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LEGGE AGRITURISMO REGIONE UMBRIA
Legge regionale 14 agosto 1997,
n. 28 -
Disciplina delle attività agrituristiche”
Testo coordinato con le successive
modificazioni
di cui alle Leggi Regionali 12
agosto 1998,
n. 31 e 13 dicembre 1999, n.
37
Articolo 1 - Finalità
(Testo dell’art. 1 della legge
regionale
14 agosto 1997, n. 28, così come
modificato
dall’art. 1 della legge regionale
13 dicembre
1999, n. 37, con la sostituzione
del terzo
punto del comma 1 dell’art. 1).
1. Con la presente legge la Regione
dell'Umbria,
in armonia con gli articoli6,
9, 10, 22 e
24 del proprio Statuto e nel
rispetto dei
principi fondamentali della legge
5 dicembre
1985, n. 730, disciplina le attività
agrituristiche
al fine di:
- agevolare la permanenza dei
produttori
agricoli nelle zone rurali;
- favorire il migliore utilizzo
della manodopera
rispetto alle necessità dell'azienda
agricola;
- permettere il miglioramento
delle condizioni
sociali ed economiche degli operatori
agricoli
secondo il principio della multifunzionalità
dell’impresa agricola;
- contribuire allo sviluppo ed
al riequilibrio
tra le diverse realtà delle zone
agricole
del territorio, in particolare
quello montano,
ed alla salvaguardia del patrimonio
naturale
rurale ed edilizio;
- favorire la valorizzazione
dei prodotti
locali e tipici;
- favorire lo sviluppo del turismo
all'aria
aperta, specie quello sociale
e giovanile,
la tutela delle tradizioni, nonché
la promozione
di iniziative per un migliore
rapporto tra
il mondo agricolo e quello urbano,
quale
strumento di interscambio di
conoscenze,
di cultura e di tradizioni;-
favorire la
creazione ed il consolidamento
di imprese
agricole economicamente valide
ed organizzativamente
più flessibili in funzione delle
esigenze
del mercato.
Articolo 2 - Attività agrituristiche
(Testo dell’art. 2 della legge
regionale
14 agosto 1997, n. 28, così come
integrato
dall’art. 1 della legge regionale
12 agosto
1998, n. 31 con l’aggiunta del
comma 3/bis
all’art. 2 e successivamente
modificato dall’art.
2 della legge regionale 13 dicembre
1999,
n. 37).
1. Per attività agrituristiche
si intendono
quelle individuate dall'art.
2 della legge
5 dicembre 1985, n. 730.
2. Nello svolgimento dell'attività
agrituristica
deve essere impiegato personale
operante
nell'ambito dell'impresa agricola.
Sono applicabili
altresì le norme di cui all'art.
18 della
legge 31 gennaio 1994, n. 97.
3. Possono esercitare attività
agrituristiche
le aziende agricole in possesso
dei requisiti
di cui alla tabella A allegata
alla presente
legge. 3/bis. Le aziende i cui
titolari con
autocertificazione resa nei modi
di legge,
dichiarino di somministrare esclusivamente
cibi e bevande costituiti da
prodotti vegetali,
sono esentati dal disporre di
patrimonio
zootecnico e sono tenuti a somministrare
esclusivamente i cibi e le bevande
suddette.
L'autorizzazione comunale dovrà
esplicitamente
contenere tale specificazione
e nell'azienda
dovrà essere esposto apposito
cartello; la
mancata esposizione del cartello
comporta
la revoca dell'autorizzazione".
4. Rientrano tra le attività
agrituristiche:
a) dare alloggio ed ospitalità
nelle strutture
di cui al successivo articolo
3;
b) dare ospitalità in aree attrezzate
all'aperto
purché provviste di servizi essenziali;
c) preparare e somministrare
pasti e bevande,
ivi comprese quelle a contenuto
alcolico
e superalcolico, costituiti per
almeno i
2/3, anche in termini di prezzo
applicato
al fruitore, da prodotti aziendali
e da prodotti
locali o regionali. I prodotti
aziendali,
ancorché lavorati e trasformati
esternamente
anche presso strutture cooperative
cui l'operatore
agrituristico aderisce, devono
essere prevalenti
rispetto a quelli locali e regionali.
Sono
altresì consentiti la degustazione
e l'assaggio
di prodotti aziendali e della
gastronomia
locale e regionale;
d) la vendita diretta di prodotti
alimentari
dell'azienda ricavati anche attraverso
lavorazione
esterna e di prodotti artigianali
tipici
di manifattura propria;
e) l'allevamento di cavalli a
scopo di agriturismo
equestre e di altre specie zootecniche,
ittiche
o faunistiche anche per attività
sportive
e ricreative svolte in azienda;
f) l’organizzazione di attività
ricreative,
culturali, didattiche, di tutela
dell’ambiente
e sportive in particolare quelle
collegate
agli usi e alle tradizioni locali,
utilizzando
le strutture presenti in azienda
ed in relazione
alle attività svolte.
5. L’attività agrituristica in
forma associata
e tramite i “centri servizi”
si realizza
mediante l’utilizzo di strutture
o di spazi
messi a disposizione dalle aziende
agrituristiche
associate o da soggetti pubblici.
6. Lo svolgimento delle attività
agrituristiche
non costituisce distrazione o
variazione
della destinazione agricola dei
fondi e degli
edifici interessati che, comunque,
restano
o sono da considerare ad uso
rurale e strumentale
al fondo, ai sensi del comma
156 dell’art.
3 della legge 23 dicembre 1996,
n. 662.
7. Dall'entrata in vigore della
presente
legge non possono essere autorizzate
altre
tipologie di turismo di tipo
ricettivo con
riferimento allo stesso edificio
o ad edifici
diversi ricadenti nella stessa
azienda agrituristica.
