articolo 23 - Vigilanza e controllo
1. La vigilanza e il controllo
sull'osservanza
della presente legge sono esercitate
dai
comuni, dalle aziende unità sanitarie
locali
territorialmente competenti,
oltre che dagli
altri soggetti indicati dalle
norme vigenti,
salvo quanto previsto al comma
2.
2. La vigilanza e il controllo
sull'osservanza
degli obblighi di cui all'articolo
11, comma
1, lettere e), f), g) nonché
l'accertamento
dei requisiti inerenti la classificazione
sono esercitati dalle province.
Le province
trasmettono alla Regione, entro
il 31 dicembre
di ogni anno, una relazione sull'attività
svolta.
3. I comuni che hanno rilasciato
autorizzazioni
per l'esercizio dell'attività
di agriturismo,
trasmettono alla Regione, entro
il 31 gennaio
di ciascun anno, una relazione,
con riferimento
all'anno precedente, che evidenzi
l'attività
di controllo svolta direttamente,
dalla provincia
o da altri soggetti competenti,
per il rispetto
delle vigenti norme, con particolare
riferimento
al contenuto delle autorizzazioni
rilasciate,
alla classificazione e a quanto
disposto
dall'articolo 3.
Articolo 24 - Sanzioni amministrative
pecuniarie
1. L'imprenditore agricolo che
esercita,
anche in forma occasionale, le
attività agrituristiche,
senza l'autorizzazione di cui
all'articolo
8, è soggetto al pagamento di
una sanzione
amministrativa pecuniaria da
500,00 a 3.000,00
euro. Il comune con propria ordinanza
dispone
la chiusura dell'esercizio aperto
senza l'autorizzazione.
L'autorizzazione non può essere
concessa
all'imprenditore responsabile
dell'infrazione
di cui al presente comma nei
dodici mesi
successivi all'emissione dell'ordinanza.
2. Chiunque utilizza le denominazioni
agriturismo
o agrituristico senza avere l'autorizzazione
di cui all'articolo 8 in quanto
privo dei
requisiti soggettivi per richiederla,
è soggetto
al pagamento di una sanzione
amministrativa
pecuniaria da 2.000,00 a 10.000,00
euro nonché
all'obbligo di pubblicare a proprie
spese,
su un quotidiano a diffusione
regionale e
nazionale, la notizia di aver
utilizzato
una denominazione senza averne
titolo.
3. Chiunque utilizza denominazioni
consistenti
in modifiche o alterazioni dei
termini agriturismo
o agrituristico, suscettibili
di indurre
in errore i potenziali utenti,
è soggetto
al pagamento di una sanzione
amministrativa
pecuniaria da 2.000,00 a 10.000,00
euro nonché
all'obbligo di pubblicare a proprie
spese,
su un quotidiano a diffusione
regionale e
nazionale, la notizia di aver
utilizzato
una denominazione senza averne
titolo.
4. L'imprenditore agricolo autorizzato
a
svolgere le attività agrituristiche
è soggetto
alla sanzione amministrativa
pecuniaria da
250,00 a 1.500,00 euro nei seguenti
casi:
a) mancato rispetto dei limiti
e delle modalità
indicate nell'autorizzazione;
b) mancata esposizione al pubblico
di copia
dell'autorizzazione comunale;
c) violazione degli obblighi
di cui alla
presente legge o al regolamento
di attuazione
non altrimenti sanzionati.
5. L'imprenditore agricolo autorizzato
a
svolgere le attività agrituristiche
è soggetto
alla sanzione pecuniaria da 100,00
a 500,00
euro nei seguenti casi:
a) esponga o applichi prezzi
superiori a
quelli comunicati;
b) non ottemperi alla comunicazione
di cui
all'articolo 10;
c) la comunicazione dei prezzi
di cui all'articolo
10 risulti incompleta o priva
di indicazioni
relative a caratteristiche della
struttura
variate rispetto alle precedenti
comunicazioni;
d) la tabella riepilogativa dei
prezzi sia
compilata in modo non corretto
o incompleto,
ovvero non sia esposta, ovvero
sia in contrasto
con quanto comunicato alla provincia.
