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VENETO
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REGIONE VENETO
Legge Regionale 18 aprile 1997,
n. 9
Nuova disciplina per l’esercizio
dell’attività
agrituristica
Articolo 1 - Finalità
1. La Regione, nell' ambito degli
indirizzi
della politica comunitaria ed
in armonia
con la legge 5 dicembre 1985,
n. 730,promuove,
sostiene e disciplina nel proprio
territorio
l' attività agrituristica, allo
scopo di:
a) assicurare la permanenza dei
produttori
singoli ed associati nelle zone
rurali attraverso
il miglioramento delle condizioni
di vita
e l' incremento dei redditi aziendali,soprattutto
nelle aree montane, svantaggiate
e protette;
b) salvaguardare e tutelare l'
ambiente ed
il patrimonio edilizio rurale
attraverso
un equilibrato rapporto tra città
e campagna;
c) valorizzare i prodotti tipici
e le produzioni
locali;
d) sviluppare il turismo sociale
giovanile;
e) favorire lo sviluppo ed il
riequilibrio
del territorio agricolo;
f) favorire la conservazione
e la conoscenza
delle tradizioni e delle iniziative
culturali
del mondo agricolo;
g) creare nuovi posti di lavoro
nell' ambito
della famiglia rurale;
h) favorire la diversificazione
dell' offerta
turistica;
i) promuovere la conservazione
e la tutela
del paesaggio agricolo, la valorizzazione
delle risorse naturali e dei
beni storico
- culturali.
Articolo 2 - Definizione di attività
agrituristica
1. Per attività agrituristiche
si intendono
esclusivamente le attività di
ricezione ed
ospitalità esercitate dagli imprenditori
agricoli attraverso l' utilizzazione
della
propria azienda in rapporto di
connessione
e complementarietà rispetto alle
attività
di coltivazione del fondo, silvicoltura,allevamento
del bestiame, che devono rimanere
principali.
2. Rientrano tra tali attività
:
a) dare ospitalità , per soggiorno,
in appositi
locali aziendali a ciò adibiti;
b) dare accoglimento in spazi
aperti, purché
attrezzati di servizi essenziali
in conformità
alle norme igienico - sanitarie,destinati
alla sosta di campeggiatori e
caravans,anche
in deroga alle disposizioni di
cui all' articolo
1 della legge regionale 3 luglio
1984, n.
31;
c) somministrare pasti e bevande
ricavati
da prodotti aziendali ottenuti
attraverso
lavorazioni interne od esterne
all' azienda
compresi gli alcoolici e superalcoolici
tipici
dell' ambito regionale. Tali
pasti devono
essere costituiti esclusivamente
da piatti
tipici dell' ambiente rurale
veneto. La materia
prima usata deve provenire dall'
azienda,
in termini di valore, per almeno
il sessanta
per cento nelle zone di pianura
e collina,
e per almeno il venticinque per
cento nelle
zone di montagna. La rimanente
quota deve
provenire da produttori agricoli
singoli
od associati a cooperative agricole
di trasformazione
e vendita di prodotti. E consentito
non più
del quindici per cento in valore
di prodotti
diversi;
d) somministrare spuntini e bevande
ricavati
prevalentemente da prodotti aziendali;
e) organizzare attività ricreative
e culturali
finalizzate al trattenimento
degli ospiti;
f) vendere i prodotti della propria
azienda,
ancorché lavorati in proprio,
nonché quelli
ricavati da materie prime dell'
azienda attraverso
lavorazioni esterne;
g) trasformare prodotti derivati
dall' azienda
da destinare aduso agrituristico;
h) allevare cavalli, per scopi
di agriturismo
equestre ed altre specie animali
a fini di
richiamo turistico.
3. Le attività di cui ai commi
1 e 2 sono
considerate, a tutti gli effetti,
integratrici
del reddito aziendale.
Articolo 3 - Piano agrituristico
aziendale
1. Per la verifica del rapporto
di connessione
e complementarietà di cui all'
articolo 2
comma 1, coloro che intendono
iscriversi
all' elenco degli operatori agrituristici,
devono presentare al Presidente
della Commissione
agrituristica provinciale, il
Piano turistico
aziendale.
