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TRENTO
LEGGE PROVINCIALE AGRITURISMO
TRENTINO
|
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO -
Legge Provinciale 19 dicembre
2001, n. 10
Disciplina dell'agriturismo,
delle strade
del vino e delle strade dei sapori
CAPO I - FINALITÀ
Art.1 - Finalità
Con questa legge la Provincia
autonoma di
Trento disciplina l'agriturismo,
le strade
del vino e le strade dei sapori
anche al
fine di favorire lo sviluppo
delle zone rurali,
la continuazione delle attività
agricole
attraverso l'integrazione dei
redditi e il
miglioramento delle condizioni
di vita degli
agricoltori, la conservazione
e la tutela
delle tradizioni culturali e
dell'ambiente
nonché l'utilizzo del patrimonio
edilizio
rurale, e al fine di sviluppare
e diffondere
l'ospitalità e il ristoro attraverso
la valorizzazione
dei prodotti tipici dell'agricoltura
trentina.
CAPO II - DISPOSIZIONI IN MATERIA
AGRITURISTICA
Art.2 - Definizione di agriturismo
Per agriturismo si intendono
le attività
di ospitalità e ristoro esercitate
dai soggetti
di cui all'articolo 3, comma
2, in rapporto
di connessione e complementarietà
rispetto
alle attività agricole, che devono
comunque
rimanere principali, attraverso
l'utilizzazione
delle strutture e dei fondi dell'impresa
agricola. Sono definite agri-eco-turismo
le attività agrituristiche svolte
con modalità
orientate a ottenere non solo
un risparmio
di energia ma il miglioramento
della qualità
dell'abitare e del vivere.
2. Rientrano tra le attività
di agriturismo:
a) offrire ospitalità per soggiorno
turistico
negli edifici a disposizione
dell'azienda
agricola;
b) ospitare turisti campeggiatori
in spazi
aperti, purché attrezzati con
i servizi essenziali
previsti dalle norme igienico-sanitarie;
c) somministrare pasti e bevande
tipici trentini,
ivi comprese le bevande a contenuto
alcolico
e superalcolico. Le bevande alcoliche
e i
superalcolici possono essere
offerti unicamente
in correlazione con i pasti.
Comunque è sempre
consentita la somministrazione
delle bevande
prodotte o lavorate in azienda;
d) somministrare degustazioni
di prodotti
aziendali, ivi inclusa la mescita
del vino,
ai sensi del capo III della presente
legge;
e) vendere i beni prodotti dall'impresa
agricola;
f) organizzare, ancorché svolte
all'esterno
dei beni fondiari nella disponibilità
dell'impresa,
attività ricreative, culturali
e didattiche,
di pratica sportiva, escursionistiche
e di
ippoturismo finalizzate ad una
migliore fruizione
e conoscenza del territorio,
ivi compresi,
nel rispetto delle eventuali
norme di settore,
i bagni d'erba e l'ippoterapia.
Per le attività
relative ai bagni d'erba è in
ogni caso fatta
salva la possibilità di acquistare
la materia
prima presso altri produttori
agricoli individuali
o associati della provincia di
Trento.
3. Le somministrazioni di cui
alle lettere
c) e d) del comma 2 devono essere
costituite
- in misura non inferiore al
30 per cento
del valore annuo - da materie
prime prodotte
o lavorate dall'impresa, nonché
- in misura
complessivamente non inferiore
all'80 per
cento - da prodotti tipici trentini
acquistati
presso altri produttori agricoli
individuali
o associati della provincia di
Trento. Sono
considerati di produzione aziendale,
oltre
agli alimenti e alle bevande
prodotti e lavorati
nell'impresa agricola, anche
quelli ricavati,
attraverso lavorazioni esterne,
da materie
prime prodotte nell'impresa.
4. Le attività di cui alla lettera
f) possono
essere realizzate in modo autonomo
dalle
attività di cui alle lettere
a), b), c) e
d) del comma 2 solo in quanto
direttamente
connesse con l'attività agricola.
Qualora
non siano direttamente connesse
all'attività
agricola, tali attività possono
essere realizzate
esclusivamente per la fornitura
di servizi
agli ospiti dell'agriturismo.
5. L'attività di vendita dei
propri prodotti
da parte dei produttori agricoli,
se svolta
disgiuntamente dalle attività
di ospitalità
e ristoro, rimane soggetta alla
legislazione
che la concerne.
6. Il regolamento di esecuzione
di questo
capo definisce in particolare
le modalità
e i limiti di esercizio dell'attività
agrituristica,
i criteri per l'applicazione
delle norme
igienico-sanitarie di cui all'articolo
8,
i requisiti tecnici e strutturali
minimi
dei locali destinati all'attività
agrituristica.
