AGRITURISMO REGIONE VALLE D'AOSTA LEGGE AGRITURISMO
VALLE D'AOSTA
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Legge regionale 4 dicembre 2006, n. 29
Nuova disciplina dell'agriturismo.
Abrogazione della legge regionale
24 luglio
1995, n. 27,
e del regolamento regionale 14
aprile 1998,
n. 1.(B.U. 27 dicembre 2006.
n. 53
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Finalità e oggetto
1. La Regione disciplina e promuove
le attività
di agriturismo, connesse e complementari
all'esercizio dell'attività agricola,
anche
mediante la concessione di agevolazioni
economiche
dirette al miglioramento delle
relative aziende,
al fine di:
a) favorire lo sviluppo e il
riequilibro
del territorio agricolo;
b) agevolare la permanenza degli
imprenditori
agricoli nelle zone rurali attraverso
il
miglioramento delle condizioni
di vita e
l'incremento dei redditi aziendali;
c) favorire la multifunzionalità
in agricoltura
e la differenziazione dei redditi
agricoli;
d) favorire la conservazione
e la tutela
del patrimonio edilizio rurale
esistente,
dell'ambiente, delle tradizioni
e delle iniziative
culturali del mondo agricolo;
e) creare occupazione per i familiari
dell'imprenditore
agricolo;
f) valorizzare i prodotti agricoli
locali;
g) ampliare la gamma tipologica
dell'offerta
turistica;
h) intensificare i rapporti tra
cultura urbana
e cultura rurale.
CAPO II - DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI ESERCIZIO
DELLE ATTIVITÀ AGRITURISTICHE
Art. 2 - Definizione di attività
agrituristiche
1. Ai fini della presente legge,
per attività
agrituristica si intende l'espletamento,
anche contestuale, dei seguenti
servizi,
purché svolti in rapporto di
connessione
e complementarità con l'attività
agricola,
che deve comunque rimanere prevalente:
a) locazione, ad uso turistico,
di camere
con prestazione del servizio
di prima colazione,
mezza pensione o pensione completa
e, eventualmente,
di somministrazione di merende,
da servire
ai propri ospiti, con le modalità
di cui
alla lettera b), numero 1). Nel
caso della
locazione di camere con prestazione
del solo
servizio di prima colazione,
è altresì consentito
l'uso dell'angolo cottura in
dotazione nelle
camere locate oppure di una cucina
in uso
comune a tutti gli ospiti;
b) ristorazione mediante:
1) somministrazione di pasti
o merende, preparati
attraverso l'utilizzo di prodotti,
ivi compresi
quelli alcolici e superalcolici
provenienti,
in prevalenza, dall'azienda agricola
e, per
la restante parte, di prodotti
provenienti
principalmente da aziende agricole
locali
e di prodotti regionali tradizionali.
Le
bevande devono essere somministrate
in correlazione
con i pasti o le merende; possono
essere
serviti soltanto vini di produzione
regionale.
Sono considerati di propria produzione
i
cibi e le bevande prodotti, lavorati
e trasformati
nell'azienda agricola, nonché
quelli ricavati
da materie prime dell'azienda
agricola e
ottenuti attraverso lavorazioni
esterne;
2) degustazione dei prodotti
aziendali;
c) locazione ad uso turistico
di alloggi
con possibilità di somministrare
ai propri
ospiti la prima colazione o la
merenda, con
le modalità di cui alla lettera
b), numero
1);
d) fattorie didattiche, aventi
ad oggetto
lo svolgimento di attività didattica
e pedagogica
in azienda con l'intento di fornire
agli
ospiti un supporto divulgativo,
formativo
ed operativo, predisposto dalla
struttura
regionale competente in materia
di attività
agrituristica, di seguito denominata
struttura
competente, e di rendere visibile
il processo
produttivo, realizzato in armonia
con l'ambiente.
Le fattorie didattiche sono aperte
a bambini
e ragazzi di tutte le età e sono
dedicate
particolarmente alle scuole,
potendo altresì
costituire stimolo ed occasione
di conoscenza
per gli adulti;
e) servizi complementari alle
attività di
cui alle lettere a), b) e c),
aventi ad oggetto
l'organizzazione, ancorché all'esterno
dell'azienda,
di attività ricreative, culturali,
sportive,
escursionistiche e di ippoturismo,
anche
in collaborazione con gli enti
locali interessati,
finalizzate alla valorizzazione
del territorio
e del patrimonio rurale; l'esercizio
delle
predette attività è in ogni caso
riservato
ai soggetti in possesso della
relativa abilitazione
professionale, ove prescritta
ai sensi di
legge.
2. La Giunta regionale definisce,
con propria
deliberazione, le modalità ulteriori
concernenti
l'organizzazione delle fattorie
didattiche
di cui al comma 1, lettera d),
stabilendo,
in particolare, i requisiti professionali,
tecnici e qualitativi richiesti
per l'esercizio
delle attività alle stesse correlate.
Art. 3 - Ubicazione delle strutture
agrituristiche
e limiti di ricettività
1. Le strutture funzionali all'esercizio
delle attività di cui all'articolo
2, comma
1, devono:
a) essere ricavate, nei casi
di recupero,
in fabbricati o loro porzioni
costituenti
l'azienda agricola, ma non più
funzionali
alla conduzione della medesima;
b) essere localizzate, nei casi
di ampliamento
o di nuova costruzione, nelle
zone territoriali
di tipo E del piano regolatore
generale comunale
urbanistico e paesaggistico (PRG);
c) essere ubicate nel centro
aziendale.
2. Per centro aziendale si intende
il luogo
ove si svolge in prevalenza il
lavoro agricolo
o comunque un luogo pertinente
ad esso, in
relazione agli ordinamenti produttivi
e alle
diverse tipologie di conduzione
aziendale.
3. Le strutture destinate all'esercizio
delle
attività agrituristiche devono
essere in
congrua correlazione con le dimensioni
e
l'organizzazione dell'azienda
agricola e,
in ogni caso, rapportate ad un'utenza
non
superiore a:
a) sedici posti letto, per la
locazione di
camere con prestazione del servizio
di prima
colazione, mezza pensione o pensione
completa
qualora, congiuntamente alla
predetta attività,
sia svolta anche l'attività di
ristorazione;
b) ventiquattro posti letto,
per la locazione
di camere con prestazione del
servizio di
mezza pensione o pensione completa;
c) sedici posti letto, per la
locazione di
alloggi;
d) sessanta coperti giornalieri,
compresi
quelli per gli ospiti delle camere
e degli
alloggi, per l'attività di ristorazione
svolta
mediante somministrazione di
pasti e merende.