2. Il Piano, in relazione alla
estensione
ed alle dotazioni strutturali
dell' azienda,
alla natura e varietà delle coltivazioni
e degli allevamenti, agli spazi
disponibili
negli edifici e nelle adiacenze,
al numero
degli addetti ed al grado del
loro impegno
agricolo, definisce in particolare:
a) il numero delle giornate di
attività di
cui alla lettera c)comma 2 dell'
articolo
2 che comunque non può superare
le centosessanta
annue in presenza di ottanta
posti a sedere,o
le duecentodieci annue in presenza
di sessanta
posti a sedere;
b) il numero di posti letto con
un massimo
di trenta;
c) il numero delle persone ospitabili
in
spazi aperti con un massimo di
trenta.
3. La Giunta regionale, entro
e non oltre
tre mesi dalla data di entrata
in vigore
della presente legge, approva
il modello
di Piano agrituristico aziendale
di cui al
comma 1.
4. Il Piano agrituristico aziendale
può essere
aggiornato,su richiesta dell'
interessato
da presentarsi entro il 31ottobre
di ogni
anno, per l' anno successivo.
5. Le risultanze istruttorie
del piano, relativamente
a quanto previsto al comma 2
devono venire
riportate nell' autorizzazione
comunale di
cui agli articoli 7 e 8della
legge 5 dicembre
1985, n. 730.
Articolo 4 - Idoneità all' esercizio
dell'
attività agrituristica
1. Possono svolgere attività
agrituristica
gli imprenditori agricoli di
cui all' articolo
2135 del cc singoli ed associati,
che svolgono
attività agricola da almeno un
biennio, mediante
l' utilizzazione della propria
azienda.
2. Il limite temporale di cui
al comma 1
non si applica a parenti ed affini
fino al
terzo grado che subentrano nella
titolarità
dell' azienda medesima.
3. L' accertamento della qualifica
di imprenditore
agricolo ai sensi dell' articolo
2135 del
cc è svolto dall' Ispettorato
regionale dell'
agricoltura competente per territorio,il
quale rilascia apposita certificazione.
4. Gli imprenditori possono avvalersi
esclusivamente
dei familiari di cui all' articolo
230 bis
del cc, ancorchè conviventi e
di propri dipendenti.
5. Per l' iscrizione all' elenco
degli operatori
agrituristici di cui all' articolo
9 è richiesta
l' iscrizione ad un corso formativo
per operatori
agrituristici di almeno cento
ore organizzato
dalle associazioni agrituristiche
operanti
su base provinciale.
6. Per l' iscrizione al corso
formativo per
operatori agrituristici è necessario
possedere
i requisiti di cui al comma 1.
7. I corsi sono finanziati dalla
Giunta regionale
e devono prevedere lezioni teorico
- pratiche
nelle seguenti materie:
a) legislazione agrituristica;
b) organizzazione e gestione
aziendale;
c) obblighi tributari;
d) normativa igienico - sanitaria;
e) trasformazione dei prodotti;
f) gestione della ricettività
.
8. Per gli operatori agrituristici
già iscritti
nell' elenco di cui all' articolo
7 della
legge regionale 18 luglio 1991,
nº15, alla
data dell' entrata in vigore
della presente
legge,non è richiesta la frequenza
del corso
formativo di cui al comma 5.
9. Ai fini del rilascio dell'
autorizzazione
comunale di cui all' articolo
8 della legge
5 dicembre 1985, n. 730, i soggetti
interessati
devono presentare un attestato
di frequenza
ai corsi di cui al comma 5 e
aver sostenuto
un colloquio finale innanzi alla
Commissione
agrituristica provinciale.
Articolo 5 - Classificazione
delle aziende
agrituristiche
1. Al fine di promuovere la conoscenza
del
livello dei servizi e la qualificazione
dell'
offerta agrituristica, è istituitala
classificazione
delle aziende agrituristiche.
2. Gli operatori agrituristici,
all' atto
della richiesta della autorizzazione
comunale
di cui agli articoli 7 e 8 della
legge 5
dicembre 1985, n. 730, devono
aver presentato
domanda di classificazione alla
Commissione
agrituristica provinciale, entro
sei mesi
dalla data di approvazione, da
parte della
Giunta regionale, del provvedimento
di classificazione
di cui al comma 4.