Art.3 - Idoneità all'esercizio
dell'attività
agrituristica
1. Ai fini dell'accertamento
dell'idoneità
all'esercizio dell'attività agrituristica
è istituito l'elenco provinciale
degli idonei
all'esercizio dell'attività agrituristica.
L'iscrizione è condizione necessaria
per
il rilascio dell'autorizzazione
all'esercizio
dell'agriturismo. L’iscrizione,
la variazione
e la cancellazione dall'elenco
sono disposte
dal servizio competente.
2. Sono iscritti all'elenco provinciale
degli
idonei all'esercizio dell'attività
agrituristica,
ove ne facciano richiesta, gli
operatori
le cui aziende agricole, ubicate
nel territorio
della provincia di Trento, siano
in grado
di assicurare la connessione
e la complementarietà
dell'attività agrituristica con
le attività
agricole, secondo quanto previsto
dall'articolo
4, e che rientrino nelle seguenti
categorie:
a) imprenditori agricoli iscritti
all'Archivio
provinciale delle imprese agricole
di cui
al capo II della legge provinciale
4 settembre
2000, n. 11 (Modificazioni alla
legge provinciale
5 novembre 1990, n. 28 - Istituto
agrario
di San Michele all'Adige -, alla
legge provinciale
26 novembre 1976, n. 39 - Provvedimenti
per
la ristrutturazione e lo sviluppo
dell'agricoltura
trentina e altre leggi provinciali
in materia
di agricoltura e di edilizia
abitativa, nonché
disposizioni per l'istituzione
dell'archivio
provinciale delle imprese agricole
— (APIA);
b) società fra gli imprenditori
di cui alla
lettera a) costituite allo scopo
di esercitare
attività agrituristica;
c) società costituite fra allevatori
per
la gestione in comune di pascoli
e malghe;
d) società cooperative agricole
e di trasformazione
e vendita di prodotti agricoli
e zootecnici,
iscritte nel registro delle cooperative
della
provincia di Trento di cui all'articolo
2
della legge regionale 29 gennaio
1954, n.
7 (Vigilanza sulle cooperative),
come da
ultimo modificato dall'articolo
2 della legge
regionale 1 novembre 1993, n.
15, nonché
i loro consorzi e le associazioni
agrarie
comunque denominate, purché legalmente
costituite.
3. Ai fini dell'iscrizione all'elenco,
l'idoneità
all'esercizio dell'attività agrituristica
è accertata in relazione all'estensione
delle
superfici agricole utilizzate
dall'impresa,
alla natura e alla varietà delle
coltivazioni
e degli allevamenti, al numero
degli addetti,
alla quantità e alla qualità
delle produzioni,
alle caratteristiche dei locali
e delle strutture
a disposizione. Nel caso di più
aziende gestite
da un medesimo operatore tale
requisito è
accertato tenuto conto congiuntamente
di
tutte le aziende.
4. Gli iscritti all'elenco sono
tenuti a
comunicare ogni variazione che
comporti la
modifica dei requisiti di cui
al comma 2
entro sessanta giorni dal loro
verificarsi.
La Giunta provinciale definisce
le modalità
di iscrizione all'elenco, i termini
e la
documentazione necessaria da
allegare alle
domande di iscrizione.
Art.4 - Connessione e complementarietà
1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione
all'esercizio dell'agriturismo
la complementarietà
tra l'attività agricola e l'attività
agrituristica
è accertata dalla Provincia in
relazione
al rapporto tra le ore lavoro
medie annue
dedicate dall'impresa all'attività
agricola
e all'attività agrituristica,
con le modalità
individuate dal regolamento di
esecuzione
di questo capo.
2. Il requisito della complementarietà
si
considera comunque sussistente
qualora la
ricettività agrituristica di
cui all'articolo
2, comma 2, lettere a) e b),
sia inferiore
o uguale a dieci ospiti. La sola
somministrazione
delle degustazioni di cui all'articolo
2,
comma 2, lettera d), non è soggetta
all'accertamento
del requisito della complementarietà.
Art.5 - Disposizioni per l'esercizio
dell'attività
agrituristica
1. Per lo svolgimento dell'attività
agrituristica
l'impresa può impiegare manodopera
familiare
ai sensi dell'articolo 230 bis
del codice
civile, nonché personale dipendente
nel numero
massimo definito dal regolamento
di esecuzione
di questo capo.
2. Lo svolgimento delle attività
agrituristiche
nel rispetto della presente legge
non costituisce
distrazione dei fondi e degli
edifici interessati
dalla destinazione agricola.
3. La Provincia, anche in collaborazione
con le associazioni agrituristiche
provinciali
e con i comuni, promuove, in
applicazione
della vigente normativa in materia
di aggiornamento
e formazione professionale, apposite
iniziative
per la qualificazione degli esercenti
attività
agrituristica.