Tale limite può essere elevato
fino ad ottanta
coperti giornalieri, di cui al
massimo sessanta
all'interno e gli altri in spazi
aperti adeguatamente
attrezzati, qualora l'attività
di somministrazione
sia svolta per un periodo massimo,
anche
frazionabile, di centoventi giorni
all'anno.
4. In occasione di sagre, feste
tradizionali
e manifestazioni similari finalizzate
alla
promozione e alla valorizzazione
del territorio
e del patrimonio rurale, il dirigente
della
struttura competente può autorizzare
la somministrazione
di pasti e merende per un numero
di coperti
superiore a quello stabilito
ai sensi del
comma 6.
5. Nei locali chiusi, il numero
massimo di
posti a sedere non può essere
superiore a
sessanta unità.
6. Il numero dei posti letto
e dei coperti
relativo a ciascuna azienda addetta
all'esercizio
dell'attività agrituristica è
definito nel
provvedimento di iscrizione nell'elenco
di
cui all'articolo 4, sulla base
dei parametri
minimi aziendali stabiliti ai
sensi del medesimo
articolo 4, comma 2.
CAPO III - DISPOSIZIONI RELATIVE
ALLE ATTIVITA'
AGRITURISTICHE
Art. 4 - Elenco degli operatori
agrituristici
1. Presso la struttura competente
è istituito
l'elenco degli operatori agrituristici
della
Regione.
2. Possono essere iscritti nell'elenco
di
cui al comma 1 gli operatori
la cui azienda
agricola, ubicata nel territorio
regionale,
sia dotata di un'adeguata organizzazione
e di una sufficiente entità di
fattori produttivi
organicamente combinati, definiti
sulla base
dei parametri minimi aziendali,
stabiliti
distintamente per tipologia di
attività agrituristica,
con deliberazione della Giunta
regionale
e che, oltre ad avere assolto
all'obbligo
scolastico, siano in possesso
dei seguenti
requisiti:
a) esercitare, da almeno tre
anni, l'attività
agricola in qualità di imprenditore
agricolo
titolare di azienda o, se si
tratta di coniuge,
parente entro il terzo o affine
entro il
secondo grado dell'imprenditore,
in qualità
di coadiuvante familiare comprovata
dall'iscrizione
all'INPS, ai sensi dell'articolo
230bis del
codice civile;
b) aver partecipato, con esito
favorevole,
ai corsi di qualificazione professionale
di cui all'articolo 7;
c) non aver riportato nel triennio
precedente
la presentazione della domanda,
con sentenza
passata in giudicato, condanna
per uno dei
delitti previsti dagli articoli
442, 444,
513, 515 e 517 del codice penale
o per un
delitto in materia di igiene
e sanità o di
frode nella preparazione degli
alimenti previsto
da leggi speciali, salvo che
non sia intervenuta
la riabilitazione;
d) non essere sottoposti a misure
di prevenzione
ai sensi della legge 27 dicembre
1956, n.
1423 (Misure di prevenzione nei
confronti
delle persone pericolose per
la sicurezza
e per la pubblica moralità),
o non essere
stati dichiarati delinquenti
abituali.
3. Nell'elenco di cui al comma
1 possono
altresì essere iscritte le società
agricole
in qualsiasi forma costituite
tra imprenditori
agricoli allo scopo di esercitare
l'attività
agrituristica. In tal caso, i
requisiti di
cui al comma 2, lettere a), c)
e d), devono
essere posseduti da almeno uno
dei soci e
i requisiti di cui al comma 2,
lettere b),
c) e d), anche dal soggetto preposto
all'esercizio
dell'attività agrituristica.
Art. 5 - Presentazione delle
domande per
l'iscrizione nell'elenco degli
operatori
agrituristici
1. Le domande per l'iscrizione
nell'elenco
di cui all'articolo 4 sono dirette
alla struttura
competente e contengono la descrizione
delle
attività che il richiedente intende
svolgere
e delle caratteristiche tipologiche
dell'azienda
agricola.
2. Il dirigente preposto alla
struttura competente
definisce con proprio provvedimento
l'ulteriore
documentazione da allegare alla
domanda e
la modulistica correlata.
3. Il dirigente, accertata la
regolarità
della domanda, la completezza
e l'idoneità
della documentazione allegata,
dispone con
proprio provvedimento l'iscrizione
nell'elenco
entro sessanta giorni dal ricevimento
della
domanda.
4. Gli iscritti nell'elenco sono
tenuti a
comunicare alla struttura competente
ogni
variazione concernente i requisiti
cui è
subordinata l'iscrizione entro
sessanta giorni
dal suo verificarsi.
Art. 6 - Cancellazione dall'elenco
degli
operatori agrituristici
1. Gli operatori che perdono
anche uno soltanto
dei requisiti cui è subordinata
l'iscrizione
sono cancellati dall'elenco di
cui all'articolo
4.
2. La cancellazione è disposta
con provvedimento
del dirigente della struttura
competente
ed è comunicata al Comune nel
cui territorio
è ubicata l'azienda per gli adempimenti
di
cui all'articolo 13.
Art. 7 - Corso di qualificazione
professionale
e esame di idoneità
1. L'iscrizione nell'elenco di
cui all'articolo
4 è subordinata alla partecipazione
al corso
di qualificazione professionale
organizzato
periodicamente dalla struttura
competente
e al superamento del relativo
esame di idoneità.
2. Per il coniuge, i parenti
entro il terzo
o gli affini entro il secondo
grado dell'operatore
agrituristico, coadiuvanti familiari
ai sensi
dell'articolo 230bis del codice
civile, che
hanno prestato la propria opera
in modo continuativo
per almeno tre anni nell'arco
dell'ultimo
quinquennio e che intendono subentrare
nell'esercizio
dell'attività agrituristica,
l'iscrizione
nell'elenco di cui all'articolo
4 è subordinata
alla partecipazione ad un apposito
corso
di qualificazione professionale,
organizzato
periodicamente dalla struttura
competente,
e al superamento del relativo
esame di idoneità.
3. Al corso di cui al comma 2
partecipano
altresì, ai fini dell'iscrizione
nell'elenco
di cui all'articolo 4, gli operatori
agrituristici
che non vi risultano ancora iscritti,
decorsi
dieci anni dal conseguimento
dell'idoneità
di cui al comma l.