3. La Giunta regionale entro
e non oltre
sei mesi dalla data di entrata
in vigore
della presente legge, approva
apposito provvedimento
di classificazione, che deve
prevedere:
a) parametri indicativi per le
diverse attività
e servizi erogati;
b) procedure di assegnazione
e variazione
della classifica assegnata;
c) procedure di variazione dei
parametri.
4. La simbologia da utilizzare
è approvata
dalla Giunta regionale sulla
base di quella
stabilita a livello nazionale
dalle associazioni
agrituristiche.
Articolo 6 - Immobili destinati
all' agriturismo
1. Possono essere utilizzati
per attività
agrituristiche i locali siti
nell' aggregato
abitativo, definito ai sensi
dell' articolo
2 della legge regionale 5 marzo
1985, n.
24,nonché gli edifici o parti
di essi esistenti
nel fondo e non più necessari
per la conduzione
dello stesso.
2. Possono altresì essere utilizzati
per
attività agrituristiche gli edifici
destinati
a propria abitazione dall' imprenditore
agricolo
purché svolga la propria attività
in un fondo
privo di fabbricati, sito nel
medesimo comune
o in comune limitrofo.
3. L' utilizzazione agrituristica
non comporta
cambio di destinazione d' uso
degli edifici
e dei fondi rustici censiti come
rurali.
4. La sistemazione degli immobili
da destinare
all' uso agrituristico può avvenire
attraverso
interventi di ristrutturazione
edilizia o
di restauro.
5. La ristrutturazione deve avvenire
nel
rispetto delle caratteristiche
rurali dell'
edificio, conservandone l' aspetto
complessivo
e i singoli elementi architettonici,
con
l' uso di materiale tipico della
zona nel
rispetto della legge regionale
5 marzo 1985,
n. 24; per il restauro e il risanamento
conservativo
degli edifici aventi caratteristiche
di particolare
pregio architettonico, storico
o ambientale,l'
utilizzo dei locali ai fini agrituristici
è consentito anche in deroga
ai limiti di
altezza previsti dagli strumenti
urbanistici.
6. Gli ampliamenti previsti dal
terzo comma
dell' articolo4 della legge regionale
5 marzo
1985, n. 24, sono eseguiti nel
rispetto di
quanto prescritto dall' articolo
11della
medesima legge. Nelle more dell'
applicazione
del predetto articolo 11, il
Comune individua
con apposita deliberazione consiliare
i fabbricati
ed i complessi rustici per i
quali, nel rispetto
delle norme di cui alla presente
legge, sono
consentiti gli ampliamenti.
7. L' attività agrituristica
può essere svolta
dalle aziende agricole indipendentemente
dalla localizzazione determinata
dagli strumenti
urbanistici vigenti.
8. Le concessioni edilizie relative
agli
interventi di cui al presente
articolo sono
rilasciate a titolo gratuito
agli imprenditori
agricoli a titolo principale,
purché gli
interessatisi obblighino con
il comune e
non cedere la proprietà dell'
immobile per
un periodo di almeno dieci anni
dal rilascio
della concessione medesima.
9. Gli obblighi di cui al comma
8 sono assunti
mediante convenzione o atto unilaterale
d'
obbligo, da trascriversi,ai sensi
e per gli
effetti degli articoli 2643 e
seguenti del
codice civile, a cura del comune
ed a spese
del concessionario.
10 Ai fini del superamento e
dell' eliminazione
delle barriere architettoniche
nelle strutture
agrituristiche, si applicano
le prescrizioni
per le strutture recettive di
cui al DM 14
giugno 1989, n. 236. Relativamente
all' attività
di ospitalità in alloggi, tali
disposizioni
si applicano qualora la ricettività
complessiva
aziendale superi le sei stanze.
Articolo 7 - Norme igienico -
sanitarie
1. I locali destinati ad uso
agrituristico
devono possederei requisiti igienico
- sanitari
previsti per le abitazioni.
2. Nella valutazione di tali
requisiti, deve
essere tenuto conto delle peculiari
caratteristiche
di ruralità degli edifici.Ai
fini delle utilizzazione
agrituristica è consentito derogare
ai limiti
di altezza e di superficie aero
– illuminante
previsti dalle norme di cui sopra,
purché
vengano garantite condizioni
strutturali
ed igienico sanitarie considerate
sufficienti
in fase di accertamento da parte
dell' autorità
sanitaria.previsti dalle norme
di cui sopra,
purché vengano garantite condizioni
strutturali
ed igienico sanitarie considerate
sufficienti
in fase di accertamento da parte
dell' autorità
sanitaria.