Articolo 3 - Strutture e requisiti
igienico
sanitari
(Testo dell’ art. 3 della legge
regionale
14 agosto 1997, n.28, così come
modificato
dall’art. 3 della legge regionale
13 dicembre
1999, n. 37).
1. Possono essere utilizzati
per le attività
agrituristiche i locali siti
nell'abitazione
dell'imprenditore agricolo ubicata
nel fondo.
Possono, altresì, essere utilizzati:
a) gli edifici o parti di essi
ubicati nel
fondo, non più necessari alla
conduzione
dell'azienda, contigui ad appezzamenti
di
terreno coltivati, classificati
catastalmente,
con reddito dominicale ed agrario;
b) gli annessi in muratura, non
più necessari
per la conduzione dell'azienda,
purché destinati
ad integrazione o completamento
dell'attività
svolta negli edifici o nei locali
come sopra
individuati.
2. Ove il fondo ne sia sprovvisto,
sono utilizzabili
gli edifici adibiti ad abitazione
dell'imprenditore
agricolo, purché ubicati nelle
zone di prevalente
interesse agrituristico di cui
all'art. 5
ed i terreni ricadano nello stesso
comune
o comune limitrofo e l'edificio
sia strettamente
connesso con l'attività agricola
svolta.
3. Le strutture di cui ai precedenti
commi
possono essere utilizzate se
esistenti nell'azienda
prima dell'entrata in vigore
della presente
legge. È fatto salvo l'utilizzo
di "centri
servizi" realizzati in conformità
delle
norme urbanistiche in vigore
per le necessità
delle aziende agrituristiche
associate.
4. Gli interventi consentiti
sugli edifici
da utilizzarsi ai fini agrituristici
sono
quelli di ristrutturazione, di
restauro e
risanamento conservativo previsti
dalle norme
urbanistiche in vigore. Nella
realizzazione
di detti interventi vanno rispettate
le caratteristiche
architettoniche e strutturali
degli edifici
e utilizzati materiali analoghi
che mantengano
l'aspetto tipico delle costruzioni
rurali
umbre.
5. Gli alloggi e i locali destinati
all'uso
agrituristico devono possedere
i requisiti
strutturali ed igienico-sanitari
previsti
dal regolamento edilizio comunale
per i locali
di civile abitazione, tenuto
conto delle
caratteristiche di ruralità degli
edifici
interessati.
6. Per la realizzazione degli
interventi
di cui al comma 4, possono essere
ammesse
deroghe ai regolamenti edilizi
in funzione
delle caratteristiche strutturali
e della
tipologia rurale dell'edificio,
con particolare
riferimento ai limiti di altezza
e di superficie
ed ai rapporti di illuminazione
e di areazione
previsti dal regolamento comunale
per i locali
di civile abitazione.
7. Le camere devono avere sufficiente
aerazione
ed illuminazione e le pareti
essere tinteggiate
periodicamente in modo adeguato.
8. Nell'ambito degli alloggi
agrituristici
sono assicurati i seguenti servizi:
a) cambio o fornitura della biancheria
almeno
due volte la settimana e comunque
all'arrivo
di nuovi ospiti;
b) pulizia delle camere, almeno
due volte
la settimana o, se lasciata alla
cura del
cliente, la messa a disposizione
dell'attrezzatura
necessaria;
c) un locale bagno completo ogni
quattro
posti letto non serviti da locale
bagno privato,
con il minimo di un locale bagno
completo;
d) una linea telefonica con apparecchio
di
uso comune;
e) una cassetta medica con materiale
di pronto
soccorso; nel caso di ospitalità
in appartamenti
dovrà essere fornita una cassetta
medica
di pronto soccorso per ognuno
di essi.
9. Ai fini del superamento e
della eliminazione
delle barriere architettoniche
si applicano
i seguenti criteri:
a) fino a dieci posti letto e
compatibilmente
con la tipologia del fabbricato,
negli interventi
di ristrutturazione devono essere
resi accessibili
ai disabili i locali destinati
all’attività
agrituristica situati al piano
terra;
b) oltre i dieci posti letto
si applicano
le disposizioni previste dalla
legge 9 gennaio
1989, n. 13, dal D.M. 14 giugno
1989, n.
236 e dalla legge 5 febbraio
1992, n. 104.
10. La capacità ricettiva massima
dell'azienda
agricola e dei "centri servizi"
è di trenta posti letto, sia
che l'attività
si svolga su uno o più fabbricati.
11. I punti ristoro devono prevedere
non
più di due posti a sedere per
ogni posto
letto autorizzato e deve essere
assicurata
una superficie minima di mq.
1,5 per ogni
posto a sedere, salvo che per
le aree individuate
nel programma regionale di cui
al successivo
art. 17 dove è consentita la
sola somministrazione
dei pasti. Il suddetto limite
può essere
altresì superato per le scolaresche
e per
i gruppi di studio in visita
all'azienda.11
bis. La prima colazione agli
alloggiati è
compresa nel servizio ricettivo,
può essere
somministrata, nel rispetto delle
norme igienico-sanitarie,
da tutte le aziende agrituristiche
e non
è vincolata all’uso esclusivo
di prodotti
aziendali.
12. I centri servizi e le aziende
associate
possono usufruire dei posti a
sedere per
la somministrazione dei pasti
non utilizzati
dalle singole aziende associate.
13. Le piscine annesse alle strutture
agrituristiche
e che costituiscono parte integrante
del
complesso ricettivo, utilizzate
solo dagli
alloggiati della struttura, sono
considerate
ad uso privato, fino ad una superficie
di
160 mq.