4. Nell'ambito dei corsi di cui
ai commi
1 e 2, possono essere riconosciuti
crediti
formativi, con le modalità e
secondo le procedure
previste dalla normativa regionale
vigente
in materia di formazione professionale.
5. La Giunta regionale stabilisce
con propria
deliberazione le modalità di
organizzazione
e di svolgimento dei corsi di
cui ai commi
1 e 2, nonché gli standard minimi
delle competenze
tecnico-professionali che debbono
essere
possedute dagli operatori agrituristici.
Art. 8 - Certificato di complementarità
1. Ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione
comunale all'esercizio dell'attività
agrituristica,
l'operatore interessato è tenuto
a conseguire
il certificato attestante la
complementarità
tra l'attività agricola e l'attività
connessa
di agriturismo. La sola degustazione
dei
prodotti aziendali di cui all'articolo
2,
comma 1, lettera b), numero 2),
non è soggetta
all'accertamento della complementarità
e
al rilascio del relativo certificato.
2. All'accertamento della complementarità
provvede, a richiesta dell'operatore
interessato,
la struttura competente, sulla
base dei criteri
e dei parametri stabiliti con
deliberazione
della Giunta regionale, tenuto
conto, in
particolare, del rapporto tra
le ore di lavoro
medie annue dedicate dall'impresa
all'attività
agricola e quelle dedicate all'attività
agrituristica.
3. All'esito dell'istruttoria
condotta con
le modalità di cui al comma 2,
il certificato
di complementarità è rilasciato
con provvedimento
del dirigente della struttura
competente.
Art. 9 - Domanda per il rilascio
dell'autorizzazione
comunale
1. L'esercizio dell'attività
agrituristica
è subordinato al rilascio di
un'autorizzazione
da parte del Comune nel cui territorio
è
ubicata l'azienda agrituristica.
2. Le domande per il rilascio
dell'autorizzazione
sono dirette al Comune interessato
e, per
conoscenza, alla struttura competente
e devono
contenere la descrizione dettagliata
delle
attività proposte, con l'indicazione
delle
caratteristiche aziendali, degli
immobili
adibiti all'esercizio dell'attività
agrituristica,
della capacità ricettiva, del
periodo e dell'orario
di apertura, e dei prezzi dei
servizi offerti.
3. Il rilascio dell'autorizzazione
è subordinato:
a) al possesso dei requisiti
di idoneità
sanitaria da parte degli addetti
alla produzione,
alla lavorazione e alla somministrazione
di alimenti e bevande;
b) alla disponibilità di locali
e di strutture
destinati all'esercizio dell'attività
agrituristica
conformi ai requisiti di cui
all'articolo
3 e alle disposizioni vigenti
in materia
di urbanistica, sanità, prevenzione
degli
incendi e sicurezza;
c) all'insussistenza delle cause
ostative
di cui agli articoli 11 e 92
del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato
con regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773,
e 5 della legge 9 febbraio 1963,
n. 59 (Norme
per la vendita al pubblico in
sede stabile
dei prodotti agricoli da parte
degli agricoltori
produttori diretti);
d) all'iscrizione nell'elenco
di cui all'articolo
4;
e) al possesso del certificato
di complementarità
di cui all'articolo 8;
f) all'ottenimento del provvedimento
di classificazione
nei casi di cui all'articolo
26, comma 2.
4. Nel caso delle società di
cui all'articolo
4, comma 3, il requisito di cui
al comma
3, lettera c), deve essere posseduto
sia
dal legale rappresentante sia
dal soggetto
preposto all'esercizio dell'attività
agrituristica.
5. Le domande per il rilascio
dell'autorizzazione
all'esercizio dell'attività agrituristica
devono essere presentate entro
cinque anni
dall'iscrizione nell'elenco di
cui all'articolo
4; decorso inutilmente tale termine,
l'iscrizione
è cancellata d'ufficio. L'interessato
può
comunque richiedere la reiscrizione
nell'elenco,
purché ancora in possesso dei
requisiti cui
è subordinata l'iscrizione.
Art. 10 - Rilascio dell'autorizzazione
comunale.
Rinnovo e subingresso
1. Il Comune provvede al rilascio
o al diniego
dell'autorizzazione all'esercizio
dell'attività
agrituristica entro sessanta
giorni dalla
presentazione della domanda.
Decorso inutilmente
tale termine, la domanda si intende
accolta.
2. L'autorizzazione è valida
per cinque anni,
decorrenti dalla data di rilascio.
Copia
dell'autorizzazione è trasmessa
alla struttura
competente che provvede ad annotare
gli estremi
dell'autorizzazione nell'elenco
di cui all'articolo
4.
3. Almeno tre mesi prima della
scadenza del
quinquennio di validità ovvero
in caso di
variazioni rispetto alla situazione
esistente
al momento del rilascio dell'autorizzazione,
l'operatore interessato presenta
domanda
di rinnovo o di modifica dell'autorizzazione,
indicando, in tale ultimo caso,
le modificazioni
sopravvenute.
4. Sulla domanda di rinnovo o
di modifica
dell'autorizzazione il Comune
provvede con
le modalità di cui ai commi 1
e 2.
5. Il trasferimento della proprietà
o della
gestione di un'attività agrituristica
per
atto tra vivi o a causa di morte
è comunicato
al Comune nel cui territorio
è ubicata l'azienda
e comporta la reintestazione
dell'autorizzazione
all'avente causa e la decadenza
della medesima
in capo al cedente, sempre che
sia comprovato
l'effettivo trasferimento dell'attività
e
il possesso da parte del subentrante
dei
requisiti di cui all'articolo
9, commi 3
e 4.
Art. 11 - Chiusura temporanea
1. Gli operatori che gestiscono
aziende agrituristiche
ad apertura annuale e che intendono
procedere
alla chiusura temporanea dell'attività
sono
tenuti a comunicare al Comune
e alla struttura
competente la durata della chiusura
la quale
non può, in ogni caso, superare
i novanta
giorni, anche non consecutivi,
nell'anno
solare.
2. Nel caso di interventi di
recupero edilizio
ovvero nel caso in cui ricorrano
gravi ed
imprevedibili circostanze che
impediscono,
temporaneamente, la prosecuzione
dell'attività,
il dirigente della struttura
competente può,
con proprio provvedimento, autorizzare
la
chiusura temporanea per un periodo
comunque
non superiore a ventiquattro
mesi.