Art.6 - Autorizzazione all'esercizio
dell'attività
agrituristica
1. L'autorizzazione all'esercizio
dell'attività
agrituristica è rilasciata, su
domanda dell'interessato,
dal comune amministrativo nel
cui territorio
sono ubicati gli immobili destinati
all'attività
agrituristica.
2. Il rilascio dell'autorizzazione
è subordinato:
a) al possesso del libretto sanitario
di
cui all'articolo 37 del decreto
del Presidente
della Repubblica 26 marzo 1980,
n. 327 (Regolamento
di esecuzione della L. 30 aprile
1962, n.
283, e successive modificazioni,
in materia
di disciplina igienica della
produzione e
della vendita delle sostanze
alimentari e
delle bevande), da parte dei
soggetti coinvolti
nelle attività agrituristiche
relative alla
produzione, alla lavorazione
e alla somministrazione
di alimenti e bevande;
b) alla sussistenza dei requisiti
di cui
agli articoli 11 e 92 del regio
decreto 18
giugno 1931, n. 773 (Approvazione
del testo
unico delle leggi di pubblica
sicurezza),
nonché di cui all'articolo 5
della legge
9 febbraio 1963, n. 59 (Norme
per la vendita
al pubblico in sede stabile dei
prodotti
agricoli da parte degli agricoltori
produttori
diretti) e al decreto del Presidente
della
Repubblica 3 giugno 1998, n.
252 (Regolamento
recante norme per la semplificazione
dei
procedimenti relativi al rilascio
delle comunicazioni
e delle informazioni antimafia);
c) alla disponibilità dei locali
e delle
strutture destinati all'esercizio
delle attività
agrituristiche, in possesso dei
requisiti
definiti dall'articolo 7 e conformi
alle
norme in materia di urbanistica,
sanità,
prevenzione degli incendi e sicurezza;
d) al possesso del requisito
dell'adeguata
capacità professionale, verificato
conformemente
a quanto stabilito dal regolamento
di esecuzione
di questo capo;
e) all'iscrizione nell'elenco
provinciale
degli idonei all'esercizio dell'attività
agrituristica.
3. Ove la domanda di autorizzazione
sia presentata
da imprenditori associati o da
uno dei soggetti
di cui all'articolo 3, comma
2, lettere b),
c) o d), il requisito di cui
al comma 2,
lettera b), va riferito sia al
legale rappresentante
del richiedente che alla persona
preposta
all'esercizio, e il requisito
di cui al comma
2, lettera d), va riferito almeno
al preposto
all'esercizio.
4. L'autorizzazione è rilasciata
a tempo
indeterminato. Il provvedimento
di autorizzazione
definisce, in modo essenziale,
le caratteristiche
delle strutture utilizzate per
lo svolgimento
dell'attività, i periodi e gli
orari di apertura
dell'agriturismo nonché i limiti
di esercizio
definiti dal regolamento di esecuzione
di
questo capo.
5. Il comune, entro sessanta
giorni dalla
presentazione della domanda,
provvede al
rilascio o al diniego dell'autorizzazione
all'esercizio dell'attività agrituristica.
Il provvedimento di autorizzazione
può condizionare
l'effettivo esercizio dell'attività
agrituristica
alla realizzazione di specifici
interventi
per l'adeguamento delle strutture
e dei locali
alle disposizioni in materia
igienico-sanitaria.
Copia del provvedimento è trasmessa
al servizio
provinciale competente alla tenuta
dell'elenco
degli idonei all'esercizio dell'attività
agrituristica.
6. Qualora la capacità ricettiva
agrituristica
di cui all'articolo 2, comma
2, lettere a)
e b), sia inferiore o uguale
a dieci ospiti,
ovvero l'esercizio dell'attività
agrituristica
sia caratterizzato dalla sola
somministrazione
delle degustazioni di cui all'articolo
2,
comma 2, lettera d), l'autorizzazione
all'esercizio
dell'attività agrituristica è
sostituita
da apposita denuncia d'inizio
attività presentata
ai sensi dell'articolo 23 della
legge provinciale
30 novembre 1992, n. 23 (Principi
per la
democratizzazione, la semplificazione
e la
partecipazione all'azione amministrativa
provinciale e norme in materia
di procedimento
amministrativo), come sostituito
dall'articolo
14 della legge provinciale 8
settembre 1997,
n. 13.
7. La Giunta provinciale con
propria deliberazione
definisce le modalità di presentazione
delle
domande per il rilascio dell'autorizzazione
e la documentazione da allegare
ad esse.
8. Il Comune, a seguito delle
comunicazioni
di cui all'articolo 9, lettere
d) ed e),
relative ai prezzi praticati
per i servizi
offerti, ai periodi e agli orari
di apertura
al pubblico, provvede a disporre
eventuali
specifiche prescrizioni al fine
di assicurare
la qualità dei servizi offerti.