Articolo 4 - Aree attrezzate
per la sosta
dei campeggiatori
1. Qualora nell'ambito dell'azienda
non esistano
fabbricati destinabili ad alloggi
agrituristici,
è consentita la realizzazione
di un'area
per un numero massimo di sei
piazzuole elevabile
a dieci nei "centri servizi"
e
nelle aziende condotte in forma
associata,
attrezzate in modo che sia assicurato
l'approvvigionamento
idrico e lo smaltimento dei liquami
e dei
rifiuti.
2. Nel caso in cui il recupero
di fabbricati
rurali non consenta di raggiungere
trenta
posti letto, è consentito il
posizionamento
di un'area per un massimo di
tre piazzuole.
3. I servizi igienici devono
comprendere
almeno un WC, una doccia e un
lavabo ogni
tre piazzuole e devono essere
realizzati
in muratura nel rispetto delle
caratteristiche
ambientali della zona.
4. I servizi igienici dell'area
attrezzata
a piazzuola devono essere in
ogni caso distinti
da quelli posti all'interno dell'alloggio
agrituristico. 5. La realizzazione
di piazzuole
per aree attrezzate è comunque
subordinata
alle autorizzazioni prescritte
dalla vigente
normativa in materia. 6. L'eventuale
ombreggiamento
delle piazzuole deve essere realizzato
esclusivamente
con l'impiego di vegetazione
arbustiva o
arborea e le stesse non possono
essere pavimentate.
La superficie di ciascuna piazzuola
non può
superare i 40 mq.
Articolo 5 - Zone di prevalente
interesse
agrituristico
1. Sono considerate di prevalente
interesse
agrituristico, nell'ordine, le
seguenti zone:
a) le aree interne ai parchi
e alle aree
naturali protette definite con
leggi nazionali
e regionali e le aree contigue,
individuate
ai sensi dell'art. 32 della legge
6 dicembre
1991, n. 394 e dell'art. 25 della
legge regionale
3 marzo 1995, n. 9;
b) i territori dei comuni delimitati
ai sensi
dell'art. 3, paragrafo 3, della
direttiva
Cee 75/268, riportati nell'elenco
della direttiva
Cee 75/273, come modificata da
ultimo dalla
direttiva Cee 84/167 e i territori
dei comuni
delimitati ai sensi dell'art.
3, paragrafo
4, della direttiva Cee 75/268,
riportati
nell'elenco della direttiva Cee
75/273, come
modificata da ultimo dalla direttiva
Cee
84/167;
c) i territori dei comuni rivieraschi
del
Trasimeno non compresi tra quelli
di cui
alle precedenti lettere a) e
b).
Articolo 6 - Connessione e complementarietà
con l'attività agricola
1. L'esercizio dell'agriturismo
viene svolto
stagionalmente, anche distribuito
nell'arco
dell'anno in relazione al tempo
di lavoro
dedicato alle attività agroforestali,
all'ubicazione
e all'estensione aziendale, alle
dotazioni
strutturali e infrastrutturali,
agli ordinamenti
colturali e selvicolturali, agli
allevamenti
praticati e alla tutela ambientale.
2. Il tempo occorrente, nell'arco
dell'anno,
allo svolgimento delle attività
agrituristiche
deve essere inferiore al tempo
necessario
per lo svolgimento delle attività
di coltivazione
del fondo, di allevamento e selvicolturale.
3. La Giunta regionale, su proposta
della
commissione di cui all'art. 8,
approva apposite
tabelle per il calcolo delle
ore lavorative
occorrenti per le singole colture,
per gli
allevamenti e per la selvicoltura,
e dei
tempi richiesti per l'espletamento
delle
attività agrituristiche.
4. Nelle zone di cui alle lettere
a) e b)
dell'art. 5 il tempo di lavoro
calcolato
per l'espletamento delle attività
agroforestali
viene moltiplicato per un coefficiente
compensativo
pari a tre.
5. Per le attività agrituristiche
svolte
in forma associativa o cooperativa
il calcolo
del tempo di lavoro viene determinato
sommando
il tempo di lavoro di ciascuna
azienda associata
anche quando l'attività agrituristica
sia
concentrata in una unica sede.
Articolo 7 - Norme igienico sanitarie
1. La produzione, la preparazione,
il confezionamento
e la somministrazione di alimenti
e bevande
sono soggetti alle disposizioni
di cui alla
legge 30 aprile 1962, n. 283
e successive
modifiche ed integrazioni.
2. Qualora l'azienda agrituristica
somministri
pasti e bevande esclusivamente
alle persone
alloggiate, le dotazioni strutturali
necessarie
alla preparazione dei pasti possono
essere
le stesse che sono previste per
una cucina
di civile abitazione purché adeguate
al numero
degli alloggiati.
3. La conservazione degli alimenti
deperibili
deve essere effettuata sotto
la diretta responsabilità
del titolare dell'azienda agrituristica
nel
rispetto della vigente normativa
igienico
sanitaria.
4. Nel locale cucina inteso come
laboratorio
di produzione si possono preparare,
in tempi
separati, pasta fresca, conserve
vegetali,
formaggi, confetture, prodotti
apistici per
un quantitativo settimanale non
superiore
a 50 kg. per ciascun prodotto.
5. Per la produzione di quantitativi
superiori
e di altri prodotti, ivi comprese
le carni
macellate, è fatto obbligo dell'attivazione
di specifico laboratorio, per
ogni genere
o gruppo omogeneo di prodotti,
avente i requisiti
prescritti dalla vigente normativa.
6. La macellazione degli animali
e la trasformazione
delle loro carni non è consentita
tranne
che, ad uso familiare, per i
suini ai sensi
dell'art. 13 del Regolamento
di vigilanza
sanitaria delle carni n. 3298/1928.
7. La macellazione in azienda
è, viceversa,
consentita per i volatili da
cortile, i conigli
e la selvaggina allevata nel
rispetto della
normativa vigente.