Art. 12 - Obblighi
1. L'operatore agrituristico
deve:
a) avviare l'attività entro il
termine massimo
di sei mesi dalla data fissata
nell'autorizzazione
comunale;
b) esporre al pubblico l'autorizzazione
comunale
e rispettare i limiti, le prescrizioni
e
le modalità ivi stabiliti per
l'esercizio
dell'attività agrituristica;
c) esporre al pubblico i prezzi
dei vari
servizi, in conformità a quelli
comunicati
e rispettarne i limiti, minimi
e massimi;
d) esporre al pubblico la lista
dei prodotti
utilizzati per la somministrazione
di pasti
e merende, specificandone la
provenienza;
e) esporre il pannello con il
distintivo
dell'agriturismo all'esterno
dell'edificio
ed il simbolo corrispondente
al livello di
classificazione assegnato all'esterno
e all'interno
dell'edificio, in luogo ben visibile
al pubblico;
f) osservare le vigenti disposizioni
di pubblica
sicurezza in merito alla segnalazione
degli
ospiti e le disposizioni di cui
alla legge
25 agosto 1991, n. 284 (Liberalizzazione
dei prezzi del settore turistico
e interventi
di sostegno alle imprese turistiche);
g) comunicare al Comune e alla
struttura
competente, entro il 15 settembre
di ogni
anno, l'orario e il periodo di
apertura che
si intendono adottare nell'anno
successivo,
se differenti da quelli dell'anno
in corso;
per le attività agrituristiche
svolte negli
alpeggi, il periodo di apertura
coincide
con quello di permanenza del
bestiame;
h) comunicare al Comune e alla
struttura
competente, entro il 15 settembre
di ogni
anno, i prezzi minimi e massimi
dei servizi
offerti, comprensivi di imposta
sul valore
aggiunto (IVA), qualora applicabile,
che
intendono praticare nell'anno
successivo.
L'omessa comunicazione dei prezzi
entro la
predetta data comporta l'obbligo
dell'applicazione
degli ultimi prezzi regolarmente
comunicati;
i) consentire ai funzionari della
struttura
competente di accedere ai locali
aziendali
al fine di effettuare i controlli
di cui
all'articolo 29.
2. Nel caso di strutture di nuova
apertura
o di subingresso, le comunicazioni
di cui
al comma 1, lettere g) e h),
devono essere
effettuate entro trenta giorni
dall'ottenimento
dell'autorizzazione comunale
all'esercizio.
Art. 13 - Sospensione e revoca
dell'autorizzazione
comunale
1. Nel caso in cui sia venuto
meno anche
uno soltanto dei requisiti cui
è subordinato
il rilascio dell'autorizzazione
ai sensi
dell'articolo 9, commi 3 e 4,
il Comune comunica
all'interessato il termine entro
il quale
adottare i provvedimenti necessari
per ripristinare
la situazione autorizzata disponendo,
in
relazione alla gravità delle
violazioni contestate,
l'eventuale sospensione dell'autorizzazione
all'esercizio dell'attività agrituristica.
Nel caso in cui l'interessato
non abbia provveduto
nel termine assegnatogli a ripristinare
la
situazione autorizzata, il Comune
dispone
la revoca dell'autorizzazione.
2. I provvedimenti di sospensione
e quelli
di revoca acquistano efficacia
con la comunicazione
degli stessi all'interessato
e sono trasmessi
in copia alla struttura competente.
Art. 14 - Addetti all'attività
agrituristica
1. Per lo svolgimento dell'attività
agrituristica,
l'operatore può avvalersi della
manodopera
familiare di cui all'articolo
230bis del
codice civile, nonché di personale
dipendente,
assunto con contratto agricolo
a tempo indeterminato,
determinato o parziale. È consentito
il ricorso
a soggetti esterni esclusivamente
per lo
svolgimento di attività e servizi
complementari.
Art. 15 - Requisiti igienico-sanitari
1. L'esercizio dell'attività
agrituristica,
con particolare riguardo alle
attività di
preparazione, manipolazione e
somministrazione
di alimenti e bevande, nonché
di macellazione
degli animali allevati in azienda
le cui
carni sono destinate al consumo
da parte
degli ospiti è subordinato al
rispetto delle
disposizioni igienico-sanitarie
vigenti e
di quelle, ulteriori, stabilite
con deliberazione
della Giunta regionale, su proposta
dell'assessore
regionale competente in materia
di agricoltura,
di concerto con l'assessore regionale
competente
in materia di sanità.
CAPO IV - DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI AGEVOLAZIONI
A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' AGRITURISTICHE
Art. 16 - Iniziative agevolabili
1. Gli operatori agrituristici
iscritti nell'elenco
di cui all'articolo 4 possono
beneficiare
delle agevolazioni di cui all'articolo
17
per la realizzazione delle seguenti
iniziative:
a) recupero di fabbricati o loro
porzioni
da destinare all'esercizio delle
attività
agrituristiche di cui all'articolo
2, compresa
l'eventuale realizzazione di
autorimesse;
b) ampliamento o nuova costruzione
di fabbricati
o di locali finalizzati all'esercizio
delle
attività agrituristiche di cui
all'articolo
2, comma 1, lettere a), b) e
d), compresa
l'eventuale realizzazione di
autorimesse,
nell'ambito di un'azienda agricola
in possesso
delle caratteristiche tipologiche
e dimensionali
stabilite con deliberazione della
Giunta
regionale;
c) acquisto di attrezzature e
di arredi strettamente
funzionali all'esercizio dell'attività
agrituristica,
con esclusione dei beni usati,
salvo che
si tratti di beni ricompresi
nelle cessioni
di azienda;
d) realizzazione di opere, compresi
gli impianti
e l'acquisto delle attrezzature
e del materiale
didattico occorrenti, finalizzate
all'esercizio
delle attività di cui all'articolo
2, comma
1, lettere d) ed e).
2. Le iniziative di cui al comma
1, lettere
c) e d), sono ammesse ad agevolazione
solo
quando si tratti di prima dotazione.
3. La Giunta regionale definisce
con propria
deliberazione, nell'ambito delle
iniziative
di cui al comma 1, le voci di
spesa ammissibili
ad agevolazione, nonché i criteri
e i parametri
per la determinazione della spesa
medesima.