Art.7 - Locali e strutture destinate
all'attività
agrituristica
1. Per l'esercizio dell'attività
agrituristica
possono essere utilizzati locali
e strutture
a disposizione dell'impresa agricola
tra
cui, anche in modo parziale,
l'abitazione
dell'imprenditore agricolo e
i fabbricati
rurali già esistenti sul fondo
e non più
necessari alla conduzione dell'attività
agricola,
nonché eventuali nuove realizzazioni
nei
limiti definiti dal regolamento
di esecuzione
di questo capo.
2. Qualora non siano disponibili
i locali
e le strutture di cui al comma
1 possono
essere utilizzati anche altri
locali e strutture
comunque compatibili con l'esercizio
dell'attività
agrituristica, purché ubicati
nel territorio
dello stesso comune in cui ha
sede l'impresa
o in comuni limitrofi, anche
in zone con
destinazione urbanistica diversa
da quella
agricola, a condizione che gli
strumenti
di pianificazione ammettano la
destinazione
residenziale o ricettiva.
3. Alle opere e ai fabbricati
destinati ad
attività agrituristiche si applicano
le disposizioni
previste dalla legge provinciale
7 gennaio
1991, n. 1 (Eliminazione delle
barriere architettoniche
in provincia di Trento) e successive
modificazioni
ed integrazioni. Il comune può
comunque concedere
la deroga per i locali di alloggio
ove la
capacità ricettiva non superi
i dieci posti
letto. Le deroghe non sono applicabili
alle
strutture di nuova realizzazione.
Non sono
soggetti agli obblighi previsti
dalla legge
provinciale 7 gennaio 1991, n.
1 (Eliminazione
delle barriere architettoniche
in provincia
di Trento), come da ultimo modificata
dalla
legge provinciale 10 novembre
2000, n. 14,
le aziende che esercitano attività
agrituristica
prima dell'entrata in vigore
della presente
legge.
Art.8 - Norme igienico-sanitarie
1. Le strutture e i locali destinati
all'esercizio
dell'attività agrituristica devono
possedere
i requisiti igienico-sanitari
previsti dai
regolamenti comunali, edilizi
e d'igiene
per i locali di abitazione nonché
quelli
definiti dal regolamento di esecuzione
di
questo capo.
2. La produzione, la preparazione,
il confezionamento
e la somministrazione di alimenti
e di bevande
sono soggetti alla legge 30 aprile
1962,
n. 283 (Modifica degli artt.
242, 243, 247,
250 e 262 del T.U. delle leggi
sanitarie
approvato con R.D. 27 luglio
1934, n. 1265:
disciplina igienica della produzione
e della
vendita delle sostanze alimentari
e delle
bevande), come da ultimo modificata
dal decreto
legislativo 30 dicembre 1999,
n. 507, nonché
all'articolo 9 del decreto legislativo
26
maggio 1997, n.155 (Attuazione
delle direttive
93/43/CEE e 96/3/CE concernenti
l'igiene
dei prodotti alimentari), come
modificato
dall'articolo 10 della legge
21 dicembre
1999, n. 526.
Art.9 - Obblighi degli operatori
agrituristici
1. Gli operatori autorizzati
all'esercizio
dell'attività agrituristica hanno
l'obbligo
di:
a) esporre al pubblico l'autorizzazione
o
la denuncia d'inizio attività
di cui all'articolo
6, la lista dei prodotti - specificando
quelli
che non provengono né dall'azienda
né da
produttori agricoli trentini
- e dei servizi
offerti con l'indicazione dei
relativi prezzi,
i periodi e gli orari di apertura
al pubblico
dell'esercizio nonché, all'esterno,
il marchio
agrituristico provinciale;
b) osservare le prescrizioni
disposte nel
provvedimento di autorizzazione;
c) tenere un registro contenente
le generalità
delle persone alloggiate, comunicandone
giornalmente
l'arrivo ai competenti organi
di pubblica
sicurezza in osservanza dell'articolo
109
del regio decreto n. 773 del
1931, come da
ultimo modificato dall'articolo
7 del decreto-legge
29 marzo 1995, n. 97, convertito
- con modificazioni
- con la legge 30 maggio 1995,
n. 203;
d) comunicare al comune, entro
il 30 settembre
di ogni anno e con riferimento
ai periodi
di alta e bassa stagione dell'anno
seguente,
i prezzi che si intendono praticare
per i
servizi offerti, i periodi e
gli orari di
apertura al pubblico, da stabilire
comunque
nel rispetto dei limiti definiti
dal regolamento
di esecuzione di questo capo;
e) comunicare nel corso dell'anno
di esercizio
dell'attività agrituristica le
eventuali
variazioni apportate ai prezzi
per i servizi
offerti, ai periodi e agli orari
di apertura
al pubblico;
f) partecipare, con cadenza almeno
quinquennale,
alle iniziative di aggiornamento
professionale
previste dalla Provincia per
la qualificazione
dell'offerta agrituristica;
g) comunicare al comune entro
trenta giorni
ogni variazione dei requisiti
di cui all'articolo
6, comma 2 e la cessazione dell'attività.