8. La Giunta regionale determina,
con apposite
direttive di indirizzo e coordinamento,
entro
sei mesi dall'approvazione della
presente
legge, le modalità applicative
relative al
presente articolo.
Articolo 8 - Elenco degli operatori
Commissione
regionale per l'agriturismo
1. È istituito presso la Giunta
regionale
l'elenco regionale dei soggetti
abilitati
all'esercizio dell'agriturismo.
2. L'elenco è tenuto da una commissione
nominata
dal Presidente della Giunta regionale
previa
delibera della stessa.
3. La commissione dura in carica
5 anni.
4. La commissione ha sede presso
la struttura
della Giunta regionale competente
in materia
di agricoltura ed è costituita:
a) da un membro della Giunta
regionale o
da un suo delegato che la presiede;
b) da due funzionari regionali
appartenenti
alla struttura operante nella
materia dell'agricoltura
e da due del turismo;
c) da un rappresentante di ciascuna
delle
tre organizzazioni professionali
degli operatori
agrituristici maggiormente rappresentative
a livello nazionale e operanti
nell'ambito
regionale.
5. Spetta alla commissione la
valutazione
dell'idoneità dell'azienda agricola
all'esercizio
dell'attività agrituristica,
la determinazione
del tempo massimo per lo svolgimento
dell'attività
agrituristica rispetto a quella
agricola
sulla base delle tabelle di conversione
previste
all'art. 6 e la verifica circa
l'idoneità
dei richiedenti in osservanza
di quanto previsto
ai commi 3 e 4, dell'art. 6,
della legge
5 dicembre 1985, n. 730.
6. La commissione si avvale per
le funzioni
di segreteria e per l'istruttoria
delle domande,
della competente struttura della
Giunta regionale
operante nella materia dell'agricoltura.
7. Ai componenti la commissione
estranei
all'amministrazione regionale
spetta un gettone
di presenza di lire 100.000 lorde
per ciascuna
giornata di seduta.
8. La commissione provvede d'ufficio,
ogni
tre anni, alla revisione dell'elenco
al fine
della verifica della permanenza
dei requisiti
in capo ai singoli operatori
iscritti.
9. Il mancato inizio dell'attività
entro
tre anni dalla data di iscrizione,
comporta
la cancellazione d'ufficio dall'elenco
regionale
di cui al comma 1.
Articolo 9 - Disciplina amministrativa
1. Al rilascio dell'autorizzazione
per l'esercizio
dell'attività agrituristica provvede
il sindaco
del Comune ove ha sede l'azienda
interessata
all'esercizio dell'attività stessa.
2. I soggetti interessati devono
presentare
apposita domanda corredata dalla
seguente
documentazione:
a) certificato di iscrizione
nell'elenco
regionale degli operatori agrituristici,
da cui risultino le caratteristiche
dell'attività
agrituristica attivabile;
b) relazione illustrativa del
piano di attività
agrituristica nell'ambito dell'azienda
agricola,
contenente la indicazione:
- delle caratteristiche della
azienda e del
suo sistema di conduzione; -
delle caratteristiche
dell'attività agrituristica e
degli edifici
e spazi liberi da destinarsi,
anche se solo
assegnati, alla sosta dei campeggiatori;
- della capacità ricettiva degli
edifici
adibiti ad attività agrituristiche
e/o del
numero di piazzuole nelle aree
attrezzate
per la sosta dei campeggiatori;
- degli eventuali interventi
di adeguamento;
- del periodo di esercizio e
delle tariffe
che si intende praticare nell'anno
in corso;
c) esplicita autorizzazione del
proprietario,
ove la domanda sia presentata
dal conduttore
del fondo;
d) copia del libretto di idoneità
sanitaria
rilasciata al personale addetto
alla preparazione
e somministrazione di alimenti
e bevande;
e) certificato di abitabilità
dell'alloggio
agrituristico e di agibilità
degli spazi
aperti;
f) documentazione attestante
il possesso
dei requisiti di cui agli artt.
11 e 92 del
testo unico approvato con regio
decreto 18
giugno 1931, n. 773 e dell’art.
5 della legge
9 febbraio 1963, n. 59.
3. Di volta in volta il Comune
trasmette
alla Giunta regionale - uffici
operanti nella
materia dell’agricoltura e del
turismo -
e all’azienda di promozione turistica,
copia
delle autorizzazioni all’esercizio
della
attività agrituristica rilasciate,
con l’indicazione
delle caratteristiche di ciascuna
di esse.
4. Il soggetto autorizzato allo
svolgimento
di attività agrituristica deve:
a) esporre al pubblico l’autorizzazione;
b) rispettare i limiti e le modalità
indicate
nell’autorizzazione e le tariffe
di cui all’art.
15;
c) comunicare giornalmente alle
autorità
di pubblica sicurezza l’arrivo
delle persone
alloggiate e far sottoscrivere
al cliente
la scheda di dichiarazione delle
generalità
ai sensi del comma 4, dell’art.
7 del decreto
legge 29 marzo 1995, n. 97 convertito,
con
modificazioni, nella legge 30
maggio 1995,
n. 203;
d) esporre al pubblico, nella
sala ristoro,
la lista degli alimenti e delle
bevande somministrate,
con indicati la provenienza dei
prodotti
ed i relativi prezzi;
e) al solo fine della rilevazione
statistica
del movimento turistico, i titolari
degli
esercizi agrituristici provvedono
a registrare
giornalmente gli arrivi e le
presenze facendo
pervenire all’Azienda di promozione
turistica
l’apposito modello ISTAT entro
i primi cinque
giorni del mese successivo.
5. Non possono essere usate le
denominazioni
quali agriturismo, agrituristico
o similari
per attività esercitate da soggetti
non autorizzati
ai sensi della presente legge.