Art. 17 - Agevolazioni
1. Per la realizzazione delle
iniziative
di cui all'articolo 16, comma
1, possono
essere concesse le seguenti agevolazioni,
tra loro non cumulabili:
a) contributi a fondo perduto,
nella misura
massima del 30 per cento della
spesa ammissibile
e, per la restante parte di spesa,
nella
misura massima del 70 per cento,
mutui a
tasso agevolato di durata quindicennale,
oltre ad un periodo di preammortamento
della
durata massima di quarantotto
mesi;
b) contributi a fondo perduto
nella misura
massima del 50 per cento della
spesa ammissibile;
c) mutui a tasso agevolato, nella
misura
massima del 100 per cento della
spesa ammissibile,
di durata quindicennale, per
gli interventi
di cui all'articolo 16, comma
1, lettere
a), b) e d), e di durata decennale,
per gli
interventi di cui all'articolo
16, comma
1, lettera c), oltre ad un periodo
di preammortamento
della durata massima di quarantotto
mesi.
2. Le agevolazioni di cui al
comma 1 sono
concesse in regime de minimis.
3. Per l'erogazione dei mutui
di cui al comma
1, lettere a) e c), è autorizzato
l'utilizzo
delle risorse del fondo di rotazione
di cui
all'articolo 32.
4. Per poter beneficiare delle
agevolazioni
di cui al comma 1, gli immobili
oggetto degli
interventi devono essere di proprietà
dell'operatore
agrituristico ovvero del coniuge,
di un parente
entro il terzo o di un affine
entro il secondo
grado; nel caso di società, della
società
stessa o di almeno uno dei soci.
Il richiedente,
nel caso in cui non sia proprietario,
all'atto
della domanda dell'agevolazione
deve dimostrare
di essere nella disponibilità
dell'immobile
e comprovare il consenso del
proprietario
all'effettuazione delle opere
e degli interventi
per i quali l'agevolazione è
richiesta e
alla costituzione del vincolo
di destinazione.
5. Qualora alla scadenza del
periodo stabilito
per l'ultimazione dei lavori,
l'intervento
agevolato non sia stato interamente
realizzato,
ma le opere realizzate siano
comunque idonee
ad assicurare l'avvio dell'attività
agrituristica,
la spesa ammessa è ridotta ad
un importo
pari a quello delle opere eseguite
alla data
di scadenza del predetto periodo.
In tal
caso, le somme non erogate sono
oggetto di
revoca.
6. I mutui erogati ai sensi della
presente
legge possono essere estinti
prima della
scadenza, mediante il rimborso
del capitale
residuo, fermi restando i vincoli
di destinazione
di cui all'articolo 19.
7. Nel caso di cessione di azienda,
i mutui
concessi ai sensi della presente
legge possono
essere ceduti al cessionario,
previa autorizzazione
della struttura competente, sentita
la Finanziaria
regionale Valle d'Aosta - Società
per azioni
(FINAOSTA S.p.A.).
Art. 18 - Domande per la concessione
delle
agevolazioni
1. Le domande per la concessione
delle agevolazioni
di cui all'articolo 17, con esclusione
delle
iniziative di cui all'articolo
16, comma
1, lettera c), sono presentate
alla struttura
competente prima dell'avvio dell'iniziativa.
2. La struttura competente, verificata
ed
accertata l'ammissibilità della
domanda,
la completezza e la regolarità
della documentazione
allegata, determina l'ammontare
della spesa
ammissibile ad agevolazione,
dandone comunicazione
all'interessato entro novanta
giorni dalla
presentazione della domanda.
3. Le agevolazioni sono concesse
con deliberazione
della Giunta regionale, fatta
salva, limitatamente
ai mutui, l'accettazione da parte
di FINAOSTA
S.p.A., sulla base delle garanzie
offerte.
4. La Giunta regionale prevede,
se del caso,
in relazione alle risorse finanziarie
disponibili
e limitatamente alla concessione
dei contributi
a fondo perduto, la formazione
di apposite
graduatorie, sulla base dei criteri
di priorità
da essa stessa stabiliti con
propria deliberazione.
5. La Giunta regionale definisce,
inoltre,
con propria deliberazione ogni
altro aspetto
concernente la disciplina del
procedimento
preordinato alla concessione
delle agevolazioni,
ivi compresa la documentazione
da allegare
alle domande e la documentazione
di spesa
da produrre al fine dell'erogazione
dell'agevolazione.
Art. 19 - Vincolo di destinazione
1. All'atto della concessione
delle agevolazioni
di cui all'articolo 17, il beneficiario
si
obbliga a non mutare la destinazione
dichiarata
per un periodo di dieci anni,
decorrente
dalla data di erogazione a saldo
dell'agevolazione,
nel caso delle iniziative correlate
alle
spese concernenti beni mobili
e di venti
anni, decorrente dalla data di
erogazione
a saldo dell'agevolazione, nel
caso delle
iniziative correlate alle spese
concernenti
beni immobili.
2. Nel caso di mutuo unico concesso
per iniziative
correlate alle spese concernenti
beni mobili
e immobili, il periodo di durata
del vincolo
di destinazione è di quindici
anni, decorrente
dalla data di erogazione a saldo
dell'agevolazione.
3. Le agevolazioni percepite
non devono essere
restituite qualora i beni finanziati
siano
sostituiti con altri della stessa
natura,
previa autorizzazione del dirigente
della
struttura competente.
4. Il vincolo sugli immobili,
qualora la
spesa ammessa sia superiore a
euro 50.000,
è reso pubblico a cura e spese
del soggetto
beneficiario mediante trascrizione
presso
l'ufficio dei registri immobiliari
competente
per territorio.
Art. 20 - Revoca delle agevolazioni
1. Le agevolazioni sono revocate
qualora
il beneficiario:
a) non rispetti i vincoli di
cui all'articolo
19, commi 1 e 2;
b) sia cancellato, prima della
scadenza dei
termini di cui all'articolo 19,
commi 1 e
2, dall'elenco di cui all'articolo
4;
c) abbia cessato l'attività agrituristica,
prima della scadenza dei termini
di cui all'articolo
19, commi 1 e 2, salvi i casi
di cessione
di azienda;
d) non ultimi le iniziative correlate
alle
spese di cui all'articolo 16
entro quarantotto
mesi dalla data di prima erogazione
dell'agevolazione.
2. I contributi a fondo perduto
sono altresì
revocati al verificarsi delle
seguenti condizioni
e con le seguenti modalità:
a) quando il beneficiario alieni
l'azienda
entro cinque anni dalla data
di attestazione
di ultimazione dei lavori, i
contributi sono
interamente restituiti;
b) quando il beneficiario alieni
l'azienda
a decorrere dal sesto anno dalla
data di
attestazione di ultimazione dei
lavori e
sino alla scadenza dei termini
di cui all'articolo
19, commi 1 e 2, i contributi
sono restituiti
al netto dell'importo relativo
al periodo
in cui il beneficiario ha svolto
l'attività
agrituristica.