3. Le abitazioni agrituristiche
devono essere
dotate di almeno un locale da
bagno completo
per ogni sei posti letto e stanze
sistemate
con arredamento decoroso.
4. La produzione e la vendita
di sostanze
alimentari sono soggette alle
disposizioni
della legge 30 aprile 1962,n.
283 e successive
modifiche ed integrazioni.
Articolo 8 - Delega alle province
Le funzioni amministrative di
cui agli articoli
9, 10,11, 12 e 15 sono delegate
alle province.
2. Le Province nell' esercizio
delle funzioni
delegate,sono tenute ad osservare
le direttive
e gli atti di indirizzo e coordinamento
emanati
dalla Giunta regionale.
3. La Giunta regionale esercita,
ai sensi
dell' articolo 55dello Statuto
regionale,
i poteri di iniziativa e vigilanza
in ordine
all' esercizio delle funzioni
amministrative
delegate.
4. La Giunta regionale, in caso
di accertato
inadempimento e previa normale
diffida del
Presidente, propone al Consiglio
la revoca
della delega.
Articolo 9 - Elenco degli operatori
agrituristici
1. E' istituito, ai sensi dell'
articolo
6 della legge 5dicembre 1985,
n. 730 l' elenco
degli operatori agrituristici
tenuto dalle
Amministrazioni provinciali.
2. All' elenco di cui al comma
1 possono
essere iscritti i soggetti di
cui all' articolo
4 comma 1 che siano iscritti
ai corsi di
formazione di cui al comma 5
del medesimo
articolo.
3. La qualifica di operatore
agrituristico
e la denominazione azienda agrituristica
o agriturismo devono essere utilizzate
esclusivamente
dai soggetti iscritti nell' elenco
degli
operatori agrituristici.
4. Presso le Amministrazioni
provinciali
è tenuto inoltre un registro
nel quale vengono
annotati la data di inizio dell'
attività
, i dati riferiti alle lettere
a), b) e,
c) comma 2dell' articolo 3, eventuali
sanzioni
comminate, le risultanze della
vigilanza,
nonché ogni altra notizia ritenuta
utile.
Articolo 10 - Commissione agrituristica
provinciale
1. E' istituita, presso ogni
provincia, la
Commissione agrituristica provinciale.
2. La Commissione, ai fini dell'
iscrizione
degli operatori agrituristici
nell' elenco
di cui all' articolo 9, accerta
la sussistenza
dei requisiti previsti all' articolo
2 e
la insussistenza delle condizioni
previste
dall' articolo 6 della legge5
dicembre 1985,
n. 730.
3. La Commissione, per l' accertamento
preliminare
dei requisiti di connessione
e complementarietà
, verifica,avvalendosi anche
degli Ispettorati
regionali per l' agricoltura
competenti per
territorio, i contenuti del Piano
agrituristico
aziendale.
4. La Commissione è composta
da:
a) il Presidente della provincia
o un suo
delegato con funzioni di Presidente;
b) due membri, di cui uno effettivo
e uno
supplente, designati dalla Camera
di Commercio,
industria, artigianato e agricoltura;
c) il dirigente responsabile
dell' Ispettorato
regionale dell' agricoltura quale
membro
effettivo e altro funzionario
dello stesso
ufficio quale membro supplente;
d) sei membri, di cui tre effettivi
e tre
supplenti, designati dalle organizzazioni
agrituristiche maggiormente rappresentative
a livello regionale;
e) quattro membri di cui due
effettivi e
due supplenti designati dalla
amministrazione
provinciale tra i responsabili
dei settori
turismo ed agricoltura;
f) due membri, di cui uno effettivo
e uno
supplente, designati dalle Comunità
montane
della provincia, limitatamente
alle province
montane o parzialmente montane;
g) un rappresentante designato
dalle associazioni
turistiche più rappresentative
a livello
regionale di cui alle lettere
a),b) e c)
comma 1 dell' articolo 13 della
legge regionale
16marzo 1994, n. 13;h) il sindaco
o suo delegato,
del Comune nel cui territorio
ricade l' azienda
agrituristica.