Articolo 10 - Sospensione e revoca
della
autorizzazione
1. L'autorizzazione di cui all'art.
9 è sospesa
dal sindaco, previa diffida,
con provvedimento
motivato, per un periodo compreso
tra dieci
e trenta giorni, qualora venga
accertato
che l'operatore agrituristico
abbia violato
gli obblighi della presente legge
e/o non
siano offerti i servizi previsti
nell'autorizzazione
medesima.
2. L'autorizzazione è revocata
dal sindaco,
con provvedimento motivato, qualora
accerti
che l'operatore agrituristico:
a) non abbia intrapreso l'attività
entro
due anni dalla data fissata nell'autorizzazione,
ovvero l'abbia sospesa, senza
giustificati
motivi, da almeno un anno;
b) abbia perduto uno o più dei
requisiti
necessari per il rilascio dell'autorizzazione;
c) abbia subito più di due sospensioni
ai
sensi del comma 1;
d) non abbia rispettato il vincolo
di destinazione
di cui al comma 11 dell'art.
18.
3. La revoca comporta il diniego
della concessione
di nuova autorizzazione per un
periodo di
anni 2.
4. La revoca è comunicata alla
Giunta regionale
ed all'Azienda di promozione
turistica al
fine del recupero degli eventuali
contributi
concessi e delle somme erogate.
Articolo 11 - Simbolo e denominazione
regionale
dell'agriturismo
1. La Giunta regionale, sentite
le organizzazioni
professionali degli operatori
agrituristici
maggiormente rappresentative
a livello nazionale
e operanti nell'ambito regionale,
definisce
un simbolo di garanzia che individui,
su
tutto il territorio regionale,
le aziende
agrituristiche autorizzate all'esercizio
sulla base del sistema di requisiti,
garanzie,
controlli, previsti dalla presente
legge.
Al simbolo, da affiggere tramite
targa all'ingresso
delle aziende agrituristiche,
possono essere
aggiunti la denominazione dell'azienda
agrituristica
e i servizi da questa offerti.
2. Il simbolo e la denominazione
regionale
sono riportati su tutto il materiale
pubblicitario,
illustrativo e segnaletico.
3. Con le stesse modalità di
cui al comma
1 la Giunta definisce i contrassegni
di qualità
di cui all'art. 15, anche tramite
logo.
Articolo 12 - Classificazione
delle strutture
ricettive agrituristiche
1. La Giunta regionale, su proposta
della
commissione regionale, stabilisce
i criteri
per la classificazione delle
aziende agrituristiche
e ne individua i contrassegni
simboleggiati
fino ad un massimo di cinque
spighe.
2. La denuncia dei requisiti
dell'azienda
avviene da parte del titolare
ed è accompagnata
dalla richiesta di assegnazione
di una determinata
classifica, presentata al Comune
utilizzando
appositi modelli predisposti
dalla Giunta
regionale.
3. I Comuni, previo parere della
commissione
regionale di cui all'art. 8,
assegnano la
classifica contestualmente al
rilascio o
al rinnovo della autorizzazione
o a richiesta
dell'interessato.
Articolo 13 - Albo per la tutela
della qualità
1. È istituito presso la Giunta
regionale
l'albo regionale per la tutela
della qualità
dell'attività agrituristica.
2. Le aziende autorizzate all'esercizio
dell'attività
agrituristica possono essere
iscritte all'albo
di cui al comma precedente sulla
base:
- della qualità e della tipicità
delle strutture
e, in particolare, dello stato
di manutenzione
e di conservazione, delle caratteristiche
costruttive e funzionali, dei
servizi connessi
ed offerti, del comfort generale;
- della capacità e dell'efficienza
del personale
addetto allo svolgimento dell'attività;
- dell'ubicazione dell'azienda
in zone di
particolare valore agricolo forestale,
ambientale
e paesaggistico;
- dello stato di conduzione delle
colture
e degli allevamenti.
3. Nell'albo vengono annotati
la denominazione
e l'ubicazione dell'azienda,
gli estremi
dell'autorizzazione comunale,
i servizi da
questa offerti.
4. Le aziende interessate presentano,
per
l'iscrizione all'albo regionale,
domanda
alla Giunta regionale, entro
il 31 dicembre
di ogni anno, corredata di tutti
gli elementi
utili per l'accertamento e la
valutazione
dei requisiti oggettivi e soggettivi
di cui
al precedente comma e con l'indicazione
delle
tariffe praticate. Alla domanda
deve essere
allegata la ricevuta del versamento
sull'apposito
conto corrente regionale della
somma di lire
250.000 con l'indicazione della
causale -
Spese per l'iscrizione all'albo
della qualità
nell'agriturismo.
Articolo 14 - Autorità per il
riconoscimento
della qualità
1. È istituita dalla Giunta regionale
l'Autorità
per il riconoscimento della qualità
delle
aziende agrituristiche. L'Autorità
è costituita:
a) da un esperto in materia agrituristica,
esterno all'amministrazione regionale;
b) da un funzionario regionale
appartenente
alla struttura operante in materia
di turismo;
c) da un funzionario regionale
competente
in materia di agricoltura che
svolge anche
le funzioni di segretario.
2. L’Autorità è costituita con
decreto del
Presidente della Giunta regionale,
su proposta
della Giunta regionale e dura
in carica tre
anni.
3. L'Autorità svolge i seguenti
compiti:
a) provvede, ai fini dell'iscrizione
nell'albo
regionale, all'accertamento ed
alla valutazione
dei requisiti di cui al comma
2, dell'art.
13;
b) dispone o nega, conseguentemente
a quanto
previsto dalla precedente lett.
a), I' iscrizione
delle aziende agrituristiche
nell'albo regionale;
c) provvede almeno ogni tre anni
alla verifica
dei requisiti di cui al comma
2 dell'art.
13, disponendo la cancellazione
dall'albo
delle aziende agrituristiche
qualora non
sussistano più le condizioni
che ne avevano
consentito l'iscrizione.