Art.10 – Vigilanza
1. La vigilanza sull'osservanza
di questo
capo e del suo regolamento di
esecuzione
è esercitata dai comuni e dalla
Provincia.
2.Il personale incaricato della
vigilanza,
munito di apposito tesserino
di riconoscimento,
ha il libero accesso ai locali
e alle strutture
adibiti all'attività agrituristica
nonché
ai registri e alle altre scritture
connesse
dell'impresa agricola.
Art.11 – Sanzioni
1. Per l'applicazione delle sanzioni
amministrative
si osserva la legge 24 novembre
1981, n.
689 (Modifiche al sistema penale),
come da
ultimo modificata dal decreto
legislativo
30 dicembre 1999, n. 507. Il
comune competente
per il rilascio dell'autorizzazione
all'esercizio
dell'attività agrituristica emette
l'ordinanza-ingiunzione
e l'ordinanza di archiviazione
di cui all'articolo
18 della legge n. 689 del 1981,
come modificato
dall'articolo 10 della legge
3 agosto 1999,
n. 265.
2. Chi esercita l'attività agrituristica
in assenza dell'autorizzazione
di cui all'articolo
6 è punito con la sanzione da
lire 3.000.000
a lire 15.000.000 (da € 1.549,37
a € 7.746,85).
In caso di autorizzazione incompleta
la sanzione
prevista è da lire 1.000.000
a lire 5.000.000
(da € 516,46 a € 2582,28).
3. Chiunque in assenza dell'autorizzazione
di cui all'articolo 6 utilizza
nel materiale
illustrativo, pubblicitario e
in ogni altra
forma di comunicazione al pubblico
le espressioni
"esercizio agrituristico",
"operatore
agrituristico", "locale
agrituristico"
e "agritur", nonché
di termini
attributivi derivati, è punito
con la sanzione
da lire 1.000.000 a lire 6.000.000
(da €
516.46 a € 3.098,74).
4. Nel caso di violazione dell'articolo
2,
commi 3 e 4, e dell'articolo
5, comma 1,
si applica la sanzione da lire
1.000.000
a lire 3.000.000 (da € 516.46
a € 1.549,37).
5. Nel caso di violazione dell'articolo
9,
comma 1, lettere a), d), e),
f) e g), si
applica la sanzione da lire 150.000
a lire
750.000 (da € 77,47 a € 387,34).
6. Nel caso di violazione dell'articolo
9,
lettera b), si applica la sanzione
da lire
1.000.000 a lire 3.000.000 (da
€ 516.46 a
€ 1.549,37) e la sospensione
dell'autorizzazione
per trenta giorni. Qualora, nel
medesimo
anno, l'operatore sia recidivo
decade dall'autorizzazione
all'esercizio dell'attività agrituristica.
7. Gli importi delle sanzioni
di cui ai commi
2, 3, 4, 5 e 6 possono essere
aggiornati
annualmente, con provvedimento
della Giunta
provinciale, in misura non superiore
alla
variazione media annua accertata
dall'ISTAT
dell'indice dei prezzi al consumo
per le
famiglie di operai e impiegati
verificatasi
negli anni successivi a quello
di entrata
in vigore di questa legge. L'aggiornamento
è reso pubblico mediante pubblicazione
nel
Bollettino ufficiale della Regione.
8. Le somme riscosse ai sensi
di quest'articolo
sono introitate nel bilancio
del comune competente
per il rilascio dell'autorizzazione
all'esercizio
dell'attività agrituristica.
Art.12 - Revoca dell'autorizzazione
1. L'autorizzazione è revocata
dal comune
qualora alternativamente:
a) sia venuto meno uno dei requisiti
prescritti
dall'articolo 6 per il rilascio
dell'autorizzazione;
b) non sia stato intrapreso l'esercizio
dell'attività
agrituristica entro un anno dalla
data del
rilascio dell'autorizzazione
oppure non sia
stata esercitata tale attività
per un periodo
consecutivo superiore a un anno.
2. La revoca dell'autorizzazione
all'esercizio
dell'attività agrituristica è
disposta entro
sessanta giorni dalla comunicazione
d'inizio
procedimento di cui all'articolo
25 della
legge provinciale 30 novembre
1992, n. 23,
qualora l'interessato non dimostri
l'insussistenza
degli elementi di cui al comma
1.
3. I provvedimenti di sospensione
e di revoca
sono comunicati agli interessati
con le modalità
di cui all'articolo 33 della
legge provinciale
n. 23 del 1992, come modificato
dall'articolo
15 della legge provinciale 27
agosto 1999,
n. 3.