5. Funge da segretario della
Commissione
un funzionario dell' amministrazione
provinciale.
6. Le designazioni di cui al
comma 4 devono
pervenire al Presidente della
Provincia entro
sessanta giorni dalla richiesta.Decorso
tale
termine, la Commissione, ancorché
incompleta,può
essere validamente costituita,
purché siano
pervenute almeno il cinquanta
per cento delle
designazioni. Sono fatte salve
le eventuali
successive integrazioni.
7. La Commissione rimane in carica
per la
durata dell' Amministrazione
che l' ha espressa.
8. Per la validità delle sedute
della Commissione
è richiesta la presenza di un
numero di componenti
pari almeno alla metà degli assegnati.
Nell'
ipotesi di cui alla seconda parte
del comma
6 è richiesta la presenza di
almeno quattro
componenti. Le deliberazioni
sono adottate
a maggioranza dei presenti, computando
fra
questi ultimi gli astenuti. In
caso di parità
di voti, prevale il voto del
Presidente.
9. Ai componenti designati, di
cui alle lettere
b), d), f)e g) del comma 4, è
corrisposta
un' indennità di presenza e,ove
spetti, il
rimborso delle spese di viaggio,
nella misura
prevista dalla legge regionale
6 agosto 1987,
n. 38 e successive modificazioni
e integrazioni.
Articolo 11 - Procedure
1. Sono abilitati all' esercizio
delle attività
agrituristiche i soggetti iscritti
nell'
elenco. L' iscrizione è condizione
necessaria
per il rilascio dell' autorizzazione
comunale
di cui agli articoli 7 e 8 della
legge 5
dicembre 1985, n. 730.
2. L' istanza per l' iscrizione
all' elenco
va presentata alla Commissione
agrituristica
provinciale, corredata dal Piano
agrituristico
aziendale di cui all' articolo
3. Entro il
termine di novanta giorni dalla
presentazione
delle domande, la Commissione,accertata
la
sussistenza dei requisiti e verificato
il
rapporto di connessione e di
complementarietà
, provvede all' iscrizione dandone
comunicazione
agli interessati. Qualora sia
trascorso il
suddetto termine senza che l'
interessato
abbia ottenuto risposta, la domanda
si intende
accolta. Avverso il diniego di
iscrizione
è ammesso ricorso in opposizione,
entro trenta
giorni, ai sensi dell' articolo
7 del DPR
24 novembre 1971,n. 1199.
3. L' iscrizione ha validità
annuale ed '
automaticamente rinnovata qualora
non vi
siano comunicazioni di cessazione
dell' attività
, da parte del titolare, o non
sopravvengano
le condizioni per la revoca previste
dall'
articolo 12.
Articolo 12 - Verifica e revoca
dell' autorizzazione
1. La Commissione agrituristica
provinciale
effettua verifiche periodiche
sul mantenimento
dei requisiti richiesti per l'
iscrizione
all' elenco, nonché verifiche
nell' applicazione
del Piano agrituristico aziendale.
2. Per l' effettuazione delle
verifiche di
cui al comma 1la Commissione
agrituristica
provinciale si avvale di personale
provinciale
qualificato e può chiedere l'
intervento
degli Ispettori di vigilanza
di cui all'
articolo 19.
3. La perdita dei requisiti comporta
la cancellazione
dall' elenco e la revoca dell'
autorizzazione
comunale.
4. La cancellazione dall' elenco
comporta
la restituzione delle provvidenze
concesse
ai sensi dell' articolo 15, sempre
ché sia
disposta entro i termini di cui
all' articolo
18.