4. L'elenco delle aziende iscritte
all'albo
per la tutela della qualità e
le cancellazioni
sono pubblicati nel Bollettino
Ufficiale
della Regione.
5. All'esperto esterno all'amministrazione
regionale di cui al precedente
comma 1, è
corrisposta per ciascuna pratica
evasa relativa
all'iscrizione all'albo, una
indennità di
lire 100.000, nonché il rimborso
delle spese
di viaggio e di missione, nella
misura prevista
per i dirigenti regionali.
Articolo 15 - Contrassegno di
qualità
1. La Giunta regionale rilascia
alle aziende
agrituristiche iscritte all'albo
regionale
di cui all'art. 13 il contrassegno
di qualità
da esporsi all'ingresso dell'azienda.
Sul
contrassegno è riportato lo stemma
della
Regione.
2. Il contrassegno può essere
riportato su
tutto il materiale pubblicitario,
illustrativo
e segnaletico.
Articolo 16 - Tariffe
1. Entro il 1° marzo ed il 1°
ottobre di
ogni anno i soggetti autorizzati
ai sensi
dell'art. 9 devono presentare,
al Comune
ed all'Azienda di promozione
turistica, una
dichiarazione delle tariffe minime
e massime
che si impegnano a praticare
rispettivamente
dal 1° giugno e dal 1° gennaio
dell'anno
successivo.
Articolo 17 - Programma regionale
agrituristico
e di rivitalizzazione delle aree
rurali
1. La Giunta regionale, sentita
la commissione
regionale per l'agriturismo,
in armonia con
gli indirizzi di programmazione
generale
e di settore predispone la proposta
di programma
regionale agrituristico e di
rivitalizzazione
delle aree rurali, ai sensi dell'art.
10
della legge 5 dicembre 1985,
n. 730.
2. Il programma regionale è formulato
anche
sulla base delle proposte avanzate
dalle
Comunità montane e dai Comuni
non facenti
parte delle stesse, sentite le
autorità di
amministrazione e gestione dei
parchi e le
associazioni e organizzazioni
agrituristiche
operanti nella regione.
3. Il programma stabilisce gli
obiettivi
di sviluppo dell'agriturismo
nel territorio
regionale ed in particolare:
a) individua le zone di collina
e di montagna
ricadenti in territori a produttività
marginale,
di particolare interesse ambientale,
ricreativo,
culturale e di tradizioni ove
le aziende
agrituristiche che non esercitano
attività
ricettiva possono somministrare
cibi e bevande
secondo le modalità di cui all'art.
2 comma
4, lett. c);
b) determina i criteri per la
concessione
degli aiuti finanziari stabiliti
dall'art.
18 a favore degli operatori agrituristici;
c) indirizza e coordina le iniziative
di
cui agli artt. 19, 20, 21 e 22.
4. Il programma è approvato dal
Consiglio
regionale ogni tre anni.
Articolo 18 - Aiuti finanziari
agli operatori
agrituristici
1. La Giunta regionale, in attuazione
del
programma agrituristico regionale,
concede
agli operatori agrituristici
contributi in
conto capitale o in conto interessi
per l'esecuzione
di interventi sui fabbricati
e sulle aree
esterne da destinare ad attività
agrituristiche.
2. La spesa massima ammissibile
è determinata
dalla Giunta regionale.
3. La percentuale di contributo
concedibile
è pari al 35 per cento della
spesa ammessa,
elevata al 45 per cento nelle
zone di prevalente
interesse agrituristico di cui
all'art. 5.
4. In alternativa al contributo
in conto
capitale, la Giunta regionale
può concedere
il concorso sul pagamento degli
interessi
relativi ai mutui di durata quindicennale,
fino ad un massimo del cento
per cento della
spesa riconosciuta ammissibile,
da contrarsi
per la realizzazione delle opere
con istituti
autorizzati all'esercizio del
credito agrario
di miglioramento, che abbiano
stipulato apposita
convenzione con la Giunta regionale.
5. Ai mutui di cui al comma 4
si applica
il tasso di riferimento fissato
per le operazioni
di credito agrario di miglioramento,
con
decreto del Ministero del tesoro.
6. Il tasso agevolato a carico
del mutuatario
non può essere inferiore a quello
minimo
previsto, per le diverse zone,
dal decreto
del Presidente del Consiglio
dei ministri
emanato a norma dell'art. 109,
terzo comma
del D.P.R. 24 luglio 1977, n.
616.
7. Il concorso nel pagamento
degli interessi
di ammortamento è pari alla differenza
tra
la rata semestrale o annuale
calcolata al
tasso di riferimento e quella
calcolata al
tasso agevolato minimo vigenti
alla data
di adozione del provvedimento
di concessione
del nulla osta, ed è erogata
agli istituti
in rate semestrali o annuali
costanti posticipate
alle scadenze fissate nei contratti
di mutuo.
8. L'importo del mutuo è comprensivo
della
spesa accertata ed ammessa ad
avvenuta esecuzione
delle opere e dell'onere per
interessi di
preammortamento, nel limite massimo
di una
annualità degli interessi stessi,
calcolata
sull'importo della spesa suddetta,
al tasso
globale vigente sempre alla data
di adozione
del provvedimento.
9. Ai mutui concessi ai sensi
della presente
legge si applicano le disposizioni
in materia
di intervento del Fondo interbancario
di
garanzia di cui all'art. 36 della
legge 2
giugno 1961, n. 454 e successive
modificazioni
ed integrazioni.
10. L'ammontare dei benefici
concessi a ciascuna
azienda agricola ai sensi della
presente
legge o di altri regimi di aiuto
non espressamente
autorizzati dalla Commissione
europea in
applicazione delle vigenti disposizioni
comunitarie
non può in alcun caso superare
in un triennio
il controvalore in lire italiane
di 100.000
ECU calcolato in «equivalente
sovvenzione
lorda» secondo le modalità stabilite
dall'Unione
europea.