6. Le sanzioni amministrative
di cui al presente
articolo sono raddoppiate, qualora
il soggetto
nei cinque anni successivi alla
commissione
di una delle violazioni di cui
al presente
articolo, per la quale non sia
intervenuto
il pagamento in misura ridotta,
ne commetta
un'altra della stessa indole.
7. Le sanzioni di cui ai commi
1, 2, 3 e
4 sono applicate dal comune e
i relativi
proventi sono da esso direttamente
introitati.
Le sanzioni di cui al comma 5
sono applicate
dalla provincia e i relativi
proventi sono
da essa direttamente introitati.
8. Sono fatte salve le sanzioni
previste
dal regio decreto 27 luglio 1934
n. 1265
(Testo Unico delle Leggi Sanitarie)
nonché,
per quanto applicabili, le sanzioni
previste
dalle altre norme statali e regionali
vigenti.
Articolo 25 - Sospensione e revoca
dell'autorizzazione
1. Qualora sia accertata la violazione
dei
limiti di recettività autorizzati
oltre alla
sanzione pecuniaria, l'autorizzazione
all'esercizio
è sospesa per un periodo da uno
a trenta
giorni.
2. In caso di reiterazione delle
violazioni,
come indicato dall'articolo 24
comma 6, oltre
al raddoppio della sanzione amministrativa,
si applica la sospensione dell'autorizzazione
per un periodo da uno a trenta
giorni.
3. Qualora venga meno uno o più
dei requisiti
oggettivi in base ai quali è
stata concessa
l'autorizzazione, il comune fissa
un termine,
non superiore a sei mesi, entro
il quale
i requisiti mancanti possono
essere ripristinati;
nei casi più gravi il comune
sospende fino
a tale termine l'autorizzazione
all'esercizio.
Nei casi in cui i requisiti non
siano ripristinati
entro il termine, il comune revoca
l'autorizzazione,
previo parere della provincia
o della comunità
montana.
4. L'autorizzazione è altresì
revocata nei
seguenti casi:
a) qualora venga meno uno o più
dei requisiti
soggettivi previsti dalla legge
per l'esercizio
dell'attività agrituristica;
b) qualora l'interessato non
abbia iniziato
l'attività entro un anno dalla
data fissata
nell'autorizzazione per l'inizio
dell'attività
stessa, o abbia sospeso l'attività
senza
darne comunicazione al comune.
5. I provvedimenti di sospensione
e revoca
sono comunicati al Prefetto per
gli effetti
di cui all'articolo 19 commi
4 e 5 del decreto
del Presidente della Repubblica
24 luglio
1977, n. 616 (Attuazione della
delega di
cui all'art.1 della L. 22.7.1975,
n.382)
e successive modifiche.
6. I provvedimenti di sospensione
e revoca
sono comunicati alla provincia
o alla comunità
montana per l'eventuale revoca
delle provvidenze
concesse ed il recupero delle
somme erogate.
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI,
TRANSITORI
E ABROGATIVE
Articolo 26 - Disposizioni per
la rivitalizzazione
delle zone montane e svantaggiate
e per l'agevolazione
di attività agrituristiche di
ridotte dimensioni
1. I comuni possono individuare
aree montane
e aree territoriali caratterizzate
da particolari
condizioni di svantaggio socio-economico
e da carenza di esercizi per
la ristorazione,
entro le quali, in immobili situati
all'interno
del fondo aziendale è consentita
la somministrazione
di pasti, alimenti e bevande,
prevalentemente
a base di prodotti aziendali
o comunque da
prodotti reperiti presso le aziende
agricole
locali e aziende agroalimentari
locali che
producono e vendono prodotti
regionali, fino
ad un massimo di trenta coperti
a pasto,
indipendentemente dall'esercizio
delle altre
attività agrituristiche, fermo
restando il
possesso dei requisiti igienico-sanitari
previsti dalla normativa vigente
e dell'autorizzazione
sanitaria di cui all'articolo
2 della l.
283/1962.
2. Nel regolamento di attuazione
sono determinate
specifiche condizioni di agevolazione
ai
fini dell'applicazione della
principalità
dell'attività agricola:
a) per le aziende agricole situate
nei territori
classificati montani ai sensi
della legislazione
vigente;
b) per le aziende agricole con
superficie
prevalentemente boscata;
c) per le aziende agricole autorizzate
fino
a otto posti letto e da nove
a quindici posti
letto.