4. I comuni comunicano alla struttura
provinciale
competente le sospensioni e le
revoche delle
autorizzazioni disposte ai sensi
del presente
articolo.
Art.13 - Marchio di qualificazione
e classificazione
dell'offerta agrituristica
1. Al fine di qualificare e classificare
l'offerta agrituristica trentina
il regolamento
di esecuzione di questo capo
definisce il
marchio di qualità agrituristica
da assegnare
alle aziende agricole autorizzate
ad esercitare
l'attività agrituristica e il
loro sistema
di classificazione in relazione
alle caratteristiche
e alla qualità dei servizi offerti.
2. L'utilizzo del marchio nella
denominazione
delle aziende, nel materiale
illustrativo
e pubblicitario e in ogni altra
forma di
comunicazione è riservato alle
aziende agricole
autorizzate all'esercizio dell'attività
agrituristica
ai sensi dell'articolo 6.
Art.14 - Disposizioni particolari
per l'esercizio
di attività a seguito della perdita
del requisito
di connessione e complementarietà
1. A seguito della revoca dell'autorizzazione
causata del venir meno del requisito
di complementarietà
previsto dall'articolo 4, l'operatore,
che
abbia esercitato attività agrituristica
per
almeno un quinquennio, può chiedere
al comune
competente il rilascio della
licenza di esercizio
turistico-ricettivo nel rispetto
di quanto
previsto dai commi 2 e 3 di quest'articolo,
anche in deroga a un'eventuale
diversa destinazione
d'uso del territorio prevista
dal piano regolatore
generale.
2. Per i fini di cui al comma
1 devono essere
comunque rispettate le seguenti
condizioni:
a) esercizio di un'attività agricola
significativa
in relazione alla superficie
disponibile
e alle vocazioni produttive della
zona;
b) utilizzazione esclusiva dei
locali provenienti
dal recupero del patrimonio edilizio
aziendale
esistente;
c) somministrazione di pasti
e bevande costituite
da materie prime prodotte o lavorate
dall'impresa
e da prodotti tipici trentini
acquistati
presso altri produttori agricoli
singoli
o associati della provincia di
Trento in
misura complessivamente non inferiore
al
75 per cento dei prodotti agroalimentari
utilizzati.
3. Gli edifici destinati all'attività
ricettiva
ai sensi di quest'articolo perdono
il requisito
di ruralità.
CAPO III - DISCIPLINA DELLE STRADE
DEL VINO
E DELLE STRADE DEI SAPOR
Sezione I -- Finalità
Art.15 - Finalità delle strade
del vino e
delle strade dei sapori
1. Al fine di valorizzare i territori
a vocazione
vitivinicola, con particolare
riferimento
ai luoghi delle produzioni qualitative
di
cui alla legge 10 febbraio 1992,
n. 164 (Nuova
disciplina delle denominazioni
d'origine),
come da ultimo modificata dalla
legge 16
giugno 1998, n. 193, e a quelli
caratterizzati
dalla presenza di prodotti trentini
tipici
riconosciuti ai sensi del regolamento
CEE
n. 2081/92 del Consiglio del
14 luglio 1992
(relativo alla protezione delle
indicazioni
geografiche e delle denominazioni
d'origine
dei prodotti agricoli e alimentari),
come
da ultimo modificato dal regolamento
CE n.
2796/2000, e di altre produzioni
agroalimentari
tradizionali trentine, individuate
ai sensi
del decreto del Ministro delle
politiche
agricole e forestali 8 settembre
1999, n.
350 (Regolamento recante norme
per l'individuazione
dei prodotti tradizionali di
cui all'articolo
8, comma 1, del D.Lgs. 30 aprile
1998, n.
173), la Provincia autonoma di
Trento promuove
e disciplina la realizzazione
delle strade
del vino e delle strade dei sapori.
Sezione II -- Strade del vino
Art.16 - Definizione delle strade
del vino
1. Le strade del vino sono percorsi,
segnalati
e pubblicizzati con appositi
cartelli e mappe
territoriali, entro territori
ad alta vocazione
vitivinicola, caratterizzati
dalla presenza
di vigneti e cantine di aziende
agricole
- individuali o associate - aperte
al pubblico,
oltreché da attrattive naturalistiche,
culturali
e storiche particolarmente significative
ai fini di un'offerta enoturistica
integrata.
Esse costituiscono strumento
di promozione
dello sviluppo rurale attraverso
la valorizzazione
e la fruizione in forma di offerta
enoturistica
del territorio e delle sue produzioni.