11. Gli immobili e le relative
pertinenze
oggetto dei benefici di cui alla
presente
legge sono soggetti ad un vincolo
di destinazione
decennale decorrente dalla data
di accertamento
della avvenuta esecuzione delle
opere.
Articolo 19 - Promozione dell'offerta
agrituristica
1. La Giunta regionale, in attuazione
del
programma regionale agrituristico,
promuove
e coordina le iniziative per
l'offerta agrituristica,
con la collaborazione degli enti
locali,
delle organizzazioni professionali
e delle
associazioni nazionali agrituristiche
maggiormente
rappresentative operanti nel
territorio regionale.
2. La Giunta regionale, anche
in collaborazione
con l'Azienda di promozione turistica,
provvede
alla diffusione della conoscenza
in Italia
e all'estero delle risorse agrituristiche
regionali, in conformità del
D.P.R. 31 marzo
1994, mediante opportune iniziative
pubblicitarie
ed editoriali, con particolare
riferimento
al mondo della scuola, che evidenzino
le
attività agrituristiche, le loro
caratteristiche
legate all'ambiente naturale,
alla cultura
e alle tradizioni locali, gli
itinerari agrituristici.
3. La Giunta regionale sostiene
con priorità
la realizzazione di progetti
pilota per iniziative
aziendali ed interaziendali a
carattere sperimentale,
e incentiva le iniziative delle
associazioni
dei consorzi di operatori agrituristici
finalizzate
alla commercializzazione del
prodotto agrituristico.
Articolo 20 - Piani integrati
straordinari
1. Le Comunità montane ed i Comuni
singoli
o associati, per le zone di prevalente
interesse
agrituristico ricadenti nell'ambito
dei rispettivi
territori, possono proporre al
Presidente
della Giunta regionale di promuovere
un accordo
di programma, ai sensi dell'
art. 27 della
legge 8 giugno 1990, n. 142,
ai fini dell'adozione
di piani integrati straordinari,
redatti
ai sensi dell'art. 13 della legge
5 dicembre
1985, n. 730.
Articolo 21 - Attività di studio
e di ricerca
1. La Giunta regionale anche
in collaborazione
con le associazioni e le organizzazioni
agrituristiche
nonché gli enti locali singoli
o associati,
promuove e finanzia attività
di studio o
di ricerca sull'agriturismo ivi
comprese
quelle relative a quanto disposto
dagli artt.
11 e 15.
Articolo 22 - Formazione professionale
1. La Giunta regionale, per le
esigenze formative
in materia di agriturismo, istituisce
e finanzia
corsi di formazione professionale
con le
modalità previste dalla normativa
regionale
vigente in materia.
Articolo 23 - Funzioni di vigilanza
e controllo
1. Le funzioni di vigilanza e
controllo sull'osservanza
delle disposizioni della presente
legge sono
esercitate dal Comune.
Articolo 24 - Sanzioni amministrative
(Testo dell’art. 24 della legge
regionale
14 agosto 1997, n. 28, come integrato
dall’art.
4 della legge regionale 13 dicembre
1999,
n. 37, con l’aggiunta della lettera
g).
1. Per le violazioni alle norme
della presente
legge sono applicate le seguenti
sanzioni
amministrative pecuniarie ed
accessorie:
a) da lire 2.500.000 a lire 6.000.000,
in
caso di inizio dell'attività
agrituristica
senza la prescritta autorizzazione
comunale,
con immediata chiusura dell'esercizio
su
ordinanza del sindaco;
b) da lire 1.000.000 a lire 3.000.000
in
caso di utilizzo o affissione
abusiva del
simbolo e del contrassegno di
qualità regionali
o di insegne con le diciture
«agriturismo»,
«agrituristico» o similari;
c) da lire 500.000 a lire 1.500.000,
per
ogni persona in più alloggiata,
rispetto
a quelle previste nell'autorizzazione
comunale,
o per ogni piazzuola in più messa
in opera
rispetto al numero di piazzuole
autorizzate,
con l'obbligo di rimozione su
ordinanza del
sindaco;
d) da lire 3.000.000 a lire 9.000.000,
per
violazione alle disposizioni
di cui all'art.
2, comma 4, lett. c) e art. 3,
comma 11;
e) da lire 250.000 a lire 1.500.000
nei seguenti
casi:
- mancata esposizione delle tariffe
o applicazione
di prezzi diversi da quelli comunicati;
- mancato rispetto delle disposizioni
di
cui all'art. 9 comma 4, lett.
e);
f) da lire 500.000 a lire 3.000.000,
nei
seguenti casi:
- mancata erogazione dei servizi
previsti
nell'autorizzazione comunale
o erogazione
di servizi non previsti nella
medesima;
- mancato rispetto dei periodi
di apertura
o chiusura dichiarati nell'autorizzazione;
- mancata esposizione al pubblico
del simbolo,
del contrassegno regionale di
qualità e della
lista di cui all'art. 9, comma
4, lettera
d);
- impiego, nell'erogazione dei
servizi autorizzati,
di personale estraneo al nucleo
familiare
ai sensi dell'art. 230/bis del
codice civile
o non impiegato in azienda;
- utilizzo a fini agrituristici
di locali
non previsti nell'autorizzazione
comunale;
- violazione dei commi 3 e 4
dell'art. 4;
g) da lire 1.000.000 a lire 3.000.000
per
violazione alle disposizioni
di cui all’art.
. 2 come integrato dall’art.1
della legge
regionale 12 agosto 1998, n.
31. 2. Le sanzioni
sono irrogate dai Comuni e i
relativi proventi
sono da questi direttamente introitati.