3. La revoca è altresì disposta
qualora dai
controlli effettuati emerga la
non veridicità
delle dichiarazioni rese dai
beneficiari
ai fini della concessione delle
agevolazioni.
4. La revoca è disposta con deliberazione
della Giunta regionale e comporta
l'obbligo
di restituire, nei casi di cui
ai commi 1
e 3, entro sessanta giorni dalla
comunicazione
del relativo provvedimento:
a) l'intero ammontare del contributo
a fondo
perduto, maggiorato degli interessi
calcolati
con le modalità di cui al comma
5;
b) il capitale residuo del mutuo,
maggiorato
della differenza tra gli interessi
calcolati
con le modalità di cui al comma
5 e gli interessi
corrisposti.
5. Gli interessi sono riferiti
al periodo
intercorrente tra l'erogazione
dell'agevolazione
e la data dell'avvenuta restituzione
e sono
calcolati sulla base della media
ponderata
del tasso ufficiale di riferimento,
riferita
al periodo in cui si è beneficiato
dell'agevolazione.
6. Nel provvedimento di revoca
sono fissate
le eventuali condizioni di rateizzazione,
per un periodo comunque non superiore
a dodici
mesi.
7. La mancata restituzione dell'agevolazione
entro i termini di cui ai commi
4 e 6 comporta
il divieto, per il soggetto inadempiente,
di beneficiare di ogni altra
agevolazione
economica a carico del bilancio
regionale,
fatti salvi i contributi per
prestazioni
o servizi sociali alla persona
e quelli inerenti
ai generi in esenzione fiscale,
per un periodo
di cinque anni decorrente dalla
data di comunicazione
del provvedimento di revoca.
Il predetto
divieto viene meno all'atto dell'eventuale
regolarizzazione della posizione
debitoria,
comprensiva degli oneri accessori
e degli
interessi moratori.
8. La Giunta regionale può autorizzare,
con
propria deliberazione, prima
della scadenza
dei termini di cui all'articolo
19, commi
1 e 2, a richiesta del beneficiario,
il mutamento
della destinazione d'uso, fatti
salvi i vincoli
di natura urbanistica, o la cessione
dell'azienda
prima della scadenza dei termini
di cui al
comma 2, lettere a) e b), nel
caso in cui
sopravvengano gravi e comprovati
motivi che
impediscono la prosecuzione dell'attività
agrituristica. In tali casi,
i contributi
percepiti non devono essere restituiti
e
i mutui erogati devono essere
estinti anticipatamente
mediante il rimborso del capitale
residuo.
Art. 21 - Contributi ad associazioni
agrituristiche
1. Alle associazioni tra operatori
agrituristici
costituite con atto pubblico,
possono essere
concessi, in regime de minimis,
contributi
a fondo perduto fino al 50 per
cento delle
spese di costituzione e delle
spese per lo
svolgimento di attività istituzionali,
promozionali
e pubblicitarie; il contributo
concesso non
può in ogni caso superare, nel
triennio e
per ciascuna associazione richiedente,
l'importo
di euro 50.000.
2. La Giunta regionale individua,
con propria
deliberazione, la tipologia delle
spese ammissibili
a contributo e definisce le modalità,
anche
procedimentali, di concessione
ed erogazione
dei contributi.
Art. 22 - Non ripetibilità e
divieto di cumulo
1. Le agevolazioni di cui al
presente capo
non sono cumulabili con altri
interventi
pubblici concessi per le medesime
iniziative
e non sono ripetibili, anche
decorsi i termini
di cui all'articolo 19, commi
1 e 2, quando
abbiano ad oggetto le medesime
iniziative.
CAPO V - DISPOSIZIONI URBANISTICHE
E DISCIPLINA
DELLA CLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDE
AGRITURISTICHE
Art. 23 - Disposizioni urbanistiche
1. I locali destinati all'esercizio
di attività
agrituristiche sono assimilabili
ad ogni
effetto alle abitazioni rurali.
2. La volumetria relativa agli
interventi
di cui all'articolo 16, comma
1, lettera
b), prescinde dalla verifica
della densità
fondiaria prescritta dagli strumenti
urbanistici
comunali per l'edificazione delle
residenze
agricole, ferma restando l'osservanza
delle
altre prescrizioni stabilite
dal PRG.
3. La progettazione delle strutture
da destinare
all'esercizio di attività agrituristiche
ricomprese nelle zone territoriali
di tipo
E deve essere effettuata in conformità
agli
indirizzi di cui all'articolo
26, comma 7,
delle norme di attuazione del
piano territoriale
paesistico della Valle d'Aosta
(PTP), approvato
con legge regionale 10 aprile
1998, n. 13,
e nel rispetto delle seguenti
ulteriori prescrizioni:
a) gli interventi di recupero
devono conservare,
ripristinare oppure migliorare,
attraverso
l'utilizzo di materiali tradizionali,
gli
elementi tipologici, formali
e strutturali
del fabbricato preesistente;
b) gli interventi di nuova costruzione
e
di ampliamento devono essere
realizzati con
tipologie e materiali tradizionali,
coerenti
con il contesto architettonico
e rurale;
c) le autorimesse devono essere
interrate
o seminterrate.
4. La Giunta regionale definisce,
con propria
deliberazione, gli standard costruttivi
e
i parametri per il dimensionamento
degli
interventi di cui all'articolo
16, comma
1, lettere b) e d), nonché la
dotazione massima
di posti auto nelle autorimesse.
5. Le disposizioni del presente
articolo
integrano la disciplina urbanistico-edilizia
comunale ovvero prevalgono sulle
norme di
attuazione del PRG difformi o
incompatibili.
Art. 24 - Accessibilità alle
strutture
1. Nel caso di interventi di
recupero di
fabbricati già esistenti, al
fine di garantire
alle persone disabili l'accesso
e la fruizione
delle strutture e dei servizi
connessi alle
attività agrituristiche, qualora
non ostino
impedimenti tecnici e l'investimento
sia
compatibile con l'attività svolta,
devono
risultare accessibili almeno:
a) una camera doppia e un servizio
igienico,
nelle strutture destinate all'esercizio
delle
attività di cui all'articolo
2, comma 1,
lettera a);
b) un alloggio, nelle strutture
destinate
all'esercizio delle attività
di cui all'articolo
2, comma 1, lettera c);
c) i locali destinati alla somministrazione
dei pasti e delle merende e alla
degustazione
dei prodotti aziendali;
d) i locali destinati alle attività
di cui
all'articolo 2, comma 1, lettere
d) ed e);
e) i locali di uso comune;
f) i percorsi di accesso alle
strutture di
cui al presente comma.