Art.17 - Gestione e fruizione
delle strade
del vino
1. Per la gestione e la fruizione
delle strade
del vino il regolamento di esecuzione
di
questa sezione definisce:
a) gli standard minimi di qualità
per la
qualificazione dell'offerta enoturistica
provinciale;
b) le linee guida del disciplinare
delle
strade del vino, che in ogni
caso deve prevedere
la possibilità per i soggetti
interessati
di aderire anche successivamente
al riconoscimento
della strada;
c) le modalità per giungere a
un'immagine
coordinata delle strade del vino,
anche per
il tramite di una specifica e
omogenea segnaletica
e cartellonistica informativa
per tutto il
territorio provinciale, definite
ai sensi
dell'articolo 39, comma 1, lettera
C), sottolettera
h), del decreto legislativo 30
aprile 1992,
n. 285 (Nuovo codice della strada).
2. Possono aderire alle strade
del vino gli
operatori agricoli, commerciali,
artigianali
e turistici e le loro associazioni
professionali,
i consorzi di tutela, le enoteche,
i musei
della vite e del vino, le associazioni,
le
istituzioni e gli enti pubblici
o privati
operanti in campo culturale,
turistico, ambientale,
gli enti locali e la camera di
commercio,
industria, artigianato e agricoltura
di Trento.
3. Al fine di favorire l'informazione,
la
conoscenza e la sensibilizzazione
dei consumatori
sulle produzioni vitivinicole
trentine, sulla
loro storia e le loro caratteristiche
organolettiche
e nutrizionali, la Giunta provinciale
promuove
e realizza corsi di formazione
per la promozione
e la valorizzazione delle strade
del vino
e realizza specifici centri d'informazione.
4. I comuni e la Provincia individuano
la
localizzazione della segnaletica
informativa
lungo le strade di rispettiva
competenza,
sentiti i comitati di gestione
delle strade
del vino.
Art.18 - Disciplinare e comitato
promotore
1. Il disciplinare per la costituzione,
la
realizzazione e la gestione di
ogni strada
del vino è proposto alla Provincia
da un
comitato promotore. Al comitato
promotore
possono partecipare, in forma
paritetica,
i soggetti di cui all'articolo
18, comma
2.
2. Il dirigente del servizio
provinciale
competente in materia di promozione
dell'attività
agricola approva il disciplinare,
qualora
conforme a questa sezione, e
riconosce la
strada del vino entro centoventi
giorni dalla
presentazione della domanda da
parte del
comitato promotore.
3. A seguito del riconoscimento
della strada
del vino, entro il termine previsto
dal disciplinare,
il comitato promotore convoca
i soggetti
aderenti alla strada del vino
per l'elezione
del comitato di gestione.
4. Il servizio provinciale competente
in
materia di promozione dell'attività
agricola
effettua controlli, anche mediante
apposite
ispezioni, per la verifica del
rispetto del
disciplinare. Qualora siano riscontrate
gravi
inadempienze in ordine alla corretta
gestione
procede alla revoca del riconoscimento
della
strada del vino.
Art.19 - Comitato di gestione
1.Fermo restando quanto disposto
dall'articolo
19, comma 3, per la prima elezione
il comitato
di gestione è eletto dall'assemblea
degli
aderenti alle strade del vino
e dura in carica
tre anni.
2. Il comitato di gestione è
composto dai
soggetti individuati tra gli
aderenti alla
strada del vino in un numero,
indicato dal
disciplinare, che comunque non
può essere
superiore a dieci componenti.
Il presidente
è individuato dal comitato tra
i propri componenti
con le modalità previste dal
disciplinare.
3.Il comitato di gestione:
a) realizza e gestisce la strada
del vino,
nel rispetto del disciplinare;
b) provvede alla diffusione della
conoscenza
della strada del vino;
c) favorisce la promozione turistica
della
strada del vino;
d) coordina, verifica e vigila
sull'attuazione
delle iniziative promosse;
e) cura i rapporti con gli enti
locali;
f) decide sulle domande di adesione
alla
strada del vino da parte di nuovi
soggetti;
annualmente sottopone le adesioni
alla ratifica
dell'assemblea degli aderenti.
Art.20 - Assemblea degli aderenti
alle strade
del vino
1. I soggetti aderenti alla strada
del vino
si riuniscono in assemblea almeno
una volta
l'anno per formulare al comitato
di gestione
indirizzi e proposte operative.
2. L'adesione alla strada del
vino comporta
l'accettazione, tramite la sottoscrizione
del disciplinare, degli standard
di qualità
dei servizi da offrire e delle
regole di
funzionamento della strada del
vino.
3. Le cantine, anche industriali,
e le enoteche
aderenti al disciplinare, in
deroga alle
disposizioni vigenti, possono
effettuare
la presentazione, la degustazione
e la mescita
di prodotti vitivinicoli, nel
rispetto delle
norme previste per le aziende
agricole produttrici.