Articolo 13 - Obblighi degli
operatori agrituristici
1. Gli operatori autorizzati
allo svolgimento
di attività agrituristiche sono
obbligati
a:
a) esporre al pubblico l' autorizzazione
comunale;
b) rispettare i limiti e le modalità
indicate
nell' autorizzazione medesima;
c) comunicare al Comune, entro
il 31 ottobre
di ogni anno,per l' anno successivo,
una
dichiarazione contenente l' indicazione
delle
tariffe minime e massime per
le attività
indicate nell' autorizzazione;
d) osservare il disposto di cui
all' articolo
109 del Testo Unico delle leggi
di pubblica
sicurezza, approvato con RD 18
giugno 1931,
n. 773;
e) rispettare le tariffe comunicate
al comune;
f) apporre all' esterno dell'
edificio, in
modo stabile e ben visibile,
una targa, corrispondente
al modello approvato dalla Giunta
regionale,
con la denominazione Azienda
agrituristica
ed all' interno una tabella indicante
i piatti
tipici dell' azienda;
g) comunicare al Sindaco e alla
Commissione
agrituristica provinciale entro
trenta giorni,
l' eventuale cessazione dell'
attività agrituristica.
2. Entro due anni dall' iscrizione
nell'
elenco di cui all' articolo 9,
gli operatori,
fatti salvi eventuali impedimenti
non dipendenti
dalla loro volontà , devono iniziare
l' attività
agrituristica, pena la decadenza
dell' iscrizione
stessa e la restituzione delle
provvidenze
concesse.
Articolo 14 - Programma regionale
agrituristico
e di rivitalizzazione di aree
rurali
1. Entro il 30 novembre di ogni
anno, il
Consiglio regionale, su proposta
della Giunta,
approva il programma regionale
agrituristico
e di rivitalizzazione di aree
rurali.
2. Tale programma, redatto ai
sensi dell'
articolo 10della legge 5 dicembre
1985, n.
730, individua le zone di prevalente
interesse
agrituristico e definisce gli
obiettivi e
gli indirizzi dello sviluppo
agrituristico,
nonché la ripartizione delle
risorse finanziarie
relativamente a:
a) concessione di contributi
per gli interventi
secondo le modalità previste
all' articolo
15;
b) interventi da attuare per
attività di
studio, ricerca e formazione
professionale,
secondo le modalità previste
dall'articolo
16;
c) iniziative di promozione dell'
offerta
agrituristica come previsto dall'
articolo
17;
d) interventi in favore di strutture
cooperative
per la trasformazione e lavorazione
di prodotti
agricoli e zootecnici da destinare
ad uso
agrituristico.
3. Il programma regionale agrituristico
è
trasmesso al Ministero per le
risorse agricole
alimentari e forestali.
Articolo 15 - Provvidenze
1. Agli iscritti nell' elenco
di cui all'
articolo 8 possono essere concessi
contributi
in conto capitale nella misura
sotto indicata
per:a) restauro e adattamento
dei fabbricati
indicati all' articolo6 per ricavarne
locali
da destinare:
1) alla conservazione, preparazione,
trasformazione,vendita
diretta o al consumo dei prodotti
prevalentemente
ottenuti in azienda: lire 4 milioni
per ogni
locale;
2) alla ricettività , fino a
un massimo di
trenta posti letto per azienda:
lire 2 milioni
per ogni posto letto;
3) alla realizzazione di alloggi:
lire 30
milioni per ogni alloggio completo;
a) arredamento dei locali di
cui alla lettera
a): lire 4 milioni per i locali
di cui al
numero 1) e lire 1 milione per
ogni posto
letto;
b) installazione, manutenzione
straordinaria
e miglioramento delle strutture
igienico
- sanitarie di impianti termini
idrici, telefonici
ed informatici nei locali di
cui alla lettera
a): lire 4 milioni;
c) allestimento di agricampeggi
in aree dichiarate
agricole dagli strumenti urbanistici
e attrezzate
per la sosta di tende e caravan:
lire 10
milioni;e) attrezzature e dotazioni
diverse
da quelle individuate alle lettere
precedenti
finalizzate all' esercizio di
attività sportive
e ricreative: lire 7 milioni;
d) ricavo dei locali per esposizione
di prodotti,
attrezzi ed altri elementi della
civiltà
rurale o per l' organizzazione
di attività
ricreative e culturali: lire
4 milioni per
ogni locale
.2. Sono escluse dal contributo
le opere
riguardanti la manutenzione ordinaria.
Il
contributo regionale non può
superare la
somma complessiva di 20 mila
ECU a favore
di singoli e di 40 mila ECU a
favore di cooperative
agrituristiche su un arco di
tempo di tre
anni.