2. Nel caso di nuove costruzioni,
le strutture
destinate alle attività agrituristiche
devono
rispettare i requisiti previsti
dalla normativa
vigente in materia di accessibilità
e di
superamento delle barriere architettoniche.
Art. 25 - Cartelli indicatori
e logo delle
fattorie didattiche
1. La struttura competente predispone
e cura
l'installazione, previo accordo
con le amministrazioni
competenti, dei cartelli indicatori
delle
attività agrituristiche per garantirne
la
segnalazione a fini turistici.
2. Le fattorie didattiche sono
contrassegnate
da apposito logo, predisposto
dalla struttura
competente, le cui caratteristiche
grafiche
sono approvate con deliberazione
della Giunta
regionale.
3. L'utilizzo sulle insegne,
sul materiale
illustrativo e pubblicitario
e in ogni altro
mezzo di comunicazione al pubblico
delle
espressioni agriturismo e di
ogni altra espressione
correlata è riservato con carattere
di esclusività
agli operatori agrituristici
titolari dell'autorizzazione
comunale all'esercizio dell'attività
agrituristica
di cui all'articolo 9 e alle
associazioni
di operatori agrituristici, costituite
con
le modalità di cui all'articolo
21, comma
1.
Art. 26 - Classificazione delle
aziende agrituristiche
1. Le aziende agrituristiche
sono classificate
in base ai requisiti oggettivi
posseduti,
riferiti alla dotazione strutturale
dell'azienda,
ai requisiti di professionalità
dell'operatore
agrituristico e ai servizi complementari
offerti.
2. L'attribuzione della classificazione
è
obbligatoria per le aziende agrituristiche
che svolgono le attività di cui
all'articolo
2, comma 1, lettere a) e c),
ed è condizione
per il rilascio dell'autorizzazione
comunale
all'esercizio dell'attività agrituristica
di cui all'articolo 9, nella
quale deve essere
altresì indicata la classificazione
assegnata.
3. La classificazione è assegnata
con provvedimento
del dirigente della struttura
competente
e ha durata quinquennale.
4. Qualora durante il quinquennio
di validità
della classificazione sopravvenga
un mutamento
dello stato di fatto e dei requisiti
posseduti,
la struttura competente provvede,
d'ufficio,
alla revisione della classificazione.
5. I provvedimenti di classificazione
delle
aziende agrituristiche sono comunicati
agli
interessati e trasmessi ai Comuni
competenti.
6. La Giunta regionale, con propria
deliberazione,
individua i criteri concernenti
la valutazione
dei requisiti e delle caratteristiche
aziendali
sulla base dei quali è assegnata
la classificazione
e disciplina ogni altro adempimento
o aspetto
concernente il procedimento per
l'assegnazione
della classificazione delle aziende,
ivi
compresa la documentazione da
allegare alla
relativa domanda e i segni distintivi,
predisposti
dalla struttura competente, da
utilizzare
per la rappresentazione del livello
di classificazione.
Art. 27 - Istituzione del marchio
di qualità
per le aziende agrituristiche
1. Nell'ambito delle attività
dirette a promuovere
lo sviluppo delle attività agrituristiche,
è istituito il marchio di qualità
delle aziende
agrituristiche, predisposto dalla
struttura
competente, le cui caratteristiche
grafiche
sono approvate con deliberazione
della Giunta
regionale.
2. Il marchio di qualità è assegnato,
su
richiesta delle aziende in possesso
dei requisiti
prescritti, con provvedimento
del dirigente
della struttura competente.
3. La Giunta regionale, con propria
deliberazione,
individua i criteri per l'assegnazione
del
marchio di qualità, compresi
i parametri
di valutazione delle caratteristiche
delle
aziende, nonché ogni altro adempimento
concernente
l'assegnazione, il mantenimento
e la revoca
del marchio.
4. La conservazione dei requisiti
per il
mantenimento del marchio di qualità
è certificata
periodicamente da organismi indipendenti
accreditati, individuati tra
i soggetti operanti
nel settore delle certificazioni
di qualità,
ed il relativo onere è posto
a carico del
bilancio regionale.
CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI,
FINANZIARIE
E TRANSITORIE
Art. 28 - Trattamento dei dati
1. In relazione alle finalità
di cui alla
presente legge, la struttura
competente è
autorizzata ad effettuare il
trattamento
dei dati, come definito dall'articolo
4,
comma 1, lettera a), del decreto
legislativo
30 giugno 2003, n. 196 (Codice
in materia
di protezione dei dati personali),
ivi comprese
la comunicazione e la diffusione
dei dati
medesimi, per scopi pertinenti
e non eccedenti
le finalità istituzionali.
Art. 29 - Vigilanza
1. La struttura competente può
disporre in
ogni momento idonei controlli
al fine di
accertare il rispetto degli obblighi
e degli
adempimenti previsti dalla presente
legge.
2. Per le finalità di cui al
comma 1, i funzionari
incaricati, muniti di apposito
tesserino
di riconoscimento, hanno libero
accesso agli
edifici e agli spazi adibiti
all'esercizio
delle attività agrituristiche
e facoltà di
visionare i registri e le altre
scritture
afferenti alle medesime attività.
3. Ai fini dell'eventuale sospensione
o revoca
dell'autorizzazione comunale
all'esercizio
dell'attività agrituristica nei
casi di cui
all'articolo 13, l'esito dei
controlli effettuati
ai sensi del comma 1 è comunicato
al Comune
competente.
Art. 30 - Sanzioni
1. La violazione delle disposizioni
di cui
agli articoli 2, 3 e 4 comporta
l'applicazione
di una sanzione amministrativa
pecuniaria
consistente nel pagamento di
una somma di
denaro da euro 200 a euro 2.100.
2. La violazione delle disposizioni
di cui
agli articoli 12 e 14 comporta
l'applicazione
di una sanzione amministrativa
pecuniaria
consistente nel pagamento di
una somma di
denaro da euro 100 a euro 1.500.
3. La violazione delle disposizioni
di cui
all'articolo 25, comma 3, comporta
l'applicazione
di una sanzione amministrativa
pecuniaria
consistente nel pagamento di
una somma di
denaro da euro 200 a euro 2.100.