Sezione III - Strade dei sapori
Art.21 - Definizione delle strade
dei sapori
1.Le strade dei sapori sono percorsi,
segnalati
e pubblicizzati con appositi
cartelli e mappe
territoriali, entro territori
ad alta vocazione
rurale, caratterizzati da coltivazioni,
produzioni
e lavorazioni agroalimentari
tipiche, da
aziende agricole, individuali
o associate,
aperte al pubblico, oltreché
da attrattive
naturalistiche, culturali e storiche
particolarmente
significative ai fini di un'offerta
turistica
rurale integrata. Esse costituiscono
strumento
di promozione dello sviluppo
rurale attraverso
la valorizzazione e la fruizione
in forma
di offerta turistica del territorio
e delle
sue produzioni.
Art.22 - Disposizioni per l'individuazione
e la disciplina delle strade
dei sapori
1. Per l'individuazione e la
disciplina delle
strade dei sapori si applica
la sezione II
di questo capo.
CAPO IV - DISPOSIZIONI PER LA
SEMPLIFICAZIONE
DELLE PROCEDURE NEL SETTOREVITIVINICOLO
Art.23 - Semplificazione delle
procedure
nel settore vitivinicolo
1. Ai fini degli adempimenti
previsti dalla
normativa comunitaria ed in particolare
dal
regolamento CE n. 1282/01, art.
2, relativo
alle dichiarazioni di raccolta,
i vendemmiatori
aderenti ad una cantina cooperativa
a cui
viene conferita la totalità del
loro raccolto,
sotto forma di uva e/o mosti,
sono esentati
dalla presentazione della stessa,
secondo
quanto previsto dal Reg. CE n.
1282/01, art.
2, terzo comma, lett. b).
2. Ai fini degli adempimenti
previsti dall'articolo
16 della legge 10 febbraio 1992,
n. 164,
le società cooperative a responsabilità
limitata
possono presentare una denuncia
di produzione
delle uve destinate a vini a
denominazione
di origine controllata o ad indicazione
geografica
tipica, unica e riepilogativa
dei dati relativi
dei propri soci, qualora questi
ultimi conferiscano
la totalità dei loro prodotti
alla cooperativa.
3. Con apposito regolamento sono
fissate
le scadenze e le modalità di
presentazione
delle dichiarazioni.
CAPO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE,
FINALI
E ABROGAZIONI
Art.24 - Disposizioni transitorie
e finali
1. Le autorizzazioni per l'esercizio
dell'attività
agrituristica rilasciate ai sensi
della legge
provinciale 10 marzo 1986, n.
9 (Disciplina
dell'agriturismo), come da ultimo
modificata
dall'articolo 7 della legge provinciale
12
febbraio 1996, n. 3, in corso
di validità
alla data di entrata in vigore
della presente
legge assumono durata a tempo
indeterminato,
qualora i titolari risultino
in possesso
dei requisiti previsti dalla
presente legge,
fermo restando quanto disposto
dal comma
2.
2. Gli operatori agrituristici,
entro tre
anni dall'entrata in vigore della
presente
legge, adeguano i locali e le
strutture destinate
all'esercizio dell'attività agrituristica
ai requisiti previsti dalla presente
legge
e alle prescrizioni eventualmente
disposte
dai comuni. Fino ad avvenuto
adeguamento
delle strutture gli operatori
agrituristici
possono proseguire nell'esercizio
dell'attività
secondo le disposizioni della
legge provinciale
n. 9 del 1986; alla scadenza
del termine
gli operatori che non abbiano
provveduto
all'adeguamento decadono dall'autorizzazione.
3. I soggetti già iscritti all'elenco
provinciale
degli operatori agrituristici
di cui all'articolo
15 della legge provinciale n.
9 del 1986
e provvisti sulla base della
stessa legge
dell'autorizzazione all'esercizio
dell'attività
agrituristica alla data di entrata
in vigore
della presente legge sono iscritti
d'ufficio
all'elenco di cui all'articolo
3.
Art.25 - Regolamento di esecuzione
1. La Giunta provinciale, entro
sei mesi
dalla data di entrata in vigore
della presente
legge, adotta i regolamenti di
esecuzione
della stessa, dopo aver sentito
la competente
commissione permanente del Consiglio
provinciale.
Art.26 - Entrata in vigore
I capi II, III e IV di questa
legge entrano
in vigore con l'entrata in vigore
dei relativi
regolamenti di esecuzione.
Art.27 – Abrogazioni
1. Con l'entrata in vigore del
regolamento
d'esecuzione di cui all'articolo
2, comma
6, è abrogata la legge provinciale
10 marzo
1986, n. 9 (Disciplina dell'agriturismo),
come da ultimo modificata dall'articolo
7
della legge provinciale 12 febbraio
1996,
n. 3, fatta eccezione per l'articolo
18.
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