3. Per le opere realizzate in
zone montane
e svantaggiate,gli importi su
indicati sono
maggiorati del venticinque per
cento. Nella
erogazione delle provvidenze
è data preferenza
agli imprenditori agricoli a
titolo principale
con priorità ad iniziative finalizzate
alla
realizzazione di alloggi e di
strutture destinate
alla trasformazione dei prodotti
aziendali,
nonché agli adeguamenti strutturali
finalizzati
all' abbattimento della barriere
architettoniche.
4. In particolare le cooperative
agrituristiche
possono ottenere l' intervento
regionale
per investimenti quali sistemazione
di fabbricati
da destinare a punti di vendita,ristoro
e
lavorazione dei prodotti, sistemazione
di
aree attrezzate per lo sport
e il tempo libero,
nonché acquisto di attrezzature
e mezzi necessari
a svolgere attività di servizio
in favore
degli associati per le attività
di cui all'
articolo2 della presente legge.
5. In alternativa ai contributi
di cui al
presente articolo,e nel rispetto
dei massimali
di cui al comma 2 può essere
accordato un
concorso negli interessi su mutui
della durata
massima di venti anni con il
limite di lire
100 milioni per i singoli e di
lire 200 milioni
per le cooperative agrituristiche.
I benefici
di cui al presente articolo non
sono cumulabili
per le medesime opere, attrezzature
e iniziative
con analoghi benefici previsti
da altre normative
regionali,statali o comunitarie.
6. I mutui contratti ai sensi
della legge
5 luglio 1928, nº1760, sono assistiti
dal
fondo interbancario di garanzia
di cui alla
legge 2 giugno 1961, n. 454,
e successive
modificazioni e integrazioni.
7. Le Province concorrono finanziariamente
negli interventi,nella misura
annualmente
determinata nel programma di
cui all' articolo
14.
Articolo 16 - Programmi di sviluppo
1. La giunta regionale può concedere
contributi
fino al settantacinque per cento
della spesa
ritenuta ammissibile e fino ad
un massimo
di lire 50.000.000, sulla base
di specifici
programmi, a favore di associazioni
agrituristiche
per iniziative di studio, ricerca,
formazione
e qualificazione professionale
nel settore
dell' agriturismo.
2. La regione può inoltre finanziare
corsi
di formazione per operatori agrituristici
nell' ambito del programma regionale
per
la formazione professionale di
cui alla legge
regionale 30 gennaio 1990, n.
10 e successive
modificazioni.
3. I benefici di cui al presente
articolo
non sono cumulabili per le medesime
iniziative
con analoghi benefici previsti
da altre normative
regionali statali o comunitarie.
Articolo 17 - Piani agrituristici
1. Possono essere concessi contributi,
fino
al settantacinque per cento della
spesa ritenuta
ammissibile, in favore di Province,
Comunità
montane e Comuni per la realizzazione
di
piani integrati di sviluppo agrituristico,
aventi come finalità
:a) la realizzazione o il miglioramento
di
servizi e infrastrutture volte
allo sviluppo
agrituristico;
b) il recupero del patrimonio
edilizio rurale
con i limiti di cui all' articolo
4 della
legge regionale 5 marzo 1985,
n. 24;
c) lo studio, la realizzazione
e la promozione
di itinerari agrituristici;
d) le attività di promozione
e pubblicizzazione
delle iniziative agrituristiche;
e) le iniziative di valorizzazione
dell'
ambiente rurale, di promozione
e valorizzazione
dei prodotti tipici.
2. I piani integrati sono approvati
dalla
Giunta regionale e inseriti nel
programma
regionale agrituristico.
3. I benefici di cui al presente
articolo
non sono cumulabili per le medesime
iniziative,
con analoghi benefici previsti
da altre normative
regionali, statali o comunitarie.
Articolo 18 - Vincolo di destinazione
1. I beneficiari degli interventi
di cui
all' articolo 15devono impegnarsi
a non mutare
la destinazione delle opere e
delle attrezzature
rispettivamente per dieci e cinque
anni,
a partire dalla data di erogazione
dei benefici.