3. Le condizioni di agevolazione
di cui al
comma 2 non si applicano alle
aziende che
superano limiti di ricettività
di cui all'articolo
12.
Articolo 27 - Regolamento di
attuazione
1. La Giunta regionale, entro
centottanta
giorni dalla data di entrata
in vigore della
presente legge, approva il regolamento
di
attuazione, comunicandolo, almeno
quindici
giorni prima dell'approvazione
stessa, alla
commissione consiliare competente.
2. Il regolamento d'attuazione
disciplina
in particolare:
a) gli elementi di cui all'articolo
6, comma
4;
b) i documenti da allegare alla
relazione
agrituristica con particolare
riferimento
a quelli che dimostrano la realizzazione
del carattere di principalità
dell'attività
agricola;
c) i criteri per la classificazione
delle
strutture, privilegiando le caratteristiche
rurali dell'ospitalità e l'offerta
dei servizi
finalizzati a favorire la conoscenza
dell'ambiente
rurale;
d) gli elementi di cui all'articolo
17, comma
1, lettera a);
e) le caratteristiche tecniche
dei servizi
igienici, dei volumi tecnici
e delle strutture
di cui all'articolo 20, comma
1;
f) i requisiti strutturali, tecnici,
igienico-sanitarie
e di sicurezza per lo svolgimento
delle attività
agrituristiche;
g) i parametri per la somministrazione
dei
prodotti locali durante gli eventi
promozionali
di cui all'articolo 16, comma
1, lettera
b);
h) le condizioni di agevolazione
per le aziende
di cui all'articolo 26, comma
2;
i) le condizioni inerenti l'attività
di macellazione
di animali allevati in azienda
e utilizzati
per l'attività agrituristica
di somministrazione
pasti.
Articolo 28 - Archivio regionale
delle aziende
agrituristiche
1. Ai fini dell'istituzione dell'archivio
regionale delle aziende agrituristiche,
i
comuni, entro il 31 gennaio di
ciascun anno,
trasmettono alla Giunta regionale
e, per
conoscenza, alla provincia competente
per
territorio un elenco riassuntivo
delle autorizzazioni
rilasciate nel corso dell'anno
precedente.
Articolo 29 - Incentivi finanziari
1. Alle imprese agricole singole
o associate
che esercitano l'attività agrituristica
si
applicano le norme di incentivazione
finanziaria
previste dalle vigenti leggi
di finanziamento
nel settore agricolo.
Articolo 30 - Monitoraggio e
valutazione
1. Entro il 30 giugno di ogni
anno, a partire
dall'anno successivo a quello
dell'entrata
in vigore della legge, la Giunta
regionale
presenta alla commissione consiliare
competente
una relazione comprendente tra
l'altro:
a) una valutazione sul conseguimento
delle
finalità di cui all'articolo
1, comma 1;
b) dati relativi all'attività
di vigilanza
e controllo di cui all'articolo
23 svolta
dagli enti competenti;
c) dati relativi alle sospensioni
e alle
revoche dell'autorizzazione disposte
ai sensi
dell'articolo 25;
d) i dati dell'archivio regionale
delle aziende
agrituristiche di cui all'articolo
28, aggiornato
alle autorizzazioni rilasciate
nel corso
dell'anno precedente e con particolare
evidenziazione
di quelli relativi alle zone
di cui all'articolo
26.
Articolo 31 - Norme transitorie,
abrogazioni
1. Le disposizioni della presente
legge si
applicano dalla data di entrata
in vigore
del regolamento di attuazione
e da tale data
è abrogata la legge regionale
17 ottobre
1994, n. 76 (Disciplina delle
attività agrituristiche)
e successive modifiche
2. Sono fatti salvi i procedimenti
in corso
alla data di cui al comma 1,
i quali si concludono
a norma della disciplina previgente.
3. Il sesto capoverso della lettera
f) del
comma 2 dell'articolo 40 della
legge regionale
16 gennaio 1995, n. 5 (Norme
per il governo
del territorio) è sostituito
dal seguente:
"- varianti per l'applicazione
della
disciplina regionale delle attività
agrituristiche".
|
|