4. Per l'applicazione delle sanzioni
amministrative
di cui al presente articolo,
si osservano
le disposizioni di cui alla legge
24 novembre
1981, n. 689 (Modifiche al sistema
penale).
Art. 31 - Abrogazioni
1. Sono abrogati:
a) la legge regionale 24 luglio
1995, n.
27;
b) il regolamento regionale 14
aprile 1998,
n. 1.
Art. 32 - Fondo di rotazione
1. La Giunta regionale è autorizzata
a costituire
un fondo di rotazione per la
concessione
dei mutui di cui all'articolo
17, comma 1,
lettere a) e c).
2. Al rendiconto generale della
Regione è
allegato, per ciascun esercizio
finanziario,
il rendiconto sulla situazione,
al 31 dicembre
di ogni anno, del fondo di cui
al comma 1.
Art. 33 - Gestione del fondo
di rotazione
1. Il fondo di cui all'articolo
32 è alimentato,
per l'anno 2007 e per quelli
successivi,
dalle seguenti risorse:
a) stanziamento iniziale previsto
dalla presente
legge, nonché appositi stanziamenti
annuali
del bilancio regionale;
b) rimborso delle rate di preammortamento
e di ammortamento;
c) rimborso anticipato dei mutui
a tasso
agevolato;
d) interessi maturati sulle giacenze
del
fondo;
e) recupero delle somme restituite
dai soggetti
beneficiari nei casi previsti
all'articolo
20, commi 4, lettera b), e 8.
2. Con apposita convenzione sono
disciplinate,
tra la Regione e FINAOSTA S.p.A.,
le modalità
di costituzione e di gestione
del fondo di
rotazione, anche con riferimento
alle modalità
di determinazione delle compensazioni
degli
oneri sostenuti, che restano
a carico del
fondo medesimo, e alle modalità
di rendicontazione
dell'attività svolta.
Art. 34 - Disposizioni finanziarie
1. L'onere derivante dall'applicazione
della
presente legge è determinato,
per l'anno
2006 in euro 550.000, per l'anno
2007 in
euro 650.000 e, a partire dall'anno
2008,
in euro 550.000 annui.
2. L'onere di cui al comma 1
trova copertura
nello stato di previsione della
spesa del
bilancio della Regione per l'anno
finanziario
2006 e di quello pluriennale
2006/2008:
a) nell'obiettivo programmatico
2.2.5.01.
(Formazione professionale), per
le finalità
di cui all'articolo 7;
b) nell'obiettivo programmatico
2.2.2.02
(Infrastrutture nell'agricoltura),
per le
finalità di cui all'articolo
17;
c) nell'obiettivo programmatico
2.2.2.08
(Interventi a favore della cooperazione),
per le finalità di cui all'articolo
21;
d) nell'obiettivo programmatico
2.2.2.04
(Assistenza tecnica) per le finalità
di cui
agli articoli 25, comma 1, 26,
comma 6 e
27, commi 1 e 4.
3. Al finanziamento dell'onere
di cui al
comma 1, si provvede mediante
la riduzione
dello stanziamento iscritto al
capitolo 69000
(Fondo globale per il finanziamento
di spese
correnti) a valere sull'accantonamento
previsto
dall'allegato n. 1 (C Agricoltura
e Risorse
Naturali - 1. Nuova disciplina
dell'agriturismo)
al bilancio di previsione della
Regione per
l'anno 2006 e di quello pluriennale
2006/2008
e, per l'anno 2007, anche mediante
la riduzione
di euro 100.000 del capitolo
41605 (Contributi
a favore di operatori ed associazioni
agrituristiche)
del bilancio pluriennale della
Regione 2006/2008.
4. I proventi delle sanzioni
amministrative
di cui all'articolo 30 sono introitati
sul
capitolo 7700 (Proventi pene
pecuniarie per
contravvenzioni) della parte
entrata del
bilancio di previsione della
Regione.
5. Per l'applicazione della presente
legge,
la Giunta regionale è autorizzata
ad apportare,
con propria deliberazione, su
proposta dell'assessore
regionale competente in materia
di bilancio
e finanze, le occorrenti variazioni
di bilancio.
Art. 35 - Disposizioni transitorie
1. Gli operatori agrituristici,
titolari
di autorizzazione comunale all'esercizio
di attività agrituristica che,
alla data
di entrata in vigore della presente
legge,
risultino già iscritti nell'elenco
di cui
all'articolo 3 della l.r. 27/1995
sono iscritti
d'ufficio nell'elenco di cui
all'articolo
4, anche se le relative aziende
non sono
in possesso dei parametri minimi
aziendali
stabiliti ai sensi dell'articolo
4, comma
2, o dei requisiti stabiliti
ai sensi dell'articolo
8, comma 2, ai fini dell'accertamento
della
complementarità, e permangono
iscritti per
un periodo non superiore a tre
anni dalla
data di entrata in vigore della
presente
legge.
2. Entro tre anni dalla data
di entrata in
vigore della presente legge,
gli operatori
agrituristici di cui al comma
1 devono dimostrare
l'adeguamento ai parametri minimi
aziendali
stabiliti ai sensi dell'articolo
4, comma
2, nonché il possesso dei requisiti
stabiliti
ai sensi dell'articolo 8, comma
2, ai fini
dell'accertamento della complementarità,
pena la cancellazione dall'elenco
di cui
all'articolo 4. Fino all'adeguamento,
gli
operatori agrituristici non possono
beneficiare
delle agevolazioni previste dalla
presente
legge.
3. Gli operatori agrituristici,
in possesso
di un'azienda agrituristica nella
quale permanga
l'inesistenza del requisito di
cui all'articolo
3, comma 1, lettera c), possono
beneficiare
delle agevolazioni previste dalla
presente
legge, limitatamente alle iniziative
di cui
all'articolo 16, comma 1, lettera
c).
4. Alle domande di agevolazione
presentate
antecedentemente alla data di
entrata in
vigore della presente legge continuano
ad
applicarsi le disposizioni di
cui all'articolo
31.
5. Le disposizioni di cui all'articolo
31
restano altresì applicabili ai
rapporti sorti
nel periodo della loro vigenza
e per l'esecuzione
dei relativi impegni di spesa.
Art. 36 - Dichiarazione d'urgenza
1. La presente legge è dichiarata
urgente
ai sensi dell'articolo 31, comma
terzo, dello
Statuto speciale per la Valle
d'Aosta ed
entrerà in vigore il giorno successivo
a
quello della sua pubblicazione
nel Bollettino
ufficiale della Regione. |
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