Articolo 25 - Norme transitorie
1. Gli operatori agrituristici
già iscritti
nell'elenco regionale istituito
ai sensi
della previgente normativa regionale
sono
iscritti di diritto nell'elenco
regionale
dei soggetti abilitati all'esercizio,
ove
abbiano i requisiti previsti
dalla presente
legge dell'agriturismo, istituito
ai sensi
dell'art. 8 e cancellati d'ufficio
ove non
inizino l'attività entro tre
anni dall'entrata
in vigore della presente legge.
2. Gli operatori già autorizzati
dai Comuni
all’esercizio dell’attività agrituristica
adeguano, entro due anni dalla
data di entrata
in vigore della presente legge,
la propria
attività nel rispetto delle disposizioni
previste dalla stessa.
3. Le aziende agrituristiche
già autorizzate
dai Comuni all'esercizio dell'attività
agrituristica
sono esonerate dall'osservanza
di quanto
stabilito dall'art. 3, comma
9.
4. Fino all'approvazione del
programma agrituristico
regionale di cui all'art. 17
gli aiuti previsti
dall'art. 18 sono concessi sulla
base di
criteri fissati dalla Giunta
regionale.
Articolo 26 - Abrogazione
1. La legge regionale 6 agosto
1987, n. 38:
«Interventi a favore dell'agriturismo»
è
abrogata.
Articolo 27 - Norma finanziaria
1. Per l’attuazione della presente
legge
sono disposte per l’anno 1997
le seguenti
autorizzazioni di spesa:
a) lire 300.000.000 quale limite
di impegno
di durata massima quindicennale
per gli interventi
di cui al comma 4, dell’art.
18 della presente
legge e per le quote già impegnate
a norma
dell’art. 11 comma 4, della legge
regionale
6 agosto 1987, n. 38 con imputazione
all’esistente
cap. 8164 dello stato di previsione
della
spesa del bilancio regionale.
La quota di
limite di impegno eventualmente
non utilizzata
nel 1997 costituirà economia
di spesa di
tale esercizio e limite di impegno
per gli
anni successivi e così via fino
al suo esaurimento.
In tal caso nel bilancio dal
2012 in poi
saranno iscritti gli stanziamenti
per far
fronte alle annualità scadenti
dopo il 2011;
b) lire 20.000.000 per gli interventi
previsti
agli artt. 19, 20 e 21 con imputazione
all’esistente
cap. 8159 del bilancio di previsione
la cui
denominazione viene così modificata:
«Spese
per la promozione dell’offerta
agrituristica,
per i piani integrati straordinari
e per
le attività di studio e ricerca».
2. All'onere di lire 320.000.000
di cui al
precedente comma, ricadente nell'esercizio
1997, si farà fronte come segue:
- quanto a lire 300.000.000 di
cui alla precedente
lettera a), per lire 150.000.000
con lo stanziamento
previsto nel bilancio 1997 in
corrispondenza
del cap. 8164 e per L. 150.000.000
con pari
disponibilità del fondo globale
del cap.
9710 del bilancio 1996 elenco
n. 5 allegato
a detto bilancio. La disponibilità
relativa
all'anno 1996 è iscritta alla
competenza
dell'anno 1997 in attuazione
dell'art. 26,
commi 4 e 5, della legge regionale
3 maggio
1978, n. 23;
- quanto a lire 20.000.000 di
cui alla precedente
lettera b), con lo stanziamento
già previsto
nel bilancio annuale 1997 in
corrispondenza
dell'esistente cap. 8159.
3. All'onere per l'attuazione
degli interventi
previsti al comma 1, dell'art.
18, della
presente legge, ricadenti nell'esercizio
1997, si fa fronte con lo stanziamento
di
lire 300.000.000 di cui all'esistente
cap.
8158 dello stato di previsione
della spesa.
4. All'onere per la corresponsione
di gettoni
di presenza ai membri esterni
della commissione
per l'agriturismo di cui al precedente
art.
8 e dell'autorità per il riconoscimento
della
qualità di cui all'art. 14, si
fa fronte
con lo stanziamento dell'esistente
cap. 560
dello stato di previsione della
spesa del
corrente bilancio di previsione.
5. Le somme versate ai sensi
del comma 4,
dell'art. 13, saranno iscritte
nel cap. 2930
di nuova istituzione nella parte
entrata
del bilancio regionale 1997 denominato:
«Versamenti
provenienti dalle Aziende agrituristiche
per l'iscrizione all'albo della
qualità nell'agriturismo»,
che con legge di bilancio o di
variazione
allo stesso sarà dotato del necessario
stanziamento.
Per gli anni 1998 e successivi
l'entità della
spesa sarà determinata a norma
dell'art.
5 della legge regionale 3 maggio
1978, n.
23 con legge di bilancio.
TABELLA A Requisiti che devono
possedere
le aziende per l'esercizio dell'attività
agrituristica:
a) Superficie minima aziendale
:Qualità di
coltura Superficie in ettari
seminativi oppure:pascoli
o prati-pascoli 510 oppure: colture
permanenti
3 oppure:superficie a bosco 20
oppure: colture
orto floricole da pieno campo
2oppure: colture
protette 0,50 Le aziende con
utilizzo misto
della superficie, come sopra
individuata,
possono esercitare attività agrituristiche
solo se la somma delle superfici,
espressa
in percentuale rispetto al limite
minimo
sopra precisato e riferita a
ciascuna qualità
di coltura, è maggiore o uguale
a 100.
b) per la preparazione e la somministrazione
dei pasti l'azienda deve disporre
di adeguato
patrimonio zootecnico.
c) la somministrazione dei pasti
e bevande
è consentita solo alle aziende
che svolgono
attività ricettiva, salvo quanto
previsto
all'art. 17, comma 3, lettera
a).
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