Articolo 19 - Vigilanza
1. La vigilanza spetta alle Province
le quali
controllano lo svolgimento delle
attività
agrituristiche avvalendosi degli
Ispettori
di vigilanza di cui all' articolo
57 della
legge regionale 31 ottobre 1980,
n. 88, riconosciuti
ufficiali di polizia giudiziaria
ai sensi
dell' articolo 12 della legge
regionale 8
gennaio 1991, n. 1, nonché di
proprio personale
qualificato nella materia.
2. Dei risultati della vigilanza
vengono
informate le Commissioni agrituristiche
provinciali
di cui all' articolo 10.
Articolo 20 - Sanzioni
1. Chiunque eserciti l' attività
agrituristica
sprovvisto della relativa autorizzazione
è soggetto alla sanzione amministrativa
da
lire 3.000.000 a lire 15.000.000
ed alla
immediata chiusura dell' attività
agrituristica.
2. Si applica la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma di
denaro:
a) da lire 1.000.000 a lire 3.000.000
nel
caso di violazione delle norme
contenute
alla lettera c) comma 2 dell'
articolo2;
b) da lire 1.000.000 a lire 3.000.000
nel
caso di violazione delle norme
contenute
alle lettere a), b) e c) comma
2dell' articolo
3;
c) da lire 200.000 a lire 600.000
nel caso
di violazione delle norme contenute
al comma
4 dell' articolo 4;
d) da lire 1.000.000 a lire 3.000.000
nel
caso di violazione delle norme
contenute
al comma 3 dell' articolo 9;e)
da lire 500.000
a lire 1.000.000 nel caso di
violazione delle
norme contenute nell' articolo
13.
3. In caso di più violazioni
nel corso dell'
anno degli obblighi di cui alla
lettera c)
del comma 2 dell' articolo 2
e nel caso in
cui i soggetti di cui al comma
2 dell' articolo
22 non ottemperino all' obbligo
di presentare
il piano agrituristico nel termine
ivi indicato,
viene disposta, dal Sindaco del
Comune dove
ha sede l' azienda agrituristica,
la sospensione
dell' autorizzazione con effetto
immediato
fino alla definizione del procedimento
amministrativo.
4. Per l' applicazione delle
sanzioni valgono
le norme previste dalla legge
regionale 28
gennaio 1977, n. 10 e della legge
24 novembre
1981, n. 689.5. Delle sanzioni
è data comunicazione
alla Provincia di competenza.
Articolo 21 - Regolamento di
attuazione
1. Il Consiglio regionale approva
il regolamento
di attuazione della presente
legge entro
centottanta giorni dalla sua
entrata in vigore.
Articolo 22 - Norma transitoria
1. I soggetti iscritti all' elenco
degli
operatori agrituristici di cui
all' articolo
7 della legge regionale 18 luglio
1991, nº15,
alla data di entrata in vigore
della presente
legge, sono iscritti d' ufficio
nell' elenco
di cui all' articolo 9.
2. I soggetti di cui al comma
1 devono presentare
alla Commissione agrituristica
provinciale
il Piano di cui al comma 1 dell'
articolo
3 entro un anno dalla approvazione
del relativo
modello da parte della Giunta
regionale,
e devono adeguarsi alle risultanze
istruttorie
entro un anno dalla approvazione
del Piano
da parte della Commissione medesima.
3. Le Commissioni provinciali
per l' agriturismo
di cui all' articolo 8, della
legge regionale
18 luglio 1991, n. 15,in carica
alla data
di entrata in vigore della presente
legge,continuano
ad operare fino alla scadenza
delle Amministrazioni
che le hanno espresse.
4. Fino all' entrata in vigore
del regolamento
di attuazione di cui all' articolo
21, sono
fatte salve le disposizioni di
cui alla circolare
regionale 12 marzo 1993, n. 9
emanata ai
sensi dell' articolo 19 della
legge regionale
18 luglio1991, n. 15.
Articolo 23 - Abrogazioni
1. Sono abrogati:
a) la legge regionale 18 luglio
1991, n.
15;
b) l' articolo 1 della legge
regionale 18
aprile 1995, n. 30.
Articolo 24 - Norma finanziaria
Il testo di questo articolo non
viene riportato
poichè la norma finanziaria viene
aggioranata
di anno in anno.
La presente legge sarà pubblicata
nel Bollettino
ufficiale della Regione veneta.
E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla
e di farla osservare come legge
della Regione
veneta. Venezia, 18 aprile 1997
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